Regolamento sul reclutamento del personale nel Comune di Jesi

  • Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 21/03/2023

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Contenuto e finalità del regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina per il Comune di Jesi le modalità e le procedure funzionali al reclutamento del personale da assumere con contratti di lavoro subordinato, non appartenente all’area della dirigenza, con rapporto di impiego a tempo pieno o a tempo parziale, a tempo indeterminato o determinato.

  2. La disciplina di cui al comma 1, come dettagliata nelle norme che seguono, è definita nel rispetto dell’articolo 56 quater del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2021, come introdotto dall'articolo 3 del Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 convertito con legge n. 79 del 29 giugno 2022; con essa, inoltre, sono recepiti i principi di semplificazione espressi dall’articolo 3 comma 6 della legge n. 56 del 19 giugno 2019 e le norme del DPR n. 487 del 9 maggio 1994 in quanto compatibili con il citato articolo 56 quater del Dlgs 165 / 2001.

Articolo 2 - Principi Generali sul reclutamento del personale nel Comune di Jesi

  1. Il reclutamento del personale, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro utilizzata, avviene nei limiti delle posizioni di lavoro da ricoprire che sono indicate nella pianificazione triennale dei fabbisogni di personale, come risultante dall'apposita sezione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione.

  2. Le procedure di reclutamento garantiscono l’accesso dall’esterno, la trasparenza delle stesse, l’imparzialità della selezione, il rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori, la ricerca della figura professionale più adeguata in relazione alla natura dell'impiego, che caratterizza la posizione di lavoro da ricoprire. In particolare ogni procedura di reclutamento deve essere progettata, organizzata e gestita in armonia con i principi di seguito indicati:

    1. Efficacia: le modalità prescelte, le materie, il tipo di prove, i titoli valutati devono essere funzionali alla selezione della persona che abbia le competenze professionali maggiormente corrispondenti a quelle descritte nel bando, in relazione alla natura dell'impiego che caratterizza la posizione di lavoro da ricoprire;

    2. Imparzialità: le modalità utilizzate per la selezione devono essere tali da assicurare che tutti i candidati abbiano le stesse possibilità, nel senso che la differenza fra l’uno e l’altro candidato è determinata esclusivamente dalle conoscenze e dalle capacità dimostrate durante la selezione medesima;

    3. Celerità: le procedure devono essere celeri, nel senso che dovranno essere definite modalità che, nel rispetto del presente regolamento, consentano una rapida conclusione della singola procedura, eliminando fasi e/o adempimenti non strettamente necessari a garantire l’efficacia o l’imparzialità in concreto.

    4. Efficienza: i costi connessi alla procedura selettiva devono essere coerenti con la complessità delle competenze professionali da ricercare in relazione al ruolo connesso alla posizione di lavoro da ricoprire

  3. In relazione a quanto previsto dal comma 2 lettera a), per "competenza professionale" si intende l'insieme delle conoscenze teoriche, delle abilità logico – tecniche, delle capacità comportamentali e relazionali e delle capacità manageriali riconducibili alla natura dell'impiego che caratterizza la posizione di lavoro da ricoprire.

Articolo 3 – tipologia delle procedure di reclutamento per l'accesso al lavoro subordinato nel Comune di Jesi

  1. La copertura delle posizioni di lavoro con contratti di lavoro subordinato avviene mediante:

    1. concorsi pubblici nel rispetto del presente regolamento ed in coerenza con i principi di cui all'articolo 2;

    2. l’avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente, per le aree e i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo;

    3. la chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste per il collocamento dei disabili di cui alla normativa vigente, fatta salva la possibilità, per le assunzioni obbligatorie delle categorie protette, di indire procedure concorsuali interamente riservate a dette categorie o comunque di procedere ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 68 del 12 marzo 1999;

    4. chiamata diretta nominativa per i soggetti di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 e per i familiari del personale delle Forze dell'Ordine, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del personale della Polizia Municipale, deceduto nell'espletamento del servizio, così come individuati all'art. 35, comma 2 del d.lgs. 165/2001;

    5. assunzione di personale già dipendente da altre amministrazioni pubbliche attraverso l'acquisizione della posizione contrattuale di "datore di lavoro", nel rispetto dell’articolo 30 del dlgs 165 / 2001 e della specifica disciplina adottata dal Comune di Jesi; l'utilizzo di tale modalità di copertura prevale sulle altre, qualora detta prevalenza consegui da specifiche disposizioni di legge o specifici atti di indirizzo adottati dalla Giunta Comunale;

    6. scorrimento degli idonei inseriti in una graduatoria approvata all’esito di procedura concorsuale, anche da amministrazione pubblica diversa dal Comune di Jesi, nel rispetto delle disposizione previste nel Titolo IV del presente regolamento;

  2. Nei casi previsti dalla legge, il bando può prevedere che una quota non superiore al 50% dei posti messi a concorso sia riservata a particolari categorie di candidati; i requisiti per beneficiare della riserva, secondo le specifiche disposizioni di legge che le prevedono, devono essere posseduti secondo le tempistiche indicate nell’articolo 8 comma 4 del presente regolamento.

  3. I titoli che danno luogo a precedenza e/o a preferenza a parità di punteggio sono indicati nel bando di selezione nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, commi 4 e 5 del DPR 487 / 1994; per poterne beneficiare devono essere posseduti al momento della scadenza del termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione.

  4. L’assunzione presso l’ente avviene con contratto individuale di lavoro subordinato.

  5. Nei casi previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro, il Comune di Jesi può acquisire personale attraverso contratti o rapporti di lavoro flessibile, come individuati dall’articolo 36 comma 2 del dlgs n. 165 del 30 marzo 2001, dagli articoli 90 e 110 commi 1 e 2 del Dlgs n. 267 del 28 agosto 2000. Le procedure selettive per le assunzioni previste dai citati articoli 90 e 110 del dlgs 267 / 2000 sono disciplinate nel regolamento di organizzazione.

Articolo 4 – Tipologie di concorsi e criteri e modalità per la scelta in concreto

  1. I concorsi pubblici che possono essere banditi appartengono ad una delle tipologie previste nel presente articolo.

  2. Concorso per soli esami: vi rientrano i concorsi che prevedono lo svolgimento delle prove selettive previste dal successivo articolo 6 del presente regolamento, senza la valutazione dei titoli;

  3. Concorso per soli titoli: vi rientrano i concorsi consistenti nella sola valutazione delle tipologie di titoli specificate nel bando di concorso, nel rispetto dell’articolo 5 del presente regolamento.

  4. Concorso per titoli ed esami: vi rientrano i concorsi che prevedono, sia lo svolgimento delle prove selettive previste dal successivo articolo 6, sia la valutazione dei titoli previsti dal successivo articolo 5, potendo il bando stabilire entrambe o una delle seguenti possibilità:

    1. una valutazione dei titoli richiesti al fine di una preliminare selezione dei candidati da ammettere al sostenimento delle prove scritte; in questo caso deve trattarsi di profili o posizioni di lavoro ad elevata specializzazione tecnica, alla cui natura o caratteristiche i titoli richiesti, legalmente riconosciuti, devono essere strettamente correlati;

    2. una valutazione dei titoli che concorrono alla formazione del punteggio finale;

  5. Se oggetto di selezione sono profili specializzati, cioè caratterizzati da compiti che richiedono conoscenze e capacità in particolari ambiti professionali di intervento, deve essere valutato il titolo relativo alle esperienze lavorative pregresse, purché pertinenti al profilo ricercato; in tali casi la procedura concorsuale da bandire appartiene al tipo di cui comma 4.

  6. Sono considerati specializzati, ai sensi del comma 5, i profili professionali relativi all'area della polizia locale e i profili professionali pertinenti agli educatori di asilo nido; in ogni altro caso, il carattere di profilo specializzato può essere tratto dalla concreta descrizione della competenza professionale ricercata, come riportata nel bando di concorso.

  7. Indipendentemente dalla tipologia di concorso avviato ai sensi dei precedenti commi, il bando indica sempre il titolo di studio minimo, legalmente riconosciuto, che il candidato deve possedere per poter essere ammesso alla procedura concorsuale; l’individuazione del titolo di studio è effettuata in relazione all'area professionale, al profilo professionale e ai contenuti della posizione di lavoro da ricoprire; sono fatte salve le equipollenze o le equiparazioni previste per legge o dalle competenti autorità pubbliche.

  8. In ogni caso ai fini del comma 7:

    1. per l’accesso all'area professionali degli operatori esperti (ex categoria B e B3) è necessario almeno la scuola dell’obbligo più un attestato legalmente riconosciuto che certifichi il possesso di una qualifica professionale;

    2. per l’accesso all'area professionale degli istruttori (ex categoria C) è necessario almeno il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (ex diploma di scuola superiore);

    3. per l’accesso all'area professionale dei funzionari e delle elevate qualificazioni (ex categoria D) è necessario almeno il possesso del diploma di laurea triennale o equivalente.

  9. I concorsi per soli titoli possono essere banditi esclusivamente per il reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato stagionale, su richiesta del dirigente dell’Area a cui il personale sarà assegnato, e sempre che ciò sia funzionale alla rapida conclusione della procedura concorsuale.

  10. Salvi i casi obbligatori previsti dai commi 5 e 6, i concorsi per titoli ed esami sono banditi su richiesta del dirigente o dei dirigenti a cui il personale selezionato deve essere assegnato; in detta richiesta sono indicati:

    1. ai sensi dei precedenti commi 7 e 8, il titolo di studio minimo, legalmente riconosciuto, che il candidato deve possedere per poter essere ammesso alla procedura concorsuale; possono anche essere indicati più titoli alternativi fra loro ed in tal caso è sufficiente che il candidato ne possegga uno.

