Regolamento per l'applicazione dell'ISEE (Indicatore situazione economica equivalente)


  • Approvato con delibera C.C. n.  17 del 04/02/2000 
  • Modificato (Art. 4) con delibera  C.C. n. 10 del 18/01/2002


NORMATIVA


ARTICOLO 1
Oggetto e Riferimenti

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della normativa inerente l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa speciale definita con il dlgs.n.109/1998, nonché integrata con il dpcm. n.221/1999 e con il dpcm n.305/1999 e con il d.m. Solidarietà Sociale n.306/1999


ARTICOLO 2

Ambito di Applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi a domanda individuale, ai servizi sociali, ai servizi assistenziali, ai servizi soggetti a contribuzione, alla erogazione di contributi, sussidi e provvidenze alla persona.
L 'applicazione del regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente locale.


ARTICOLO 3
Adeguamento dei regolamenti vigenti.

Gli elementi necessari per l'applicazione dell'Isee, configurati dalla normativa richiamata all'art.1, comma 2 del presente regolamento e, dalle successive modificazioni della stessa, costituiscono base di riferimento per la definizione di criteri relativi all'accesso a servizi e prestazioni sociali agevolate, di quote di contribuzione e di sistemi tariffari inerenti i servizi.
Le disposizioni dei regolamenti del Comune inerenti l'accesso a servizi sociali o l'erogazione di prestazioni agevolate sono oggetto di revisione da parte degli organi competenti entro sei mesi dalla data di esecutività del presente regolamento.
I regolamenti del Comune inerenti all'accesso a servizi sociali o l'erogazione di prestazioni sociali agevolate devono comunque definire in modo esplicito le condizioni che costituiscono eccezione all 'applicazione dell'Isee
In sede di prima applicazione vengono individuati quali servizi universali a titolo gratuito, e pertanto esclusi dall'applicazione dell'Isee, le seguenti tipologie:

  1. Segretariato sociale;
  2. Affidamento;
  3. Sostegno economico in situazioni di emergenza;
  4. Servizi per la occupabilità (S.A.L.);
  5. Centri di promozione sociale;
  6. Servizi emergenziali di accoglienza e di supporto temporaneo;

ARTICOLO 4
Determinazione del nucleo familiare di riferimento

1. La determinazione del nucleo familiare di riferimento per l'applicazione dell'Isee è effettuata tenendo conto del richiedente la prestazione agevolata, dei componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art.4 del DPR 30.05.1989 n.223 e dei soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.

2. Per i servizi socio-assistenziali e domiciliari, diurni e residenziali, rivolti alle persone in situazione di handicap grave, la contribuzione al costo delle prestazioni è calcolata tenendo conto del solo reddito del richiedente.

3. Per i servzi socio-assistenziali domiciliari, diurni e residenziali rivolti alle persone ultrasessantacinquenni non autosufficenti certificati dalla ASL, la contribuzione al costo delle prestazioni è calcolata tenendo conto del solo reddito del richiedente, sulla base degli stanziamenti previsti nei bilanci annuali.


ARTICOLO 5
Determinazione dei criteri per la valutazione del patrimonio del nucleo familiare

La definizione dell'indice di valorizzazione della situazione patrimoniale del nucleo familiare è fissata nella percentuale del 20% per la totalità dei servizi oggetto del presente regolamento.


ARTICOLO 6
Comunicazione ai cittadini

L'applicazione dell'Isee nei vari servizi è adeguatamente supportata da campagne di comunicazione del Comune, realizzate anche con l'ausilio di tecnologie informatiche e multimediali.
Ogni modifica al sistema applicativo dell'Isee deve essere oggetto di specifiche comunicazioni agli interessati in tempi brevi.


ARTICOLO  7
Assistenza alla compilazione

Per l'assistenza alla compilazione delle dichiarazioni per l'Isee il Comune può avvalersi di soggetti esterni, integrando servizi specifici resi dalle strutture dell'Amministrazione Comunale. La Giunta e i responsabili di servizio, ciascuno per le proprie competenze, adottano tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini per la compilazione delle dichiarazioni Isee, nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni (per esempio. Caf, ordini professionali, associazioni, ecc. ) .


ARTICOLO 8
Acquisizione e trattamento dei dati personali

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle Dichiarazioni Isee deve avvenire nel pieno rispetto della legge n.675/96 e del dlgs n.135/99.


ARTICOLO 9
Controlli

La Giunta adotta linee-guida e misure organizzative per favorire l'effettuazione di controlli sulle dichiarazioni Isee.
Il Comune può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli.
I controlli sulle dichiarazioni Isee possono essere effettuati anche tramite scambio di dati ed informazioni con altre pubbliche amministrazioni.
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, il competente settore del Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi.


ARTICOLO 10
Norma di chiusura

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al dlgs.n.109/1998, e ai relativi decreti di attuazione.

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