Regolamento per l'attività di vigilanza dell'ispettore ambientale sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati degli utenti

Approvato con delibera di C.C. n. 50 del 15/04/2013

Art. 1 – Oggetto e finalità
1. Il presente Regolamento disciplina l’istituzione e l’attività di vigilanza svolta da soggetti di seguito denominati Ispettori ambientali a cui conferire compiti di tutela dell’ambiente contro ogni forma di inquinamento, del decoro della città e del territorio.
2. La suddetta attività viene svolta in particolare attraverso azioni concrete volte, da un lato, a limitare le forme di inquinamento, l’abbandono improprio di rifiuti sul territorio, o il conferimento in violazione alle norme contenute nel Regolamento comunale per la disciplina dei R.S.U. di cui all’art. 198 comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, alle Ordinanze comunali in materia e a quanto previsto dalle normative vigenti limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni; dall’altro lato, a rafforzare la cultura del rispetto dell’ambiente anche attraverso attività di informazione e collaborazione con i cittadini ed esercenti di attività commerciali, in merito alla raccolta differenziata, del recupero dei rifiuti e della qualità dei servizi ambientali.
3. Il presente Regolamento viene predisposto ai sensi dell’art. 198 comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e potrà essere modificato sulla base delle esigenze dei Comuni soci del Consorzio Intercomunale Vallesina–Misa (di seguito denominato Consorzio) e alla luce dei necessari aggiornamenti che potranno essere imposti dalla normativa.
4. L’attività di vigilanza, di cui al comma 1, viene istituita al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell’ambiente nei territori dei Comuni del Bacino n. 2 della Provincia di Ancona che decideranno di avvalersi della stessa sottoscrivendo un’apposita Convenzione con il Consorzio, ferma restando la necessaria previsione della suddetta attività nell’ambito del Regolamento comunale per la disciplina dei R.S.U, come previsto dalla disposizione normativa richiamata dal comma 2, visto e considerato che la relativa organizzazione è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.
5. Il presente Regolamento ha altresì lo scopo di disciplinare i compiti e le funzioni degli Ispettori ambientali, i loro doveri, i requisiti soggettivi necessari, la formazione professionale del personale incaricato e, in generale, tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento dell’attività di vigilanza e di controllo a cui sono preposti al fine di constatare e riferire agli organi competenti le violazioni previste dagli atti e dalle disposizioni suddette.

Art. 2 – Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento si applicano le definizioni:
ISPETTORE AMBIENTALE: figura istituzionale adibita a garantire l’osservanza delle norme previste dai Regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei R.S.U di cui all’art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, nonché dalle Ordinanze comunali in materia e da quanto previsto dalle normative nazionali limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni. Tale soggetto, infatti, espleta un servizio di vigilanza e controllo delle modalità di conferimento dei rifiuti volto anche a constatare e riferire agli organi competenti le violazioni relative alle disposizioni degli atti suddetti. Le medesime attività vengono svolte altresì, relativamente al deposito, alla gestione, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell’ambiente;
PROPRIETA’ DEL RIFIUTO: il rifiuto uscito dall’abitazione del cittadino è di proprietà del Comune, indipendentemente che sia stato conferito nel cassonetto o abbandonato per strada;
ABBANDONO DEI RIFIUTI: si configura ogni qualvolta i rifiuti vengono lasciati lontani dai cassonetti o dai bidoni, sia nelle strade pubbliche che su quelle private, secondo quanto previsto dalle Leggi vigenti e dalla casistica giurisprudenziale;
UTENZE DOMESTICHE: locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
UTENZE NON DOMESTICHE: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alle sopra descritte utenze domestiche;
RACCOLTA: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto e del conferimento negli impianti di destinazione; tra le operazioni di raccolta sono da considerare le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite stazioni di conferimento;
RACCOLTA DIFFERENZIATA: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti;
CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
ISOLA ECOLOGICA STRADALE O DI PROSSIMITÀ: raggruppamento di contenitori per la raccolta stradale di materiali diversi, che vengono differenziati ricorrendo a seconda della tipologia di rifiuto da conferire a colori diversi per facilitare gli utenti.
STAZIONE ECOLOGICA: centro di raccolta comunale o intercomunale costituito da un’area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Art. 3 – Percorso istitutivo e attuativo
a) L’istituzione degli Ispettori ambientali è disciplinata ai sensi dell’art. 1 del presente Regolamento che prevede, altresì, tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento della loro attività.
b) Le previsioni di cui al comma precedente valgono in generale per tutti i Comuni che vorranno avvalersi dell’attività degli Ispettori ambientali e, con le rispettive Convenzioni, si potranno prevedere delle specifiche regolamentari determinate dalle esigenze delle singole realtà comunali.
c) I soggetti che frequenteranno il corso di formazione dovranno presentare i requisiti di cui all’art. 4 del presente Regolamento e, per acquisire la qualifica di Ispettore ambientale, dovranno essere individuati formalmente con la stessa Determinazione del Direttore del Consorzio che definirà, altresì, i vari aspetti organizzativi del corso.
d) La possibilità per i Comuni di avvalersi dell’attività degli Ispettori ambientali ne presuppone la previsione nell’ambito dei Regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei R.S.U., nonché la stipula da parte degli stessi di una Convenzione con il Consorzio, che ne disciplini le concrete modalità organizzative inerenti le caratteristiche e le esigenze del territorio comunale.
e) La nomina e l’attribuzione agli Ispettori ambientali delle mansioni di cui all’art. 5, comma 2 potranno essere disposte solo ed esclusivamente dal Comune con provvedimento del Sindaco.

