Regolamento per la gestione degli oggetti rinvenuti e abbandonati nel territorio del Comune di Jesi

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 14/02/2013

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le attività dell'Amministrazione Comunale inerenti la gestione degli oggetti rinvenuti e abbandonati nell'ambito del territorio comunale.

2. La gestione degli oggetti rinvenuti di cui al precedente comma 1 è effettuata dall’ufficio “Oggetti Rinvenuti” secondo quanto previsto dagli artt. 927 e seguenti del Codice Civile. Tale ufficio ha il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi nel territorio del Comune di Jesi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 comma 2 del presente regolamento.

Art 2 - Ambito d’applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

  • agli oggetti ritrovati nell’ambito del territorio del comune, qualora smarriti e non immediatamente riconducibili al legittimo proprietario o possessore;
  • alle cose mobili quali le biciclette, i ciclomotori non immatricolati e simili;
  • cose abbandonate suscettibili di occupazione ai sensi dell’art. 923 del Codice Civile.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

  • ai veicoli a motore con targa o muniti di documento di circolazione che ne consenta di individuare il proprietario;
  • ai veicoli in stato d’abbandono i quali trovano la propria disciplina nel codice della strada e nelle specifiche leggi che regolano la materia;
  • agli oggetti palesemente abbandonati perché fuori uso o aventi valore di mero rottame;
  • ad eventuali armi, munizioni, esplosivi e similari la cui accettazione è di esclusiva competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza o dell’Arma dei Carabinieri;
  • alle targhe dei veicoli immatricolati al P.R.A. che saranno inviate all’Ufficio Territoriale (Motorizzazione).

 

Art. 3 - Accettazione e registrazione degli oggetti

1. Ogni oggetto ritrovato nel territorio comunale e depositato presso l’Ufficio preposto deve essere iscritto nell’apposito registro degli oggetti ritrovati, con un numero progressivo risultante dalla cronologica iscrizione, con la descrizione dell’oggetto, la data, le circostanze del ritrovamento e i dati anagrafici del ritrovatore. Allo stesso è rilasciata ricevuta dell’oggetto consegnato.

2. Debbono essere registrati tutti gli oggetti eccetto chiavi, occhiali, libri o simili, bigiotteria, borse e articoli di vestiario, nonché gli oggetti minuti privi di valore come penne, pettini, foto, agendine anonime cd ecc.

3. Sul menzionato registro verranno trascritte tutte le successive operazioni relative all'oggetto ritrovato. Se necessario, la stima del valore degli oggetti, può essere fatta anche con l’ausilio di un esperto esterno.

4. Qualora l’oggetto ritrovato sia deperibile l’Ufficio preposto provvede ,dopo 24 ore di giacenza, alla sua distruzione, facendone annotazione sul registro. Analoga procedura verrà seguita nel caso ricorrano altre circostanze tali da richiedere l'eliminazione delle cose trovate, per motivi di igiene.

5. Nel caso di ritrovamento di borse e valigie, l’addetto dell’Ufficio Oggetti Rinvenuti, deve verificare il contenuto dell’oggetto depositato, procedendo anche all’apertura di oggetti chiusi a chiave. Tale operazione è d’obbligo anche per evitare il deposito presso l’Ufficio di eventuali sostanze pericolose, nocive o ritenute tali.

6. Nel caso vengano trovate sostanze pericolose, nocive o sospette, l’Ufficio provvede ad avvisare le competenti autorità di Polizia o Sanitarie;

7. Qualora la consegna della cosa ritrovata sia fatta da un cittadino direttamente all’agente di Polizia Municipale sulla strada, lo stesso dovrà annotare le generalità del ritrovatore e l’indirizzo o un recapito telefonico del medesimo per le comunicazioni conseguenti. Il verbale unitamente alla cosa ritrovata devono essere consegnati all’Ufficio Oggetti Rinvenuti.

8. Qualora il ritrovamento avvenga da parte di personale del Corpo di Polizia Municipale, l’agente dovrà redigere apposito verbale di rinvenimento contenente l’indicazione del luogo del ritrovamento, la natura e lo stato dell’oggetto. Il verbale unitamente alla cosa ritrovata devono essere consegnati all’Ufficio Oggetti Rinvenuti.

9. Quando il rinvenimento dei beni sia effettuato nell’esercizio delle loro attività, da personale del Corpo di Polizia Municipale, da personale delle Autorità di Pubblica Sicurezza, dai pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi, tali soggetti non hanno titolo per acquistare la proprietà dei beni rinvenuti né alla richiesta del premio spettante al ritrovatore.

Art. 4 -Pubblicazione del ritrovamento

1. Ai sensi dell’art. 928 del Codice Civile l’avvenuta consegna degli oggetti rinvenuti è resa nota tramite pubblicazione, contenente una sommaria descrizione degli oggetti, affissa all’Albo Pretorio on line del Comune da farsi per 15 giorni consecutivi. Potranno essere utilizzati anche altri strumenti ritenuti più efficaci per rendere noti gli oggetti rinvenuti.

