TITOLO II - Istituti di partecipazione

Statuto del Comune di Jesi

CAPO 1 – COMITATI DI QUARTIERE

Art. 7
Costituzione di comitati di quartiere

1. Il Comune di Jesi promuove la costituzione e la libera elezione di “comitati di quartiere” allo scopo di favorire l’effettiva partecipazione democratica di tutte le cittadine e i cittadini all’attività amministrativa, economica e sociale della comunità, disciplinandone nell'ambito del Regolamento sugli istituti di partecipazione la natura, l’istituzione, le funzioni e le prerogative.

2. Il comitato di quartiere deve dotarsi di un proprio Regolamento che ne disciplini le funzioni e le attività e che non contrasti con lo Statuto comunale e con quanto previsto dal Regolamento comunale sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini. Il funzionamento degli organi rientra nella sfera dell'autonomia dei comitati stessi.

3. I comitati sono organismi apartitici senza scopi di lucro che rappresentano le esigenze e le istanze della zona territoriale rappresentata.

4. La suddivisione territoriale, determinata secondo i criteri previsti nel Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini, potrà essere aggiornata con deliberazione del Consiglio Comunale, tenendo conto dell’incremento della popolazione, della continuità ed omogeneità territoriale, dell’evoluzione urbanistica della città, anche su proposta non vincolante dei comitati di quartiere.

5. L’amministrazione comunale mette a disposizione dei comitati appositi spazi pubblici, laddove disponibili, senza vincolo di esclusività.

CAPO 2 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 8
Criterio di individuazione

1. Ai sensi dello Statuto sono considerati cittadini titolari dei diritti di partecipazione tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto riconosciuto di lavoro, studio o di utenza dei servizi.

2. I cittadini dell’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti sono titolari, ai sensi del comma 1. (uno), dei diritti di partecipazione di cui al presente capo.

Art. 9
Valorizzazione delle libere forme di organizzazione dei cittadini

1. Il Comune di Jesi partecipa alla vita democratica della città unitamente agli altri soggetti della comunità locale.

2. Il Comune, quale rappresentante degli interessi generali della collettività, ha un rapporto diretto con i cittadini singoli o associati. A tal fine si dota di regole, strutture ed istituti di partecipazione e democrazia diretta che permettano di compiere democraticamente le scelte, consentendo, altresì, di decidere e di governare.

3. Il Comune di Jesi riconosce il valore delle libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni. Considera, pertanto, suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti; il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture ed ai servizi della amministrazione; di avanzare istanze, proposte e valutazioni; di interloquire pubblicamente con l'amministrazione, di essere consultati e di controllare l'azione amministrativa.

4. In particolare il Comune di Jesi si impegna a rimuovere gli ostacoli che limitano l'azione dei cittadini, garantendo un continuo collegamento con gli organi comunali rendendo disponibili propri spazi, strutture e risorse, in relazione al raggiungimento di fini di interesse generale.

5. Il Comune di Jesi promuove altresì organismi di partecipazione aventi, in piena autonomia funzionale, il compito di cooperare allo sviluppo civile, sociale, economico della comunità, nonché alla formazione ed attuazione dei programmi e delle scelte dell'amministrazione.

6. Il Comune di Jesi riconosce come proprio dovere fornire l'informazione sull'attività amministrativa, nelle forme più idonee, a garanzia dello sviluppo democratico della collettività e della partecipazione attiva dei cittadini.

Art. 10
Rapporti con le associazioni

1. Il Comune di Jesi considera l'articolazione della comunità in associazioni, gruppi spontanei, movimenti e forme di aggregazione sociale e religiosa, come un patrimonio di competenze e conoscenze che contribuiscono alla crescita della società civile e che sottendono alle scelte di governo.