    2. Eventuali titoli ulteriori, rispetto a quello di cui alla precedente lettera a), che devono essere utilizzati ai fini di una preliminare selezione dei candidati da ammettere al sostenimento della prova scritta; in tale caso la richiesta dovrà anche specificare le ragioni per cui le posizioni di lavoro da ricoprire sono da considerare ad elevata specializzazione tecnica e dovrà anche esporre le ragioni della stretta correlazione fra titolo indicato e posizioni di lavoro descritte.

    3. Eventuali titoli ulteriori, rispetto a quello di cui alla precedente lettera a), che concorrono alla formazione del punteggio finale; in tal caso la richiesta deve esporre le ragioni dell’attinenza fra il titolo indicato e la professionalità ricercata e deve specificare, nel rispetto del presente regolamento, i punteggi massimi da assegnare per ciascuna tipologia di titolo.

    4. Coerentemente con la competenza professionale da ricercare e descritta ai sensi dell'articolo 2 comma 3:

      • il numero di prove scritte, la loro tipologia, il loro contenuto e le modalità preferenziali di svolgimento

      • l’eventuale presenza di una prova pratica separata dalle prove scritte, la sua tipologia, il suo contenuto e le modalità preferenziali di svolgimento;

      • il contenuto e le modalità preferenziali di svolgimento della prova orale.

  11. Nei casi in cui ai sensi del comma 5 e 6 è obbligatorio valutare le esperienze lavorative pregresse pertinenti al profilo, il dirigente di riferimento specifica anche quali esperienze lavorative pertinenti valutare e le modalità di assegnazione dei relativi punteggi, tenendo conto dei limiti previsti dall'articolo 5.

  12. Se non diversamente richiesto dai dirigenti ai sensi dei precedenti commi 9 e 10, l’ufficio competente in materia di personale procede a bandire un concorso per soli esami, previa richiesta ai dirigenti interessati delle informazioni necessarie per la redazione del relativo bando.

  13. L’indizione di una delle suddette procedure concorsuali è subordinata allo scorrimento delle eventuali graduatorie esistenti nel comune di Jesi, di pari inquadramento professionale, secondo quanto previsto nel titolo IV del presente regolamento.

Articolo 5 – Tipologie di titoli valutabili

  1. I titoli legalmente riconosciuti utilizzabili ai sensi dell’articolo 4 comma 4 lettera a) del presente regolamento, ai fini di una preliminare selezione dei candidati da ammettere al sostenimento delle prove scritte, appartengono alle seguenti tipologie:

    1. Titolo di studio, purché superiore a quello richiesto per l’ammissione ai sensi dell’articolo 4 commi 7 e 8 del presente regolamento;

    2. Corsi di specializzazione o perfezionamento con attestati finali di partecipazione aventi valore legale;

    3. Dottorati di Ricerca;

    4. Abilitazioni professionali o iscrizioni in albi professionali aventi valore legale;

    5. Certificazioni di possesso di particolari qualifiche professionali, purché aventi valore legale e rilasciati all’esito di specifici percorsi formativi legalmente riconosciuti;

  2. I titoli di cui al comma 1 devono essere in modo specifico e dettagliato indicati nel bando di concorso e devono essere strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche professionali della posizione di elevata specializzazione tecnica da ricoprire. Nel bando sono anche indicati i criteri generali sul come gli stessi saranno utilizzati ai fini della selezione preliminare;

  3. I titoli utilizzabili, ai sensi dell’articolo 4 comma 4 lettera b) del presente regolamento, ai fini della formazione del punteggio finale, appartengono o alle tipologie di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1, oppure ad una delle seguenti tipologie:

    1. esperienze lavorative presso il Comune di Jesi o altre pubbliche amministrazioni;

    2. i titoli di servizio presso organizzazioni private;

    3. percorsi formativi per i quali il candidato possegga specifico attestato di partecipazione;

    4. pubblicazioni;

    5. altre esperienze professionalizzanti secondo le specifiche indicazione del bando di concorso.

  4. I titoli di cui al comma 3 devono essere coerenti con la competenza professionale ricercata ai sensi dell'articolo 2 comma 3; il bando di concorso indica, per ciascuna tipologia ritenuta rilevante per la specifica procedura concorsuale, quali sono i titoli che concorrono alla formazione del punteggio finale, definendone l’oggetto e le modalità di attestazione da parte di ciascun candidato; il bando, inoltre, indica, per ciascuna tipologia a cui appartengono i vari titoli, il punteggio massimo assegnabile dalla commissione.

  5. In ogni caso la valutazione dei titoli non può incidere per più di un terzo sul punteggio finale complessivo assegnabile a ciascun candidato; a titolo esemplificativo, se il bando prevede l’assegnazione di massimo 30 punti per la prova scritta e massimo 30 punti per la prova orale, allora il medesimo bando può assegnare per la valutazione dei titoli fino ad un massimo di 30 punti.

Articolo 6 – Tipologie delle prove nei concorsi per esami o per titoli ed esami

  1. Nei concorsi per esami o per titoli ed esami, il bando prevede lo svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale. Per le assunzioni a tempo determinato, il bando di concorso può prevedere lo svolgimento di una o più prove scritte, senza la prova orale.

  2. Ai sensi dell’articolo 3 comma 6 lettera b) numero 4) della legge n. 56 / 2019, per i profili professionali di natura strettamente tecnica o per quelli relativi all’area professionale della vigilanza, il bando di concorso può prevedere anche lo svolgimento di una prova pratica, che può svolgersi in aggiunta alla prova scritta o nell’ambito della prova scritta.

  3. Le prove di cui ai precedenti commi devono tendere, sulla base delle più moderne e razionali metodologie di selezione del personale, ad accertare la competenza professionale posseduta dai candidati, intesa come insieme di conoscenze teoriche, capacità ed abilità logico-tecniche, capacità comportamentali e relazionali e, se necessario in relazione alla posizione lavorativa, capacità manageriali.

  4. Il bando di concorso descrive sinteticamente le possibili tipologie di prove scritte che possono essere sottoposte ai candidati, compresa la somministrazione di batterie di domande con risposte multiple predeterminate; allo stesso modo il bando di concorso descrive sinteticamente le principali finalità selettive della prova orale, tenendo conto di quanto affermato nei precedenti commi.

  5. In applicazione della normativa vigente, il bando prevede l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. Tali accertamenti non concorrono alla formazione del punteggio finale, ma comportano l’esclusione del candidato dalla procedura se l’esito dell’accertamento è di non idoneità.

Articolo 7 – Prova pre selettiva mediante test

  1. Nel caso in cui siano stati ammessi alla procedura concorsuale più di 100 (cento) candidati, il bando di concorso può prevedere che la commissione esaminatrice abbia la facoltà di decidere lo svolgimento di una prova pre selettiva, mediante la somministrazione di test finalizzati ad una preliminare verifica del possesso della competenza professionale descritta nel bando medesimo nelle varie dimensioni in cui si articola.

  2. Gli esiti della prova pre selettiva non incidono sul punteggio finale, ma hanno lo scopo esclusivo di limitare il numero dei candidati da ammettere alle fasi successive.

  3. Alle fasi successive sono ammessi almeno 100 (cento) candidati in relazione agli esiti della prova medesima; se il numero dei candidati che si presenta ad effettuare la prova è inferiore a 100 (cento), tutti quelli presenti si intendono ammessi alle fasi successive.

  4. Il bando indica le modalità di attribuzione dei punteggi in relazione alle risposte date dai candidati nel test.

Articolo 8 - Requisiti generali di ammissione alla procedura concorsuale

  1. Possono accedere all’impiego presso l’ente, fatto salvo quanto diversamente stabilito da norme di carattere speciale, i soggetti che possiedono i seguenti requisiti generali:

    1. cittadinanza italiana; possono partecipare i cittadini appartenenti ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea, purché in possesso dei diritti civili e politici dell’UE e abbiano una adeguata conoscenza della lingua italiana; possono, inoltre, partecipare i cittadini stranieri non appartenenti alla UE che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria e con adeguata conoscenza della lingua italiana; possono, altresì, partecipare i familiari dei cittadini degli stati membri della UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e con adeguata conoscenza della lingua italiana.

    2. età non inferiore a 18 anni, salvo diversa indicazione contenuta nel sistema dei profili professionali;

    3. godimento dei diritti civili e politici;

    4. non aver riportato condanne penali definitive per uno dei reati che impediscono la costituzione di un rapporto di lavoro con gli Enti Locali; impediscono la costituzione di un rapporto di lavoro con gli enti locali le condanne penali definitive per uno dei reati di cui all’art. 10, comma 1 lettere a), b), c), d) del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; la sentenza prevista dall’articolo 444 del codice di procedura penale equivale ad una condanna; l’esclusione dalla procedura concorsuale non opera se sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale; nel caso in cui il candidato abbia in corso un procedimento penale per uno dei reati indicati nel presente punto, l’ammissione, se non vi sono altre cause ostative, avverrà con riserva ed automatica esclusione qualora la condanna definitiva intervenga nel corso della procedura concorsuale. Se la condanna definitiva interverrà dopo l’eventuale assunzione, si procederà ai sensi dell’articolo 94 del D. Lgs. n. 267/ 2000, s.m.i. e ai sensi dell’articolo 72 del CCNL 16 novembre 2022;

    5. non essere interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; l’esclusione dalla procedura concorsuale non opera qualora sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale; se l’interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea, viene pronunciata in via definitiva durante la procedura concorsuale, il candidato sarà automaticamente escluso dalla procedura medesima, anche se precedentemente ammesso; se la pronuncia sull’interdizione dai pubblici uffici non è ancora divenuta definitiva, l’istante è ammesso con riserva alla procedura; se l’interdizione dai pubblici uffici viene pronunciata in via definitiva successivamente all’eventuale assunzione, l’amministrazione procederà ai sensi dell’articolo 94 del D. Lgs. n. 267/2000 e ai sensi dell’articolo 72 del CCNL 16 novembre 2022;

    6. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione con provvedimento definitivo ai sensi dell’articolo 10 comma 1 lettera f) del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; l’esclusione dalla procedura concorsuale non opera qualora il candidato abbia ottenuto la riabilitazione ai sensi dell’articolo 70 del D. Lgs. n. 159/2011; se il candidato è stato oggetto di un provvedimento di applicazione non definitivo o comunque il procedimento di applicazione è in corso, si procederà, se non vi sono altre cause ostative, all’ammissione con riserva; qualora il provvedimento di applicazione definitivo intervenga durante la procedura concorsuale si procederà all’automatica esclusione del candidato medesimo; se il provvedimento definitivo, invece, interviene dopo l’eventuale assunzione, l’amministrazione procederà ai sensi dell’articolo 94 del D. Lgs. n. 267/2000 e ai sensi dell’articolo 72 del CCNL 16 novembre 2022;

    7. Non essere stato sottoposto a licenziamento disciplinare presso altra pubblica amministrazione, o comunque non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso altra amministrazione pubblica;

    8. idoneità fisica a ricoprire il posto accertata con visita medica;

    9. posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare per i candidati di sesso maschile nati prima del 31.12.1985;

  2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, il candidato deve anche possedere uno dei titoli di studio indicati nel bando in applicazione dell’articolo 4 commi 7 e 8 del presente regolamento.

