Regolamento per la concessione in uso temporaneo di locali comunali


  • Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 149 del 18/12/2017

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento individua i criteri generali, le modalità e le condizioni per la concessione temporanea a terzi dell’uso di sale, locali ed aree coperte di proprietà del Comune di Jesi per convegni, riunioni,  eventi, attività ricreative,  divulgative e di aggregazione e ne disciplina l’organizzazione.

Articolo 2
Utilizzo sale, locali, aree coperte

1. Nell’ambito delle disponibilità immobiliari patrimoniali del Comune di Jesi,la Giunta Comunale identifica con proprio atto le sale, i locali e le aree coperte da destinare ad uso collettivo per conferenze, convegni, assemblee pubbliche, manifestazioni artistiche, culturali, turistiche, sociali, scientifiche o, se disponibili, per le attività statutarie delle associazioni o di gruppi organizzati di persone.
2. I locali possono essere utilizzati esclusivamente per attività compatibili con le caratteristiche strutturali e tecniche, la natura, l’acustica, la capienza e la sicurezza degli ambienti e in conformità alle certificazioni di agibilità concesse dagli organismi competenti. I locali non possono essere concessi per  il deposito o il magazzinaggio di materiale ed attrezzature proprie e comunque per attività non compatibili con le finalità previste dal presente regolamento.
3. Potranno  accedere  alle  strutture solo i  soggetti  che risultino in  possesso  della  concessione comunale.

Articolo 3
Prescrizioni normative e capienza sale

1. L’utilizzo delle sale è subordinato alle condizioni di funzionalità e di compatibilità con la destinazione prevalente nel rispetto della capienza massima stabilita, di cui i richiedenti devono aver preso visione, liberando  l’Amministrazione  comunale  da  ogni  eventuale  possibile  danno  conseguente  ad  un  uso difforme da quanto stabilito.
2. E’ fatto divieto assoluto di consentire l’ingresso di un numero di persone superiore rispetto ai posti autorizzati, con conseguente responsabilità civile e penale del Concessionario in caso di inosservanza. Le sale, in considerazione delle loro peculiarità architettoniche e di arredo, devono essere utilizzate dal concessionario in modo da evitare ogni possibile danno alle stesse ed ai rispettivi impianti ed attrezzature, siano essi fissi o mobili.
3. Il mancato rispetto delle indicazioni e/o disposizioni del personale preposto alla custodia comporterà la sospensione dell’iniziativa e/o revoca della concessione.
4. Qualora non ne sia già a conoscenza, è fatto obbligo al concessionario di effettuare un sopralluogo conoscitivo dei locali e degli impianti  prima della presentazione della domanda di concessione.

Articolo 4
Utilizzo delle sale in campagna elettorale e referendaria

1. Durante le campagne elettorali e referendarie la concessione di sale e locali di proprietà comunale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è disciplinata dalla normativa nazionale vigente e dall’apposito regolamento comunale  elaborato a seguito di ogni convocazione alle urne.

Articolo 5
Utilizzo delle sale per convegni, riunioni e attività una tantum

1. Le sale comunali allo scopo individuate, potranno essere concesse in utilizzo per convegni, riunioni, eventi, manifestazioni una tantum o spettacoli, sulla base delle richieste pervenute, delle caratteristiche tecniche dei locali e con le priorità indicate all’art. 8.
2. Il concessionario, a propria cura e spese, dovrà ottenere tutti gli eventuali permessi ed autorizzazioni previsti dalle vigenti disposizioni per l'esercizio di attività  o iniziative con accesso al pubblico.
3. In caso di svolgimento di pubblico spettacolo, il concessionario è personalmente responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza dei locali,  delle indicazioni impartite dal Comune al riguardo, di diritti dovuti eventualmente alla SIAE o ad altri Enti all’uopo autorizzati, di contributi previdenziali ed assistenziali ed infortunistici dovuti al personale artistico e tecnico da lui eventualmente impiegato, in materia di impatto acustico, delle norme di comune prudenza e diligenza atte a garantire l’incolumità di tutti i lavoratori presenti in loco (D.Lgs. 81/2008).
4. Durante i pubblici spettacoli dovrà essere assicurata la presenza di persone formate sulla sicurezza, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, che siano in grado di far rispettare i limiti massimi di capienza, mantenere le vie d’uscita sgombere ed immediatamente fruibili, vigilare sul corretto svolgimento della manifestazione, gestire le eventuali emergenze e di effettuare operazioni di primo intervento in caso di incendio. Il concessionario dovrà individuare le persone incaricate ad intervenire in caso di malore e guidare l’esodo di emergenza con particolare riguardo all’evacuazione di portatori di handicap.

