Regolamento per la videosorveglianza nel territorio comunale

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 106 del 30/07/2020

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Finalità del trattamento e principio di minimizzazione
Art. 4 - Particolari dispositivi e impianti

CAPO II - ACCESSO AI DATI

Art. 5 - Soggetti
Art. 6 - Nomina degli incaricati alla gestione dell’impianto di videosorveglianza
Art. 7 - Nomina del responsabile del trattamento
Art. 8 - Accesso ai sistemi e parole chiave
Art. 9 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
Art. 11 - Obblighi degli incaricati
Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta
Art. 13 - Individuazioni delle zone da videosorvegliare

Sezione II - DIRITTI DELL’INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 14 - Diritti dell’interessato

Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI

Art. 15 - Sicurezza dei dati conservati presso la sala controllo
Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 17 - Comunicazione
Art. 18 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Modifiche regolamentari
Art. 20 - Pubblicità del regolamento
Art. 21 - Disposizioni particolari
Art. 22 - Entrata in vigore e applicazione del presente regolamento

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

1) Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Jesi.

2) I dati personali rilevati mediante le riprese video interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell’area di interesse dei predetti impianti.

3) Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016, al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 e successive integrazioni, modifiche o aggiornamenti.

4) Per quanto concerne la prevenzione e l’accertamento di fatti reato, oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al D. Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

5) Il Comune di Jesi adotta misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati nell’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi i principi di trasparenza e di informazione degli interessati, anche in accordo con la Prefettura di Ancona a livello di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica secondo quanto previsto dal “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana”, di cui alla D.G.M. 15 Maggio 2018.

Art. 2 - Definizioni

1) Ai fini del presente regolamento si intende:

a) Per “banca dati”, il complesso di dati personali acquisiti, trattato mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
b) Per “trattamento”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
c) Per “dato personale”, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
d) Per “titolare”, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

e) Per “responsabile”, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
f) Per “autorizzati”, coloro che sono definiti “designati” e “incaricati” che agiscono sotto l’autorità del Titolare o del responsabile e che possono gestire dati personali per le funzioni che gli competono;
g) Per “designati”, coloro che operano sotto l’autorità del Titolare o del responsabile del trattamento e sono stati individuati da questi per svolgere compiti e funzioni connessi al trattamento di dati relativi al sistema di videosorveglianza;
h) Per “incaricati” coloro che operano sotto l’autorità del Titolare o del responsabile del trattamento e che, a seguito di nomina, anche da parte del Designato, svolgono attività di trattamento dei dati personali in relazione al sistema di videosorveglianza;
i) Per “interessato”, la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali trattati;
l) Per “comunicazione”, l’operazione di portare a conoscenza a uno o a più soggetti determinati, diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione o consultazione dei dati personali afferenti l’interessato;
m) Per “diffusione”, l’operazione di dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) Per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
o) Per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
p) Per "brandeggio", il supporto per telecamera che può ruotare contemporaneamente in senso orizzontale e verticale;
q) Per “impianto di videosorveglianza”, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni.

Art. 3 - Finalità del trattamento e principio di minimizzazione

1) Le finalità a cui sono dirette l’installazione e l’impiego dei suddetti impianti sono quelle istituzionali demandate al Comune di Jesi, così come indicate dal Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 e successive integrazioni, modifiche o aggiornamenti, tra cui quelle previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti. In particolare, le predette sono riconducibili al controllo del territorio e alla prevenzione e razionalizzazione delle azioni contro gli illeciti penali ed amministrativi nell’ambito delle misure di promozione e attuazione del sistema di sicurezza urbana per il benessere della comunità locale. Al contempo hanno lo scopo di:

a) garantire la protezione e l’incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l’ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, l’accertamento o repressione dei reati, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge ai soggetti pubblici ed ai Comuni in particolare, anche ai sensi del D.L. 23.02.2009 n° 11, convertito in L. 24.04.2009 n° 38;
b) prevenire eventuali atti di vandalismo, accesso abusivo o danneggiamento agli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale;
c) monitorare il traffico e l’analisi dei flussi di traffico necessari alla predisposizione dei piani del traffico o per statistiche sullo stesso;
d) raccogliere, quando possibile e ritenuto necessario dagli organi accertatori, le immagini registrate utili alla ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali;
e) rilevare e accertare violazioni al codice della strada a mezzo di dispositivi elettronici e/o automatici;
f) coadiuvare lo svolgimento di compiti di polizia amministrativa;
g) svolgere attività di tutela ambientale, mediante il contrasto al deposito abusivo di rifiuti e sostanze pericolose e ad ogni atto illecito concernente l’ambiente;