  3. Per specifici profili tecnici o per i profili dell’area della vigilanza, il bando può prevedere il possesso di particolari patenti di guida o comunque il possesso di particolari documenti, che attestino le capacità di utilizzare specifici strumenti tecnici il cui utilizzo è necessario nell’ambito della posizione di lavoro da ricoprire.

  4. I requisiti di cui ai precedenti commi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione dell’istanza di partecipazione e devono continuare ad essere presenti alla data in cui si procede alla stipula del contratto individuale di lavoro subordinato. Se non sono presenti all’atto dell’assunzione ai sensi del precedente periodo, l’amministrazione non procede alla stipula del contratto individuale e prosegue con lo scorrimento della graduatoria di merito.

Articolo 9 - Idoneità fisica

  1. L'ente, nei limiti imposti dalla legge, ha diritto di fare accertare il possesso da parte dei vincitori del requisito dell'idoneità fisica a svolgere, continuativamente ed incondizionatamente, le mansioni proprie del profilo professionale per il quale è prevista l’assunzione in servizio.

  2. L’accertamento dell’idoneità fisica ai sensi del comma 1 avviene, di norma, prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato e comunque non oltre i successivi sette giorni.

  3. Se dall’accertamento di cui al precedente comma 2 risulti l’inidoneità del candidato a svolgere, continuativamente ed incondizionatamente, le mansioni proprie del profilo professionale per il quale è prevista l’assunzione in servizio, l’ente non procede alla stipula del contratto individuale di lavoro o, qualora vi abbia già proceduto, recede dallo stesso per giusta causa.

  4. Per l'idoneità fisica dei disabili trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 10 – Candidati disabili e candidati con disturbi specifici dell’apprendimento

  1. I candidati riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 hanno diritto, a richiesta, a tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove previste nel bando.

  2. Nel caso di prove scritte, pratiche od orali svolte in presenza nelle sedi indicate dall’amministrazione procedente, i candidati di cui al comma 1 hanno diritto, a richiesta, a specifici ausili per l’effettuazione delle medesime prove, secondo il tipo e la gravità della disabilità come risultante dal certificato rilasciato dalle autorità competenti.

  3. Nel caso di prove scritte, pratiche od orali svolte da remoto, senza l’obbligo di recarsi nelle sedi indicate dall’amministrazione, gli ausili necessari per lo svolgimento della prova sono organizzati a cura del candidato medesimo. Le piattaforme digitali e telematiche utilizzate per lo svolgimento da remoto delle prove, devono assicurare l’operabilità e la funzionalità degli ausili necessari per lo svolgimento della prova.

  4. I candidati di cui al comma 1 dichiarano il proprio stato di disabilità nell’istanza di partecipazione, allegando il certificato dell’autorità competente che lo attesta; nella stessa istanza richiedono i tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove e/o gli ausili di cui necessitano per il sostenimento delle prove.

  5. I candidati con uno o più disturbi dell’apprendimento secondo quanto specificato dall’articolo 1 della legge n. 170 del 8 ottobre 2010 hanno diritto, a richiesta, a tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova scritta o pratica, nel rispetto dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale del 12 novembre 2021;

  6. Nel caso di prove scritte o pratiche svolte in presenza nelle sedi indicate dall’amministrazione procedente, i candidati di cui al comma 5 hanno diritto, a richiesta e nei casi previsti dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale del 12 novembre 2021, di utilizzare specifici strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, messi a disposizione dall’amministrazione procedente.

  7. Nel caso di prove scritte, pratiche od orali svolte da remoto, senza l’obbligo di recarsi nelle sedi indicate dall’amministrazione, gli strumenti compensativi di cui al precedente comma, necessari per lo svolgimento della prova, sono organizzati a cura del candidato medesimo. Le piattaforme digitali e telematiche utilizzate per lo svolgimento da remoto delle prove, devono assicurare l’operabilità e la funzionalità degli strumenti compensativi di cui il candidato necessita.

  8. Nei casi adeguatamente documentati di grave disgrafia e disortografia i candidati possono chiedere, nel rispetto dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale del 12 novembre 2021, che la prova scritta o pratica sia sostituita da colloquio orale di analogo e significativo contenuto disciplinare.

  9. I candidati di cui al comma 5 dichiarano il proprio disturbo nell’istanza di partecipazione, allegando il certificato dell’autorità competente che lo attesta. Nella stessa istanza richiedono, eventualmente:

    1. ai sensi del medesimo comma 5, i tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prove;

    2. ai sensi dei commi 6 e 7, gli strumenti compensativi di cui necessitano per il sostenimento della prova scritta o pratica;

    3. ai sensi del comma 8 la sostituzione della prova scritta o pratica con un colloquio orale;

  10. Le decisioni di cui ai precedenti commi sono assunte dalla commissione esaminatrice, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge, dal presente regolamento e dal bando, tenendo conto della richiesta del candidato, del tipo di disabilità o disturbo e della gravità del medesimo come risultante dagli specifici certificati allegati all’istanza.

TITOLO II - PROCEDIMENTO CONCORSUALE

Articolo 11 - Indizione della procedura e bando di selezione.

  1. La procedura concorsuale è indetta con determinazione del dirigente competente in materia di personale, tenendo conto delle richieste dei dirigenti ai sensi dell’articolo 4 del presente regolamento, in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire come previsto dal programma triennale del fabbisogno.

  2. Con il medesimo atto di determinazione viene altresì approvato il bando della procedura concorsuale che, unitamente alle disposizioni del presente regolamento, rappresenta la disciplina fondamentale della singola procedura concorsuale.

  3. Il bando di selezione è caratterizzato dai seguenti contenuti minimi:

    1. il numero delle posizioni di lavoro da ricoprire, con l’indicazione dell'area professionale e del profilo professionale cui le stesse appartengono;

    2. la competenza professionale che caratterizza le posizioni di lavoro da ricoprire, intesa come insieme di conoscenze teoriche, capacità ed abilità logico-tecniche, capacità comportamentali e relazionali e, se necessario, capacità manageriali.

    3. Il trattamento economico lordo previsto per le varie posizioni di lavoro da ricoprire, anche mediante rinvio alla contrattazione collettiva nazionale o a specifici atti dell’amministrazione procedente;

    4. eventuali riserve a favore di determinate categorie di candidati, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 comma 2 del regolamento, specificando, anche mediante rinvio alle disposizioni di legge, i requisiti necessari per poterne beneficiare;

    5. le modalità e il termine perentorio di presentazione delle domande, nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento; detto termine è di almeno 30 (trenta) giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando sul portale del reclutamento raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it o, qualora sia ancora obbligatoria, decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; il termine può anche essere inferiore a 30 (trenta) giorni se ciò sia consentito specifica disposizione di legge;

    6. i requisiti che devono essere posseduti per essere ammessi alla procedura nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 commi 7 e 8 e dall’articolo 7 del presente regolamento;

    7. nei casi previsti dall’articolo 4 comma 4 lettera a) del presente regolamento, la descrizione dell’elevata specializzazione tecnica del profilo da ricoprire, nonché le altre specificazioni previste dall’articolo 5 comma 2 del medesimo regolamento, in ordine ai titoli legalmente riconosciuti da utilizzare in funzione pre selettiva;

    8. nei casi previsti dall’articolo 4 comma 4 lettera b) del presente regolamento, i titoli che contribuiscono alla formazione del punteggio finale, nel rispetto dell’articolo 5 commi 3, 4 e 5 del medesimo regolamento;

    9. nei casi previsti dall'articolo 7 del regolamento, la possibilità della commissione di decidere l'effettuazione di una prova pre selettiva mediante test, specificando in tal caso le modalità di attribuzione dei punteggi in relazione alle risposte date dai candidati;

    10. nei concorsi per esami o per titoli ed esami, le materie ed il programma oggetto delle singole prove, nonché le tipologie di prove che saranno sottoposte al candidato, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del presente regolamento;

    11. le modalità di svolgimento delle prove, che possono avvenire anche attraverso l’utilizzo di piattaforme informatiche da remoto, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento;

    12. La votazione minima da conseguire nelle prove scritte e/o da conseguire nella prova pratica per poter accedere alla prova orale nel rispetto del presente regolamento;

    13. le modalità di convocazione dei candidati ammessi alla procedura per sostenere le varie prove e i termini di preavviso fra la comunicazione e il giorno in cui si sosterranno le medesime; detti termini non possono essere inferiori a 15 (quindici) giorni, salvo che specifica disposizione di legge non consenta un termine più breve;