2. Del ritrovamento si provvederà a darne notizia anche alle Forze di Polizia presenti nel territorio comunale.

Art 5 - Restituzione di documenti

1. Tutti i documenti aventi funzione legale di identificazione personale di riconoscimento ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000, il cui smarrimento comporta l’obbligo della denuncia da parte del titolare, sono adeguatamente custoditi e l’Ufficio si attiva tempestivamente con ogni mezzo per la loro restituzione.

2. Qualora trattasi di documenti relativi a persone residenti nel Comune di Jesi, l'Ufficio invierà comunicazione agli interessati, nella quale sono precisate le modalità per il ritiro e la descrizione dei documenti ritrovati. Nel caso in cui l'intestatario risulti irreperibile, i documenti vengono inviati all’Autorità/Ufficio che li ha emessi. Nell’ipotesi di ritrovamento di carta d’identità valida, il cui intestatario è residente a Jesi, l’Ufficio provvede a trattenerla qualora sia già stato rilasciato un nuovo documento.

3. Nel caso in cui sia stata sporta denuncia è fatto avviso all’interessato di dare comunicazione alle Autorità competenti del ritrovamento e della restituzione.

4. Per i residenti in altri Comuni verrà effettuata la spedizione dei documenti al Sindaco del Comune di appartenenza, evidenziando al Comune ricevente la necessità di informare l’interessato, di recarsi presso l’Organo di Polizia presso cui abbia presentato l’eventuale denuncia per dare notizia del ritrovamento. Qualora trattasi di documenti contenuti in borse, verranno spediti solo i primi portando a conoscenza dell'interessato di quanto è rimasto in deposito presso l'Ufficio che potrà essere ritirato dallo stesso o da altra persona munita di delega scritta, entro 60 giorni, a partire dal ricevimento dell’avviso da parte del Comune di residenza.

5. I documenti appartenenti a stranieri saranno inviati ai relativi Consolati o Ambasciate.

6. Le carte, permessi di soggiorno o assimilabili sono consegnati alla Questura del luogo del rilascio.

7. Quando il documento rinvenuto sia un blocco di assegni di C/C, una tessera Bancomat, carta di credito, un libretto di risparmio e simili, l’Ufficio provvederà ad inviarli alla banca emittente, perché provveda alla riconsegna agli interessati. Stessa prassi verrà seguita per i tesserini di identificazione e simili rilasciati da Ditte o Pubbliche amministrazioni ai propri dipendenti, inviando gli stessi all'Ente che li ha emessi.

8. Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale, identificativa o certificativa, sono distrutti redigendo apposito verbale, a cura dell’ufficio, nei termini di 90 giorni dall’avvenuto ritrovamento.

Art 6 - Restituzione dei beni rinvenuti al proprietario

1. La restituzione degli oggetti ritrovati al legittimo proprietario o al soggetto ad esso equiparato ai sensi dell’articolo 931 del Codice Civile è effettuata dall’Ufficio Oggetti Rinvenuti, secondo la procedura stabilita dai successivi commi.

2. Chi si dichiara legittimato al ritiro, durante il periodo di giacenza previsto dall’art. 929 del codice civile, ha l’obbligo di fornire all’Ufficio una descrizione dettagliata dell’oggetto ed esibire l’eventuale denuncia presentata alle autorità competenti.

3. Esperite le procedure di accertamento, l’Ufficio redige apposito verbale di restituzione contenente le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona che ritira il bene.

4. Qualora sia stata sporta denuncia è fatto avviso all’interessato di dare comunicazione alle Autorità competenti del ritrovamento e della restituzione.

5. In caso di decesso dell’avente causa, l'Ufficio provvede affinché gli oggetti siano riconsegnati ad un legittimato per legge o agli eredi, purché muniti di autocertificazione attestante la condizione di eredi. Qualora gli eredi siano più d’uno, il bene sarà consegnato previa presentazione di delega a firma di tutti gli interessati.

6. Gli oggetti depositati non possono essere restituiti a minori od a persone che si trovino in manifesto stato d’incapacità, se non sono accompagnate da chi ne abbia l’assistenza o la rappresentanza.

7. L’Ufficio Oggetti Rinvenuti fornisce informazioni solo sul singolo oggetto custodito e a richiesta del diretto interessato, cioè il legittimo proprietario, possessore, detentore e cittadino depositante.

8. Come previsto dall’articolo 930 del Codice Civile, il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede € 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

9. Il proprietario potrà lasciare al ritrovatore il premio previsto, depositandolo presso l’Ufficio, oppure provvedere, sotto la propria responsabilità, a pagare direttamente al ritrovatore la cifra prevista per legge. Il prezzo della cosa ritrovata, sarà determinata facendo riferimento al valore medio di mercato del bene, considerato anche il suo stato d’uso. L’Ufficio rimane del tutto estraneo ai rapporti che possono scaturire tra il proprietario ed il ritrovatore.