h) supportare operazioni di protezione civile;
i) permettere indagini statistiche, la produzione dei relativi risultati e lo svolgimento di attività istituzionali con finalità di promozione turistica;
l) consentire la documentazione di interventi svolti dai componenti del corpo di Polizia Locale.

2) L’uso delle immagini per le finalità dichiarate non necessita di consenso da parte delle persone riprese in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali così come previste dalle disposizioni di legge.

3) Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante gli strumenti di ripresa foto/video presenti nel territorio urbano e gestiti dal Comune di Jesi - Comando di Polizia Locale, si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela dei diritti connessi alla protezione dei dati personali.

4) Il sistema informativo e i programmi informatici utilizzati per la videosorveglianza sono configurati nel rispetto del principio della proporzionalità e riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di quelli identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità, garantendo la tutela in particolar modo delle categorie deboli, quali bambini, giovani e anziani.

5) Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all’art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei lavoratori.

Art. 4 - Particolari dispositivi e impianti

1) Per specifiche esigenze volte al raggiungimento delle finalità del presente regolamento, verificate le circostanze collegate e l’eventuale diverso impatto sulla privacy, si può optare per l’utilizzo di particolari dispositivi di videosorveglianza, tra i quali foto trappole, telecamere mobili anche termiche, telecamere nomadiche, droni, veicoli attrezzati, body-cam e dash–cam e quant’altro la tecnologia metta a disposizione, compresi selettori elettronici di veicoli muniti di targa, autovelox, telelaser, tutor, documentatori di infrazioni in area semaforica o connesse all’accesso in ZTL e/o APU. Ove previsto, le apparecchiature debbono essere omologate per rilevazioni automatiche senza l’obbligo della presenza dell’organo di Polizia Stradale, secondo le indicazioni del relativo provvedimento di omologazione.

2) Il trattamento dei dati personali per mezzo di tali strumenti sarà effettuato in conformità alla disciplina sul trattamento dei dati personali e in conformità ai provvedimenti dell’Autorità Garante.

3) Saranno inoltre adottate misure di sicurezza adeguate ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati nonché il rispetto dei diritti previsti dalla disciplina fra cui quello all’informazione sul trattamento ai sensi dell’art. 13 GDPR, anche per mezzo della pubblicazione dell’informativa nel sito internet istituzionale.

4) Saranno trattati i dati in conformità ai principi previsti dall’art. 5 GDPR e dai provvedimenti del Garante fra i quali il principio di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati trattati, integrità, riservatezza e limitazione della conservazione, anonimizzazione.

5) Qualora il sistema necessiti della redazione di valutazione d’impatto e dalla stessa emerga un rischio elevato per i diritti degli interessati in assenza di misure adottate dal titolare, questi provvederà alla consultazione dell’Autorità di Controllo.


CAPO II - ACCESSO AI DATI

Art. 5 - Soggetti

1) Il titolare del trattamento dei dati personali derivanti dall’uso del sistema di videosorveglianza è il Comune di Jesi, nella persona del Sindaco. Quest’ultimo svolge l’attività di videosorveglianza in conformità alla disciplina nazionale ed europea vigente, adottando misure tecniche e organizzative adeguate rispetto ai rischi che potrebbero derivare ai diritti e alle libertà degli interessati. Il Comune di Jesi, nella persona del Sindaco, svolge l’attività di videosorveglianza anche per le finalità connesse alle attribuzioni e ai compiti in qualità di Ufficiale del Governo, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi impartiti dalla Prefettura e secondo quanto previsto anche in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

2) Con l’approvazione del presente regolamento il Sindaco designa, ex art. 29 Reg.Ue 2016/679 e art. 2-quaterdecies Codice Privacy, il Comandante della Polizia Locale e/o altro dipendente anche incaricato di posizione organizzativa, quale soggetto che esegue il trattamento dei dati personali raccolti mediante l'uso del sistema di videosorveglianza in conformità alla normativa vigente.