    14. l’ammontare e le modalità di versamento della tassa concorsi, se prevista, con la precisazione che il suo mancato pagamento comporta l’esclusione dalla procedura;

    15. I documenti che devono essere eventualmente allegati alla domanda, con la precisa indicazione di quelli che, se non allegati, comportano l’esclusione dalla procedura;

    16. i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio nel rispetto di quanto previsto nell’articolo 3 comma 3 del presente regolamento;

    17. Le indicazioni, gli avvisi e le dichiarazioni necessarie per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 10 del presente regolamento, in relazione ai candidati disabili o affetti da disturbo specifico dell’apprendimento;

    18. ogni altra indicazione prevista nel presente regolamento, in relazione alla specificità della particolare procedura concorsuale;

  4. Le prescrizioni contenute nel bando sono vincolanti sia nei riguardi della Commissione, che dei candidati.

Articolo 12 - Pubblicità del bando

  1. L’avviso di concorso ed il relativo bando sono pubblicati a cura del responsabile del procedimento concorsuale con le seguenti modalità:

    1. pubblicazione integrale del bando sul sito istituzionale del Comune di Jesi e sul portale del reclutamento raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it; il bando può essere pubblicato per estratto anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

    2. pubblicazione integrale del bando sull'albo pretorio on line per trenta giorni consecutivi (o altro termine inferiore previsto dal bando di concorso);

    3. pubblicazione integrale del bando sul sito istituzionale del Comune nell’apposta sezione “Concorsi”;

    4. pubblicazione integrale del bando sul portale del reclutamento raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, qualora la stessa sia obbligatoria per legge o regolamento; nei casi in cui tale modalità di pubblicazione non sia obbligatoria, il responsabile del procedimento può procedervi comunque nel rispetto delle disposizione operative emanate ai sensi dell'articolo 14 comma 11.

  2. È facoltà del dirigente dell’ufficio competente in materia di personale decidere di adottare ulteriori forme di pubblicità attraverso tipologie di comunicazione ritenute idonee.

Articolo 13 - Proroga, riapertura dei termini, modifica e revoca del bando di concorso

  1. Eventuali variazioni del bando di concorso sono di esclusiva competenza del dirigente competente in materia di personale, il quale vi provvede mediante apposita determinazione da assumere prima della scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura; contestualmente alle modifiche adottate ai sensi del precedente periodo è fissato un nuovo termine perentorio per la presentazione delle istanze di partecipazione. Sono ammesse modifiche e variazioni del bando anche dopo la scadenza del termine, solo se ciò sia consentito da specifiche disposizioni di legge, sempre che la Commissione non abbia ancora iniziato le procedure concorsuali.

  2. Il nuovo termine di scadenza, fissato a seguito delle modifiche o variazioni di cui al comma 1, decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di variazione del bando secondo le modalità previste dall'articolo 12 comma 1 lettera a) o d).

  3. Non è necessaria la riapertura dei termini per la presentazione della domanda ai sensi dei commi 1 e 2 se le variazioni e/o modifiche del bando sono obbligatorie per legge, salvo che la medesima legge non obblighi comunque alla riapertura di detti termini;

  4. Le modifiche ed integrazioni debbono essere rese note con le stesse modalità previste per la pubblicità dei bandi di concorso.

  5. Ove ricorrano motivi di pubblico interesse, il dirigente competente in materia di personale può prorogare il termine di scadenza del concorso o riaprirlo qualora già venuto a scadenza purché, in quest'ultima ipotesi, la Commissione non abbia ancora iniziato le procedure concorsuali.

  6. Il dirigente competente in materia di personale, in presenza di ragioni di pubblico interesse, può disporre la revoca del concorso, purché l'atto di revoca avvenga prima dell'assunzione dei vincitori.

  7. Della proroga o riapertura del termine o della revoca del concorso deve essere data comunicazione al pubblico con le stesse modalità utilizzate per l’iniziale pubblicità del bando.

Articolo 14 – Contenuti dell’istanza di partecipazione alla procedura e modalità di presentazione

  1. L’istanza di partecipazione è presentata in modalità telematica attraverso la specifica piattaforma informatizzata messa a disposizione dal Comune di Jesi, nel rispetto di quanto indicato dal bando e della connessa manualistica pubblicata sul sito istituzionale.

  2. L’accesso alla piattaforma di cui al comma 1 avviene tramite SPID o con altri servizi di autenticazione messi a disposizione dalla Regione Marche.

  3. La piattaforma informatizzata di cui al comma 1 consentirà la compilazione e l’invio dell’istanza di partecipazione per tutta la durata del termine perentorio determinato ai sensi degli articoli 11 e 13 del presente regolamento; decorso il citato termine la piattaforma non consentirà l’invio di ulteriori istanze di partecipazione.

  4. Attraverso la piattaforma dovranno essere presentati anche tutti i documenti informatici previsti come allegati all’istanza, secondo le indicazioni contenute nel bando; l’allegazione di documenti informatici non previsti o comunque non utili secondo le indicazioni del bando comporta la loro non inclusione negli atti del concorso e la conseguente cancellazione degli stessi.

  5. Nel caso in cui per la stesso concorso, attraverso la piattaforma di cui il comma 1, il medesimo soggetto faccia pervenire più istanze di partecipazione, sarà considerata utile solo l’ultima in ordine di tempo; le altre non saranno in ogni caso prese in considerazione.

  6. Nell’istanza di partecipazione informatizzata il candidato dovrà dichiarare, attraverso la compilazione degli specifici moduli presentati dalla piattaforma, quanto segue:

    1. Cognome, Nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, numero telefonico, indirizzo mail e, ove posseduta, indirizzo di posta elettronica certificata;

    2. gli estremi di un documento di identità valido; il documento indicato dovrà essere utilizzato nella fase di identificazione durante lo svolgimento delle prove; qualora lo stesso sia nel frattempo scaduto, il candidato dovrà in ogni caso mostrare altro documento di identità valido;

    3. il possesso dei requisiti per l’ammissione secondo le indicazioni del bando;

    4. il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità alla gestione della procedura concorsuale;

    5. ogni altro fatto, stato o qualità secondo quanto previsto dal presente regolamento o dal bando;

  7. L’istanza di partecipazione informatizzata contiene appositi campi o moduli che consentono di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 10 del presente regolamento.

  8. La piattaforma di cui al comma 1, terminata la fase di compilazione ed invio dell’istanza, rilascerà apposito documento informatico attestante l’avvenuta presentazione; solo la generazione di detto documento informatico è garanzia che l’istanza è stata debitamente presentata al Comune di Jesi.

  9. L’integrazione delle istanze o della documentazione presentata mediante la piattaforma di cui al comma 1, qualora ne emerga la necessità in fase di esame preliminare delle stesse da parte dell’ufficio personale o comunque dopo la scadenza del termine di presentazione dell’istanza di partecipazione, può avvenire anche senza l’utilizzo della medesima piattaforma, secondo le istruzioni impartite dall’ufficio competente in occasione dell’invio della richiesta di integrazione.

  10. In alternativa alla piattaforma di cui al comma 1, per la presentazione delle istanze di partecipazione potrà essere utilizzato il sistema di presentazione delle candidature messo a disposizione dal portale del reclutamento raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, purché le funzionalità implementate consentano, per ciascun candidato, l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento della procedura concorsuale, nel rispetto del presente regolamento e del bando.

  11. Qualora successivamente all'adozione del presente regolamento diventi obbligatorio l'utilizzo della portale del reclutamento di cui al precedente comma, non sarà più consentito l'utilizzo della piattaforma di cui al comma 1; il dirigente competente in materia di personale potrà adottare specifiche misure tecnico organizzative funzionali a favorire il migliore utilizzo del portale del reclutamento, nel rispetto delle disposizioni emanate dal dipartimento della funzione pubblica.

Articolo 15 - Esame preliminare delle istanze di partecipazione

  1. L’ufficio competente in materia di personale procede all’esame preliminare delle istanze e della relativa documentazione per accertare il possesso dei requisiti e l'osservanza delle condizioni prescritte per l'ammissione alla procedura concorsuale.

  2. Al termine dell’esame, l’ufficio adotta apposita determinazione con l’elenco dei candidati ammessi e l’elenco dei candidati ammessi con riserva.

  3. Gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati in forma anonimizzata.

  4. L’ammissione con riserva è pronunciata oltre che nei casi previsti dall’articolo 8 comma 1 lettere d), e) ed f) del presente regolamento, in ogni altra situazione in cui dalle dichiarazioni contenute nell’istanza informatizzata o dalla documentazione informatica ad essa allegata non è possibile verificare con ragionevole certezza la sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione. In tali casi l’ufficio può anche richiedere l’integrazione della documentazione o delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 14 del presente regolamento.

  5. Il responsabile del procedimento, anche se il candidato è stato ammesso, può richiedere integrazioni all’istanza informatizzata, qualora la compilazione dei campi dell’istanza non è avvenuta in modo chiaro e preciso.

  6. Il dirigente dell’ufficio competente in materia di personale, in caso si urgenza connessa alla necessità di copertura del posto in organico, può disporre l’ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione, senza verificare le dichiarazioni in essa contenute. In tali casi, la verifica delle dichiarazioni rese, nonché il possesso dei requisiti di ammissione, sarà effettuata a conclusione della procedura concorsuale, prima dell’approvazione della graduatoria finale, nei confronti dei vincitori e degli idonei.

Articolo 16 – Costituzione, composizione della Commissione esaminatrice e disposizioni volte ad assicurare la celere conclusione della procedura

  1. La Commissione esaminatrice dei concorsi è organo interno e temporaneo dell’Amministrazione comunale. L’attività della Commissione costituisce esercizio di pubblica funzione amministrativa ed i suoi componenti, nell’ambito delle funzioni di cui al presente regolamento, sono pubblici ufficiali.

