Regolamento per l'assegnazione di alloggi destinati a situazioni di emergenza sociale

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 176 del 20/12/2013

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento determina i criteri e le modalità di selezione delle domande di assegnazione temporanea di alloggi destinati a situazioni di emergenza sociale ed avanzate da nuclei familiari o singoli soggetti in condizioni di grave disagio sociale ed abitativo.
2. Gli alloggi di emergenza sociale sono da considerare come locali procurati a titolo precario da organi preposti all’assistenza pubblica.
3. Gli alloggi di emergenza sociale sono alloggi di rotazione assegnati temporaneamente in attesa che gli assegnatari superino la fase di emergenza e si procurino un diverso alloggio.
4. Gli alloggi di emergenza sociale sono quelli che non rientrano fra le categorie di cui all’art. 2 della L.R. 36/2005 e s.m.i., quelli con superficie utile calpestabile inferiore a mq.30 (art. 20 quinquies L.R. 36/2005) e quelli requisiti con provvedimento sindacale per rispondere alle emergenze abitative.

Art. 2
Destinatari e requisiti

1. Possono presentare domanda per l’assegnazione di alloggi destinati a situazioni di emergenza sociale, i singoli cittadini e nuclei residenti nel Comune di Jesi che alla data della domanda sono in possesso di tutti i requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica così come determinati dalla legge regionale in vigore al momento della domanda e che dimostrino di possedere contemporaneamente anche i seguenti due requisiti aggiuntivi:
a) Disagio abitativo del nucleo familiare richiedente. Per disagio abitativo si intende la collocazione, al momento della presentazione della domanda, in alloggi impropri, o antigienici o provvisori o con provvedimento esecutivo di sfratto con preavviso di rilascio in presenza delle condizioni di seguito indicate. Lo sfratto esecutivo con preavviso di rilascio viene accettato come requisito solo ed esclusivamente in presenza di una delle seguenti condizioni:
a1) grave malattia o infermità di un componente adulto del nucleo;
a2) gravi eventi familiari (decesso di un coniuge nell’ultimo biennio);
a3) perdita del lavoro avvenuta negli ultimi 18 mesi dell’unico percettore di reddito della famiglia a causa di riduzione del personale o di chiusura dell’azienda;
a4) nucleo monoparentale senza risorse familiari, incapacità lavorativa temporanea con ISEE inferiore a € 5.000.
b) Disagio sociale o socio-sanitario che consiste nella presenza nel nucleo familiare di una delle seguenti persone o condizioni:
b1) persona con problemi sociali e/o sanitari limitanti l’autonomia personale documentati dal servizio sociale professionale dell’ASP e/o dai servizi dell’ASUR Marche;
b2) persona con disabilità: si considera tale, colui che presenta una menomazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione con grado di invalidità certificato pari almeno al 75%;
b3) adulto singolo con minore/i a carico;
b4) maggiorenne istituzionalizzato incluso in specifico progetto socioriabilitativo, e/o ospite di comunità terapeutica o di accoglienza, in fase di dimissione con problemi sociali documentati;
b5) vittima di accertati maltrattamenti o violenza sessuale all’interno del nucleo familiare;
b6) adulto solo con patologia invalidante certificata, limitante la capacità lavorativa.
b7) adulto solo che negli ultimi 12 mesi ha dovuto lasciare l’alloggio familiare al coniuge in attuazione di provvedimento del giudice, emesso a seguito di separazione tra i coniugi (omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione).

Art. 3
Presentazione della domanda

1. La domanda, redatta su apposito modello fornito dall’Azienda servizi alla persona (ASP) “Ambito 9” deve essere presentata presso la sede dell’ente e deve contenere ogni elemento utile per l’attribuzione dei punteggi.
2. La documentazione richiesta è sostituita, per quanto possibile, dalle autocertificazioni previste dal D.P.R. 445/2000.
3. La domanda può essere presentata in qualunque momento. L’ASP “Ambito 9” provvede ad aggiornare la graduatoria, con atto formale, almeno ogni trimestre.