3) Il soggetto designato dal Sindaco:

- Si attiene alle istruzioni impartite dal Titolare e adotta misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi rispetto ai diritti e alle libertà degli interessati;
- Nomina gli incaricati al trattamento e impartisce loro disposizioni vigilando sulla puntuale osservanza delle istruzioni date, in particolare può distinguere i soggetti autorizzati a visionare le immagini da coloro che possono estrapolarle;
- Nomina gli eventuali responsabili esterni ai sensi dell’art. 28 Reg. Ue 2016/679 e impartisce le conseguenti istruzioni;
- Custodisce le chiavi per l’accesso ai locali della sala controllo, nonché le credenziali di autenticazione ai fini dell’accesso agli strumenti elettronici, per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza e l'accesso ai dati personali. Tali funzioni, anche singolarmente, possono essere delegate ad altro personale dipendente.

4) Gli Incaricati al trattamento sono i soggetti che trattano materialmente i dati personali attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare e del designato.

5) Il designato e gli incaricati devono rispettare quanto previsto dal Reg. Ue 2016/679, dal Codice privacy, dalle leggi vigenti di settore e dalle disposizioni del presente Regolamento, in tema di protezione dei dati personali.

Art. 6 - Nomina degli incaricati alla gestione dell’impianto di videosorveglianza

1) Il designato nomina gli incaricati del trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell’ambito del personale di Polizia Locale.

2) Gli incaricati sono individuati tra gli operatori e/o addetti al coordinamento e controllo che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3) Il Designato al trattamento individua, con specifico atto di nomina, i soggetti cui è affidata la visualizzazione delle immagini e, se necessario, ulteriori soggetti a cui è affidata la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso alla sala controllo ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

4) Preliminarmente all’autorizzazione all'accesso al sistema e allo svolgimento di operazioni di trattamento, mediante utilizzo degli impianti e degli strumenti installati per la videosorveglianza, i singoli incaricati sono formati e istruiti al corretto uso dei sistemi e delle informazioni, nonché al rispetto delle disposizioni della normativa di riferimento e contenute nel presente Regolamento.

5) Gli incaricati del trattamento sono autorizzati all'accesso al sistema di videosorveglianza e alle informazioni raccolte e registrate, nei limiti del principio di necessità e di stretta indispensabilità, potendo svolgere le operazioni affidate dal titolare o dal Designato, nel rispetto delle istruzioni da questi impartite.

6) È vietato il trattamento di dati non necessari o per finalità diverse da quelle del presente Regolamento.

7) Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce segreto d’ufficio per gli operatori e pertanto la sua eventuale rivelazione, oltre che costituire una violazione disciplinare, integra la fattispecie del reato di cui all’art. 326 del Codice Penale e dell’art. 167 del Codice Privacy.

Art. 7 - Nomina del responsabile esterno del trattamento

1) Il Titolare del trattamento, per mezzo del Designato, può nominare un responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 Reg. UE 679/2016, attribuendo allo stesso le istruzioni necessarie allo svolgimento dell’attività.

2) Il Responsabile esterno del trattamento sarà individuato fra le organizzazioni che presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell’Ente. In questi casi, il designato del trattamento procederà a regolamentare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi del citato art. 28 GDPR.

Art. 8 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1) L’accesso ai sistemi di videosorveglianza è esclusivamente consentito al soggetto Designato e agli incaricati al trattamento dei dati espressamente autorizzati.

2) Il sistema è configurato in maniera tale che il Designato e/o l’Incaricato accedono al servizio con un profilo di accesso personale, al fine di poter attribuire precise responsabilità circa la gestione delle immagini.

Art. 9 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1) L’accesso ai monitor è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio presso il Corpo di Polizia Locale autorizzato dal Comandante e a quest’ultimo.