Art. 4 – Requisiti richiesti
1. I soggetti a cui riconoscere la qualifica di Ispettore ambientale dovranno far parte del personale del Consorzio.
2. I suddetti soggetti dovranno altresì aver frequentato il corso di formazione di cui all’art. 8 del presente Regolamento.
3. Potrà essere ritenuta necessaria una comprovata esperienza nel settore della gestione dei rifiuti e/o del compostaggio.
4. Potranno essere ritenuti titoli preferenziali attestati di formazione professionale in materia di legislazione e di comunicazione ambientale, attestati di servizio e referenze di impiego prestato con competenze affini a quelle richieste agli Ispettori ambientali presso pubbliche amministrazioni o altre aziende del settore, attestati di partecipazione a corsi formativi inerenti il controllo territoriale ed eventuali esperienze di volontariato nell’ambito del controllo e del monitoraggio ambientale.
5. I soggetti di cui al comma 1 dovranno altresì presentare idoneità psicofisica rispetto al ruolo da ricoprire, godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e misure di prevenzione.

Art. 5 – Competenze dell’Ispettore ambientale
1. L’attività dell’Ispettore ambientale è volta a garantire l’igiene ambientale e a monitorare nell’ambito della gestione integrata dei rifiuti, in uno specifico quadro di presidio territoriale, il rispetto da parte di tutti i soggetti coinvolti delle disposizioni previste dai Regolamenti comunali per la disciplina dei R.S.U. di cui all’art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, delle Ordinanze comunali in materia e di quanto previsto dalle normative vigenti limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni.
2. Le competenze dell’Ispettore ambientale possono ricondursi alle seguenti mansioni:
a. Vigilanza e controllo del regolare conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati nei punti e nei vari contenitori dedicati alla raccolta a livello domiciliare e stradale, in conformità alle disposizioni degli atti di cui al comma 1 ed all’organizzazione del servizio di raccolta rifiuti definito dal Comune e offerto dal Gestore del servizio con la finalità di supportare il Consorzio nell’attività di controllo del servizio, intervenendo per constatare e riferire agli organi competenti eventuali violazioni delle prescrizioni regolamentari;
b. Constatazione e riferimento agli organi competenti delle eventuali violazioni delle disposizioni degli atti di cui al comma 1;
c. Controllo dello stato dell’igiene ambientale per quanto concerne i rifiuti a livello territoriale;
d. Vigilanza e controllo sulla tutela del patrimonio dei beni strumentali alla gestione dei servizi ambientali (cassonetti, contenitori per la raccolta differenziata, isole ecologiche);
e. Controllo sull’evasione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e/o sulla corretta denuncia o dichiarazione dei dati relativi al computo della stessa tariffa;
f. Rilevazioni statistiche sulla percezione di soddisfazione del cittadino relativamente ai livelli di servizio svolti dal Gestore;
g. Controllo di eventuali concentrazioni di rifiuti che richiedano tempestivi interventi supplementari da parte del Gestore;
h. Comunicazione tempestiva al Corpo di Polizia Municipale dell’avvenuto riscontro di violazioni rientranti nella competenza dell’Amministrazione provinciale, previste dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
i. Informazione ai cittadini e alle imprese sul corretto conferimento dei rifiuti e sui servizi di raccolta differenziata e recupero definiti dal Comune e offerti dal Gestore, ed informazione al cittadino sulle tipologie e sulle modalità dei servizi offerti dal Gestore;
j. Promozione della tutela ambientale e controllo sull’efficacia dei servizi svolti dal soggetto Gestore.