Art. 4
La valutazione delle domande

1. La commissione preposta dell’ASP procede all’istruttoria delle domande presentate dal richiedente verificandone la completezza e regolarità sulla base della dichiarazione dell’interessato o del Tutore legale nonché documentate o accertate d’ufficio e aggiorna almeno trimestralmente la graduatoria.
2. La Commissione preposta alla valutazione delle domande è così formata:
Direttore dell’ASP o suo delegato;
Responsabile dell’u.o. “Disagio e povertà” dell’ASP;
Operatore addetto al servizio alloggi di emergenza sociale;
Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino e alle Imprese del Comune di Jesi o suo delegato.
3. La Commissione provvede alla stesura della graduatoria delle domande pervenute sulla base dei seguenti criteri:
a) Condizioni soggettive:
a1) reddito complessivo del nucleo familiare non superiore alla linea di povertà relativa annualmente stabilita dall’ISTAT, punti 3;
a2) nucleo familiare con un minore convivente a carico, punti 2;
a3) nucleo familiare con due minori conviventi a carico punti 3;
a4) nucleo familiare con più di due figli minori conviventi a carico, ulteriori 0,5 punti per ogni figlio minore successivo al secondo;
a5) nucleo con persona disabile con invalidità superiore al 74% o con grave patologia comportante invalidità permanente, punti 3;
a6) nucleo costituito da genitore solo con figlio/i minori/i a carico, punti 5;
a7) nucleo costituito da un adulto solo con patologia invalidante certificata, limitante la capacità lavorativa punti 4;
a8) soggetto privo di risorse parentali (senza familiari, con familiari totalmente incapaci o impossibilitati al lavoro), punti 2;
a9) residenza continuativa nel comune di Jesi punti 0,5 per ogni anno superiore al quinto fino al quindicesimo. Tale punteggio viene calcolato sulla durata della residenza continuativa calcolata a ritroso a decorrere dall’anno in cui si presenta la domanda. Le frazioni di anno superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate.
b) Area dell’autonomia e del disagio socio-sanitario:
b1) soggetto in grave stato di emarginazione e di scadimento psico-fisico già assistito dai servizi pubblici, punti 4;
b2) soggetto con problemi di ordine psico-sociale istituzionalizzato e non, incluso in specifico progetto socio-riabilitativo, punti 4, non cumulabili con il precedente b1).
c) Area dell’emergenza abitativa:
c1) alloggi impropri: comprende tutte le situazioni alloggiative presso istituti, strutture di appoggio, alberghi, gestite e/o disposte dai Servizi pubblici e debitamente certificate; nonché baracche, cantine, garage e simili, punti 6;
c2) alloggio antigienico: (certificato dai servizi dell’ASUR Marche), punti 4;
c3) alloggi provvisori: comprende tutte le situazioni alloggiative con caratteristiche di provvisorietà o temporaneità, punti 3;
c4) alloggio con provvedimento esecutivo di sfratto con preavviso di rilascio, punti 2.
ma solo in presenza delle seguenti condizioni:
c4a) grave malattia o infermità di un componente adulto del nucleo;
c4b) gravi eventi familiari (decesso di un coniuge nell’ultimo biennio);
c4c) perdita del lavoro dell’unico percettore di reddito della famiglia a causa di riduzione del personale o di chiusura dell’azienda;
c4d) nucleo monoparentale senza risorse familiari, incapacità lavorativa temporanea con ISEE inferiore a € 5.000.
3. Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai punti c1, c2 della lettera c).
4. A parità di punteggio si considerano nell’ordine le seguenti priorità:
a) abitazione in alloggio improprio;
b) abitazione con provvedimento di sfratto;
c) abitazione alloggio antigienico;
d) abitazione in alloggio provvisorio;
e) minor reddito.
5. Qualora vi sia parità fra i concorrenti si procede mediante sorteggio.

Art. 5
Gestione della graduatoria

1. L’ASP aggiorna la graduatoria almeno ogni tre mesi.
2. La graduatoria di assegnazione con indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, viene resa nota in apposite bacheche presso la sede dell’ASP.
3. La graduatoria rimane aperta e viene rivista sulla base delle nuove domande e delle integrazioni alle domande già presentate o sulle eventuali opposizioni che saranno valutate per la graduatoria successiva.