  2. La Commissione è costituita con provvedimento del dirigente competente in materia di personale e con riserva per ciascun sesso di almeno 1/3 dei componenti.

  3. La commissione è composta:

    1. da un Presidente, le cui funzioni sono svolte, di norma, dal Dirigente dell’unità organizzativa a cui il dipendente sarà assegnato, oppure da altro Dirigente o dal Segretario Generale;

    2. da due esperti, di cui almeno uno dotato di specifiche competenze rispetto a quelle richieste dal bando concorsuale, e l’altro, eventualmente, dotato di competenze in tecniche di selezione e valutazione delle risorse umane e/o in psicologia o discipline analoghe in grado di valutare le abilità logico – tecniche, le capacità comportamentali e relazionali e/o le capacità manageriali.

  4. Gli esperti potranno essere scelti anche tra i dipendenti dell’ente stesso o di altri enti pubblici o aziende private o tra soggetti privati, purché in possesso di specifiche competenze in relazione alle materie o alle tipologie di prove indicate nel bando o anche in possesso di competenze in tecniche di selezione e valutazione delle risorse umane e/o in psicologia o discipline analoghe in grado di valutare le abilità logico – tecniche, le capacità comportamentali e relazionali e/o le capacità manageriali.

  5. Nel caso di esperti dipendenti da altri enti pubblici, dovrà essere chiesta all’ente di appartenenza l’autorizzazione prevista dall’art. 53 del d. lgs. 165/2001.

  6. La Commissione si insedia su convocazione del Presidente successivamente alla determinazione di ammissione dei candidati.

  7. I componenti delle Commissioni non devono essere componenti degli organi di governo dell’Amministrazione comunale, non devono ricoprire cariche politiche e non devono essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali; in ordine all’insussistenza di tali condizioni dovrà essere sottoscritta autocertificazione da parte degli interessati.

  8. Non possono far parte della Commissione, in qualità di componente, coloro che abbiano contenziosi in essere con un candidato, o che siano uniti da vincolo di matrimonio, o di convivenza, ovvero da vincolo di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con altro componente o con un candidato partecipante alla selezione.

  9. Assistono la Commissione uno o più dipendenti con adeguate conoscenze amministrative a cui attribuire il ruolo di “segretario di commissione”; i segretari di commissione svolgono compiti di supporto amministrativo a favore della Commissione, con particolare riferimento alla redazione dei verbali delle attività svolte e delle decisioni assunte della Commissione medesima. Non possono assumere il ruolo di “segretario di commissione” i soggetti che si trovino in una delle situazioni previste dal precedente comma 8.

  10. La composizione della Commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento del concorso a meno di dimissioni per cause di forza maggiore, od incompatibilità sopravvenuta di qualche componente. Qualora ciò si verifichi, il dirigente competente in materia di personale provvede, con proprio provvedimento, alla sostituzione del componente secondo i criteri generali stabiliti dal presente articolo. Le stesse disposizioni si applicano ai “segretari di commissione” di cui al precedente comma 9.

  11. I componenti chiamati a far parte della Commissione, nonché il segretario della Commissione medesima, possono continuare nell'incarico sino al termine delle operazioni concorsuali anche se, nel frattempo, cessano le speciali qualifiche o condizioni in base alle quali l'incarico stesso fu affidato, previa adozione di provvedimento confermativo da parte del dirigente dell’ufficio competente in materia di personale.

  12. Possono essere anche nominati stabilmente commissari supplenti tanto per il presidente, quanto per gli altri componenti esperti della Commissione, con gli stessi criteri generali stabiliti per i membri effettivi dal presente articolo.

  13. I commissari supplenti intervengono alle sedute della Commissione nelle ipotesi di impedimento documentato dei componenti effettivi.

  14. Alle Commissioni possono essere aggregati componenti aggiunti:

    1. per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e per l’accertamento di almeno una lingua straniera; in tal caso detti componenti si limitano a rendere pareri consultivi non vincolanti per gli altri membri della commissione;

    2. per lo svolgimento delle sole prove in materie speciali e/o per la valutazione delle abilità logico – tecniche, delle capacità comportamentali e relazionali e delle capacità manageriali.

  15. Il dirigente dell’ufficio competente in materia di personale, sentito il presidente della Commissione, al fine della celere conclusione del procedimento concorsuale, tenuto conto del numero dei candidati che devono sostenere le prove scritte e della modalità di svolgimento delle stesse, può disporre, anche congiuntamente:

    1. Lo svolgimento delle prove in più sedi distaccate;

    2. Lo svolgimento non contemporaneo delle prove, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;

    3. La suddivisione della Commissione in Sottocommissioni

  16. Nel caso di cui al precedente comma 15 lettera c), ogni sottocommissione deve essere formata da un Presidente e da due componenti esperti secondo quanto previsto dal precedente comma 3 lettera b); il Presidente di Sottocommissione può anche non appartenere alla qualifica dirigenziale, ma deve essere inquadrato in categoria D e deve essere titolare di incarichi di coordinamento di unità organizzative di secondo livello (Servizi) o di terzo livello (Uffici) o equivalenti; ogni sottocommissione è assistita da almeno un dipendente con funzioni di “segretario di commissione”.

  17. Qualora necessario in relazione alle concrete modalità con cui si devono svolgere le prove, il Presidente della Commissione, con l’assistenza del segretario di commissione, organizza il comitato di vigilanza.

Articolo 17 - Obblighi e doveri dei Commissari

  1. Il Presidente, i commissari ed il segretario della Commissione e delle Sottocommissioni sono strettamente vincolati al segreto d'ufficio per tutto ciò che concerne l'attività delle stesse.

  2. Il presidente, i commissari ed il segretario della Commissione e delle Sottocommissioni non possono promuovere, partecipare o comunque collaborare ad iniziative estranee all’Amministrazione comunale volte, direttamente od indirettamente, alla preparazione al concorso dei candidati.

Articolo 18 - Compiti della Commissione esaminatrice

  1. Preliminarmente ad ogni altra operazione, la Commissione o le Sottocommissioni provvedono:

    1. A verificare la regolarità della propria costituzione, con la presenza effettiva di tutti i componenti, tenuto conto anche di quelli supplenti, se nominati, in caso di impedimento dei componenti effettivi; tale verifica è inoltre compiuta all’inizio di ogni seduta;

    2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3 lettere d), a stabilire il diario delle prove ed i tempi a disposizione per ciascuna prova, se già non previsti nel bando;

    3. A verificare l'inesistenza, dopo aver preso visione dell'elenco nominativo dei partecipanti, di ogni eventuale situazione di incompatibilità ai sensi del presente regolamento e delle leggi al tempo vigenti; esplicita dichiarazione di inesistenza delle incompatibilità previste dall'articolo 16 commi 7 e 8 del presente regolamento dovrà essere sottoscritta, dandone atto a verbale, da tutti i componenti della Commissione e delle Sottocommissioni e dal personale a cui è attribuito il ruolo di “segretario di commissione”.

  2. Qualora sia accertata una situazione di incompatibilità relativa ad un qualsiasi componente, i lavori della Commissione o della Sottocommissione sono immediatamente sospesi e, a cura del presidente, dovrà essere trasmessa al dirigente competente in materia di personale copia del verbale della seduta affinché provveda alla sostituzione del componente in situazione di incompatibilità.

  3. Nel caso di nomina di una o più Sottocommissioni, in una o più sedute plenarie, anche in video conferenza, sono determinate:

    1. procedure omogenee per la Commissione e le Sottocommissioni;

    2. criteri di valutazione dei titoli comuni e vincolanti per la Commissione e le Sottocommissioni;

    3. criteri di valutazione delle prove scritte, pratiche ed orali, comuni e vincolanti per la Commissione e le Sottocommissioni;

    4. il diario delle prove ed i tempi a disposizione per ciascuna prova, se già non previsti nel bando.

  4. Compete inoltre alla Commissione e alle Sottocommissioni, nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento e del bando:

    1. la verifica dell'avvenuta pubblicità del bando nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento;

    2. l’approvazione di apposite linee guida nel caso di svolgimento delle prove scritte da remoto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21 comma 4 lettera d) del presente regolamento;

    3. la preliminare selezione dei candidati da ammettere alle prove scritte, nel caso previsto dall’articolo 4 comma 4 lettera a) del presente regolamento, stabilendo preventivamente i criteri di utilizzo dei titoli a tal scopo previsti nel bando;

    4. la definizione delle modalità di svolgimento delle prove scritte, pratiche ed orali nel rispetto di quanto previsto nel bando di concorso;

    5. la preventiva determinazione dei criteri di valutazione delle prove scritte, delle prove pratiche e delle prove orali;

    6. la predisposizione e la conduzione delle prove scritte ed eventualmente delle prove pratiche;

    7. la correzione delle prove scritte, anche con l’ausilio di strumenti informatici; nel caso di prove scritte con domande a risposte multiple predeterminate, la correzione può avvenire con modalità del tutto automatizzate ed in tal caso la commissione procede al controllo a campione della correttezza della correzione automatica;

    8. la valutazione delle prove pratiche e l’attribuzione del relativo punteggio;

    9. la valutazione dei titoli che concorrono alla formazione del punteggio finale, prima dello svolgimento della prova orale;

    10. la predisposizione, la conduzione e la valutazione della prova orale;

    11. la formazione della graduatoria di merito dei candidati idonei;

  5. Le prescrizione impartite dalla Commissione o dalle Sottocommissioni nel rispetto del presente regolamento e del bando di concorso sono obbligatorie per tutti i candidati e la loro violazione può comportare l'esclusione del candidato dalla procedura, secondo le indicazioni della Commissione o Sttocommissioni medesime.

Articolo 19 - Verbali delle operazioni della Commissione

  1. Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione e dalle Sottocommissioni in ogni seduta è redatto, a cura e responsabilità del dipendente con funzioni di “segretario di commissione”, un verbale che deve riportare in forma chiara, anche se sintetica, le determinazioni collegiali della Commissione e delle sottocommissioni.