3. L’Ispettore ambientale, nello svolgimento dei propri compiti, con particolare riguardo all’attività di informazione e sensibilizzazione alla cultura ambientale, potrà altresì avvalersi della collaborazione dei soggetti facenti parte del corpo degli Ecovolontari del Consorzio, facendo in ogni caso riferimento al Responsabile coordinatore degli stessi nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.
4. A seguito dell’emanazione del provvedimento del Sindaco del Comune interessato che ne determinerà l’attribuzione di pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 del Codice Penale, gli Ispettori Ambientali agiranno con poteri di constatazione e segnalazione delle violazioni alle disposizioni normative di cui all’art. 1 comma 2 del presente Regolamento.
5. Il Consorzio provvederà alla predisposizione della modulistica utile per svolgere l’attività di constatazione e riferimento agli organi competenti delle eventuali violazioni di cui al comma precedente e verrà condivisa con il Comune ed eventualmente con il Corpo di Polizia Municipale.
6. Per quanto concerne gli aspetti organizzativi dell’attività degli Ispettori ambientali, si rinvia all’art. 7.

Art. 6 – Doveri dell’Ispettore ambientale
1. L’Ispettore ambientale nell’espletamento delle proprie funzioni deve:
a. Controllare secondo quanto definito nell’ambito delle proprie competenze all’art. 5, comma 2 gli utenti relativamente alle modalità di conferimento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti comunali di cui all’art. 198, comma 2 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006, dalle Ordinanze comunali in materia e dalle normative vigenti limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni;
b. Controllare che il servizio venga svolto dal Gestore secondo quanto definito nell’ambito delle proprie competenze all’art. 5, comma 2 e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento della Stazione ecologica del Comune in cui svolge l’attività di vigilanza con la finalità di supportare il Consorzio nell’attività di controllo del servizio;
c. Svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e nei luoghi previsti dall’eventuale ordine di servizio predisposto dal Direttore del Consorzio, ovvero da figure interne che verranno preposte al coordinamento degli Ispettori ambientali, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dalle Convenzioni sottoscritte dai Comuni;
d. Operare con prudenza, diligenza e perizia;
e. Compilare il rapporto di servizio ed i verbali di constatazione e riferimento che dovranno essere trasmessi al Corpo di Polizia Municipale del Comune per la necessaria valutazione sulla sussistenza dei presupposti necessari per l’irrogazione della sanzione amministrativa secondo quanto verrà condiviso tra le parti che sottoscriveranno la Convenzione;
f. Indossare durante il servizio la divisa ed esibire in maniera opportuna e visibile il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Consorzio, che ne qualifichi compiti e funzioni, nonché portare con sé un documento di riconoscimento che faccia riferimento al decreto di nomina del Sindaco e ne qualifichi compiti, funzioni e poteri;
g. Usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
h. Informare tempestivamente il Corpo della Polizia Municipale circa le violazioni riscontrate sul territorio e di competenza dell’Amministrazione Provinciale secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
i. Rispettare quanto previsto dalle Leggi vigenti relativamente alla qualifica di pubblico ufficiale e agli obblighi relativi.
2. È fatto assoluto divieto all’Ispettore ambientale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente dal programma di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Direttore del Consorzio ovvero da eventuali figure interne che verranno preposte al coordinamento degli Ispettori ambientali, nonché irrogare qualsiasi tipo di sanzione.