Art. 6
Verifica dei requisiti

1. L’ASP comunica al comune di Jesi la graduatoria degli alloggi di emergenza sociale e i dati dell’aspirante assegnatario collocato in posizione utile con i quali il comune di Jesi provvede alla assegnazione degli alloggi di emergenza sociale.
2. L’ASP, prima dell’assegnazione, riaccerterà la permanenza in capo all’aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti previsti dall’art. 2 e la permanenza delle condizioni che danno diritto al punteggio assegnato.
3. In caso di assegnazione motivata dalla presenza di problematiche sanitarie di cui all’art. 2 comma 1 lett. b) b1, la stessa è subordinata al parere favorevole del Servizio dell’Asur Marche che ha in carico il soggetto e/o nucleo familiare richiedente.
4. L’ASP si impegna a verificare periodicamente, e comunque almeno ogni anno, la permanenza dei requisiti per l’accesso agli alloggi di cui all’art.2. In caso di perdita dei requisiti di accesso da parte degli assegnatari, questi decadono immediatamente dal diritto a permanere negli alloggi di emergenza sociale. I risultati degli accertamenti dell’ASP sono comunicati al comune di Jesi che, nel caso di perdita dei requisiti di accesso degli assegnatari, provvede a revocare l’assegnazione e ad assegnare un periodo di tre mesi per lasciare l’alloggio.
5. I beneficiari degli alloggi sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione delle proprie condizioni economico-sociali e familiari e a documentare all’ASP la sussistenza delle condizioni che hanno dato diritto all’assegnazione, pena la revoca dell’assegnazione stessa.

Art. 7
La procedura per l’assegnazione degli alloggi

1. La procedura per l’assegnazione degli alloggi di emergenza sociale prevede i seguenti passaggi:
Il comune di Jesi comunica all’ASP la disponibilità di alloggi indicandone la superficie utile calpestabile;
L’ASP segnalerà al comune di Jesi i candidati per l’assegnazione indicando il relativo alloggio:
a. Nel caso di alloggio con superficie utile calpestabile fino a mq. 30, segnalerà al comune di Jesi il nucleo familiare composto da un solo membro collocato nel primo posto utile in graduatoria;
b. Nel caso di alloggio con superficie utile calpestabile da mq. 31 a mq. 45, segnalerà al comune di Jesi il nucleo familiare composto da due persone collocato nel primo posto utile in graduatoria;
c. Nel caso di alloggio con superficie utile calpestabile da mq. 46 a mq. 54, segnalerà al comune di Jesi il nucleo familiare composto da tre persone collocato nel primo posto utile in graduatoria;
d. Nel caso di alloggio con superficie utile calpestabile da mq. 55 a mq. 63, segnalerà al comune di Jesi il nucleo familiare composto da quattro persone collocato nel primo posto utile in graduatoria;
e. Nel caso di alloggio con superficie utile calpestabile da mq. 64 a mq. 80, segnalerà al comune di Jesi il nucleo familiare composto da cinque persone collocato nel primo posto utile in graduatoria;
f. Nel caso di alloggio con superficie utile calpestabile di oltre mq. 80, segnalerà al comune di Jesi il nucleo familiare composto da sei o più persone collocato nel primo posto utile in graduatoria.
g. In caso di straordinaria urgenza motivata l’ASP può proporre l’assegnazione di un alloggio di dimensione inferiore a quella indicata nel presente comma.
h. Il competente servizio del comune di Jesi, ricevuta la comunicazione dell’ASP, provvede all’assegnazione dell’alloggio di emergenza sociale.
2. La mancata accettazione dell’alloggio da parte dell’assegnatario entro 15 giorni dalla comunicazione comporta la decadenza dell’assegnazione e la cancellazione dalla graduatoria. Il richiedente potrà presentare una nuova domanda per l’assegnazione di alloggi di emergenza sociale decorso un anno dalla decadenza.
3. Gli alloggi di emergenza sociale sono alloggi di rotazione assegnati temporaneamente in attesa che gli assegnatari superino la fase di emergenza e si procurino un diverso alloggio.
4. L’assegnatario, per tutto il periodo di permanenza negli alloggi di emergenza sociale, è obbligato a presentare domanda ai fini dell’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, in occasione della pubblicazione di ogni bando emesso dal Servizio del comune di Jesi competente. La mancata presentazione di detta domanda determina la revoca dell’assegnazione. Il contratto deve prevedere espressamente l’obbligo per il beneficiario alla presentazione della domanda per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica al primo bando utile, pena la revoca dell’assegnazione.
5. In caso di assegnazione di alloggio Erap, l’assegnatario è obbligato all’accettazione dell’alloggio Erap proposto anche nel caso che lo stesso sia di dimensione minore rispetto all’alloggio di emergenza sociale, pena la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di emergenza sociale e il rilascio dell’immobile.

