Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del centro di pronta accoglienza per adulti



TITOLO I


NORME GENERALI

ART. 1 - Istituzione e localizzazione del Centro di Pronta Accoglienza

Il Comune di Jesi, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. d) della Legge Regionale 6 novembre 2002 n. 20, istituisce un Centro di Pronta Accoglienza per adulti, presso i locali situati in via Torre, con una dotazione di 8 posti letto.

ART. 2 - Finalità

Il Centro di pronta accoglienza è una struttura residenziale a carattere comunitario dedicata esclusivamente alle situazioni di emergenza.
Il Centro offre servizi volti a:

* Garantire soluzioni immediate, anche se temporanee, a bisogni urgenti di alloggio;
* Contenere i tempi dell'accoglienza al periodo necessario al reperimento da parte degli ospiti di una collocazione più idonea alle loro esigenze, di norma non superiore a 40 giorni nell'arco dell'anno.

ART. 3 - Soggetto gestore del Centro

La gestione del Centro è affidata, tramite convenzione di durata quinquennale, ad una associazione di volontariato o ad una organizzazione no profit con esperienza almeno quinquennale nel settore della tutela, accoglienza ed integrazione delle persone in condizioni di disagio sociale.
L'individuazione del soggetto gestore è effettuata mediante pubblicazione di bando pubblico.
La gestione del Centro è improntata a criteri di trasparenza, democrazia interna e partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, compresi gli ospiti.
Nei rapporti con il Comune, il soggetto gestore:
a) relaziona periodicamente sull'andamento del Centro e sui maggiori punti di criticità della vita interna;
b) presenta, annualmente, il bilancio preventivo e il rendiconto;
c) comunica le iniziative che ritiene più utili per il raggiungimento delle finalità del Centro.

ART. 4 - Risorse per la gestione del Centro

Il gestore del Centro utilizza risorse umane, finanziarie e strumentali:
a) del Comune;
b) dell'organizzazione di appartenenza e delle altre organizzazioni e associazioni di settore aderenti alla rete territoriale dei servizi di accoglienza;
c) di altri enti pubblici o privati.
In particolare, il Comune è chiamato a fornire:
a) la struttura nella quale allocare il Centro, comprensivo di servizi igienici e di aree attrezzate;
b) la dotazione di posti letto, materassi ed armadietti;
c) un contributo annuo per la gestione della struttura da determinarsi in sede di stipula della convenzione con il soggetto gestore.

TITOLO II


AMMISSIONE DEGLI OSPITI

ART. 5 - Utenti del Servizio

Gli utenti che possono accedere al servizio sono persone adulte, italiane e straniere di sesso maschile, con bisogni urgenti di alloggio derivanti da:

* verificarsi di eventi e circostanze impreviste;
* grave disagio economico, familiare e sociale;
* impossibilità temporanea a provvedere autonomamente alle proprie esigenze di alloggio e sussistenza.

ART. 6 - Accesso al servizio

Il gestore del Centro riceve le richieste di ospitalità direttamente da parte degli interessati ovvero su segnalazione del Comune.
Il gestore adotta le soluzioni più idonee per garantire l'accesso al servizio, anche tramite l'organizzazione di punti di raccolta in zone diverse della città.
All'atto di richiesta dell'accesso al Centro, l'interessato dovrà presentare un valido documento di identità personale e/o il permesso di soggiorno nel caso trattasi di extracomunitario.

I singoli richiedenti dovranno sottoporsi agli opportuni accertamenti sanitari da effettuarsi a cura del Servizio Sanitario.
In casi di urgenza, qualora non sia possibile conseguire in tempo utile una certificazione di idoneità sanitaria, l'ammissione al Centro verrà effettuata con riserva.

L'interessato dovrà sottoscrivere la domanda di accesso alla struttura su apposito modulo contenente la presa d'atto per accettazione del presente Regolamento.

Il gestore rilascerà all'utente del servizio una tessera individuale di accesso al Centro, da restituire al termine del soggiorno.

