Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 24.06.2021

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1
Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l’Amministrazione Comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando, in particolare, attuazione agli artt.118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Carta Costituzionale.

2. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l’erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) Beni comuni urbani: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l’Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell’art. 118 ultimo comma Costituzione, al fine di migliorarne la fruizione collettiva.

b) Comune o Amministrazione: il Comune di Jesi nelle sue diverse articolazioni organizzative.

c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.

d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.

e) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l’ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani.

f) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.

g) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall’Amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.

h) Interventi di rigenerazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, tramite metodi di coprogettazione che incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.

i) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3
Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l’Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

b) Pubblicità e trasparenza: l’Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l’imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

c) Responsabilità: l’Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.

e) Sostenibilità: l’Amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.

f) Proporzionalità: l’Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti, gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l’istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.

g) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

h) Informalità: l’Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

i) Autonomia civica: l’Amministrazione riconosce l’autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l’esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.

Art. 4
I cittadini attivi

1. L’intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all’art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l’impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani.

4. L’efficacia dei patti di collaborazione di cui all’art. 5 del presente regolamento è condizionata alla formazione, secondo metodo democratico, della volontà   dell’organizzazione sociale che assume l’impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani.

5. I patti di collaborazione di cui all’art. 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell’interesse generale.

6. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

7. Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani.

Art. 5
Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto  ciò  che  è  necessario  ai  fini  della  realizzazione  degli  interventi  di  cura  e rigenerazione dei beni comuni urbani.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;

b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;

e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;

f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;

g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;

h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell’andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;

i) l’affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull’andamento  della  collaborazione,  la  gestione  delle  controversie  che  possano insorgere durante la collaborazione stessa e l’irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;

l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell’ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;

m) le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.

Art. 6
Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell’intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.

2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall’Amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L’intervento è finalizzato a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;

- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

3. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di edifici.

Art. 7
Promozione dell’innovazione sociale e dei servizi collaborativi

1. Il Comune promuove l’innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti  nella  società,  per  creare  servizi  che  soddisfino bisogni  sociali  e  che  nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica.

2. Il Comune promuove l’innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l’offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione  di  nuovi  bisogni  sociali,  il  Comune  favorisce  il  coinvolgimento  diretto dell’utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e culturale, e lo  sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.

Art. 8
Promozione della creatività urbana

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune riserva una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.

3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d’uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 9
Disposizioni generali

1. La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista, nell’ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell’ente ai sensi dell’art. 118 ultimo comma Costituzione. L’organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.

2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all’attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l’unico interlocutore nel rapporto con l’Amministrazione.

3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni urbani avvengano in armonia con l’insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.

4. Negli altri casi l'assenso del Comune è manifestato e disciplinato nel patto di collaborazione.

5. Il Comune pubblica periodicamente l’elenco degli spazi e degli edifici che potranno formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione, indicando  le  finalità  che  si  intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi.

6. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune urbano, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.

Art. 10
Proposte di collaborazione

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

a)  la  proposta  di  collaborazione sia  formulata in  risposta  ad  una  sollecitazione dell’Amministrazione;

b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.

2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 l’iter procedurale è definito dall’avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell’iter istruttorio in relazione alla complessità dell’intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti. Comunica altresì l’elenco delle strutture che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà nell’istruttoria.

4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla   valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.

5. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici.

6. La struttura predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone alla Giunta Comunale.

7. Qualora non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la  struttura  lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e ne informa la Giunta.

8. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d’uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta.

9. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l’iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del dirigente.

10. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sulla Rete Civica al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici

Art. 11
Interventi di cura occasionale

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale richiede la sottoscrizione del patto di collaborazione, in forma semplificata.

2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune pubblicizza sulla Rete Civica gli interventi realizzati.

Art. 12
Gestione condivisa di spazi pubblici

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.

2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.

3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi.

Art. 13
Interventi di rigenerazione di spazi pubblici

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.

2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all’Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l’intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.

3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.

4. Il patto di collaborazione può prevedere che l’Amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso l’Amministrazione individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate.

5. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.

6. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell’intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione di edifici

Art. 14
Individuazione degli edifici

1. La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale anche all’esito di procedure partecipative e deliberative, individua periodicamente nell’ambito del patrimonio immobiliare del Comune gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune.

2. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. Le proposte di collaborazione per la rigenerazione di edifici in stato di parziale o totale disuso sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.

4. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura e rigenerazione di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell’art. 838 Codice Civile.

5. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli edifici confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

Art. 15
Gestione condivisa di edifici

1.  I  patti  di  collaborazione  aventi  ad  oggetto  la  cura  e  rigenerazione  di  immobili, prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.

