Regolamento per l'accesso e la gestione del Centro di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 22/05/2014

Art. 1 – Oggetto del Regolamento
1. Il Centro di Raccolta del Comune di Jesi (cosiddetto "Campo Boario") è situato in V.le Don Minzoni, su terreno distinto all'Agenzia del Territorio – Catasto Terreni del Comune di Jesi al foglio n. 52 part. 682.
2. Oggetto del presente regolamento è la gestione, l’organizzazione e le modalità di utilizzo da parte del Gestore del Centro di Raccolta dei rifiuti (che in seguito verrà identificato con CDR) e da parte degli utenti del CDR stesso.
3. Il presente Regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo del Centro di Raccolta disciplinandone l'accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti ai sensi del D.M. 08/04/2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato come previsto dall’art. 183 comma 1 lettera cc) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii” così come modificato dal D.M. 16/05/2009 e dal D.L 30/12/2009 n. 194 convertito, con modificazioni, in Legge 26/02/2010 n. 25.

Art. 2 – Principi Generali
1. La Gestione del CDR per la raccolta differenziata dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal suddetto D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii. e dal presente regolamento al fine di assicurare la tutela del territorio.
2. Il CDR costituisce un anello del sistema di raccolta dei rifiuti in particolar modo del sistema della raccolta differenziata domiciliare “porta a porta”, garantendo agli utenti la possibilità di conferire separatamente le diverse frazioni di rifiuti urbani e assimilabili compresi quelli non raccolti direttamente presso l’utenza. Il CDR consente di aumentare i quantitativi di rifiuti raccolti con modalità differenziata e quindi il recupero dei rifiuti, riducendone lo smaltimento.
3. Il Centro di Raccolta è realizzato e gestito conformemente alla vigente normativa con riferimento all’allegato I del D.M. 08/04/2008 “Requisiti tecnico-gestionali relativi al Centro di Raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati”, ed al D.M. 13 Maggio 2009 e con particolare riguardo al D.Lgs. n. 151/2005 ed al D.M. 25.09.2007 n. 185 per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Art. 3 – Gestione e responsabilità del servizio
1. Il Responsabile del Centro di Raccolta è la società incaricata dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti, o altro soggetto con i requisiti di legge, nel territorio del Comune di Jesi (che in seguito chiameremo Gestore).
2. Il Gestore sovrintende al corretto funzionamento del Centro di Raccolta, coordinando la gestione
dello stesso e svolgendo tutte le funzioni demandategli dal presente Regolamento.

Art. 4 – Operatori
1. Sono operatori del Centro i soggetti incaricati dal Gestore per la custodia e la manutenzione del Centro di Raccolta, nonché per il controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza.
2. Gli operatori del Centro devono dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti.
3. Gli operatori del Centro devono garantire il rispetto di tutte le norme previste dal D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii e dal presente regolamento e pertanto hanno l’obbligo:

a) di procedere all’identificazione dell’utente che abbia intenzione di conferire i propri rifiuti presso il Centro di Raccolta, provvedendo a richiedere o il documento di identità o la convenzione/autorizzazione rilasciata dal gestore, in modo da verificarne i requisiti per l'accesso di cui al successivo art. 6;
b) di registrare le generalità dell'utente che accede al Centro, nonché i rifiuti conferiti per finalità statistiche e/o di controllo;
c) di controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla tipologia;
d) di segnalare direttamente al Responsabile del Centro ogni eventuale infrazione o inosservanza alle presenti norme da parte di chiunque;
e) di verificare l'accettabilità del materiale consegnato ed eventualmente negare l'assenso allo scarico per quel rifiuto che non presenti caratteristiche adeguate all'avvio al recupero cui dovrà essere destinato;
f) di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire la documentazione comprovante la possibilità di accesso al CDR ai sensi del presente regolamento nonché coloro che intendono conferire rifiuti diversi da quelli ammessi al CDR;
g) di non consentire l'accesso ai veicoli qualora se ne ravvisi la necessità, così come specificato nei successivi art. 6 commi 9 e 12 e art. 8.

4. Inoltre, il personale incaricato è tenuto a:
a) indossare gli indumenti appositi previsti dalla normativa vigente per tale tipo di attività lavorativa;
b) curare l'apertura e la chiusura del centro di raccolta negli orari prestabiliti;
c) essere presente costantemente durante gli orari d'apertura del centro di raccolta;
d) fornire agli utenti e agli altri operatori che accedono al centro di raccolta tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;
e) coadiuvare l’utenza nelle operazioni di conferimento senza essere tenuti a compiere personalmente le operazioni di scarico del materiale per conto delle utenze, salvo particolari condizioni;
f) curare l’ordine e la pulizia del CDR e delle aree circostanti i contenitori assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezioni periodiche;
g) conservare l’elenco aggiornato delle autorizzazioni/convenzioni stipulate con le utenze non domestiche.