ART. 7 - Regole di vita comunitaria

1) Gli ospiti devono tenere un comportamento nella struttura coerente con uno spirito di vita comunitaria assicurando rispetto nei confronti degli altri utenti del servizio e del personale.
2) L'ingresso nei locali è consentito dalle ore 18.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 19.00 il sabato e la domenica, in ogni caso non oltre le ore 21.00.
3) L'uscita dai locali é obbligatoria alle ore 8.00 dal lunedì al venerdì e alle ore 9.30 il sabato e la domenica.
4) Le camere da letto sono adibite esclusivamente alla funzione del riposo.
5) Gli ospiti sono tenuti alla cura ed all'ordine della propria camera, del proprio posto letto e dell'armadietto affidatogli.
6) Gli ospiti sono tenuti ad avere cura della propria igiene.
7) E' possibile consumare alimenti freddi o precotti, nella sala mensa.
8) E' possibile lavare indumenti personali negli spazi appositi.
Agli ospiti è fatto divieto:
a) di cedere, anche temporaneamente, a terzi il posto assegnato;
b) di introdurre armi bianche o da sparo;
c) di fare uso di sostanze superalcoliche e di sostanze stupefacenti;
d) di esercitare scambi commerciali all'interno del Centro;
e) di modificare le infrastrutture del Centro ovvero di farne un uso improprio;
f) di introdurre nella struttura fornelli elettrici o elettrodomestici personali di qualsiasi tipo (televisori, frigoriferi..);
g) di fare entrare nel Centro persone estranee se non autorizzate dal gestore;
h) svolgere attività che comportano inquinamento acustico.
In caso di danni colpevoli alla struttura ed agli arredi, saranno addebitati agli ospiti i costi delle riparazioni.
Ogni assenza deve essere giustificata. In caso di assenza ingiustificata per più di 1 giorno, si procederà all'assegnazione del posto letto ad un altro utente.
Qualsiasi grave inadempienza o mancato rispetto di uno degli articoli sopra esposti può comportare l'espulsione immediata dal Centro, su disposizione del responsabile della struttura.
Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato delle funzioni di polizia interna al Centro. Nei casi di maggiore criticità, anche avuto riguardo alla natura delle infrazioni, il soggetto gestore chiede l'intervento delle Forze dell'Ordine per prevenire o reprimere la commissione di reati.

ART. 8 - Personale addetto

Ogni sera l'équipe incaricata svolge un turno notturno di assistenza.
E' dovere degli operatori:
1) mantenere e favorire la pacifica e civile convivenza degli ospiti, instaurando un'accoglienza ed una relazione positiva con essi;
2) adoperarsi per soddisfare le richieste degli ospiti riguardanti la sistemazione ed il cambio del corredo;
3) segnalare al responsabile ogni anomalia o mancato rispetto del regolamento di qualsiasi utente, telefonicamente o attraverso l'apposito quaderno delle comunicazioni.
E' facoltà degli operatori:
1) richiedere l'intervento della forza pubblica, nel caso le circostanze lo impongano per il ripristino della pacifica convivenza;
2) richiedere l'intervento della Guardia Medica o del Servizio di Pronto Intervento nel caso le circostanze lo richiedano, per la tutela della salute degli ospiti.
La manutenzione ordinaria e la pulizia dei locali saranno determinate in sede di stipula della convenzione con il soggetto gestore.

ART. 9 - Corredo personale

All'atto dell'ingresso, l'ospite corrisponde una somma, determinata ai sensi del successivo art. 11, per ottenere la consegna del seguente materiale:
- n. 2 lenzuola;
- n. 1 federa;
- n. 1 coperta;
- n. 1 asciugamano.
L'ospite deve avere cura degli effetti e/o oggetti personali, riponendoli sempre nell'armadietto personale richiudibile. Egli ha la responsabilità di eventuali smarrimenti.
Per atti di furto, danneggiamento o smarrimento, l'ospite sarà tenuto al risarcimento totale, salva comunque la denuncia all'autorità giudiziaria.

ART. 10 - Rilevazione presenze

L'operatore compila ogni sera il registro delle presenze, segnalando eventuali ritardi o assenze, specificando se sono giustificate o meno.
Una copia di ogni permesso di ingresso rilasciato viene depositata in sede, mentre un'altra copia va inviata alle Forze dell'Ordine, per le dovute segnalazioni.
Il responsabile compila un registro in cui vengono segnati dati e periodo di permanenza di ogni ospite, oltre a note generali sul percorso seguito da ognuno, in modo da poter produrre, a scadenza annuale o su richiesta del Comune, una relazione precisa sull'andamento dell'affluenza nella struttura.

ART. 11 - Tariffe

Il servizio e le prestazioni connesse, sono a pagamento secondo le modalità stabilite annualmente dal Comune di Jesi con separato provvedimento.
In fase di prima attuazione del presente Regolamento viene stabilito l'importo giornaliero di Euro 4 per l'utilizzo del posto letto.
La riscossione dell'importo viene effettuata a cura del soggetto gestore del Centro.

ART. 12 - Dimissioni dal Centro

Gli utenti sono ospitati nel Centro per il periodo massimo previsto dall'art. 2 del presente Regolamento.
Gli ospiti sono dimessi dal Centro quando:
a) restano privi dei permessi per l'entrata ed il soggiorno nello Stato Italiano;
b) sopraggiungano patologie mediche che rendono incompatibile la presenza all'interno della struttura;
c) incorrano in un procedimento penale;
d) tengano una condotta non corretta verso il personale e gli altri ospiti ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del centro di pronta accoglienza per adulti

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