Regolamento per l'erogazione dei servizi socio - assistenziali dell'istituzione Centro Servizi Sociali

Cap. 1
PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Principi generali:
I servizi per anziani a sostegno delle famiglie sono quei servizi che si attivano qualora la famiglia necessiti di temporaneo sollievo e aiuto.
I servizi per anziani sostitutivi delle famiglie sono quei servizi posti in essere qualora l’anziano, all’interno della famiglia o solo, viva in condizioni di oggettivo disagio (socio – sanitario - assistenziale) tali da richiedere l’accoglimento in strutture residenziali.
Tali servizi sono destinati prevalentemente ad anziani ultra-sessantacinquenni.

Art.2 – Tipologia dei servizi socio-assistenziali:
I servizi socio-assistenziali si articolano in:

  • Servizi socio – residenziali per anziani a sostegno e sostitutivi delle famiglie
  • Servizi socio – domiciliari a sostegno e sostitutivi delle famiglie
  • Servizi socio – ricreativi a sostegno e sostitutivi delle famiglie


Art.3 – Partecipazione ai costi:
L’utente è tenuto a partecipare al costo del singolo servizio erogato secondo le relative modalità previste.
Nel caso di utenti privi delle necessarie risorse economiche, i servizi sono comunque assicurati a parziale o totale carico dell’Amministrazione.

Art.4 – Partecipazione del cittadino:
Al cittadino è assicurata la partecipazione, l’informazione, la condivisione e la verifica dei servizi erogati attraverso le modalità organizzative più idonee alla tipologia dei servizi stessi.

Cap. 2
SERVIZI SOCIO – RESIDENZIALI PER ANZIANI A SOSTEGNO E SOSTITUTIVI DELLE FAMIGLIE

Art.5 - Servizi socio - residenziali per anziani:
I servizi socio - residenziali per anziani a sostegno delle famiglie si articolano in:

  • Centro Diurno assistenziale (ove esistente)
  • Centro Residenzialità temporanea (ove esistente)
  • I servizi socio-residenziali per anziani sostitutivi delle famiglie si articolano in:
  • Casa di Riposo/Casa Albergo
  • Residenza Protetta

Il Centro Diurno assistenziale ed il Centro Residenzialità temporanea sono destinati ad anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti, non - autosufficienti.
La Casa di Riposo/Casa Albergo è destinata ad anziani autosufficienti (AUT) che, per senilità avanzata, solitudine o altro motivo, richiedono prestazioni alberghiere, assistenziali e sanitarie semplici ma comunque in grado di assicurare loro una adeguata garanzia di protezione
La Residenza Protetta è una struttura ad elevata integrazione socio sanitaria destinata ad accogliere anziani non - autosufficienti parziali e totali (N.A.P. – N.A.T.) non curabili a domicilio e che hanno necessità di prestazioni alberghiere, assistenziali e sanitarie complesse ed integrate.

Art.6 - Modalità di accesso:
L’ammissione ai servizi residenziali avviene tramite presentazione, all’Assistente Sociale preposta, di domanda del richiedente su modulo predisposto.

Art.7 - Integrazione/esenzione economica:
Nel caso in cui i redditi del richiedente non coprono l’intera retta l’Amministrazione può intervenire, per tutto il periodo in cui ciò risulta necessario, con la concessione di una integrazione economica a copertura della quota mancante.
La concessione della integrazione economica comporta altresì la corresponsione, al beneficiario, della quota mensile, per dodici mensilità, prevista dalla L.R. n.43 del 05.11.1988 per spese personali.
Ai fini della concessione dell’integrazione economica, e limitatamente al periodo di erogazione della stessa, il beneficiario ha l’obbligo di delegare i servizi amministrativi dell’Istituzione CSS all’utilizzo di tutti i propri redditi per il pagamento della retta mensile.

Art.8 - Istruttoria della domanda:
La domanda di ammissione, opportunamente documentata, viene esaminata dall’Assistente Sociale preposta e valutata dall’U.V.D (Unità Valutativa Distrettuale) territoriale, ove istituita.
L’U.V.D definisce lo stato di autonomia funzionale ed elabora la proposta di intervento socio assistenziale.
Qualora l’UVD territoriale non sia istituita, lo stato di autonomia funzionale dell’utente viene stabilito utilizzando gli strumenti valutativi regionali in vigore al momento.
La domanda, corredata della proposta di intervento socio assistenziale, della proposta di intervento economico, e della relazione tecnica dell’Assistente Sociale viene esaminata dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione CSS che decide se autorizzare o meno l’ammissione.
L’ammissione o meno in struttura e le relative modalità sono disposte con atto del Dirigente e comunicate all’utente.

Art.9 - Ammissioni urgenti:
In deroga alle procedure sopra descritte ed in via prettamente eccezionale, è consentita l’ammissione immediata nelle strutture previa ordinanza sindacale.

