Regolamento per la disciplina dei criteri e delle procedure per la mobilità interna del personale

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 314 del 22.10.2014

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento comunale individua i criteri e disciplina le modalità per la mobilità interna dei dipendenti del Comune di Jesi.
L'istituto della mobilità interna del personale dipendente è diretto a contemperare le esigenze organizzative dell'Amministrazione e a valorizzare le attitudini e la crescita professionale dei lavoratori, nel rispetto dei principi di trasparenza, flessibilità, efficienza, ottimizzazione, economicità e razionalizzazione della gestione delle risorse umane.
2. Qualsiasi processo di mobilità interno, attuato a qualsiasi livello organizzativo, deve risultare fondato sui principi generali di cui al precedente comma.
3. Non sono ammesse singole o complessive azioni di trasferimento interno del personale dipendente che, non rifacendosi ai predetti criteri di riferimento, appaiano mosse da motivi discriminanti per ragioni di sesso, razza, religione, appartenenza a partiti politici od organizzazioni sindacali, ideologie in generale, dissidi sul luogo di lavoro, resistenza a molestie, anche di carattere sessuale, nonché per ogni altra motivazione oggettivamente riconducibile a situazioni discriminatorie a qualsiasi titolo operate.
4. Chi, fornito della necessaria competenza a provvedere, pone in essere processi di mobilità interna di personale in violazione dei principi di cui al presente articolo, è soggetto al sistema sanzionatorio previsto dal vigente ordinamento generale e speciale.
5. Il provvedimento con il quale si dispone la mobilità interna di personale dipendente deve risultare idoneamente motivato in ordine ai presupposti organizzativi che ne hanno determinato l’adozione.
6. Il processo di mobilità interna  di personale dipendente deve essere seguito da idonei momenti formativi, d’aggiornamento, di riqualificazione e di riprofessionalizzazione dei dipendenti coinvolti al fine di consentire loro l’apprendimento delle cognizioni necessarie per il più utile ed efficiente assolvimento delle attribuzioni conferite.

Art. 2
Competenza in materia di mobilità interna del personale

1. La mobilità interna del personale dipendente tra Aree diverse, volontaria o d’ufficio è disposta, in via generale, dal Dirigente dell'Area competente in materia gestione delle Risorse Umane, il quale vi provvede acquisiti i pareri favorevoli sia del Dirigente dell'Area di provenienza che del Dirigente dell'Area di destinazione, sentito il personale coinvolto, nonché nel rispetto dei criteri di riferimento di cui all'articolo 1. Lo stesso, non ha facoltà di trasferire unità di personale in assenza del parere favorevole del Dirigente di Area cui il dipendente risulta funzionalmente assegnato. In assenza dei predetti pareri favorevoli provvede con proprio atto il Segretario
Generale.
2. Ciascun Dirigente è competente ad adottare singole o generali azioni di trasferimento interna del personale dipendente assegnato, limitatamente all’ambito gestionale ed Regolamento per la disciplina dei criteri e delle procedure per la mobilità interna del personale
organizzativo della struttura medesima, sentito il personale interessato e nell’osservanza dei principi di cui al precedente articolo 1.
2.1 Gli spostamenti all'interno della stessa Area non sono considerati mobilità interna, ma meri atti di organizzazione di competenza esclusiva del Dirigente di riferimento, il quale vi provvede d'ufficio dopo aver sentito il dipendente interessato.

Art. 3
Definizione di mobilità

1. La mobilità volontaria di personale dipendente è disposta sulla base di apposita istanza formulata dal personale interessato, nella quale devono essere sinteticamente indicate le motivazioni che presiedono la richiesta stessa. L'eventuale diniego deve sempre essere accompagnato da idonee e puntuali motivazioni di ordine organizzativo e gestionale, tali da non consentire l'accoglimento dell'istanza
medesima senza arrecare pregiudizio alla funzionalità dei servizi.
2. La mobilità d’ufficio è disposta a prescindere dalla produzione di istanze specifiche da parte del personale interessato, ed è mossa esclusivamente, sulla scorta dei principi di cui all’articolo 1, da ragioni connesse all’esigenza funzionale dei servizi, quando risulta necessario per assicurare la loro puntuale erogazione. Si applica quantoprevisto dall’art. 2, comma 1.

Art. 4
Programmazione della mobilità volontaria

1. L’Amministrazione Comunale, all’inizio di ciascun esercizio finanziario e/o successivamente all’adozione del fabbisogno del personale annuale o strumento equivalente, provvede a comunicare le posizioni professionali che intende sottoporre a processi di mobilità interna al personale interessato ascritto alla medesima categoria e profilo professionale delle posizioni da ricoprirsi.
2. Il personale disponibile a sottoporsi ad azione di mobilità interna sulle posizioni come sopra indicate, dovrà produrre tempestiva istanza entro e non oltre dieci giorni dalla scadenza della pubblicazione, come meglio specificato nel comma successivo, a pena di decadenza dall’esercizio della facoltà medesima.
3. La comunicazione di cui al comma 1 sarà effettuata a mezzo di apposita pubblicazione all’Albo Pretorio on-line o con altro mezzo ritenuto idoneo, per almeno gg. 10 di un avviso rivolto a tutto il personale in servizio in possesso dei requisiti previsti per la copertura dei posti oggetto di mobilità.