Art. 5 – Rifiuti conferibili
1. Il Centro di raccolta è strutturato per ricevere rifiuti pericolosi e non pericolosi di provenienza domestica e non domestica e risponde a tutti i requisiti tecnico realizzativi di cui all'Allegato I del D.M. 8 aprile 2008 e può ricevere solo i rifiuti di cui al paragrafo 4.2 del medesimo allegato, compresi i rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base del Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 13 del 23/01/2012 ed eventuali successive modificazioni, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
2. Ogni contenitore/scarrabile collocato a servizio dell'utenza deve prevedere esplicita cartellonistica che evidenzi le tipologie di rifiuto conferibili, il codice CER e le indicazioni di pericolo (H).
3. E' severamente proibito conferire rifiuti speciali pericolosi e non provenienti da utenze non domestiche, non assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del Regolamento approvato con D.C.C. n. 13/2012, per i quali lo smaltimento è a carico del produttore.

Art. 6 – Soggetti autorizzati all’accesso e modalità di conferimento rifiuti assimilati
1. Sono autorizzati ad accedere ed a conferire rifiuti i seguenti soggetti:
a) le utenze domestiche residenti nel Comune di Jesi;
b) le utenze non domestiche, per il conferimento dei rifiuti assimilati ai sensi del suddetto Regolamento, munite di apposita autorizzazione/convenzione da stipularsi con il Gestore del CDR;
c) il Comune, tramite i propri addetti, conferisce i rifiuti assimilati prodotti durante lo svolgimento delle attività di servizio e di manutenzione di competenza comunale.
2. Le utenze domestiche e le utenze non domestiche sono tenute a conferire i rifiuti negli appositi contenitori, avendo cura di rispettare le relative destinazioni supportate dalle apposite segnaletiche nonché le indicazioni del personale di controllo.
3. Il deposito dei materiali differenziati deve avvenire direttamente all'interno degli appositi “cassoni scarrabili” e/o “contenitori a tenuta” presenti nel centro di raccolta.
4. L’utenza può conferire presso il CDR materiale già differenziato. Non sono ammesse all’interno del CDR operazioni di differenziazione da parte dell’utenza; eventuali sacchi o contenitori utilizzati per il trasporto dovranno essere aperti e svuotati nei contenitori dei singoli materiali differenziati.
5. Le utenze domestiche e le utenze non domestiche devono trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti differenziati per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento.
6. Durante le operazioni di conferimento gli utenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le norme del presente 'Regolamento' e le istruzioni impartite dal personale di controllo.
7. L’operatore controllerà la qualità e la correttezza della differenziazione effettuata e nel caso in cui riscontri una non adeguata separazione del materiale non consentirà il conferimento del rifiuto da parte dell’utente.
8. È vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del centro o al suo interno.
9. L’accesso con automezzi all'interno del Centro di Raccolta è regolato dal Gestore del Centro al fine di non creare eccessivo affollamento ed attuare il dovuto controllo delle operazioni di scarico. Nessun mezzo di trasporto (autovettura, autocarro, motocarro, etc.) può accedere nell'area di conferimento senza l'autorizzazione dell'addetto al Centro Ambiente.
10. L’accesso all'utenza è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l'apertura del Centro.
11. L'accesso fuori dai giorni e dagli orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio, salvo espressa autorizzazione del Gestore del Centro.
12. Solo in casi eccezionali e solo quando sarebbe compromesso il funzionamento del CDR, il personale addetto ha facoltà di respingere le utenze domestiche e non domestiche anche se in possesso dei documenti richiesti dal presente regolamento, a causa della mancanza di disponibilità di spazi/volumi sufficienti a garantire la corretta gestione dei rifiuti.

Art. 7 – Orario di apertura
1. Il Centro di Raccolta dovrà garantire l’accesso all’utenza per 6 giorni alla settimana festivi infrasettimanali esclusi con un orario minimo giornaliero di 6 (sei) ore da concordarsi tra l’Amministrazione Comunale ed il Gestore; il Sabato l’orario minimo di apertura non potrà comunque essere inferiore alle 3 ore.
2. L'orario di apertura e le eventuali modifiche dovranno essere rese note dal Gestore del Centro mediante:
a) cartello apposto in loco;
b) comunicazione in rete attraverso il sito internet del gestore e quello comunale;
c) ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto utile.
3. Ogni anno il Gestore provvede alle eventuali comunicazioni previste dalla normativa, in funzione delle festività, riguardanti l'orario di apertura del Centro, garantendo l'orario minimo di apertura settimanale previsto.

Art. 8 – Limitazione temporanea all'accesso
1. Il Gestore del Centro può limitare o differire i conferimenti per ragioni tecniche o gestionali contingenti, previa comunicazione al Comune.