  2. Ciascun componente, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del concorso, siglati in ogni pagina, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, le osservazioni che ritenga opportune ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti la Commissione.

  3. Una volta distinte le personali responsabilità, nei casi di discordanza circa i giudizi di irregolarità formali o sostanziali inerenti all’espletamento del concorso, i componenti non possono sottrarsi dal sottoscrivere il verbale.

  4. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto da allegarsi al verbale.

Articolo 20 - Compenso ai componenti

  1. A ciascun componente esterno delle Commissioni è corrisposto un compenso calcolato come segue:

    1. una quota fissa pari ad € 500,00 per i concorsi in cui è oggetto di selezione personale da inquadrare nell'area degli operatori esperti o degli istruttori [ex categoria B e C] ed una quota fissa di € 600 per i concorsi in cui è oggetto di selezione personale da inquadrare nell'area dei funzionari [ex categoria D];

    2. una quota variabile di € 0,40 per ogni candidato esaminato nel corso delle eventuali prove pre selettive per test;

    3. una quota variabile pari a € 0,80 per ogni candidato esaminato nelle prove scritte o pratiche nei concorsi in cui si seleziona personale da inquadrare nell'area degli operatori esperti o degli istruttori [ex categoria B e C]; il valore è dimezzato se la prova scritta consiste solo in domande con risposte multiple predeterminate;

    4. una quota variabile pari a € 1,00 per ogni candidato esaminato nella prove scritte o pratiche nei concorsi in cui si seleziona personale da inquadrare nell'area dei funzionari [ex categoria D]; il valore è dimezzato se la prova scritta consiste solo in domande con risposte multiple predeterminate;

    5. se le prove scritte sono più di una e si svolgono in sessioni distinte, il compenso di cui alle lettere c) e d) è calcolato per ciascuna sessione di prova;

    6. una ulteriore quota variabile di € 1,50 per ogni candidato esaminato nella prova orale, nei concorsi in cui si seleziona personale da inquadrare nell'area degli operatori esperti o degli istruttori [ex categoria B e C];

    7. una ulteriore quota variabile di € 2,00 per ogni candidato esaminato nella prova orale, nei concorsi in cui si seleziona personale da inquadrare nell'area dei funzionari [ex categoria D];

    8. Ai commissari esterni nelle procedure di assunzione di cui all’articolo 28 del presente regolamento, compete esclusivamente la quota fissa di € 300,00

  2. Per i presidenti di commissione esterni all’amministrazione la quota fissa di cui alle lettere a) ed h) è incrementata del 10%;

  3. Per i componenti esterni all’amministrazione, esperti in tecniche di selezione del personale e/o in psicologia del lavoro o simili, a cui è demandato il compito di svolgere gli accertamenti inerenti la verifica delle capacità ed abilità logico-tecniche, delle capacità comportamentali e relazionali e/o delle capacità manageriali, i compensi fissi spettano anche se partecipano alla sola prova orale e gli stessi possono essere aumentati fino al doppio tenendo conto della complessità dell’accertamento in relazione agli obiettivi prefissati e tenendo conto delle tecniche in concreto utilizzate;

  4. Per i componenti esterni aggiunti a cui sono demandati gli accertamenti di cui all’articolo 6 comma 5 del presente regolamento la componente fissa e variabile è dimezzata;

  5. Ai componenti dimissionari e subentranti competono i compensi in misura proporzionale rispetto alle giornate di effettiva partecipazione al lavoro della Commissione;

  6. Per i componenti esterni delle commissioni operanti nell’ambito delle procedure di mobilità, delle procedure speciali di reclutamento previste nel regolamento di organizzazione e delle procedure di progressione fra le aree, i compensi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 sono ridotti del 50%.

Articolo 21Modalità di svolgimento della prova scritta

  1. Le prove scritte devono essere svolte per mezzo di strumenti informatici e digitali. La correzione avviene con l’ausilio di strumenti informatici e digitali; in caso di prove scritte con domande a risposte multiple predeterminate, si applica l’articolo 18 comma 4 lettera g) del presente regolamento.

  2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l’esecuzione delle prove scritte può avvenire:

    1. in presenza dei candidati nelle sedi di svolgimento individuate dall’amministrazione, nei giorni e nell’ora stabiliti e comunicati ai candidati secondo le indicazione del bando;

    2. per mezzo del supporto di strumenti telematici che consentono l’esecuzione della prova da remoto, senza la necessità che il candidato si rechi in una sede individuata dall’amministrazione procedente.

  3. Nel caso di cui al comma 2 lettera a), l’organizzazione e la logistica della prova scritta deve assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel piano operativo redatto dall’amministrazione procedente, in conformità al protocollo di sicurezza eventualmente vigente.

  4. Nel caso di cui al comma 2 lettera b):

    1. L’identificazione del candidato avviene attraverso la visualizzazione diretta di un documento d’identità valido, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 14 comma 6 lettera b) del presente regolamento;

    2. La vigilanza avviene con modalità remota, in modo diretto da parte del personale addetto a tale attività, che può farsi supportare da strumenti software specifici, garantendo un adeguato bilanciamento fra la necessità di rispettare i diritti del candidato nel trattamento dei suoi dati personali e la necessità che la prova si svolga correttamente senza che il candidato faccia ricorso a strumenti o aiuti non autorizzati;

    3. Gli strumenti software utilizzati per lo svolgimento della prova scritta devono garantire:

      • Il rispetto delle prescritte norme di sicurezza delle comunicazioni telematiche;

      • l’anonimato dei candidati durante la fase di correzione delle prove e devono garantire, ad avvenuta correzione delle prove di tutti i candidati, il successivo collegamento della prova con il nominativo del candidato che l’ha svolta;

      • la trasparenza di ogni fase dello svolgimento della prova, anche attraverso la video registrazione della prova svolta da ciascun candidato;

      • la possibilità di sottoporre al candidato diverse tipologie di prove;

      • la possibilità di ottenere dati statistici sull’andamento delle prove;

    4. Con congruo termine rispetto alla data di svolgimento delle prove sul sito istituzionale del comune di Jesi saranno pubblicate apposite linee guida e/o apposita manualistica approvata dalla commissione di concorso con le quali saranno indicate:

      • La dotazione hardware e software che il candidato dovrà avere a disposizione per sostenere la prova;

      • L’organizzazione logistica del luogo in cui il candidato intende sostenere la prova da remoto, al fine di facilitare l’attività di vigilanza;

      • Le istruzioni per l’utilizzo della piattaforma al fine dello svolgimento della prova, in relazione alle possibili tipologie previste nel bando;

      • l’eventuale tempo massimo di disconnessione accidentale entro il quale lo svolgimento della prova può essere senz’altro ripreso all’avvenuta riconnessione.

  5. Le linee guida o la manualistica di cui al precedente comma 4 lettera d), in quanto approvate dalla commissione nel rispetto del presente regolamento, hanno lo stesso valore delle prescrizioni impartite dalla commissione di concorso il giorno della prova, che i candidati sono tenuti a rispettare per poter partecipare alla procedura concorsuale. La violazione delle linee guida da parte dei candidati può comportare l'esclusione dalla procedura, secondo le indicazioni date dalla Commissione o Sottocommissione.

  6. Indipendentemente dalla modalità prescelta ai sensi del comma 2:

    1. Il candidato che, per qualsiasi motivo, si presenta o si collega in ritardo rispetto all’orario di convocazione alle prove non è ammesso se è stata già conclusa l’identificazione dei candidati presenti o collegati; dell’ora di conclusione della fase di identificazione è data indicazione sul verbale;

    2. Nel caso in cui la prova scritta si svolga in una pluralità di sessioni programmate in più giornate, il concorrente impedito, per gravi e comprovati motivi, a partecipare alla prova nel giorno assegnato, può, con congruo anticipo rispetto al giorno previsto per la sua convocazione, far pervenire al Presidente della Commissione istanza documentata per essere ammesso a sostenere la prova in altra sessione fra quelle programmate; il Presidente valutati i gravi motivi e la concreta possibilità di far svolgere la prova in altra sessione, comunica la propria decisione al candidato richiedente.

    3. Il candidato è tenuto a comportarsi secondo principi di correttezza e buona fede, soprattutto durante l’esecuzione della prova, non potendo consultare appunti o testi di qualsiasi natura che non siano autorizzati dalla commissione, o comunque far ricorso ad aiuti o strumenti non consentiti.

  7. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento, del bando e delle prescrizioni della commissione, qualora pregiudichino il regolare svolgimento della prova secondo i principi di parità, trasparenza e oggettività della selezione, comportano l’esclusione dalla prova disposta dalla commissione o dalle sottocommissione; allo stesso modo si procede qualora il comportamento del candidato rappresenti una grave violazione dei principi di correttezza e buona fede.

Articolo 22 – Modalità di svolgimento delle prove pratiche

  1. In relazione al contenuto effettivo della prova pratica, la stessa potrà essere svolta in presenza dei candidati nelle sedi di svolgimento individuate dall’amministrazione, nei giorni e nell’ora stabiliti e comunicati ai candidati secondo le indicazione del bando, oppure per mezzo del supporto di strumenti telematici che consentono l’esecuzione della prova da remoto, senza la necessità che il candidato si rechi in una sede individuata dall’amministrazione procedente.

  2. In quanto compatibili con la specifica tipologia della prova, si applicano le disposizioni previste nel precedente articolo 21 del regolamento.

Articolo 23 Modalità di svolgimento della prova orale

  1. Le prove orali possono essere svolte alla presenza diretta dei candidati innanzi alla Commissione Esaminatrice, oppure da remoto attraverso strumenti di video conferenza. In ogni caso, tenuto conto del numero di candidati da esaminare, possono essere organizzate più sessioni di prova anche in giornate diverse.

