Regolamento per la prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo patologico

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.63 del 27/04/2018

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all’esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (T.U.L.P.S.) e alla Legge della Regione Marche n. 3 del 7 febbraio 2017 relativa alle “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network”.

2. Sono pertanto oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
  • gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
  • scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi;
  • lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, ecc.), venduti direttamente dall’esercente o acquistabili attraverso distributori automatici.

3. Non sono oggetto del presente regolamento:
i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica (nei quali l’elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all’elemento aleatorio), quali ad esempio bigliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l’utilizzo di specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera) quando non siano effettuati attraverso l’utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
il gioco del bingo (sostitutivo del tradizionale gioco della tombola) all’interno del quale si ritiene che l’elemento preponderante della condivisione dell’esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante, non presente nei giochi effettuati individualmente;
i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione;
gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

4. Non sono, altresì, oggetto del presente regolamento i giochi definiti “proibiti” ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l’eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

Art. 2
Finalità

1. L’Amministrazione Comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l’obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l’integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell’offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di  dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell’economia cittadina quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco.

2. L’Amministrazione intende, inoltre, disincentivare il gioco, che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione; intende favorire la continuità affettiva-familiare, l’aggregazione sociale, la condivisione di un’offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive.

3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si informano, in particolare, ai seguenti principi:
a) tutela dei minori;
b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d’azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell’ottica di prevenire il gioco d’azzardo patologico;
c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall’assiduità al gioco d’azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva;
d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d’Azzardo Patologico (G.A.P.) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.

Le finalità sopra indicate devono essere contemperate con la salvaguardia dell’iniziativa di impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito.

Art. 3
Procedure per l’installazione degli apparecchi da gioco e per l’apertura di sale dedicate

1. L’installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali), il loro trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie sono subordinati all’ottenimento dell’autorizzazione rilasciata dal Comune, sulla base della normativa nazionale e regionale vigente.

2. La suddetta autorizzazione è rilasciata entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda. Ai sensi del D.Lgs. 222/2016 non è previsto il subentro nell’autorizzazione in caso di trasferimento della proprietà o della gestione dell’azienda né, tantomeno, opera il silenzio assenso.

3. L’apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, nonché di sale dedicate all’installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, il loro trasferimento di sede,  l’ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all’ottenimento della prescritta licenza rilasciata dalla Questura, sulla base delle normativa nazionale vigente.

4. La vendita di biglietti di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo  (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall’esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, è disciplinata dal concessionario del gioco del lotto, sulla base della normativa nazionale vigente.

Art. 4
Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

1. Per esigenze di tutela della salute e quiete pubblica, ai sensi del secondo comma dell'art.5 della Legge Regionale n.3 del 7 febbraio 2017, è vietata l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco in locali ubicati in un raggio di 500 metri da istituti universitari, da scuole di ogni ordine e grado, da istituti di credito e sportelli bancomat, da uffici postali, da esercizi di acquisto e vendita di oggetti preziosi ed oro usati.

2. E' altresì vietata l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco, ai  sensi  del terzo comma dell’art. 5 dalla Legge regionale n. 3 del 7 febbraio 2017, negli altri luoghi individuati dal Comune di Jesi, precisamente in locali ubicati in un raggio di cinquecento metri da nidi e scuole dell'infanzia, impianti sportivi e  luoghi di aggregazione giovanile.

3. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale.

Art. 5
Orari di esercizio delle attività

1. Per esigenze di tutela della salute e quiete pubblica, tenuto conto di quanto previsto nel quarto comma dell’art. 5 dalla Legge regionale n. 3 del 7 febbraio 2017, l'orario di esercizio delle sale giochi, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi e dei congegni vari di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati negli esercizi autorizzati ex art.88 del T.U.L.P.S. (agenzie scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.) è dalle ore 14.00 alle 24.00.

2. Per esigenze di tutela della salute e quiete pubblica, tenuto conto di quanto previsto nel quarto comma dell’art. 5 dalla Legge regionale n. 3 del 7 febbraio 2017, l'orario di funzionamento degli apparecchi e dei congegni vari di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati negli esercizi autorizzati ex art.86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc.) è  dalle 10.00 alle 20.00.

3. Al di fuori degli orari previsti ai precedenti commi del presente articolo, le sale giochi dovranno restare chiuse al pubblico e gli apparecchi e i congegni vari di intrattenimento e svago con vincite in denaro collocati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. dovranno essere spenti spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio e congegno ed essere mantenuti non accessibili.

4. I suddetti orari dovranno essere resi noti al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello, all'esterno del locale.

Art. 6
Modalità di esercizio dell’attività e informazioni alla clientela

1. L’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l’altro, prescrivono:

  • l’esposizione, all’interno del locale, dei titoli autorizzativi all’esercizio dell’attività;
  • la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l’obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
  • l’esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l’indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
  • l’obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese e spagnolo, in caratteri chiaramente leggibili;
  • l’obbligo di esporre, all’ingresso e all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dall’ Azienda Sanitaria Locale, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare il link di un’apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Jesi nel quale sia indicata la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d’azzardo patologico.

2. È vietata l’esposizione all’interno e all’esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

Art. 7
Ulteriori misure di contenimento del fenomeno

1. L’Amministrazione Comunale non procede alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili e aree a soggetti che intendono aprire attività relative all’esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l’installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.

2. Nei contratti stipulati, il divieto di esercizio di tali attività sarà espressamente indicato e la loro attivazione in un momento successivo alla stipula sarà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso.

3. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili e aree locati o concessi dall’Amministrazione comunale, alla prima scadenza di legge non si procederà al rinnovo del contratto.

4. L’Amministrazione Comunale istituisce un elenco pubblico degli esercizi presenti nel proprio territorio che espongono il marchio “No Slot” di cui all’art. 10 della Legge Regionale n. 3 del 7 febbraio 2017 (allegato sub 1).

5. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale prevedere agevolazioni in materia di tassa sui rifiuti (TARI), a favore degli esercizi iscritti nell’elenco di cui al comma 4.

Art.8
Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni del presente Regolamento, sono sanzionate ai sensi dell’art. 14 della L.R. 7/2/2017 n.3 e ai sensi dell’art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali.

2. Per la violazione dell’art. 4 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art.14 comma 1 della L.R. n.3/2017.

3. Per la violazione dell’art.5 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art.14 comma 2 della L.R. n.3/2017.

4. Per l’utilizzo non conforme del logo regionale “No Slot”, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 14 comma 3 della L.R. n.3/2017.

5. Per la violazione dell’art. 4 comma 3 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art.14 comma 4 lettera a) della L.R. n.3/2017.

6. Al procedimento di applicazione delle sanzioni previste nei precedenti commi, si applica la Legge 689/1981.

Art. 9
Disposizioni transitorie

1. Ai sensi del combinato disposto dell’art.16 comma 4 della L.R. n.3 del 07.02.2017 e dell’art. 4 commi 1 e 2 del presente Regolamento, gli esercenti di sale, di altri esercizi e di aree di cui all’art.1, si adeguano alle disposizioni in materia di distanze entro il 31 dicembre 2019.

2. Gli esercenti si adeguano alle disposizioni in materia di orari, previste dall’art. 5 del presente Regolamento, a partire dal 1 gennaio 2019

3. Ogni precedente disposizione regolamentare in contrasto con il presente Regolamento, viene disapplicata.

Regolamento per la prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo patologico

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