Art. 7 – Modalità di svolgimento dell’attività dell’Ispettore ambientale
1. Nello svolgimento delle loro funzioni gli Ispettori ambientali dovranno rispettare quanto previsto dal presente Regolamento nonché quanto stabilito nella Convenzione di cui all’art. 1, comma 4.
2. La durata della loro attività nei Comuni che sottoscriveranno la Convenzione di cui all’art. 1, comma 4, è subordinata al termine o a quanto previsto in merito dalla Convenzione predetta.
3. Gli Ispettori ambientali potranno svolgere la loro attività secondo quanto previsto nel presente Regolamento, ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali e di dipendenti del Comune a ciò abilitati con apposito provvedimento del Sindaco.
4. Nella fase iniziale dell’attività degli Ispettori ambientali potranno essere privilegiati gli interventi di prevenzione e informazione rispetto a quelli di repressione, senza peraltro trascurare i comportamenti che siano causa di situazioni oggettivamente intollerabili.
5. L’organizzazione del servizio comunque verrà definita dal Consorzio e, a livello delle singole Convenzioni, potrà essere individuata una procedura gestionale da condividere con il Comune, che consentirà di articolare il servizio in relazione alla realtà territoriale interessata.
6. Eventuali segnalazioni di interesse degli Ispettori ambientali che perverranno agli Uffici comunali e agli uffici del Corpo della Polizia Municipale dovranno essere trasmesse telefonicamente, o via fax, o via mail all’Ufficio Informazioni del Consorzio oppure ai recapiti indicati in sede di Convenzione.
7. Per l’effettuazione degli accertamenti e per l’irrogazione delle sanzioni si procederà secondo quanto previsto agli artt. 10 e 11.

Art. 8 – Corso di formazione base e aggiornamenti
1. Come previsto dall’art. 3, comma 3, il personale del Consorzio da adibire al servizio di Ispettore ambientale sarà sottoposto ad un corso di formazione professionale di base organizzato dal Consorzio.
2. Il corso inizialmente sarà caratterizzato da una formazione di base che dovrà vertere sulle seguenti materie:
a. Nozioni sullo status dell’Ispettore ambientale;
b. La comunicazione e gli aspetti relazionali dell’attività di controllo;
c. Regolamenti e ordinanze comunali per la disciplina dei R.S.U.;
d. Sistema delle sanzioni amministrative;
e. Elementi di diritto amministrativo;
f. Elementi della normativa ambientale e sui reati ambientali;
g. Esercitazioni sulla redazione degli atti e sulle tecniche di accertamento;
h. Eventuali altri approfondimenti che verranno indicati dal provvedimento del Direttore di cui all’art. 3, comma 3.
3. Il corso di formazione potrà essere organizzato dal Consorzio anche coinvolgendo professionalità esterne e comunque idonee all’approfondimento delle tematiche elencate.
4. Nell’ambito del corso di formazione potranno essere previsti test attitudinali in particolare miranti alla valutazione delle capacità relazionali necessarie per l’espletamento del servizio.
5. Al termine del corso si potrà altresì prevedere una prova le cui modalità verranno definite nella Determinazione del Direttore del Consorzio di definizione dell’organizzazione del corso, volta a verificare il grado di apprendimento raggiunto.
6. Nel corso dell’attività degli Ispettori ambientali, il Direttore del Consorzio, con proprio provvedimento e con la frequenza che riterrà opportuna, potrà prevedere idonei percorsi formativi funzionali ai necessari aggiornamenti o approfondimenti normativi e regolamentari sulle materie suddette.

Art. 9 – Nomina dell’Ispettore ambientale
1. A norma dell’art. 3, comma 3, al termine del corso il Direttore del Consorzio con proprio provvedimento dispone la nomina dei soggetti facenti parte del personale del Consorzio che rivestiranno il ruolo di Ispettori ambientali.
2. Solo a seguito della nomina gli Ispettori ambientali riceveranno la divisa e il tesserino di riconoscimento e l’eventuale documento di cui all’art. 6, comma 1, lettera f. che dovranno portare con se durante il servizio.
3. Tali soggetti potranno iniziare a svolgere la loro attività nei singoli territori comunali solo a seguito della stipula con i Comuni interessati della necessaria Convenzione, della comunicazione a tali Comuni dei nominativi degli Ispettori ambientali che saranno operativi negli stessi, nonché dell’emanazione da parte del Sindaco del provvedimento comunale di cui all’art. 3, comma 5.