ART. 5
Mobilità volontaria - Modalità e criteri di valutazione

1. L'istruttoria relativa alla procedura di mobilità è curata del Dirigente dell'Area competente in materia di gestione delle Risorse Umane e trasmessa al competente Dirigente.
Acquisite le istanze di mobilità volontaria sulle posizioni da ricoprirsi, il Dirigente dell'Area competente in materia di gestione delle Risorse Umane provvede alla verifica del possesso dei requisiti professionali e di esperienza richiesti per la copertura del posto in mobilità unitamente alla richiesta preventiva dei pareri di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento; Regolamento per la disciplina dei criteri e delle procedure per la mobilità interna del personale
2. I candidati, in possesso dei requisiti professionali e dell'esperienza richiesta saranno valutati sulla base di un colloquio motivazionale con il Dirigente dell'Area di destinazione, finalizzato alla verifica delle competenze attitudinali e professionali richieste per la posizione da ricoprire.
3. All'esito del colloquio il dirigente competente individua la/le unità di personale in possesso dei requisiti professionali e motivazionali ritenuti idonei rispetto al ruolo da ricoprire.
Successivamente, il provvedimento di mobilità interna è disposto nel rispetto della procedura prevista dall'art. 2 comma 1 del presente regolamento e sarà comunicato alla RSU e alle OO.SS. ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.

ART. 6
Mobilità volontaria su istanza di parte

1. La mobilità volontaria tra Aree diverse può essere attivata anche ad istanza, debitamente motivata, da parte di ciascun dipendente, mediante apposito modulo predisposto dall'Area competente in materia di gestione delle Risorse Umane. L'istanza di mobilità volontaria, dovrà contenere:
a. le generalità del dipendente interessato, con l'indicazione della categoria e del profilo professionale ricoperto;
b. l'indicazione del posto che si intende ricoprire;
c. il curriculum professionale.
5. La mobilità volontaria tra Aree diverse dell'Ente è disposta dal Dirigente dell'Area competente in materia di gestione delle Risorse Umane nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1.

ART. 7
Mobilità d'ufficio – Procedimento

1. La mobilità d’ufficio, di cui all'art.3 comma 2, è disposta dal Dirigente dell'Area competente in materia gestione delle Risorse Umane, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1.
2. La mobilità d'ufficio può essere disposta, tra l'altro, nei seguenti casi:
a) quando la procedura di mobilità volontaria sia andata deserta ;
b) in caso di motivate esigenze tecnico-organizzative espresse dal Dirigente dell'Area di riferimento;
c) con provvedimento diretto in caso di accertata inidoneità alla mansione cui il dipendente è adibito certificata dal Medico competente, qualora non sia possibile adibirlo a mansioni equivalenti nell'ambito della stessa Area .

ART. 8
Trasferimenti all'interno della stessa Area – Procedimento

1. I trasferimenti all'interno della stessa Area sono di competenza del Dirigente, il quale vi provvede d'ufficio dopo aver sentito il dipendente interessato. Tali spostamenti possono essere anche attivati ad istanza di parte. Il Dirigente dell'Area provvede con proprio atto.
2. Al dipendente, ai sensi della vigente normativa contrattuale, potranno essere richieste non solo le mansioni indicate nell'atto di assunzione ma anche tutte quelle ascrivibili Regolamento per la disciplina dei criteri e delle procedure per la mobilità interna del personale alla categoria di appartenenza, in quanto professionalmente equivalenti. Il Dirigente dell'Area potrà comunque tenere conto delle attitudini espresse dal dipendenti ai fini della procedura in oggetto.
3. L'atto del Dirigente che dispone il trasferimento deve essere sempre comunicato al Dirigente competente in materia di gestione delle Risorse Umane per una corretta gestione delle risorse umane.
4. Tali atti devono altresì essere comunicati alla RSU e alle OO.SS. ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.

ART. 9
Cambio profilo professionale

1. Nel caso si renda necessario cambiare il profilo professionale, il dipendente sarà coinvolto in un percorso di riqualificazione professionale volto ad acquisite le competenze necessarie connesse alla nuova posizione lavorativa occupata. Al termine del periodo di formazione, il Dirigente dell'Area competente in materia di gestione delle Risorse Umane procederà alla modifica del profilo professionale del dipendente interessato, previa relazione positiva redatta da parte del dirigente dell'Area di riferimento.

ART. 10
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento si applica a tutti i dipendenti dell'Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge e di contratto vigenti in materia.
3. Il presente regolamento costituisce integrazione al vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nella more della sua revisione.

ART.11
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, e sostituisce, abrogandole integralmente le precedenti disposizioni in materia di mobilità interna, adottate con la deliberazione di Giunta Comunale n.950 del 13/11/1989.

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