  2. Le prove orali in presenza devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare una ragionevole partecipazione, in relazione agli spazi a disposizione dell’amministrazione procedente e nel rispetto delle prescrizioni previsti dal piano operativo specifico per le prove orali, redatto nel rispetto del protocollo di sicurezza eventualmente vigente.

  3. Per le prove orali in video conferenza:

    1. la commissione deve predisporre dei meccanismi volti a consentire una ragionevole partecipazione, sempre in video conferenza, del pubblico interessato, nel rispetto delle normative poste a tutela dei dati personali dei candidati;

    2. Al fine di evitare interferenze o aiuti non consentiti da parte di terzi, la Commissione può richiedere che il candidato che svolge la prova orale in video conferenza adotti particolari misure organizzative e logistiche del luogo in cui lo stesso intende svolgere la video conferenza, oppure può richiedere che siano utilizzati strumenti software particolari, bilanciando, in tal caso, il diritto alla riservatezza nei trattamenti dei dati personali, con l’esigenza che la prova si svolga nel rispetto del principio di parità e nel rispetto del principio di efficacia della selezione in rapporto alla posizione di lavoro da ricoprire.

  4. Indipendentemente dalle modalità ai sensi del comma 1:

    1. Prima dell'inizio di ciascuna sessione di prova orale sono definiti i quesiti, le modalità di espletamento della prova e la sua durata, in modo che tutti i candidati siano assoggettati ad una valutazione comparativamente omogenea acquisita sulla base di elementi oggettivi uniformi per difficoltà ed impegno. I quesiti devono essere predisposti almeno in numero equivalente al numero dei candidati ammessi alla prova orale; i quesiti da sottoporre a ciascun candidato sono scelti con una modalità che garantisca un sufficiente grado di casualità.

    2. Parte della prova orale potrà essere dedicata, se previsto nel bando, a specifico colloquio, anche con esperti in tecniche di selezione del personale e/o psicologia del lavoro e simili, volto a verificare le capacità ed abilità logico-tecniche, le capacità comportamentali e relazionali e, se necessario in relazione alla posizione lavorativa da ricoprire, le capacità manageriali; a tale colloquio può essere attribuita una frazione del punteggio complessivo previsto per la prova orale.

    3. Conclusa ogni singola prova individuale la Commissione procede alla valutazione del candidato ed attribuisce il relativo punteggio nel rispetto del presente regolamento e del bando.

    4. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

  5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizione del precedente articolo 21 del regolamento, in quanto oggettivamente compatibili con la tipologia e la modalità prescelta per la prova orale.

Articolo 24 – Modalità di valutazione delle prove e dei titoli

  1. Sono a disposizione 30 punti per ogni singola prova svolta autonomamente, sia essa scritta, pratica od orale; in caso di più prove scritte, si procede alla correzione della prova scritta successiva solo se in quella precedente il candidato ha conseguito almeno 21 punti su 30; Per l’ammissione alla prova orale è necessario conseguire almeno 21 punti su 30 nell'ultima o unica prova scritta e 21 punti su 30 nella prova pratica se presente e svolta autonomamente.

  2. La valutazione dei titoli che incidono sul punteggio finale avviene prima dello svolgimento della prova orale e nel rispetto dell’articolo 5 del presente regolamento e di quanto previsto nel bando.

  3. Il punteggio relativo ad ogni prova e ai titoli, ove previsti, è quello risultante dalla votazione a maggioranza sulla proposta di voto avanzata dal Presidente. Se sulla prima proposta non si raggiunge la maggioranza, sono messe ai voti tante altre proposte fino a quando non si pervenga ad una votazione che raggiunga la maggioranza dei voti. I voti espressi dai singoli Commissari non sono esplicitati nel verbale, salvo specifica diversa richiesta.

  4. Il punteggio finale è dato dalla media dei punteggi ottenuti in ciascuna prova scritta, a cui si somma il punteggio della prova pratica, se presente, il punteggio della prova orale e il punteggio conseguente alla valutazione dei titoli, se previsti.

Articolo 25 - Formazione della graduatoria e pubblicazioni sul sito istituzionale del Comune di Jesi

  1. Ultimate le operazioni di valutazione ai sensi del precedente articolo 24, la Commissione, nella stessa seduta o, se ciò risulta oggettivamente impossibile, in altra seduta immediatamente successiva, forma la graduatoria di merito elencando i nominativi dei candidati idonei in ordine di punteggio finale decrescente, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze e delle precedenze, ai sensi dell’articolo 3 comma 3 del presente regolamento, qualora utilizzabili secondo le prescrizioni previste nel bando.

  2. In caso di ulteriore parità è preferito il candidato con la minore età anagrafica.

  3. La graduatoria rimane efficace per l’arco temporale previsto dalle disposizioni vigenti. Non si dà luogo a dichiarazioni scritte di idoneità al concorso.

  4. A cura dei dipendenti incaricati delle funzioni di “segretario di commissione”, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Jesi in forma anonimizzata attraverso un codice che identifica univocamente ciascun candidato e secondo un ordine non basato sul punteggio finale:

    1. l’esito delle prove scritte, riportando per ciascun candidato i punteggi ottenuti in ogni prova;

    2. l’esito della prova pratica, riportando per ciascun candidato il punteggio ottenuto;

    3. l’esito della valutazione dei titoli, riportando per ciascun candidato il punteggio ottenuto;

    4. l’esito della prova orale, riportando per ciascun candidato il punteggio ottenuto;

    5. il punteggio finale per ciascun candidato, calcolato ai sensi del precedente articolo 24 del presente regolamento;

    6. eventuali titoli di preferenza e/o precedenza che hanno determinato, a parità di merito, la posizione in graduatoria.

  5. Sono pubblicati in chiaro, secondo l’ordine di merito, i nominativi dei candidati risultati idonei all’esito della procedura concorsuale senza specificazione di alcun punteggio intermedio o finale; successivamente, in caso di assunzione, anche mediante scorrimento degli idonei, deve essere pubblicata l'informazione di avvenuta assunzione del candidato.

  6. A cura dei dipendenti incaricati delle funzioni di “segretario di commissione”, durante lo svolgimento della procedura sono pubblicati sul sito istituzionale:

    1. in forma anonimizzata, l’elenco dei candidati ammessi, anche con riserva;

    2. in caso di prova pre selettiva mediante test, la batteria di domande sottoposte ai candidati e le risposte da considerare corretta per ciascuna domanda;

    3. la traccia delle prove scritte sottoposte ai candidati; in caso di prove con domande a risposta multipla predeterminate, oltre alla batteria di domande sottoposte ai candidati, anche, per ciascuna domanda, la risposta da considerare corretta, fra quelle possibili;

    4. per le prova scritte e, ove possibile, per la prova pratica, l’elaborato che ha conseguito il punteggio più alto; tale pubblicazione avviene in forma anonima;

    5. i quesiti sottoposti ai candidati durante la prova orale; tale pubblicazione avviene in forma anonima senza indicazione del candidato a cui la domanda è stata sottoposta.

Articolo 26 – Conclusione dei lavori, approvazione dei verbali ed assunzione in servizio

  1. Al termine dei lavori, i verbali prodotti dalla Commissione e dalle Sottocommissioni, se costituite, firmati dal Presidente, dagli altri componenti e dai dipendenti con funzioni di “segretario di commissione”, unitamente a tutti gli atti del concorso sono inviati all’ufficio competente in materia di personale al fine dei conseguenti adempimenti.

  2. Il dirigente competente in materia di personale, ricevuti i verbali e gli atti della procedura ai sensi del precedente comma:

    1. se non rileva vizi o irregolarità, procede senza indugio, con propria determinazione, all’approvazione della graduatoria finale, dichiarando conclusa la procedura concorsuale;

    2. ove rilevi che dai verbali e dagli atti del concorso emergano vizi o irregolarità sanabili, restituisce gli atti alla Commissione stessa specificando i motivi del rinvio e invitando la Commissione ad eliminare tali vizi ed irregolarità.

    3. qualora i vizi e le irregolarità siano di portata ed estensione tale da risultare non sanabili dalla Commissione, si procede ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 octies e 21 nonies della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.

  3. L’assunzione in servizio avviene mediante la stipulazione di uno specifico contratto di lavoro subordinato, previa adozione del relativo impegno di spesa.

  4. Prima di procedere all’assunzione, con apposita e specifica autocertifcazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, i candidati da assumere sono tenuti a confermare la permanenza di tutti i requisiti previsti dal bando per l’ammissione ed oggetto di specifica dichiarazione nell’istanza di partecipazione.

  5. Il bando può prevedere che prima dell’assunzione si proceda alle verifiche sul casellario giudiziale o altri pubblici elenchi o registri al fine di verificare l’assenza delle cause ostative previste dall’articolo 8 comma 1 lettere d), e) ed f) del presente regolamento.

  6. In ogni caso, anche ad assunzione avvenuta, l’amministrazione può procedere al controllo delle dichiarazioni rese in fase di presentazione dell’istanza e/o auto certificate ai sensi del precedente comma 4; nel caso in cui dette dichiarazioni e/o autocertificazioni risultassero non rispondenti al vero, l’amministrazione recede per giusta causa dal rapporto di lavoro costituito.

  7. Nel contratto individuale di lavoro viene espressamente previsto che è giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro, il rilascio, ai sensi del comma 6, di dichiarazioni e/o autocertificazioni non rispondenti al vero.

Articolo 27 – Accesso agli atti del procedimento concorsuale

  1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della normativa vigente con le modalità previste nel regolamento comunale per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi dell’ente. Non possono essere richiesti i documenti della procedura che sono stati oggetto di specifica pubblicazione sul sito istituzionale o che sono stati messi già a disposizione del candidato per mezzo degli strumenti software utilizzati per lo svolgimento delle prove.