2) Sono autorizzati, poi, all'accesso diretto alla sala e postazione di controllo:

a) il personale incaricato allo svolgimento di attività o servizi rientranti nei compiti istituzionali dell‘ente di appartenenza, per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento;
b) l'Autorità Giudiziaria e gli organi di Polizia Giudiziaria di cui all’art. 57 del Codice penale;

c) il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante della Polizia Locale. In particolare, relativamente agli addetti alle pulizie dei locali, previa autorizzazione all'accesso nominativa e sotto controllo del personale incaricato, dovranno essere evitate assunzioni o rilevamento di dati.

3) Per organi di Polizia Giudiziaria, ai fini del presente Regolamento, si intendono:

- il Questore di Ancona o suo delegato;
- i Dirigenti, Commissari ed ispettori della Polizia di Stato o loro delegati;
- il Comandante provinciale dei Carabinieri di Ancona o suo delegato;
- il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Ancona o suo delegato;
- il Comandante della locale Compagnia Carabinieri o suo delegato;
- il Comandante della locale stazione dei Carabinieri o suo delegato;
- il Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato o suo delegato;
- il Comandante della locale Compagnia della Guardia di Finanza o suo delegato.

4) Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.

5) Il designato al trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all’accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

6) Gli incaricati del trattamento di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l’accesso.


CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1) I dati personali oggetto di trattamento, rilevati mediante le riprese e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata, sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo massimo di 7 giorni, salvi i termini necessari per il procedimento sanzionatorio nei tempi previsti dalla legge;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell’analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l’anonimato.

2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell’impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

Art.11 - Obblighi degli incaricati

1) L’utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

2) La posizione dell'obbiettivo delle telecamere e/o le fasi di ronda delle medesime sono predefinite dal Designato al trattamento o suo delegato ed eventualmente eseguite dai tecnici della ditta incaricata della manutenzione e dell'assistenza del sistema.

3) La posizione degli strumenti e le fasi di ronda possono essere variate solo su specifica indicazione del titolare del trattamento o del Designato al trattamento, dietro comprovate esigenze connesse all’esercizio di attività per le finalità indicate dal presente Regolamento.

4) L'utilizzo del brandeggio delle telecamere da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento è vietato, ad eccezione dei seguenti casi:

- controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all’interno del campo predefinito di registrazione della telecamera che rischierebbero di sfuggire al controllo causa lo spostamento dei soggetti interessati;
- comunicazione, anche verbale o telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo imminente segnalate al responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;
- supporto logistico ad operazioni di polizia condotte nei luoghi soggetti a videosorveglianza.

5) Le inquadrature devono comunque essere sempre tali da cogliere un’immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti.

6) L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici, non essendo ammesso l’utilizzo di riprese all'interno di proprietà private o comunque di luoghi non aperti al pubblico.

7) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 3.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

1) Il Comune rende noto alla cittadinanza l'adozione di misure e accorgimenti, quali l'installazione di sistemi di videosorveglianza, volti al controllo del territorio e alla protezione degli individui, anche a mezzo di informativa per il trattamento di dati personali pubblicata nel sito istituzionale.

2) Coloro che accedono o transitano in luoghi dove sono attivi sistemi di videosorveglianza sono previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali effettuato con i sistemi di videosorveglianza a mezzo di informativa “minima” su apposita cartellonistica e con pubblicazione dell’informativa nel sito istituzionale. Qualora la particolarità dell’attività renda impossibile la fruizione dell’informativa minima sarà comunque garantito il diritto all’informazione previsto dalla disciplina con la pubblicazione dell’informativa nel sito istituzionale.

3) L’informativa non è dovuta ma, ove possibile ai fini di prevenzione - dissuasione, è ritenuta opportuna nel caso di impiego di telecamere esclusivamente a scopo investigativo a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 13 - Individuazioni delle zone da videosorvegliare

1) Compete alla Giunta comunale l’atto di indirizzo sull’individuazione delle zone ritenute maggiormente sensibili e dei siti da sottoporre a videosorveglianza. E’ fatta salva la possibilità per il Comandante del Corpo di individuare altri siti strategici – anche temporanei – per le finalità proprie del presente regolamento.