2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l’apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui al comma 1.

3. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

4. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l’Amministrazione.


CAPO V – Rapporti con le istituzioni scolastiche

Art. 16
Il ruolo delle scuole

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani.

2. Il Comune collabora con le scuole per l’organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull’amministrazione condivisa dei beni comuni urbani rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l’impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

CAPO VI - Forme di sostegno

Art. 17
Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'Art. 5 del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone».

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'Art. 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) si tratti di iniziative occasionali;

b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

3. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'Art. 5 del presente regolamento si considerano intese alla  piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste, in materia di imposta municipale secondaria, dall'articolo 11, comma secondo, lettera f) del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

4. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'Art. 5 del presente regolamento o alle associazioni, consorzi, cooperative, fondazioni di cui al presente regolamento.

Art. 18
Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo.

2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d’uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe.

4. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Art. 19
Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti

1. Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani.

2. Nel definire le forme di sostegno, l’Amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni urbani, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.

4. Il patto di collaborazione individua l’ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.

5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei  costi  sostenuti. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all’atto della sottoscrizione del patto.

6. Possono essere rimborsati i costi relativi a:

a)  acquisto  o  noleggio  di  materiali  strumentali,  beni  di  consumo  e  dispositivi  di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;

b) polizze assicurative;

c)  costi  relativi  a  servizi  necessari  per  l’organizzazione,  il  coordinamento  e  la formazione dei cittadini.

7. I cittadini possono avvalersi delle figure professionali necessarie per la progettazione, l’organizzazione,  la  promozione  ed  il  coordinamento  delle  azioni  di  cura  e  di rigenerazione dei beni comuni urbani, nonché per assicurare specifiche attività formative o di carattere specialistico. Gli oneri conseguenti non possono concorrere in misura superiore al 50% alla determinazione dei costi rimborsabili.

Art. 20
Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Il patto di collaborazione può prevedere:

a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l’organizzazione di iniziative di autofinanziamento;

b) la possibilità di veicolare l’immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;

c)  il  supporto e  l’avallo  del  Comune ad  iniziative di raccolta diffusa di  donazioni attraverso l’utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.

3. Al fine di incentivare l’autonoma raccolta di risorse da parte dei cittadini attivi, nel patto di collaborazione può essere previsto un meccanismo di impegno variabile delle risorse comunali per le azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani, crescenti al crescere delle risorse reperite dai cittadini attivi.

Art. 21
Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento  pubblico  dell’impegno  dimostrato  e  uno  strumento  di  stimolo  alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni urbani.

3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.

CAPO VII - Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 22
Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

2. Il Comune riconosce nella Rete Civica il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.

3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:

a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle  diverse esperienze a disposizione;

b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;

c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Art. 23
Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall’impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.

2.  Le  modalità  di  svolgimento  dell’attività  di  documentazione  e  di  rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:

a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;

b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;

d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull’operato svolto.

4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;

b) azioni e servizi resi;

c) risultati raggiunti;

d) risorse disponibili e utilizzate.

5. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere esplicitati con l’aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l’interpretazione.

6. Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant’altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.

7. Il Comune si adopera per consentire un’efficace diffusione della rendicontazione, mettendo  gli  elaborati  a  disposizione  di  tutta  la  cittadinanza  attraverso  strumenti individuati  coinvolgendo  i  cittadini,  quali  la  pubblicazione sulla Rete Civica, l’organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

8. Il Comune e i cittadini si impegnano ad implementare tecniche di misurazione quantitativa delle esternalità positive e negative, dirette e indirette, materiali e immateriali, nonché degli impatti economici, sociali, culturali e ambientali prodotti dalle attività di collaborazione e pongono gli esiti della misurazione quantitativa alla base di un processo di valutazione volto a confermare, modificare o estinguere particolari aspetti o tipologie delle attività di collaborazione, nonché della valutazione di risultato dei soggetti preposti alla loro attuazione per conto dell’Amministrazione.

CAPO VIII - Responsabilità e vigilanza

Art. 24
Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell’attività svolta.

5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Art. 25
Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l’Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

2. I cittadini attivi che collaborano con l’Amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio della propria attività.

3. I cittadini attivi che collaborano con l’Amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell’art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 26
Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall’Amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO IX - Disposizioni finali e transitorie

Art. 27
Sperimentazione

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.

2. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l’attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

Art. 28
Disposizioni transitorie

1.  Le esperienze  di  collaborazione già  avviate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del regolamento potranno essere disciplinate attraverso lo strumento del patto di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani

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