2. A tal fine:
a) sostiene le attività ed i programmi delle libere forme associative, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;
b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari riguardanti l'associazionismo;
c) prevede la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi di partecipazione istituiti dal Comune; garantisce la consultazione delle libere forme associative accreditate su qualsiasi atto o provvedimento che riguardi il settore di interesse delle stesse. I soggetti di cui sopra possono avanzare proposte riguardanti il loro specifico campo di interesse.
In tal caso è fatto obbligo agli organi deliberanti competenti di esaminarle fornendo risposta nei tempi e con le modalità previste dal Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini;
d) mette a disposizione delle libere forme associative, aventi sede o operanti nel territorio comunale, mezzi e strutture occorrenti per il perseguimento delle proprie finalità, secondo i criteri e le modalità dell'apposito Regolamento sulla concessione dei benefici economici;
e) si avvale di associazioni o di comitati appositamente costituiti per la organizzazione di manifestazioni, assegnando agli stessi i fondi necessari, che dovranno essere rendicontati.

3. Il Comune di Jesi riconosce specifici diritti ed agevolazioni alle associazioni del volontariato. I rapporti tra il Comune e il volontariato possono essere regolamentati da apposite convenzioni che debbono salvaguardare le reciproche autonomie.

4. Gli interventi previsti dal presente articolo hanno luogo nei confronti delle libere forme associative e delle associazioni del volontariato che risultino accreditate presso il Comune di Jesi sulla base di criteri e modalità previsti in leggi ed in regolamenti.

Art. 11
Cittadinanza attiva

1. Il Comune, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, promuove e valorizza forme di cittadinanza attiva per l’intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità, nel perseguimento dell’interesse generale.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

Art. 12
Organismi di partecipazione

1. Il Comune di Jesi promuove, quali organismi di partecipazione, forum civici finalizzati alla partecipazione della società civile alla elaborazione e definizione delle scelte che riguardano gli interessi collettivi.

2. I forum civici possono essere di carattere generale o di settore. Il forum civico generale può essere convocato dal Sindaco in occasione dell'esame della proposta di formazione del bilancio preventivo, di quello consuntivo e di atti di programmazione generale. Il forum di settore è convocato dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, in riferimento alle competenze degli organi, su atti di carattere programmatico e generale riguardanti una specifica materia.

3. I forum civici generali o di settore sono altresì convocati dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, non più di due all’anno, su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) dei Consiglieri o di un numero qualificato di cittadini, associazioni o comitati secondo quanto previsto dal Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.

4. Compongono i forum civici generali o di settore tutte le forme di libero associazionismo che chiedano di farne parte. Le riunioni del forum sono pubbliche ed i cittadini hanno diritto di parola.

5. Dell'ordine del giorno e delle risultanze viene data ampia pubblicizzazione da parte del Comune di Jesi.

6. Il Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini disciplina l'organizzazione ed il funzionamento di tali organismi nel rispetto dei principi della autogestione.

7. Organismi di partecipazione e consultazione, riservati a bambini e adolescenti, possono essere costituiti su istanza degli stessi o su autonoma iniziativa del Comune di Jesi. Le modalità di formazione e di funzionamento di tali organismi sono disciplinate negli atti istitutivi, tenuto conto del principio dell’autogestione.

8. Altri organismi di partecipazione possono assumere la forma di comitati per la gestione sociale di servizi e di assemblee costituite da utenti per il controllo della rispondenza dei servizi alle esigenze della utenza, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

9. Gli organismi di partecipazione hanno diritto di assumere tutte le informazioni sugli atti, di intervenire nei procedimenti che li interessano, di fornire autonomamente proposte, pareri, suggerimenti, rilievi tendenti a conseguire una migliore amministrazione degli interessi locali.

10. Il Comune di Jesi, nelle forme previste dal Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini, dal Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni e dai regolamenti specifici di ogni servizio, assicura l'esame delle proposte da parte degli organi competenti, rendendo pubbliche le relative determinazioni.

Art. 13
Forme di consultazione della popolazione

1. Il Comune di Jesi, nel procedimento relativo all'adozione di atti o provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive e sui quali per legge i soggetti debbono intervenire, assicura, nei modi e nelle forme di cui al titolo V (quinto) capo 3 (terzo) dello Statuto e del Regolamento sul procedimento amministrativo, la partecipazione e la consultazione dei cittadini interessati.

2. Il Comune di Jesi prevede forme di consultazione della popolazione per tutte le materie che concernono l'organizzazione e la gestione dei servizi, di piani o programmi generali riguardanti i vari settori dell'amministrazione, o prima di prendere le decisioni o successivamente all'attuazione dei provvedimenti.