Articolo 6
Utilizzo delle sale per uso stagionale

1. Per lo svolgimento di attività istituzionali delle associazioni, alcune  sale potranno essere messe a disposizione dei richiedenti  in uso  stagionale e condiviso.
Per uso stagionale e condiviso si intende un  uso  di durata inferiore all’anno solare e in  orari definiti dalla Amministrazione Comunale in base alla ripartizione che verrà effettuata tra varie associazioni richiedenti lo stesso locale. Di norma l’uso stagionale va da settembre a giugno dell’anno successivo.
L’uso è soggetto al pagamento delle tariffe orarie stabile dalla Amministrazione Comunale, fatte salve le eventuali esenzioni di cui all’art. 11.

Articolo 7
Modalità di richiesta

1. I soggetti interessati devono presentare le richieste di utilizzo, almeno 30 giorni prima della data prevista, all’ufficio Protocollo del Comune di Jesi, che provvede all’inoltro al servizio competente per la pianificazione dell'uso delle strutture.
2. La concessione di strutture e locali non verrà rilasciata a soggetti:
a) che si richiamano alle ideologie totalitarie anche nel rispetto di quanto disposto dalla XXII^ disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana;
b) che risultino avere debiti esigibili nei confronti del Comune di Jesi;
c) ai quali sia stato contestato l'utilizzo scorretto dei beni comunali.
3. La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Jesi.
Le richieste scritte debbono comunque specificare:
- l'oggetto dell'iniziativa;
- il programma;
- il numero previsto dei partecipanti;
- i giorni e gli orari in cui si desidera disporre dei locali comunali compresi i tempi necessari per allestimenti e/o prove;
- il nominativo della persona responsabile;
- l’assunzione della responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni;
- l’eventuale deposito cauzionale da anticipare per l’utilizzo di alcuni locali;
- la dichiarazione delle condizioni di onerosità o di gratuità per i partecipanti alle attività organizzate e per l’eventuale pubblico spettatore;
- la dichiarazione di non essere debitore a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di Jesi;
- ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, ai fini della emissione della relativa fattura;
- la dichiarazione di essere a conoscenza della caratteristiche tecniche della sala richiesta;
- la eventuale richiesta di effettuare riprese televisive, radiofoniche , registrazioni etc.. ;
- presa visione del presente regolamento.
4. La concessione è rilasciata, entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della domanda, dal Responsabile del Servizio gestore della struttura, il quale, nella ripartizione  degli  orari,  terrà  conto  dei  criteri  generali  e  delle  precedenze  fissate  dal  presente Regolamento.

Articolo 8
Modalità di concessione

1. L'utilizzo dei locali oggetto del presente Regolamento è riservato in via prioritaria, all’Amministrazione Comunale  e alle Società Partecipate del Comune, per le iniziative proprie (di carattere istituzionale  e per le attività organizzate direttamente dall’ente e dalle società partecipate).
2. In seconda istanza, tenendo conto dell’ordine di presentazione delle domande, l'utilizzo dei locali oggetto del presente Regolamento è concesso dal dirigente competente, sulla base dei seguenti criteri, indicati in ordine decrescente:
- per le iniziative realizzate da Enti pubblici e Associazioni  in collaborazione con il Comune di Jesi;
- per le iniziative realizzate da  Enti pubblici e Associazioni patrocinate dal Comune di Jesi;
- ad associazioni, enti, soggetti privati,  e gruppi senza fine di lucro;
- in subordine,  a tutti gli altri richiedenti.

Articolo 9
Sospensione o revoca della concessione

1. Il Sindaco può in qualsiasi momento, con atto motivato e per ragioni di ordine pubblico, revocare o sospendere  l’uso delle strutture.
2. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di sospendere o rinviare l’attività con preavviso di almeno 5 giorni.
3. L’Amministrazione Comunale può  inoltre sospendere o revocare l'uso delle strutture senza preavviso nel caso rilevi  infrazioni al presente Regolamento.
4. Nessuna azione di rivalsa potrà essere esercitata nei confronti dell’Amministrazione Comunale in caso di sospensione della concessione, anche senza largo anticipo, in conseguenza di guasti agli impianti, di lavori manutentivi, di cause di forza maggiore o di scioperi del personale comunale addetto alle strutture.