Art.10 - Servizi residenziali gestiti da altre Istituzioni pubbliche o private:
E’ ammessa l’accoglienza in strutture residenziali gestite da altre Istituzioni pubbliche o private solamente se debitamente autorizzata, anche in regime di convenzione dall’Istituzione C.S.S. e qualora l’anziano, idoneo all’ingresso in strutture residenziali, per motivi di varia natura non possa essere accolto nelle strutture comunali.
Modalità di accesso, conteggio dei redditi, integrazione economica, istruttoria della domanda seguono le medesime modalità previste per le strutture comunali.

Art.11 – Estensione del servizio:
Nei confronti degli ospiti residenti che si trovano nella condizione di non aver alcun familiare o persona referente e privi di adeguate risorse di carattere economico, il servizio di assistenza tutelare può essere assicurato anche al di fuori della struttura residenziale (ricovero ospedaliero, etc) purché nell’ambito del territorio comunale di Jesi.
Eventuali casi di estensione del servizio di assistenza tutelare al di fuori del territorio comunale verranno singolarmente valutati e nel caso autorizzati dall’Istituzione CSS.

Art.12 - Interruzione del servizio:
Il servizio può essere interrotto in caso di:

  • Rinuncia dell’utente;
  • Decesso dell’utente;
  • Valutazione motivata dell’amministrazione disposta con atto del Dirigente e comunicata all’utente.

 

Cap. 3
SERVIZI SOCIO – DOMICILIARI A SOSTEGNO E SOSTITUTIVI DELLE FAMIGLIE

Art.13 - Servizi socio-domiciliari:
I servizi socio-domiciliari a sostegno o sostitutivi della famiglia, sono rivolti ad utenti prevalentemente anziani e/o in particolari situazioni di disagio psico-fisico o sociale.
Vengono attuati prevalentemente al domicilio dell’utente o in qualsiasi altro luogo indicato dall’Istituzione CSS, e si articolano in un complesso di interventi e prestazioni di carattere socio–assistenziale, anche temporanei, tendenti a prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno e di disagio, favorire l’integrazione familiare e sociale, evitare l’allontanamento dell’utente dal proprio ambiente di vita e supportarlo in relazione alle difficoltà insite nella sua condizione.
I servizi socio-domiciliari si articolano in:

  • servizio di assistenza domiciliare
  • servizio consegna pasti a domicilio
  • servizio ausilio – consegna spesa e farmaci a domicilio
  • servizio di pulizie domestiche straordinarie
  • altre eventuali articolazioni

 

Art.14 - Modalità di accesso:
L’ammissione ai servizi domiciliari avviene tramite presentazione, all’Assistente Sociale preposta, di domanda del richiedente su modulo predisposto.

Art.15 - Integrazione/esenzione economica:
L’Amministrazione assicura una integrazione e/o esenzione economica del servizio sulla base di quote orarie derivanti dall’applicazione dell’ISEE.
Ogni eventuale variazione all’integrazione/esenzione economica applicata, avrà decorso a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa documentazione.

Art.16 - Istruttoria della domanda:
La domanda di accesso ai servizi domiciliari, opportunamente documentata, viene esaminata dall’Assistente Sociale preposta che elabora la relativa proposta di intervento socio assistenziale.
La domanda, corredata della proposta di intervento socio assistenziale, della proposta di intervento economico, e della relazione tecnica dell’Assistente Sociale viene esaminata dal CDA che decide se attivare o meno il servizio richiesto.
L’attivazione o meno del servizio richiesto e le relative modalità sono disposte con atto del Dirigente e comunicate all’utente.

Art.17 - Ammissioni urgenti:
In deroga alle procedure sopra descritte ed in via prettamente eccezionale, è consentita l’attivazione immediata dei servizi previa ordinanza sindacale.

Art.18 - Interruzione del servizio:
Il servizio può essere interrotto in caso di:

  • Rinuncia dell’utente;
  • Decesso dell’utente;
  • Valutazione motivata dell’amministrazione disposta con atto del Dirigente e comunicata all’utente.

 

Cap. 4
SERVIZI SOCIO – RICREATIVI A SOSTEGNO E SOSTITUTIVI DELLE FAMIGLIE


Art.19 – Servizi socio – ricreativi:
I servizi socio-ricreativi si articolano in:

  • soggiorni estivi per anziani
  • rilascio tesserini per trasporto pubblico agevolato
  • altre eventuali articolazioni

Art.20 – Modalità d’accesso:
L’ammissione ai soggiorni estivi avviene tramite presentazione, all’URP o all’Istituzione, di domanda del richiedente su modulo predisposto.
Il rilascio dei tesserini del trasporto pubblico agevolato avviene tramite presentazione, all’URP, di domanda del richiedente su modulo predisposto.

Art.21 – Integrazione economica:
L’Amministrazione può erogare un’integrazione economica per i soggiorni estivi sulla base dell’applicazione dell’ISEE.

Art.22 - Istruttoria della domanda:
La partecipazione al soggiorno estivo è di norma assicurata a tutti i richiedenti.
Le domande devono essere presentate ogni anno nei termini previsti dal bando di partecipazione.
Il rilascio dei tesserini per il trasporto pubblico agevolato, è disciplinato dalla normativa regionale in materia ed è garantito all’atto di presentazione della relativa domanda.

Regolamento per l'erogazione dei servizi socio - assistenziali dell'istituzione Centro Servizi Sociali

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