3. La consultazione può avvenire attraverso le seguenti forme:
a) assemblee con la popolazione;
b) forum civici comunali;
c) consulte;
d) sondaggi;
e) referendum;
f) democrazia elettronica.

Le modalità di funzionamento delle forme di partecipazione suddette sono disciplinate dal Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.

4. Le Consulte sono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere forme associative, organizzazioni di volontariato, categorie professionali ed economiche, organizzazioni sportive e giovanili.
Il Consiglio Comunale istituisce le Consulte con propria deliberazione stabilendone le finalità e la composizione. Gli organi della Consulta, le modalità di elezione del Presidente, le procedure di convocazione e di voto nonché di funzionamento saranno disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 14
Petizioni – proposte – istanze

1. I cittadini singoli o associati possono avanzare all’amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte adeguatamente motivate, riguardanti materie di interesse generale o problemi di particolare rilevanza. Alle stesse viene data risposta scritta nei tempi e con le modalità previste dal Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.

2. Qualora le questioni sollevate rivestano particolare rilevanza e rientrino nelle competenze della Giunta o del Consiglio Comunale, le stesse vengono iscritte all’ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo deliberante, invitando il primo firmatario della petizione, istanza o proposta ad illustrare il senso e le motivazioni della stessa, nei termini e con le modalità previsti dal Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini. Nel corso della seduta l'organo deliberante provvede ad adottare la decisione dandone comunicazione scritta all'interessato o agli interessati nei termini previsti dal suddetto regolamento.

3. I cittadini singoli o associati possono presentare proposta di atto deliberativo adeguatamente motivata e sottoscritta indirizzandola all’amministrazione comunale. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio, a seconda della competenza, sono tenuti ad iscriverla all’ordine del giorno della prima seduta utile degli organi deliberanti. Nel corso della seduta di detti organi i firmatari della proposta di atto deliberativo sono invitati ad illustrarla nei termini e con le modalità previste dal Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini. L’organo competente nel corso della stessa seduta assume la decisione conseguenziale.

4. Di tutte le istanze - petizioni - proposte presentate e delle decisioni assunte viene data ampia pubblicizzazione nel sito web istituzionale dell’Ente e tramite gli spazi e strumenti di informazione del Comune di Jesi.

5. I cittadini hanno altresì diritto di presentare direttamente ai dirigenti o funzionari responsabili di uffici e servizi istanze e petizioni su problematiche e disservizi per materie e funzioni attinenti alla competenza degli stessi.

6. I suddetti responsabili sono tenuti a fornire direttamente risposte motivate entro i termini previsti dal Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.

7. Tutte le istanze, petizioni e proposte presentate vanno acquisite al protocollo generale, copia delle stesse, va inviata al difensore civico regionale qualora l’Ente abbia allo stesso affidato le funzioni di difesa civica comunale, previa stipula di specifica convenzione.
Il difensore civico regionale è tenuto a garantire che le stesse siano esaminate nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.

8. Le istanze, petizioni e proposte di cui al comma 1 possono essere esaminate nel corso di specifici “Questions Time con i Cittadini”, in cui l’amministrazione comunale fornisce le risposte per il tramite del Sindaco o suo delegato.
Lo svolgimento della “Question time con i Cittadini” avviene secondo le modalità e le condizioni previste nel Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini e nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 15
Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi di particolare interesse partecipativo concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale è preceduta da una istruttoria pubblica allo scopo di configurare l'interesse pubblico concreto da perseguire.

2. L'istruttoria pubblica è indetta dal Consiglio Comunale su iniziativa della Giunta, di almeno 1/5 (un quinto) dei Consiglieri assegnati o da numero 100 (cento) cittadini.

3. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto di parte, oltre alla Giunta e ai gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere diffuso.

4. Le modalità di svolgimento dell'istruttoria sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 16
Azione Popolare e delle Associazioni di protezione ambientale

1. I cittadini singoli o associati, purché elettori, possono far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune di Jesi.

2. In seguito all’ordine del giudice con il quale viene integrato il contraddittorio nei confronti del Comune di Jesi, chi ha promosso l’azione o il ricorso dovrà assumersi l’onere delle spese a cui eventualmente il Comune sia condannato, salvo che quest’ultimo costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi.