  2. Le istanze di accesso agli atti sono di norma soddisfatte entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla fine della procedura concorsuale, salvo che i documenti richiesti siano funzionali all’immediata tutela degli interessi legittimi del candidato,

TITOLO III - PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DEGLI ISCRITTI ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO DEL CONTRO PER L’IMPIEGO

Articolo 28 - Disposizioni di carattere generale sull'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento

  1. La procedura di selezione tramite avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento è esperibile esclusivamente per le assunzioni di personale da inserire in profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso di un titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo.

  2. Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962.

  3. Il dirigente dell’ufficio competente in materia di personale, in relazione alle previsioni del piano del fabbisogno e previa acquisizione delle informazioni necessarie dal dirigente dell’Area di destinazione del personale da selezionare, predispone e trasmette al Centro per l’Impiego competente apposita richiesta di avviamento, descrivendo le posizioni di lavoro ricercate e descrivendo la tipologia di prova di idoneità a cui i candidati saranno sottoposti.

  4. Ricevuto l’elenco dei candidati avviati a selezione dal centro dell’impiego, il predetto dirigente nomina apposita Commissione Esaminatrice; si applicano, nei limiti della compatibilità con la particolarità della presente procedura, le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 del presente regolamento.

  5. Il presidente della Commissione Esaminatrice provvede a convocare i lavoratori, con un preavviso di almeno 5 giorni, al fine dell’effettuazione delle prove di idoneità.

  6. Le operazioni di selezione dei candidati sono effettuate in luogo aperto al pubblico; tali operazioni non comportano una valutazione comparativa tra i candidati, ma si concludono con un giudizio finale di idoneità o non idoneità del candidato al posto da ricoprire.

  7. Il presidente della commissione comunica ai candidati l’esito della prova.

  8. L’assunzione avviene con il candidato o i candidati valutati idonei secondo l’ordine della graduatoria formata dal centro per l’impiego.

  9. Nel caso in cui sono risultati idonei un numero di persone inferiore a quello dei posti da ricoprire, il presidente di commissione chiede, per il tramite dell’ufficio personale, l’avvio di ulteriori persone da selezionare al Centro per L’impiego; in tal caso si applica quanto previsto dai precedenti commi 5, 6, 7 e 8.

  10. Terminate le operazioni di selezione i verbali e gli atti sono trasmessi al dirigente dell’ufficio competente in materia di personale al fine della loro approvazione; in quanto compatibili con la particolarità della procedura, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 26 del presente regolamento.

  11. Le norme eventualmente adottate dalla Regione Marche e disciplinanti la procedura di assunzione mediante avvio degli iscritti al collocamento, prevalgono in ogni caso sulle disposizione del presente regolamento.

TITOLO IV – SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE CONCORSUALI

Articolo 29 – Priorità e criteri per lo scorrimento delle graduatorie di cui è titolare il Comune di Jesi per assunzioni a tempo indeterminato

  1. Salvo che non sia necessario attivare una procedura di mobilità fra pubbliche amministrazione in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 comma 1 lettera e) del presente regolamento, per le assunzioni a tempo indeterminato è prioritario lo scorrimento degli idonei esistenti nelle graduatorie approvate dal Comune di Jesi, purché ancora valide e relative allo stesso inquadramento professionale della posizione di lavoro da ricoprire.

  2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il dirigente competente in relazione all'unità organizzativa di destinazione della posizione da ricoprire, con atto congruamente motivato in relazione alle differenti competenze professionali da accertare in capo ai candidati, può chiedere al dirigente competente in materia di personale che si proceda all'indizione di una nuova procedura concorsuale.

  3. Nel caso in cui per la posizione da ricoprire siano disponibili più graduatorie, la scelta è effettuata dal dirigente competente in materia di personale, sentiti i dirigenti a cui sono destinate le posizioni da ricoprire, tenendo conto, congiuntamente o disgiuntamente, dei seguenti criteri generali:

    1. delle competenze professionali che devono essere possedute dai candidati in relazione ai posti da ricoprire e di quelle che sono state oggetto di accertamento nella procedura concorsuale da cui è scaturita la graduatoria;

    2. della posizione in cui sono collocati gli idonei nelle graduatorie, potendo dare priorità a quelle in cui vi sono idonei nelle posizioni più elevate;

    3. della data di approvazione delle graduatorie, e del periodo rimanente prima della scadenza.

  4. Lo scorrimento della graduatoria avviene interpellando i candidati idonei secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria medesima.

  5. Se non diversamente disposto dal bando di concorso, il rifiuto del candidato all'offerta di assunzione a tempo indeterminato fatta dal Comune di Jesi, comporta il depennamento dalla graduatoria, con la conseguenza che non sarà più interpellato dal Comune di Jesi e non sarà indicato fra i candidati idonei interpellabili in caso di cessione della graduatoria.

  6. Quando in una graduatoria non vi sono più candidati da interpellare, anche tenuto conto di quanto previsto dal comma 5, la stessa si intende esaurita e non più utilizzabile in futuro.

Articolo 30 - Priorità e criteri per lo scorrimento delle graduatorie di cui è titolare il Comune di Jesi per assunzioni a tempo determinato.

  1. Per le assunzioni a tempo determinato è prioritario lo scorrimento degli idonei esistenti nelle graduatorie approvate dal Comune di Jesi di pari inquadramento professionale e relative ad assunzioni a tempo indeterminato, purché le stesse siano ancora valide.

  2. Si applica quanto previsto dall'articolo 29 commi 3 e 4 in ordine alle modalità e ai criteri di scorrimento.

  3. Il rifiuto dell'offerta di assunzione a tempo determinato non comporta il depennamento dalla graduatoria ai sensi dell'articolo 29 comma 5, né per future assunzioni a tempo indeterminato, né per future assunzioni a tempo determinato e nemmeno nel caso di cessione della graduatoria ad altri enti pubblici.

  4. L'indizione di procedure concorsuali per assunzioni a tempo determinato non è preclusa dall'esistenza di graduatorie valide per assunzioni a tempo indeterminato di pari inquadramento professionale che sono è già state utilizzate senza esito positivo ai sensi del precedente comma 1.

Articolo 31 – scorrimento degli idonei esistenti in graduatorie di altre amministrazioni pubbliche

  1. Il comune di Jesi per le assunzioni a tempo indeterminato può interpellare gli idonei di graduatorie appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, anche se appartenenti a diversi comparti contrattuali.

  2. Lo scorrimento di cui al comma 1 è possibile se:

    1. La graduatoria è ancora valida, è stata indetta per assunzioni a tempo indeterminato ed è relativa allo stesso inquadramento professionale del posto da ricoprire; per le graduatorie di pubbliche amministrazioni appartenenti ad un diverso comparto contrattuale, si fa prioritariamente riferimento alle tabelle di corrispondenza approvate dal dipartimento delle funzione pubblica e nel caso ciò non sia sufficiente, ai contenuti delle competenze professionali come descritte nel relativo bando di concorso.

    2. Sia stato sottoscritto uno specifico accordo fra la pubblica amministrazione titolare della graduatoria e il Comune di Jesi che autorizzi lo scorrimento. L'accordo, che può risultare anche da un semplice scambio di lettere o note, può essere stipulato anche dopo l'approvazione della graduatoria da utilizzare.

  3. Qualora il Comune di Jesi ha ottenuto la disponibilità alla sottoscrizione dell'accordo di cui al precedente comma 2 lettera b) da parte di più pubbliche amministrazioni, al fine dell'individuazione del soggetto con cui stipulare l'accordo per l'utilizzo della graduatoria si applicano i principi di cui all'articolo 29 comma 3 lettere da a) a c).

Articolo 32 - Autorizzazioni e accordi per la cessione ad altre amministrazioni delle proprie graduatorie

  1. Il Comune di Jesi, per mezzo della stipulazione di apposti accordi e nel rispetto di eventuali indirizzi generali approvati dalla Giunta, può concedere l'utilizzo di proprie graduatorie ad altre pubbliche amministrazioni.

  2. Il Comune di Jesi qualora successivamente decida di utilizzare la graduatoria in precedenza ceduta ad altra amministrazione, interpella in ogni caso il dipendente già chiamato ed assunto da altra amministrazione per mezzo della graduatoria ceduta, salvo che ciò sia espressamente escluso dall'accordo di cui al comma 1 e sempre che il candidato idoneo collocato nella graduatoria ed assunto da altra amministrazione abbia espressamente rinunciato al diritto di essere interpellato dal Comune di Jesi.

  3. Nell'accordo di cui al comma 1, possono essere regolate forme di scambio reciproco delle graduatorie e forme e modalità di contribuzione dell'altra amministrazione ai costi sostenuti dal Comune di Jesi per l'espletamento della procedura concorsuale.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 33 – Disposizione transitorie

  1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del DL 36 / 2022, convertito in legge n. 79 / 2022, le procedure concorsuali bandite prima dell'entrata in vigore del citato Decreto Legge continuano ad essere regolate dalla disciplina previgente e quindi, per quel che riguarda il Comune di Jesi, per esse continua ad applicarsi il regolamento sul reclutamento del personale approvato con DGC n. 221 del 21 settembre 2021.

Articolo 34 - Norma finali e di coordinamento

  1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge o normative relative ai procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro per i dipendenti pubblici.

  2. Con separati atti di indirizzo e/o regolamentari approvati dalla Giunta Comunale, possono essere disciplinate, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, i presupposti, i tempi e le modalità, con cui acquisire o cedere personale ai sensi dell’articolo 30 del dlgs 165 / 2001 (Mobilità Eterna).

Articolo 35- Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione da parte della Giunta. Dalla medesima data il regolamento sul reclutamento del personale approvato con DGC n. 221 del 21 settembre 2021 è disapplicato, salvo quanto previsto dall'articolo 33 comma 1.

 

Regolamento sul reclutamento del personale nel Comune di Jesi

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Privacy policy