Regolamento sull'affido familiare dei minori


  • Approvato con delibera  C. C. n° 710 del 28/12/1990

NORMATIVA

 

Il minore ha diritto di vivere all'interno della propria famiglia. I servizi sociali e sanitari, nella sfera delle loro rispettive competenze, devono attuare tale diritto, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione, intervenendo con un'opera di sostegno economico, sociale, psicologico e pedagogico ai genitori o, in mancanza e sostituzione di essi, ai parenti entro il quarto grado, al fine di porli in condizione di adempiere direttamente alla loro funzione educative.

Si potrà ricorrere all'affido familiare solo qualora la famiglia naturale si trovi nell'impossibilità o nell'incapacità temporanea di rispondere ai bisogni dei propri figli e di assicurare loro un equilibrato sviluppo psico-fisico, nonostante l'apporto dei servizi di cui sopra e solo qualora non sussistano gli estremi di un sostanziale ed irreversibile rifiuto ed abbandono e quindi i requisiti giuridici necessari per intraprendere la via dell'adottabilità.

Art. 1

L'Amministrazione comunale attua l'affido familiare allo scopo precipuo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, qualora la famiglia d'origine si trovi nella impossibilità di assicurarle, sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata sia come intervento riparativo in situazioni di crisi.

L'affido familiare si realizza inserendo il minore in un nucleo affidatario per un periodo di tempo limitato, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2

L'affido è disposto dall'Amministrazione comunale su proposta degli operatori del Distretto Sanitario di residenza del minore, reso esecutivo dal Giudice Tutelare competente per territorio o dal Tribunale per i minorenni, qualora sussistano le condizioni previste dall'Art. 330 e ss. del Codice Civile.

L'attuazione di tale prassi è regolamentata dall'apposito protocollo operativo concordato tra USL n° 10 e Comune.

Art. 3

Per famiglia affidataria si intende preferibilmente un nucleo familiare completo, ma possono essere comprese coppie o persone singole con o senza figli o comunità di tipo familiare.

Art. 4

Gli affidatari vengono individuati tra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali gli operatori competenti abbiano accertato l'idoneità in base ai seguenti criteri generali:

  • la loro integrazione nell'ambiente sociale;
  • unità idonea ed un buon stato di salute;
  • caratteristiche dell'abitazione e del luogo di residenza in relazione ai bisogni dei soggetti;
  • le capacità educative ed affettive;
  • la disponibilità a mantenere validi rapporti con la famiglia di origine e con l'eventuale tutore o curatore, salvo diverse disposizioni del Giudice Tutelare o del Tribunale per i minorenni.

Art. 5

Gli affidatari si impegnano a:

  • provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido;
  • suscitare, mantenere e incrementare validi rapporti con la famiglia naturale. Ciò è, infatti, riconosciuto terapeutico per un minore, sempre che non ostino, nei singoli casi controindicazioni specifiche di tipo giuridico o psicologico;
  • mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio);
  • assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia d'origine;
  • assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia di origine;
  • evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore;
  • mantenere sistematico rapporti con gli operatori competenti dei distretti sanitari;

Art. 6

Le famiglie di origine si impegnano a:

  • mantenere validi rapporti e legami con la famiglia affidataria;
  • rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, preventivamente concordate con gli operatori nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
  • contribuire, secondo le proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore;
  • favorire, in collaborazione con gli operatori del distretto e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia.

Art. 7

I compiti egli operatori del Distretto Sanitario (assistente sociale, psicologo, pedagogista) riguardo all'affido familiare sono:

  • promuovere la divulgazione delle problematiche e l'informazione sui temi dell'affido;
  • provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione degli affidatari;
  • inoltrare la proposta dell'affido all'Amministrazione comunale con i moduli predisposti per sottoscrivere l'impegno degli affidanti e degli affidatari;
  • provvedere all'abbinamento tra minore e famiglia affidataria;
  • promuovere, attuare e sostenere gli affidi familiari e verificarne l'andamento;
  • assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e valide relazioni, fatte sempre salve le diverse prescrizioni;
  • assicurare agli affidatari e alla famiglia di origine il sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affido.

Art. 8

L'Amministrazione comunale provvede a:

  • deliberare l'affido con i conseguenti oneri finanziari a favore degli affidatari per contribuire alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore. L'onere mensile è così' stabilito: £ 400.000 per l'affido completo (diurno e notturno); £ 260.000 per l'affido giornaliero; £ 150.000 per l'affido pomeridiano; £ 450.000 per le vacanze. Le cifre suindicate sono suscettibili di oscillazioni in difetto o in eccesso pari al 30% secondo le esigenze dell'affidato evidenziate nella relazione degli operatori. La cifra è aggiornabile annualmente con apposita deliberazione;
  • curare la partecipazione economica dei parenti dei minori tenuti agli alimenti, in base all'Art. 433 del Codice Civile, ove se ne riscontri l'opportunità. In tal caso il contributo del Comune è ridotto o eliminato sulla base dell'entità della quota corrisposta a titolo di mantenimento. Il trasferimento finanziario alla famiglia affidataria, comunque, deve avvenire tramite il Comune;
  • stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari sono garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengano al minore o da questi provocati nel corso dell'affido.

PROTOCOLLO DI INTESA TRA U.S.L. N° 10 E COMUNE PER L'AFFIDO FAMILIARE


Visto che l'affido familiare è un intervento assistenziale di competenza dell'ente locale e visto che gli operatori del "Servizio locale" (Art. 4 Legge n°184 del 04/05/1983) sono alle dipendenze dell'USL n° 10 , si ha l'esigenza di integrare gli interventi tra gli enti suindicati e di rendere omogenea una prassi operativa da seguire per l'ambito territoriale n° 10.

Il Distretto sanitario per ogni proposta di affido svolge un'indagine concernente le cause obbiettive di patologia o di crisi della famiglia d'origine e riferisce sugli elementi che suggeriscono la specifica individuazione del nucleo familiare affidatario.

Predispone tutti gli atti istruttori (relazione, consenso degli affidanti , impegno della famiglia affidataria) utilizzando i moduli appositi e secondo le modalità e i contenuti del regolamento. Provvede ad inoltrare il progetto affido, definito in tutti i suoi aspetti, all'Amministrazione comunale per la sua approvazione e per i conseguenti adempimenti amministrativi.

L'Amministrazione comunale trasmette copia delle delibere adottate, per conoscenza, al Distretto sanitario.

Il Comune e il Distretto sanitario di impegno ad informarsi tempestivamente e reciprocamente su qualsiasi necessità o emergenza che intercorrano durante lo svolgimento dell'affido.

Regolamento sull'affido familiare dei minori

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