Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza

Approvato con delibera di C.C. n° 49 del 15/04/2013

Art. 1 - Finalità
Il presente regolamento con criteri oggettivi, predeterminati e compatibili con la giurisprudenza contabile, disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell’Amministrazione Comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese.

Art. 2 - Definizione
Sono spese di rappresentanza tutte le spese funzionali all’immagine esterna dell’ente con riferimento ai propri fini rappresentativi ed istituzionali. Esse sono finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell’amministrazione comunale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale per il miglior mantenimento e proseguimento dei propri fini istituzionali, a contenuto o valore di azione a esclusivo vantaggio della collettività con costante riferimento allo Statuto del Comune di Jesi.
La tipologia e il tenore delle attività e delle spese di rappresentanza devono essere improntate a criteri di decoro e sobrietà, di reciprocità ed economia.

Art. 3 - Soggetti autorizzati
Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell’ente i seguenti soggetti:

  • Sindaco
  • Assessori nell’ambito delle rispettive competenze
  • Presidente del Consiglio per attività ed iniziative inerenti alla rappresentatività del Consiglio Comunale.

 

Art. 4 - Tipologie
Nell’ambito della definizione di cui al precedente art. 2, sono in particolare considerate spese di rappresentanza quelle sostenute:
- in ambito storico-culturale, economico e turistico:
spese di rappresentanza effettuate dall’ente con la funzione di valorizzare il patrimonio storico-culturale della città e dell’intera Vallesina di cui Jesi è comune capofila.
In tale ottica, trovano giustificazione tutti gli acquisti di corone d’alloro e/o omaggi floreali in occasione di solennità nazionali (es. Festa della Memoria, Giorno del Ricordo, Festa della Liberazione, Festa della Repubblica, anniversario della Vittoria e Festa delle Forze Armate) e locali (es. commemorazione dei Martiri di Montecappone, S. Settimio, Palio di San Floriano, celebrazioni federiciane, rapporti istituzionali tra organi del Comune e organi di altre amministrazioni pubbliche italiane o straniere) volte ad incrementare il senso di appartenenza della popolazione al proprio territorio.
Dal punto di vista strettamente economico, per gli omaggi va privilegiato l’acquisto di prodotti tipici locali (vini dei Castelli di Jesi, miele della Vallesina, prodotti insaccati locali) al fine di contribuire:
a) alla divulgazione dei prodotti della tradizione eno-gastronomica locale
b) alla promozione turistica della città anche in un contesto europeo.
- in ambito sociale e sportivo:
le spese di rappresentanza effettuate dall’ente hanno la funzione di testimoniare la presenza e la vicinanza del Comune di Jesi entro il contesto sociale e sportivo, in quanto:
a) attore principale dei processi di promozione della salute e del benessere della cittadinanza (es. omaggi a centenari e ultracentenari);
b) testimone dell’importanza della famiglia (es. consegna pergamena e omaggio floreale durante il rito del matrimonio civile);
c) sostenitore di percorsi di inserimento, scambio e valorizzazione socio-culturale tra la popolazione jesina e i gruppi etnici provenienti da Paesi diversi e delle iniziative di pari opportunità tra uomo e donna (es. dell'8 marzo);
d) promotore di atti di onoranza (es. omaggi floreali, ghirlande, necrologi) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all’ente o componente degli organi comunali o di dipendenti;
e) sostenitore dell'attività di promozione dello sport nell'accezione più ampia del temine che ricomprende sia l'attività di base, sia l'accesso ai diversamente abili, sia la valorizzazione delle eccellenze presenti in Città (es. targhe a società sportive meritevoli per particolari iniziative od eventi, omaggi ad atleti che si sono particolarmente distinti in ambito nazionale e mondiale).

Art. 5 - Esclusioni
Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell’ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nel precedente art. 2.

Art. 6 - Gestione amministrativa e contabile
1. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione ed assegnato nel PEG al dirigente individuato.
2. Le spese di rappresentanza sono impegnate dal dirigente del Servizio competente mediante apposita determinazione, indicante, per ogni singola spesa, le circostanze e le ragioni di interesse pubblico che hanno indotto a sostenerla e le persone che beneficiano della stessa.
3. Le spese stesse sono liquidate, previa presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali, debitamente vistate dall’amministratore che le ha disposte, in mancanza di idoneo giustificativo le spese non sono ammissibili alla fase della liquidazione.
4. Particolari iniziative di rilevanti entità potranno essere oggetto di specifici atti di impegno e di liquidazione.
5. Le spese di rappresentanza saranno rese pubbliche in un apposito spazio web sul sito del Comune.

Art. 7 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto valgono le vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.

Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza

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