Regolamento per la gestione dei dati territoriali

 

Art. 1
Finalità

Il presente regolamento individua le principali banche dati territoriali comunali come patrimonio fondamentale della cittadinanza e come bene strategico a disposizione del Comune per un corretto esercizio delle proprie funzioni.
L'esigenza di un apposito regolamento per i dati territoriali intende sanare alcune carenze che penalizzano il dato territoriale rispetto ad altre tipologie di informazione (es. dati anagrafici) la cui raccolta e gestione è da tempo disciplinata da normative specifiche.
Il dato territoriale diventa patrimonio e risorsa nel momento in cui esso viene gestito mediante idonei strumenti tecnologici e viene messo in relazione alle altre tipologie di dato mediante corretti ed adeguati processi di integrazione.

Art. 2
Definizioni

Dato territoriale: per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente localizzata (Art. 59 D. Lgs. 82/2005, c. 1). I dati territoriali possono essere rappresentati in diversi modi, ma in questo contesto verranno considerati i soli dati rappresentati mediante strumenti informatici.
Tecnologie GIS (Geographic Information System): rappresentano lo strumento tecnologico per la gestione delle mappe e degli oggetti territoriali. Mediante i Gis, i dati territoriali vengono rappresentati in una mappa che ne definisce la loro posizione in sistemi di riferimento locali o globali.
Codice ecografico: si tratta di un identificativo univoco che individua tutte le unità immobiliari presenti sul territorio comunale. Il codice ecografico è indipendente dalla codifica catastale dell’immobile ma è legato a questo tramite l’anagrafe immobiliare.
Anagrafe Immobiliare: l’anagrafe immobiliare comunale, è una banca dati portante del sistema informativo comunale, cui altri sottosistemi informativi faranno riferimento, a supporto di tutti i settori interni all’ente. Questa, oltre a contenere il sistema delle relazioni che collegano altre banche dati comunali relative agli immobili può contenere anche informazioni aggiuntive sugli stessi.
Identificativo univoco di toponomastica: trattasi di una denominazione del luogo pubblicamente conosciuta per identificare univocamente un’area di circolazione e un accesso; in pratica si tratta di un indirizzo, formato da indicativo dell’area di circolazione, numero civico, numerazione interna (es. Corso Matteotti, 90 int.3).
Repertorio Comunale dei Dati Territoriali: rappresenta un catalogo informatico dei dati gestiti dall’ente. Tale catalogo contiene una descrizione del contenuto informativo per ogni tipologia di dato, il formato di memorizzazione, la sua accuratezza spaziale e temporale, la posizione logica di memorizzazione nel Sistema Informativo Comunale, una scheda di metadati (informazioni sui dati) conforme alle specifiche definite a livello nazionale, uno schema grafico e schede descrittive relative alle procedure amministrative interne all’ente che hanno un impatto sul ciclo di vita di ciascun dato.

Art. 3
Identificazione degli strumenti tecnologici

L'Amministrazione Comunale, con specifico atto deliberativo di G.C., definisce in relazione alle esigenze ed alle innovazioni normative e tecnologiche gli standard tecnologici da adottare e promuovere presso tutti gli uffici comunali, le società partecipate, i professionisti e le ditte che gestiscono informazioni territoriali per conto del Comune di Jesi.

Art. 4
Dati territoriali strategici

Le informazioni gestite dai sistemi informativi dell’Ente vengono strutturate in gruppi tematici nei quali ogni tema le rappresenta secondo il contesto di applicazione.
Vengono pertanto individuati dall'Amministrazione Comunale, quali dati territoriali a valenza strategica, i dati appartenenti ai seguenti temi:
a) il piano regolatore ed i relativi piani attuativi;
b) i lotti;
c) gli edifici;
d) le unità ecografiche semplici (anagrafe immobiliare);
e) la toponomastica (via, civico, interno);
f) il catasto strade;
g) il sistema delle infrastrutture a rete.

Con deliberazione di Giunta Comunale verranno individuate le ulteriori banche dati territoriali da gestire in aggiunta a quelle strategiche, definendone nel contempo la titolarità, gli standard e le informazioni minime da raccogliere ed archiviare.

Art. 5
Titolarità dei dati territoriali strategici

La titolarità delle informazioni territoriali strategiche resta in capo agli uffici competenti che sono responsabili della loro corretta raccolta e gestione mediante gli strumenti tecnologici identificati dall'amministrazione.
Per ogni tipologia di dato territoriale, la raccolta e l’archiviazione delle informazioni deve essere effettuata dall'ufficio competente tenendo conto delle esigenze degli altri uffici comunali. Questi devono poter beneficiare del dato raccolto mediante idonee procedure di condivisione del dato, definite dall’Amministrazione Comunale secondo criteri di economicità del procedimento, di efficacia ed efficienza, conformemente al vigente quadro normativo.

