Regolamento per l'istituzione di forme di previdenza complementare per il personale della polizia municipale del Comune di Jesi

Approvato con delibera di G.C. n. 169 del 21/05/2014

 

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
1. L’art. 208, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) prevede la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza integrativa per gli appartenenti ai Corpi di Polizia Municipale a tempo indeterminato non amministrativi. Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di previdenza integrativa.

Art. 2 – DESTINATARI
1. Destinatari delle forme di previdenza integrativa sono tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Jesi a tempo indeterminato non amministrativi.

Art. 3 - FINALITÀ E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all’articolo 4 sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato art. 208, e, pertanto saranno impegnate per stipulare accordi e polizze che assicurino previdenza integrativa.
2. Le forme di previdenza integrativa vengono realizzate mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari o di Società di Gestione del Risparmio, costituiti da Fondi Pensione Aperti, F.I.P. (Fondi Pensioni Individuale) o P.I.P. (Piani Pensione Individuali), assicurazione sulla vita e prodotti assicurativi similari consentiti dalla legge.
3. Gli strumenti previdenziali sono selezionati con le procedure previste dal Regolamento dei Contratti dell’Ente, a cura del Comitato di cui all’art. 9.

Art. 4 – FINANZIAMENTO
1. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, riconosciute annualmente nell’ambito del provvedimento della Giunta Comunale sulla destinazione delle somme ex art. 208 CdS.
2. L’ Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa, ai sensi dell’art. 393 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada).
3. Il Comando di Polizia Municipale provvederà ad impegnare e liquidare le risorse disponibili a favore degli Istituti Assicurativi o Bancari selezionati, ed a curare la gestione delle relative convenzioni, in base agli effettivi incassi risultanti dal rendiconto approvato, dell’anno di competenza.
4. La quantificazione annuale della somma destinata a tale risorsa, secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere approvata contestualmente alla deliberazione che definisce la previsione dell’entrata relativa all’art. 208 del C.d.S.

Art. 5 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
1. Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere selezionati tra prodotti che abbiano almeno una linea di investimento con le seguenti caratteristiche:
Capitale garantito,
Rendimento minimo annuo garantito.
2. Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma previdenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione.
3. L’Ente può individuare e selezionare anche più di una forma previdenziale. Ove lo strumento finanziario selezionato abbia diverse linee di investimento, il personale è libero di aderire alla linea più confacente alla propria condizione e di cambiarla successivamente assumendosi i costi delle operazioni.

Art. 6 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL’ENTE
1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l’Ente ovvero di mobilità interna o comunque di perdita della qualifica di Agente di P.M. il fondo previdenziale selezionato dovrà prevedere per il singolo interessato la facoltà di:
Proseguire la partecipazione al fondo su base personale,
Trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale,
Riscattare la propria posizione individuale.
2. L’obbligo contributivo dell’ente ha comunque termine al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1.
3. L’obbligo dell’ente è altresì sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente, nei casi disciplinati dal C.C.N.L.

Art. 7 - CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE
1. E’ data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato.
2. La facoltà, ove consentita dal regolamento dello strumento scelto, dovrà essere esercitata all’atto dell’adesione al fondo per i nuovi aderenti e successivamente secondo le modalità del contratto di finanziamento.

Art.8 - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI COMPARTO
1. Qualora venga istituito il fondo nazionale per il Comparto della Polizia Municipale o comunque del pubblico impiego e si renda quindi necessaria, salvo diverse disposizioni di legge, l’adesione in forma collettiva al predetto fondo, le forme previdenziali selezionate dovranno prevedere il trasferimento delle posizioni individuali al fondo di comparto.

 

TITOLO II - DISPOSIZIONI E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI SETTORE

 
Art.9 – ISTITUZIONE
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con l’art. 17, Capo III Area Polizia Locale del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 22/O1/2004, con il presente Titolo è regolata l’attività del Comitato di Gestione per la gestione delle risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali da farsi ricadere in capo agli operatori di Polizia Locale, cosi come disposto dall’art. 208, commi 2 e 4 del Lgs. N. 285/1992 e successive modificazioni (C.d.S.).

Art. 10 – COMPOSIZIONE
1. Nel Comitato di Gestione, i componenti vengono scelti tra i soli operatori di Polizia Municipale ed è formato secondo i seguenti criteri:
due componenti individuati, per mezzo di votazione palese a maggioranza, tra gli appartenenti al Corpo di P.M.,
il Comandante di Polizia Municipale, o suo sostituto, con funzioni di presidente.
2. Alle votazioni di cui al comma 1 partecipa il personale destinatario del presente Regolamento.

Art. 11 – FUNZIONAMENTO E DURATA
1. L’Ente garantisce gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo i risultati del lavoro svolto dallo stesso.
2. La sede del Comitato è individuata nel Comando di P.M.. Nel caso di indisponibilità, l’Amministrazione provvederà a designare una sede alternativa.
3. Il Comitato dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri non possono essere immediatamente rieletti.

Art. 12 - FINALITÀ ED INIZIATIVE
1. Nell’ambito dei propri fini il Comitato potrà promuovere e/o aderire ad iniziative tese al miglior raggiungimento delle finalità d’investimento delle risorse destinate agli scopi del presente Regolamento ed in particolare:
Svolgere attività di supporto tecnico preliminare per la predisposizione degli atti di bando e capitolato se necessari, per la scelta della società assicurativa, istituto bancario o ente gestore di fondo per le finalità di cui all’art. 3
Svolgere funzione di controllo e vigilanza sulla corretta e conveniente gestione dei fondi previdenziali e assicurativi,
2. Di ogni seduta del Comitato sarà tenuta apposita verbalizzazione a cura di un segretario scelto dal Presidente, o suo sostituto, tra i componenti.

Art. 13 – COLLABORAZIONI
1. Ai fini della corrispondenza organizzativa ed operativa e, comunque, per la certa trasparenza di tutte le attività svolte, il Comitato di gestione può avvalersi di esperti in materia contabile e di tutti i settori connessi agli interessi per cui il Comitato opera.
2. I soggetti che collaborano con il Comitato di gestione, purché operanti senza scopo dì lucro e, comunque, di rivalsa economica per le prestazioni svolte in tema di assistenza contabile, tecnica ed organizzativa sono individuati a cura del Comitato stesso tra gli operatori di P.M., tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione, tra le Associazioni del volontariato, o tra soggetti ed istituti privati che operano con fini filantropici.

Art. 14 – ADEMPIMENTI
1. Il Comitato di gestione è tenuto annualmente a ricevere, entro il mese di marzo dell’anno successivo, una relazione tecnica di rendicontazione contabile dalla società o ente gestore del fondo. Tale relazione, unitamente a quella del Comitato di Gestione, è presentata alla Giunta Comunale ed è esposta presso la sede del Corpo diP.M.
2. La partecipazione ai lavori del Comitato di gestione non dà diritto a compensi economici.
3. Le sedute del Comitato sono aperte agli operatori di P.M., nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati.

Art. 15 – ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA
1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e disciplina anche i fondi accantonati per il 2013.

Art. 16 – NORME FINALI
1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge, in particolare il Codice della Strada.
2. Con l’entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate eventuali norme regolamentari incompatibili
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili.

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