Art. 7 – Spese di custodia e/o consegna del bene

1. Eventuali spese vive sostenute per il servizio di custodia e/o consegna degli oggetti agli aventi diritto dovranno essere rimborsati dagli stessi

Art. 8 - Acquisto della proprietà da parte del ritrovatore

1. Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione di cui al precedente art. 4 senza che il proprietario, o il possessore o il detentore ad esso equiparato si sia presentato, l’oggetto passa in proprietà al ritrovatore. Lo stesso potrà ritirarlo entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell’avviso trasmesso dall’Ufficio.

2. In assenza di esplicita manifestazione di volontà di acquisire la proprietà del bene entro il medesimo termine, decadono i diritti del ritrovatore.

3. La consegna dell’oggetto al ritrovatore è subordinata al versamento delle eventuali spese di cui al precedente art. 7.

4. Nel caso di persona delegata al ritiro la stessa dovrà presentarsi munita di delega firmata dal ritrovatore, corredata di fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del delegante.

5. All’atto del ritiro della cosa il ritrovatore dovrà sottoscrivere apposita ricevuta e la medesima deve essere annotata sull’apposito registro degli oggetti ritrovati.

Art. 9 - Acquisto della proprietà da parte dell'Amministrazione comunale

1. Qualora il ritrovatore o il legittimo proprietario non ritirino la cosa ritrovata, ne diviene proprietaria l’Amministrazione Comunale.

2. Gli oggetti così di proprietà del Comune possono:
a) essere alienati tramite asta pubblica, secondo le disposizioni in materia di vendita ai pubblici incanti;
b) essere destinati ad ausilio degli uffici dell’Amministrazione comunale, in tal caso vengono inventariati nel Registro degli inventari dei beni mobili;
c) essere devoluti a enti e soggetti pubblici e/o privati, senza fini di lucro;
d) essere demoliti, eliminati o distrutti.

3. Il Responsabile del procedimento autorizza la distruzione degli oggetti che si trovano in pessimo stato d’uso o che non rispettano le norme in materia di sicurezza, ovvero che non è opportuno che vengano alienati.

Art. 10 – Cose abbandonate – definizione

1. In occasione di feste, fiere, mercati e manifestazioni pubbliche di altro genere, le cose destinate alla vendita, anche se contenuti in sacchi, borse o esposte su teli, che siano abbandonate su suolo pubblico o su aree private ad uso pubblico, per le quali non si debba procedere a sequestro penale o amministrativo, quando non sia stato possibile identificare i responsabili dell’abbandono, devono considerarsi a tutti gli effetti cose abbandonate e come tali suscettibili di occupazione ai sensi dell’art. 923 del Codice Civile da parte dell’Amministrazione Comunale proprietaria del suolo e degli spazi su cui è avvenuto l’abbandono.

Art. 11 – Inventario e devoluzione delle cose abbandonate

1. Le cose descritte all’art. 10 sono depositate presso il Comando di Polizia Municipale e delle medesime è redatto apposito verbale di inventario con l’elenco delle singole cose, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo ove sono state abbandonate. I beni catalogati nel verbale-inventario sono depositati presso l’Ufficio Oggetti Rinvenuti.

2. Con specifica determina del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, le cose individuate e catalogate secondo le procedure degli artt. 10 e 11 comma 1 del presente regolamento, verranno assegnate, direttamente o su richiesta, in beneficenza ad enti e soggetti pubblici e/o privati, senza fini di lucro, quando si tratti di beni suscettibili di riutilizzo. Nel caso in cui tali cose non rispettino le norme di sicurezza verranno conferite al Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per la loro distruzione.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall’avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e si applica anche a tutti gli oggetti custoditi alla predetta data.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni previgente disciplina in materia.

3. Per tutto quanto non regolamentato si fa riferimento alla normativa nazionale.

Riferimenti Normativi
Art. 923, 927, 928, 929, 930, 931 del Codice Civile;
Art. 647 del Codice Penale;
Art. 35 D.P.R. n. 445/2000.

Art. 923 del C. C. Cose suscettibili di occupazione
I. Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione.
II. Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.
Art. 927 del C. C. Cose ritrovate
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Art. 928 C. C. Pubblicazione del ritrovamento
Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
Art. 929 C. C. Acquisto di proprietà della cosa ritrovata
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
Art. 930 C. C. Premio dovuto al ritrovatore
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
Art. 931 C. C. Equiparazione del possessore o detentore al proprietario
Agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 927 e seguenti al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.
Art. 647 del Codice Penale stabilisce che è punito, a querela della persona offesa, con reclusione fino a un anno, e con multa da lire sessantamila a seicentomila:
1) chiunque avendo trovato denaro o cose da altri smarrite se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose ritrovate
Art 35 D.P.R. n. 445/2000 Documenti di identità e di riconoscimento
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

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