Art. 6
Raccolta dei dati territoriali strategici

Ogni ufficio comunale adotta le idonee procedure di caricamento e gestione dei dati territoriali. L'aggiornamento dei dati deve essere effettuato con modalità e tempistica stabilita dalla Giunta Municipale con proprio atto deliberativo.
Per minimizzare gli oneri di caricamento interni è necessario che ogni ufficio competente adotti idonei meccanismi di raccolta dati (in formato elettronico, su sito internet, ecc...) sensibilizzando, se necessario, le categorie professionali interessate ed incentivando l'uso di metodologie innovative. 

Art. 7
Ufficio Sistemi Informativi Territoriali (S.I.T.)

La standardizzazione dei dati e delle tecnologie riferite ai dati territoriali nonché l’aggiornamento, la gestione e l’utilizzo in funzione delle proposte richiedono un’apposita struttura con specifiche competenze tecniche. Tale struttura, presente ormai in tutti i principali enti pubblici, è denominata Ufficio Sistemi Informativi Territoriali. L'ufficio S.I.T. non partecipa in prima persona al caricamento dei dati territoriali, funzione svolta dai singoli uffici titolari del dato, ma svolge i seguenti compiti strategici:

  • elabora tutte le proposte da sottoporre alla Giunta Comunale per l’adozione degli atti previsti dal presente regolamento;
  • effettua le elaborazioni statistiche complesse che richiedano l'incrocio delle diverse banche dati comunali a supporto degli uffici comunali;
  • gestisce ed opera direttamente sugli strumenti di analisi, bonifica e replica delle informazioni;
  • svolge le funzioni di ufficio toponomastica, numerazione civica e statistica;
  • propone alla G.C., con la collaborazione degli uffici competenti, gli standard relativi ai dati territoriali anche in relazione agli standard sovracomunali (nazionali, regionali, provinciali, ...) e allo stato dell’arte delle tecnologie GIS;
  • promuove presso gli uffici le tecnologie GIS organizzando le sessioni formative e di aggiornamento;
  • fornisce pareri tecnici quando vengono affidati appalti o convenzioni in cui è presente lo scambio di dati territoriali e se necessario propone l’utilizzo di specifiche strutture dati;
  • definisce, con gli uffici competenti, la valorizzazione economica del dato territoriale ed è l'unico ufficio competente per la consegna all'esterno di dati territoriali dietro parere favorevole dell'ufficio titolare;
  • effettua il monitoraggio costante della qualità del dato territoriale mediante la produzione di report periodici (per la Direzione Comunale, il Consiglio e la Giunta) e segnala le eventuali anomalie;
  • si coordina con l'Ufficio Innovazione Tecnologica per l’acquisizione ed il dispiegamento delle necessarie tecnologie e per attivare idonei strumenti di integrazione tra le banche dati;
  • svolge funzioni di supporto tecnologico per l'ufficio controllo di gestione e statistica;
  • propone alla G.C. il tariffario relativo alla cessione dei singoli dati compatibilmente con quanto previsto della normativa in vigore.

 

Art. 8 
Definizione della informazioni da gestire, degli standard tecnologici e della titolarità del dato

La Giunta Comunale, su proposta dell'ufficio SIT e sentita la Conferenza di Direzione, definisce con proprio atto deliberativo le metodologie di codifica dei dati territoriali e per essi individua la titolarità e le informazioni minime che debbono essere in ogni caso raccolte ed informatizzate dalle diverse strutture comunali.

Art. 9
Dati relativi al Piano Regolatore Generale e ad i piani attuativi

Tutte le informazioni relative al Piano Regolatore Generale e alle successive varianti devono essere informatizzate negli standard definiti dall'Amministrazione comunale.
Anche i piani attuativi vanno obbligatoriamente informatizzati dagli uffici competenti nelle tecnologie GIS in quanto costituiscono la base cartografica su cui andranno successivamente collocate le altre informazioni territoriali (singoli lotti, strade, edifici, ....).

Art. 10
Dati relativi agli edifici

Ogni edificio presente nel territorio comunale deve essere censito e riportato nella cartografia comunale in forma provvisoria (durante la fase di progetto) e definitiva (una volta ultimato). E' necessario attivare meccanismi di codifica, raccolta ed informatizzazione dei dati che siano coerenti tra strutture comunali che gestiscono gli immobili privati (urbanistica-edilizia privata) e quelle che gestiscono gli immobili pubblici (servizio oo.pp. e servizi finanziari).