Sezione II - DIRITTI DELL’INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 14 - Diritti dell’interessato

1) In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del responsabile oltre che sulle finalità, la base giuridica e le altre informazioni previste ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. UE 2016/679;
b) di ottenere, a cura del Titolare, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 45 giorni, previa comunicazione all’interessato, in caso di giustificato motivo, l’accesso ai propri dati, con le dovute precisazioni:
1. non è ammesso l’accesso alle immagini se, ai sensi dell’art. 11, paragrafo 2, del Reg. UE 2016/679, il Titolare non è in grado di identificare l’interessato;
2. l’interessato deve specificare nella sua richiesta il periodo di riferimento (ad es. un’ora di riferimento o un luogo). Se il titolare non è in grado di soddisfare la richiesta dovrà dare notizia all’interessato della ricerca senza successo.

2) Ai sensi dell’art. 12 del Reg. UE 2016/679, in caso di richieste eccessive o manifestamente infondate da parte dell’interessato, il Titolare può alternativamente addebitare un compenso ragionevole, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, oppure rifiutare di processare la richiesta.

3) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse con raccomandata o posta elettronica agli indirizzi indicati nell’informativa, ovvero per il Comune di Jesi: Piazza Indipendenza, 1 – 60035 Jesi (AN), Email/Pec: protocollo.comune.jesi@legalmail.it; i dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (“DPO”) sono presenti sul sito istituzionale nella sezione dedicata. L'eventuale istanza verrà valutata ed eventualmente accolta nei termini di legge, avuto riguardo dei limiti previsti dagli articoli 2 undecies e 2 duodecies del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy, così, come novellato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs.101/2018) e dell'art. 23 del Reg. UE 2016/679.

4) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

5) Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti od associazioni.

6) L’interessato ha diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, anche nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, fatte comunque salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI

Art. 15 - Sicurezza dei dati conservati presso la sala controllo

1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nel locale della sala di controllo chiusa a chiave e non accessibile al pubblico.

2) Gli interventi attivi sull'impianto di ripresa e registrazione sono consentiti esclusivamente al personale della Polizia Locale a ciò appositamente incaricato e autorizzato, nonché, nei limiti del principio di necessità, da parte dei tecnici addetti alla manutenzione del sistema, espressamente autorizzati dal Designato al trattamento.

3) I supporti, sui quali sono registrati e memorizzati i dati acquisiti mediante l'utilizzo dell’impianto di videoregistrazione, sono conservati, a cura del Designato, in luogo idoneo posto nella disponibilità del Comando di Polizia Locale.

4) Per maggior sicurezza verrà privilegiato l’utilizzo di videoregistratori che impediscono la rimozione del disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

5) Nel caso i supporti di registrazione (hard disk) debbano essere sostituiti, dovranno essere distrutti in modo che non sia possibile il recupero dei dati.

Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati

1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

a) distrutti;
b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell’impianto attivato e per il tempo previsto per la conservazione.

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 17 - Comunicazione

1) La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Jesi a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o da regolamento e/o convenzione. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Designato.

3) È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

4) In via eccezionale, possono essere diffuse immagini o foto, riprese con il sistema di videosorveglianza, esclusivamente previa autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria, per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati o per la ricerca di persone scomparse.

Art. 18 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 140-bis e seguenti del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e agli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.


CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Modifiche regolamentari

1) I contenuti del presente Regolamento si considerano automaticamente aggiornati nei casi di modifiche ed integrazioni normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell’Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale si intendono immediatamente recepiti nel presente Regolamento.

Art. 20 - Pubblicità del regolamento

1) Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Jesi

Art. 21 – Disposizioni particolari

1) Qualora cittadini o enti privati intendano installare a loro spese su suolo pubblico telecamere compatibili con il sistema, che rimarranno di proprietà comunale, al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza urbana, possono inoltrare richiesta scritta al Sindaco che provvederà ad esaminare le domande e a redigere apposita graduatoria nel caso in cui le richieste siano superiori alle disponibilità. La Giunta stabilisce i criteri per la formulazione della graduatoria.

Art. 22 - Entrata in vigore e applicazione del presente regolamento

1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’Albo Pretorio della delibera di approvazione.

2) Eventuali fonti regolamentari in contrasto con la disciplina sul trattamento dei dati personali in vigore o al presente regolamento si intendono non applicabili.

Regolamento per la videosorveglianza nel territorio comunale

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Privacy policy