Art. 8
Canone di locazione

1. Gli assegnatari degli alloggi di emergenza sociale sono tenuti al pagamento di un canone di locazione mensile calcolato in base alla L.R. 36/2005 e s.m.i. e, laddove presenti, delle spese condominiali.
2. Tutti i componenti il nucleo familiare sono obbligati in via solidale con l’assegnatario, nei confronti dell’ente gestore, al pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali.
3. In caso di morosità dovuta a gravi situazioni personali o familiari documentate dall’assegnatario, l’ente gestore verifica la possibilità di attivare interventi di sostegno economico e sociale. In tal caso il procedimento di decadenza viene sospeso.

Art. 9
Decadenza

1. La decadenza dall’assegnazione viene dichiarata dal competente servizio comune nel caso in cui l’assegnatario:
a) Non abbia accettato l’assegnazione entro il termine stabilito;
b) Abbia prodotto documentazione e dichiarazioni mendaci al fine di ottenere l’assegnazione;
c) Non abbia presentato la documentazione richiesta atta a valutare la permanenza dei requisiti per l’assegnazione dell’alloggio;
d) abbia ceduto in tutto o in parte l’immobile assegnatogli;
e) non abiti stabilmente nell’alloggio assegnato o ne muti la destinazione d’uso, ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine di 60 giorni dalla consegna;
f) abbia adibito l’alloggio ad attività illecite e/o abbia comportamenti incivili e illeciti, di disturbo della pacifica convivenza con gli altri residenti dello stabile;
g) non paghi il canone di locazione e/o le spese condominiali per oltre tre mesi;
h) non abbia presentato domanda per l’assegnazione di alloggi Erap;
i) risulti assegnatario di altro alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
j) abbia rifiutato l’assegnazione di altro alloggio di Edilizia residenziale pubblica.

Art. 10
Regole d’uso degli alloggi

1. Al momento della consegna dell’alloggio verrà stilato un verbale di consistenza in cui verranno elencati gli eventuali arredi esistenti nell’alloggio e che saranno concessi in uso.
2. L’utilizzo degli alloggi è riservato esclusivamente alle persone assegnatarie; esse useranno gli alloggi in maniera autonoma, secondo le modalità e le consuetudini consolidate e sulle basi delle comuni regole di convivenza civile.
3. In ogni alloggio vengono affisse, a cura dell’amministrazione comunale, le regole generali di condotta e di civile convivenza che ogni assegnatario è tenuto a rispettare.
4. E’ fatto divieto di subaffittare i locali messi a disposizione, così come permettere la permanenza nell’alloggio di persone non espressamente autorizzate dal comune di Jesi.
5. Le persone cui sono affidati i locali ad uso abitativo sono responsabili della cura, conservazione e pulizia degli stessi. E’ assolutamente proibito modificare, manomettere sia gli impianti che la struttura degli immobili. L’assegnatario sarà tenuto responsabile per eventuali danneggiamenti riscontrati e dovrà corrispondere al comune di Jesi la quota corrispondente al danno arrecato.
6. La gestione della manutenzione straordinaria degli alloggi di emergenza sociale è di competenza del comune di Jesi mentre la manutenzione ordinaria dell’alloggio è a carico dell’assegnatario che dovrà restituire l’alloggio nelle condizioni in cui l’ha ricevuto.
7. Il comune di Jesi ha la facoltà in qualsiasi momento di verificare, tramite il proprio incaricato, il corretto uso dei locali e degli eventuali arredi assegnati, lo stato di conservazione, la pulizia ed il rispetto delle regole condominiali.

Art. 11
Norme finali
1. Per quanto non stabilito nel presente regolamento si fa riferimento alle norme della L.R. 36/2005 e s.m.i. e agli atti regionali che da questa derivano.

Regolamento per l'assegnazione di alloggi destinati a situazioni di emergenza sociale

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