Art. 10 – Modalità di constatazione e segnalazione delle violazioni
1. Gli Ispettori ambientali svolgeranno la loro attività secondo quanto stabilito dall’art. 6.
2. Gli Ispettori Ambientali opereranno in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e secondo quanto stabilito in sede di Convenzione.
3. La collaborazione del Corpo di Polizia Municipale di cui al comma 2 consisterà:
a. nell’affiancamento degli Ispettori ambientali nello svolgimento dell’attività di controllo in esecuzione a quanto previsto dalla Convenzione di cui all’art. 1, comma 4;
b. nel coordinamento con gli Ispettori ambientali dell’attività amministrativa conseguente all’attività di controllo svolta dagli Ispettori stessi che permetterà, da un lato, di recepire gli atti oggetto della suddetta attività di controllo, dall’altro, di valutare la sussistenza dei presupposti per la conseguente irrogazione della sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina dei R.S.U. e dalla normativa vigente, nonché dal presente Regolamento;
c. nella condivisione di eventuali interventi congiunti che potranno essere ritenuti necessari dal Corpo della Polizia Municipale;
d. nella partecipazione alle iniziative formative e di aggiornamento che verranno organizzate e comunicate con congruo anticipo dal Consorzio.
4. Gli Ispettori Ambientali provvederanno a constatare e a riferire agli organi competenti le violazioni di loro competenza utilizzando la modulistica di cui all’art. 5, comma 5.

Art. 11 – Procedura amministrativa e contenzioso
1. Il procedimento amministrativo derivante dall’accertamento delle violazioni conseguente all’attività degli Ispettori ambientali e che verrà svolto dagli organi competenti è regolato dalla L. n. 689 del 24 novembre 1981.
2. La gestione dell’intera fase amministrativa, di quella giurisdizionale e di quella dell’eventuale recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse derivanti dall’accertamento dell’illecito amministrativo conseguente all’attività di constatazione e di riferimento delle violazioni dell’Ispettore ambientale sono di competenza del Comune e sono attribuite al Corpo di Polizia Municipale.
3. Le somme derivanti dall’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 261, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 in materia d’imballaggi e quelle delle sanzioni previste dal regolamento comunale vigente per la disciplina dei R.S.U. di cui all’art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e dalle Ordinanze comunali in materia sono di competenza del Comune.
4. Tutte le segnalazioni che perverranno all’Ufficio informazioni del Consorzio o agli Uffici comunali riguardanti le violazioni riscontrate sul territorio e relative a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, che rientrano nella competenza dell’Amministrazione provinciale, dovranno essere segnalate tempestivamente al Corpo della Polizia Municipale.
5. La procedura sanzionatoria e la relativa attività derivante dagli accertamenti di cui al comma precedente sono di competenza dell’Amministrazione provinciale.

Art. 12 – Riservatezza e privacy nell‘attività dell’Ispettore ambientale
1. Tutti i soggetti che sottoscriveranno la Convenzione di cui all’art. 1, comma 4 sono tenuti a svolgere la loro attività, che potrà riguardare anche operazioni di scambio informatico di dati nei confronti delle utenze e dei Comuni nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 193 del 6 aprile 2006 e a mantenere riservati, pertanto, tutti i dati di qualsiasi natura di cui verranno a conoscenza, ferma restando la loro utilizzabilità limitatamente allo svolgimento delle funzioni a cui sono preposti.
2. Gli Ispettori ambientali si impegnano, inoltre, a mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi e di qualunque altro tipo relativi al Comune sul cui territorio opereranno e dei quali verranno a conoscenza in relazione all’effettuazione della loro attività.