Art. 11
Dati relativi all’Anagrafe Immobiliare Comunale

Per ogni unità ecografica devono essere raccolte (in occasione della procedura di agibilità) tutte le informazioni che la caratterizzano e che risultano utili ai diversi uffici comunali per l'espletamento delle proprie funzioni. L'insieme delle informazioni relative alle unità ecografiche semplici costituiscono l'anagrafe immobiliare comunale. Alle unità ecografiche semplici devono essere messe in relazione le unità immobiliari catastali. La raccolta di informazioni delle unità ecografiche deve essere coerente tra strutture comunali che gestiscono gli immobili privati (urbanistica-edilizia privata) e quelle che gestiscono gli immobili pubblici e detengono le informazioni patrimoniali (servizio oo.pp. e contabili).
I servizi demografici identificano univocamente, nelle pratiche di residenza, il capofamiglia associato ad un determinato codice ecografico. Analoga funzione, per le attività produttive e commerciali, viene svolta dal competente ufficio che associa l'attività al codice ecografico in cui essa viene espletata.

Art. 12
Dati di toponomastica

Tutte le unità ecografiche semplici presenti sul territorio comunale devono essere univocamente identificate e numerate. Per la modalità di definizione dei dati di toponomastica si rimanda allo specifico regolamento.

Art. 13
Dati del catasto strade

Il Catasto delle strade rappresenta l'inventario di tutte le strade ad uso pubblico presenti sul territorio nazionale, con l’obiettivo primario di definire la consistenza della rete stradale nazionale in modo compatibile ed integrabile, in una prospettiva a medio-lungo termine, con i Catasti dei terreni e dei fabbricati. Il Catasto deve obbligatoriamente contenere gli elementi relativi alle caratteristiche geometriche delle strade e delle relative pertinenze nonché gli impianti ed i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione. La gestione del Catasto strade rientra tra gli obblighi di legge previsti dal Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dall’art. 230 del D.lgs 267/200 (Testo Unico degli Enti Locali). Il censimento della strada e l'identificazione degli attributi in essa presenti (civici, passi carrai, stato manutentivo, segnaletica, ....) costituiscono informazioni territoriali di valenza strategica a supporto degli uffici comunali (OO.PP., P.M., ...). Tutti gli uffici comunali coinvolti devono pertanto partecipare al caricamento dei dati del catasto strade per la parte di loro competenza.

Art. 14
Cessione e consultazione del dato

Le banche dati comunali e la corretta gestione delle stesse rappresentano un patrimonio per l’Ente.
L'aggiornamento costante delle banche dati con informazioni qualitativamente corrette rappresenta un costo per l'amministrazione legato alle risorse umane e agli strumenti tecnologici necessari al raggiungimento di tale obiettivo. La consegna ad enti, e soggetti esterni pubblici e privati, di tale patrimonio informativo o delle elaborazioni da esso derivanti, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa sulla privacy, rappresenta pertanto la cessione di un bene a cui è attribuibile un valore economico.
La Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo adotta il tariffario che disciplina la cessione dei dati e individua le eventuali informazioni da rilasciare gratuitamente anche mediante specifiche convenzioni.

Art. 15
Recupero e bonifica dei dati territoriali

Al fine di garantire un adeguato livello di qualità dei dati, si rende necessario:
provvedere alla revisione dei processi che influenzano la gestione dei dati stessi;
provvedere al recupero e/o riallineamento delle informazioni già implementate.
Compete alla Giunta Comunale l’approvazione del progetto generale di bonifica e revisione dei processi che dovrà essere proposto dall’Ufficio SIT coadiuvato da professionalità provenienti da altri settori dell’Ente che dovranno risultare necessarie.
Viene demandato agli atti dei singoli dirigenti l’adeguamento dei processi interni al proprio settore alle specifiche di volta in volta approvate dalla Giunta Comunale, al fine della corretta gestione dei dati stessi in una logica condivisione e sussidiarietà.

Art. 16
Disposizioni transitorie e finali

Il presente documento, nello stabilire quali sono le informazioni strategiche che debbono essere gestite nelle banche dati comunali, affinché esistano delle chiavi univoche di relazione tra i dati presenti nei vari uffici, costituisce anche un riferimento per i dirigenti dei diversi servizi che si trovano a gestire direttamente o indirettamente tali tipi di informazioni.
Tutti i soggetti che si trovano a gestire i dati elencati sommariamente nel presente regolamento, sono tenuti a mettere in atto i più idonei accorgimenti e ad utilizzare le tecnologie più appropriate per la raccolta, la catalogazione e la gestione dei dati.
Sono inoltre tenuti a mettere in atto, e se necessario a riorganizzare, i procedimenti interni affinché il popolamento delle varie banche dati coinvolte venga fatta nel modo più veloce e meno dispendioso possibile.
Al fine di diffondere la conoscenza sulle banche dati esistenti e di evitare inutili dispendi di energie per la raccolta e l’archiviazione di informazioni che all’interno del Comune di Jesi sono già gestite, l'ufficio SIT è tenuto alla corretta gestione del Repertorio Comunale dei Dati Territoriali ed a pubblicarne sulla rete intranet il contenuto.
Il contenuto informativo del Repertorio dovrà essere proposto dal SIT ed approvato con successiva decisione di Giunta Municipale.

Regolamento per la gestione dei dati territoriali

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