Art. 9 – Obblighi dell'utenza
1. Gli utenti sono obbligati a:
a) rispettare tutte le norme del presente Regolamento, le eventuali osservazioni ed i consigli impartiti dagli operatori del servizio;
b) mostrare la carta di identità o l'autorizzazione/convenzione agli addetti del Centro, prima di conferire i rifiuti;
c) accedere secondo le modalità di accesso di cui all'art. 6;
d) effettuare preliminarmente la differenziazione dei rifiuti da conferire;
e) conferire i rifiuti negli appositi contenitori sulla base di quanto indicato dal personale addetto e dalla segnaletica/cartellonistica;
f) raccogliere eventuali rifiuti caduti sul piazzale del Centro di Raccolta durante le operazioni di scarico;
g) evitare di scaricare i rifiuti all’esterno degli appositi contenitori e lo sversamento di liquidi e/o solidi sul suolo.

Art. 10 – Divieti all'utenza
1. Presso il Centro di Raccolta è severamente vietato:
a) accedere e conferire rifiuti da parte di soggetto non autorizzato;
b) accedere con modalità diverse da quelle prescritte;
c) depositare qualunque tipologia di rifiuto non previsto nelle norme del presente Regolamento;
d) scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte e senza ottemperare agli obblighi imposti all'utente;
e) rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere;
f) prelevare e trasportare all'esterno del Centro rifiuti di qualsiasi genere;
g) conferire, da parte di utenze non domestiche, tipologie di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali non assimilate ai rifiuti urbani ai sensi del Regolamento approvato con D.C.C. n. 13 del 23/01/2012;
h) abbandonare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione del CDR;
i) attardarsi per qualsiasi ragione all'interno del CDR dopo il conferimento dei rifiuti.

Art. 11 - Modalità di ritiro dei rifiuti
1. Lo svuotamento dei cassoni scarrabili e dei contenitori dei rifiuti presenti nel CDR deve essere fatto durante l’orario di chiusura del centro.
2. Laddove per cause impreviste non sia possibile differenziare il flusso di traffico tra utenze e soggetti incaricati dello svuotamento, gli operatori sono tenuti a chiudere il CDR per il tempo strettamente necessario alla movimentazione delle attrezzature all’interno dell’area.

Art. 12 - Gestione rifiuti – pesi e oneri trattamento
1. I rifiuti in ingresso conferiti dalle utenze non domestiche dovranno essere contabilizzati nel rispetto dell'Allegato Ia, D.M. Ambiente 8 Aprile 2008 e ss.mm.ii.
2. Il gestore è tenuto a compilare la scheda rifiuti avviati a recupero/smaltimento dal Centro di Raccolta, secondo il modello previsto dall'Allegato Ib del D.M. 13 Maggio 2009.

Art. 13 - Controlli
1. Al fine di assicurare un'adeguata gestione del Centro ed il corretto conferimento da parte delle utenze è prevista la possibilità di effettuare attività di controllo e sanzionamento dei comportamenti irregolari a cura della Polizia Municipale e delle figure eventualmente incaricate, compresi gli operatori di cui all'art. 4 del presente Regolamento (oltre alle autorità di controllo previste dalla normativa vigente in materia).
2. L'Amministrazione potrà, in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo del Centro di Raccolta e dell'area prospiciente, secondo quanto previsto dal “Regolamento di videosorveglianza ambientale per contrastare l’abbandono e lo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale” ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
3. Tutte le utenze che conferiscono i rifiuti differenziati al centro di raccolta possono essere sottoposte ad accertamenti qualitativi.

Art. 14 - Sanzioni – Determinazione e procedimento di applicazione
1. L'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di 25,00 € ed un massimo di 500,00 €, a norma del disposto dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
2. Sono fatti salvi i diritti di terzi o della società di raccolta per il risarcimento di danni subiti causati da conferimenti difformi dalle normative previste dal presente Regolamento.
3. Per tutte le sanzioni previste da questo Regolamento si applicano i principi e le procedure previsti dalla Legge n. 689/81 e s.m.i.
4. E', comunque, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre leggi vigenti in materia ed in particolare dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Art. 15 - Responsabilità
1. L’Amministrazione Comunale è da ritenersi sollevata ed indenne da ogni responsabilità e/o danno, in caso di dolo e/o colpa del Gestore del Centro, ovvero di violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi derivanti dalla normativa vigente.
2. Qualora all'interno del Centro si verificassero incidenti causati dal mancato rispetto da parte degli utenti delle indicazioni impartite dal Gestore o previste nel presente Regolamento, la responsabilità è direttamente imputabile ai conferitori, ritenendo in tal modo sollevato il Gestore da ogni responsabilità.

Art. 16 – Osservanza di altre disposizioni
1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, in materia di rifiuti urbani, in materia di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza e salute dei lavoratori.
2. Si rimanda inoltre alle norme del Regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 17 - Entrata in vigore del Regolamento
1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo ed in contrasto con lo stesso.

Regolamento per l'accesso e la gestione del Centro di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato

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