Articolo 10
Tariffe

1. E' prevista l'onerosità di tutte le utilizzazioni, salvo per le manifestazioni promosse direttamente dal Comune di Jesi e dalle Società Partecipate e per i soggetti di cui al successivo Art. 11.
2. Le tariffe per la concessione in uso delle strutture sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale.
3. Sono compresi nella tariffa:
- l’illuminazione e  il riscaldamento o condizionamento dell’aria, se in dotazione al locale;
- l’impianto microfonico e di amplificazione, se in dotazione al locale;
- il servizio di custodia della struttura, se previsto.

Articolo 11
Esenzioni
1. L’uso delle Sale e dei locali  è concesso a titolo gratuito per le iniziative organizzate:
- dagli istituti scolastici pubblici e privati paritari;
- da enti istituzionali, quali Stato, Regione, Provincia, Comuni nel caso di manifestazioni e/o iniziative pubbliche di particolare interesse generale.
2. Per iniziative alle quali il Comune riconosca particolare rilievo culturale, artistico, turistico,  sportivo e sociale o educativo, la Giunta Comunale può disporre con proprio atto, il parziale o totale esonero del versamento delle tariffe previste, su presentazione di una specifica richiesta, debitamente motivata e documentata.
3. L’esenzione al pagamento della tariffa si configura come un beneficio economico da pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Jesi, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 12
Oneri a carico del concessionario

1. Sono a carico del Concessionario eventuali spese per:
- allestimento, sgombero e ripristino dei locali. Il ripristino dovrà essere effettuato immediatamente al termine della manifestazione;
- lavori di facchinaggio;
-  noleggio degli arredi, di impianti di amplificazione  e impianto luci, supplementari a quelli eventualmente in dotazione alla struttura concessa in uso;
- pulizia delle sale, negli edifici in cui è  essa non sia prevista a carico del Comune;
- video proiettore (se disponibile).
2. In caso di mancata utilizzazione della struttura, il richiedente dovrà darne comunicazione scritta almeno ventiquattro ore prima della data fissata per l’evento, per avere diritto al rimborso.
3. Il materiale eventualmente depositato ed utilizzato per l’attività oggetto della concessione deve essere ritirato entro il termine di scadenza della concessione. L’Amministrazione può autorizzare il deposito dei materiali per le 24 ore successive alla data di svolgimento della manifestazione. Decorso tale termine, per ogni giorno di ritardo dovrà essere corrisposta la tariffa giornaliera di utilizzo della struttura, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di provvedere allo sgombero del materiale depositato addebitando al concessionario le spese conseguenti.

Articolo 13
Pagamenti

1. Il Concessionario è tenuto al pagamento della tariffa d’uso in forma anticipata, almeno 3 giorni prima della data fissata per l’attività oggetto della concessione.
Nel caso di concessioni per uso stagionale l’importo sarà in misura pari alla prima mensilità, da pagare anticipatamente, almeno tre giorni prima dell’inizio del periodo concesso.
2. Per l’utilizzo di alcuni locali di pregio potrà essere previsto anche il versamento di una cauzione.
3. Il mancato pagamento e l’omessa presentazione della ricevuta dell’avvenuto pagamento delle tariffe (e della cauzione, se dovuta) preclude l’utilizzo dei locali.

Articolo 14
Responsabilità e risarcimento danni

1. Il Concessionario si assume ogni responsabilità patrimoniale, civile e penale in ordine all’uso, alla conservazione, all’igiene ed alla custodia del locale utilizzato e dell’attrezzatura in esso contenuta. Il Concessionario dovrà risarcire - nella misura che verrà stabilita dall’Amministrazione comunale sentito il parere dei competenti uffici - i danni arrecati in conseguenza e/o in dipendenza della concessione, da chiunque provocati.
2. In caso di contemporaneo uso della struttura da parte di più concessionari, la mancata individuazione del soggetto che ha cagionato il danno, comporterà l’automatica ripartizione dell’ammontare, tra tutti gli utilizzatori della struttura, nella giornata in cui il danno stesso si è verificato o è stato segnalato. Il Comune si riserva di intervenire direttamente per il ripristino di impianti ed attrezzature, addebitando il relativo costo a tutti i concessionari, che saranno tenuti a versare quanto dovuto entro un mese dalla contestazione.
3. Il Comune di Jesi resta in ogni caso sollevato da ogni responsabilità per danni, furti, incidenti o inconvenienti di qualsiasi genere o natura, che dovessero derivare a persone o cose di terzi.
4. Il Concessionario  risponde sia di danni causati alle strutture comunali o a terzi durante lo svolgimento delle attività nei locali concessi che  del comportamento del pubblico partecipante all’iniziativa.
5. In caso di danni l'accertamento iniziale sarà effettuato dall'Ente o da tecnico incaricato; verrà poi quantificato e comunicato al concessionario per la richiesta di risarcimento, oltre alla ritenzione  della cauzione versata anticipatamente.
6. Il Concessionario deve riconsegnare le sale e i locali entro il termine stabilito dalla concessione, nelle stesse condizioni in cui esse sono state consegnate. Il Richiedente solleva inoltre l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali danni subiti in ogni momento dal materiale di proprietà non comunale depositato da terzi nelle  sale o aree.
7. L’Amministrazione Comunale ed il personale di custodia non risponderanno in alcun modo degli effetti d’uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che venissero lasciati nelle strutture comunali.