Art. 13 – Qualità di pubblico ufficiale
1. Solo ed esclusivamente a seguito dell’emanazione del provvedimento comunale di cui all’art. 3, comma 5 l’Ispettore ambientale riveste, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi degli artt. 357 e ss. del Codice Penale, in relazione ai caratteri propri dell’attività amministrativa esercitata ed oggettivamente considerata.
2. Tale qualifica deve essere ricondotta esclusivamente all’ipotesi in cui l’Ispettore ambientale eserciti una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione.
3. In relazione a tale veste giuridica consegue:
a. L’applicabilità delle norme del Codice Penale che puniscono delitti o contravvenzioni compiuti dal pubblico ufficiale, ovvero nei confronti di questi;
b. La qualificazione di atto pubblico del verbale di constatazione e riferimento delle violazioni redatto dall’Ispettore ambientale ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del Codice Civile;
c. L’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria dei fatti costituenti reato accertati nell’adempimento dei compiti d’istituto e nell’esercizio delle proprie funzioni;
d. La possibilità di individuare il trasgressore e obbligato in solido ai fini dell’accertamento della violazione;
e. La possibilità, ai fini del controllo sull’osservanza delle disposizioni normative in materia, di assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Art. 14 – Inquadramento del servizio di Ispettori ambientali nell’ambito del servizio di gestione dei rifiuti e doveri dei Comuni
1. L’attività svolta dagli Ispettori ambientali è da ritenersi a tutti gli effetti parte integrante del processo di gestione dei rifiuti urbani; i contenuti della sfera operativa nell’ambito territoriale di competenza del Comune sono definiti in via generale dal presente Regolamento e, relativamente alla specifica realtà comunale, dalla Convenzione di cui all’art. 1, comma 4.
2. Con la sottoscrizione della suddetta Convenzione il Consorzio e i Comuni si impegnano a rispettare quanto previsto dalla stessa nonché dal presente Regolamento.

Art. 15 – Durata, sospensione e revoca dell’incarico
1. La durata dell’incarico degli Ispettori ambientali potrà essere determinata dal Direttore del Consorzio con il provvedimento di cui all’art. 3, comma 3.
2. La durata della prestazione dell’attività di vigilanza degli Ispettori ambientali nei Comuni sarà determinata da quanto stabilito nella Convenzione di cui all’art. 1, comma 4.
3. Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale – Carabinieri – Corpo Forestale dello Stato – Polizia Provinciale – Polizia di Stato – Guardia di Finanza ecc.) possono segnalare al Sindaco e al Consorzio le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all’Ispettore ambientale e di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell’adozione di provvedimenti di sospensione o di revoca dall’incarico. Il Comune sarà tenuto ad effettuare le comunicazioni relative a tali segnalazioni anche al Direttore del Consorzio o all’eventuale coordinatore degli Ispettori ambientali.
4. Il Sindaco, previa istruttoria da parte del Consorzio o di un ufficio competente del proprio Comune, potrà disporre, a seguito delle segnalazioni di cui al comma precedente o per qualsiasi violazione della Convenzione sottoscritta con il Consorzio, o dei Regolamenti e delle Leggi vigenti da parte degli Ispettori ambientali, la sospensione dell’attività anche a tempo indeterminato relativamente al territorio di propria competenza con proprio provvedimento.
5. In ogni caso il provvedimento del Sindaco di cui al comma precedente avrà una competenza limitata al territorio del proprio Comune, mentre la revoca o la sospensione dall’incarico degli Ispettori ambientali potranno essere disposte con proprio provvedimento dal Direttore del Consorzio.

Art. 16 – Entrata in vigore del Regolamento.
1. Il presente Regolamento solo a seguito dell’approvazione da parte dell'Assemblea Consortile e del Consiglio Comunale con propria deliberazione verrà pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio del Consorzio e del Comune ed entrerà in vigore il giorno successivo all’ultimo di tale pubblicazione.
2. Le modifiche al presente Regolamento, qualora non incidano in maniera significativa sulle finalità di cui all’art. 1 e siano sostanzialmente richieste da un miglioramento dell'attività degli Ispettori ambientali o dai necessari aggiornamenti normativi, verranno disposte dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio a ciò delegato dall’Assemblea Consortile con apposita deliberazione n. 10 del 28.07.2008 (cfr. punto 4 del deliberato) e approvate, per quanto di competenza, dal Consiglio Comunale.

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