Articolo 15
Prescrizioni in materia di sicurezza

1. Il Concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni di legge  vigenti in materia di sicurezza e d’uso di pubblici locali.
2. Qualunque intervento di modifica o integrazione delle attrezzature esistenti o variazione nell’impiantistica generale, deve essere preventivamente autorizzato sulla scorta di adeguata e motivata documentazione (a firma di tecnico abilitato in caso le norme vigenti lo richiedano).

Articolo 16
Modalità di utilizzo e custodia dei locali

1. Durante l’apertura delle strutture è obbligatoria la presenza costante di un responsabile designato dla Concessionario.
2. Nel caso in cui vengano consegnate le chiavi d’accesso, il Concessionario è tenuto a conservarle personalmente. In caso di smarrimento verrà addebitato il costo di sostituzione della serratura completa.
3. In assenza del servizio di custodia della struttura,  il Concessionario deve accertarsi di chiudere finestre, luci e porte della struttura concessa in uso.
4. Gli impianti delle luci di emergenza e per la rilevazione degli incendi devono essere sempre in funzione.
5. Non sono ammissibili ostacoli, limitazioni, variazioni al percorso pubblico e alle uscite normali e di sicurezza dei locali che vanno mantenuti sgombri da qualsiasi materiale anche se facilmente rimovibile.
6. In caso di eventi con allestimenti, tutte le apparecchiature elettriche o foniche e relativi cablaggi devono essere conformi alle norme CEI vigenti.
7. I materiali usati  dovranno  essere strutturalmente e funzionalmente conformi alle norme di sicurezza antincendi.
8. E’ vietato:
- cedere a  terzi copia delle chiavi consegnate al concessionario;
- disattivare o manomettere gli  impianti delle luci di emergenza e per la rilevazione degli incendi, se presenti;
- apportare  modifiche  ed  innovazioni  ai  locali  senza  preventiva  autorizzazione  scritta  dell’Ente proprietario;
- rimuovere dal pavimento le poltrone fisse, mettere chiodi o staffe sia nei muri che nelle parti lignee;
- installare stands in prossimità dei percorsi di entrata ed uscita del pubblico;
- superare la capienza massima autorizzata;
- fumare all’interno dei locali comunali;
- posteggiare autovetture e mezzi nelle aree di pertinenza se non per il tempo necessario per lo scarico e carico.

Articolo 17
Disposizioni generali

1. Nei locali concedibili a terzi dovrà essere esposta copia del presente Regolamento.
2.  Il personale comunale, munito di  idoneo tesserino di  riconoscimento, ha diritto di  accesso e di ispezione dei locali, in qualsiasi momento.
3. Per quanto non espressamente previsto , si fa riferimento alla normativa vigente.

Articolo 18
Norme transitorie


1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.01.2018 e sostituisce in tutto i seguenti Regolamenti:
- “Regolamento per la concessione in uso dei locali comunali” approvato con delibera C.C. n. 228 del 25.04.1975 e s.m.i;
- “Regolamento  per la concessione in uso continuato e temporaneo dei beni immobili di pertinenza delle Circoscrizioni” approvato con delibera C.C. n. 37 del 26.02.1993 e s..m.i.;
- “Regolamento per la concessione e le modalità di utilizzo della Galleria di Palazzo dei Convegni, della Chiesa di San Bernardo e della Salara di Palazzo della Signoria” approvato con delibera C.C. n.203 del 29.11.2004.

Regolamento per la concessione in uso temporaneo di locali comunali

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Privacy policy