3. Le Associazioni di protezione ambientale, individuate dalla legge, possono proporre al giudice ordinario le azioni risarcitorie che spettano al Comune di Jesi, in caso di danno ambientale. L’eventuale risarcimento è liquidato in favore dell’ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell’Associazione.

Art. 17
Diritto all'informazione e all'accesso

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici.

2. Il Comune di Jesi garantisce a tutti i cittadini singoli o associati il diritto all’informazione relativa all’attività da esso svolta o concernente dati o atti di cui lo stesso sia in possesso, ancorché si riferiscano ad attività poste in essere da aziende autonome e speciali, da istituzioni, da consorzi, da enti pubblici, da gestori di pubblici servizi, da società o enti da esso dipendenti controllati o a cui lo stesso partecipa in veste pubblica.

3. E' assicurato il diritto di accesso ai documenti amministrativi, in forma di presa visione o in forma di estrazione di copie, previo pagamento dei costi di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visione.

4. Il Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni disciplina le forme, i modi ed i tempi per l'esercizio del diritto di informazione e di accesso, detta le norme necessarie ad assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, sui tempi e l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

5. Le limitazioni al diritto di informazione e di accesso sono espressamente previste da norme giuridiche o per effetto di motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

6. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, il dirigente deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

7. Il dirigente ha facoltà di differire, secondo i modi e le forme previste, l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso, fino alla formulazione della proposta definitiva, l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti l'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

8. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti, le organizzazioni del volontariato e le associazioni hanno accesso alle strutture e ai servizi del Comune secondo le modalità previste dal Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini e dal Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni.

9. Le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l’ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l’ufficio relazioni con il pubblico, nonché attraverso analoghe strutture quali sportelli alle imprese, sportelli unici della pubblica amministrazione, sportelli polifunzionali. Gli uffici operano con modalità stabilite da apposito regolamento.

10. L’ufficio relazioni con il pubblico assicura ai cittadini i diritti di accesso e di informazione secondo le modalità previste dal Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni. Assume inoltre ogni idonea iniziativa utile a far conoscere ai cittadini i diritti di accesso e di informazione e le modalità per esercitarli.

11. Le aziende autonome e speciali, le istituzioni, i consorzi, le società, gli enti dipendenti dal Comune di Jesi, i gestori di pubblici servizi di competenza comunale hanno l’obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.

12. Il Comune di Jesi uniforma la propria attività ed azione al rispetto delle disposizioni disciplinanti l’accesso civico semplice e generalizzato.

CAPO 3 – REFERENDUM - DIFENSORE CIVICO

Art. 18
Referendum

1. Il Comune di Jesi prevede l’uso del referendum come strumento di verifica ed orientamento dell’attività amministrativa.

2. Il referendum ha carattere consultivo e abrogativo, deve riguardare solo materia di esclusiva competenza locale e non può tenersi in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali.

3. Il referendum riguarda materie di interesse generale, fatta salva la competenza esclusiva del Comune sulle stesse.

4. Il Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini disciplina le materie che non possono essere oggetto di referendum in quanto in contrasto con leggi, con altri provvedimenti aventi forza di legge o con disposizioni comunque, obbligatorie per il Comune.

5. Il referendum riguarda l'intero corpo elettorale. Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti i cittadini residenti nel Comune di Jesi alla data di indizione del referendum ed iscritti nelle liste elettorali, gli apolidi e gli stranieri legittimamente residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

6. La proposta di indizione del referendum è avanzata dal Consiglio Comunale o per iniziativa popolare.

7. Le proposte avanzate dal Consiglio Comunale debbono essere approvate con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei Consiglieri assegnati. La proposta di iniziativa popolare deve essere avanzata da n. 10 (dieci) elettori e, qualora sia giudicata ammissibile, va sottoscritta da almeno 2.000 (duemila) cittadini aventi diritto al voto referendario.

8. Le proposte di indizione di cui al comma 6 (sei) del presente articolo devono preventivamente essere giudicate ammissibili da un comitato dei garanti costituito da tre membri esperti in materie giuridiche amministrative. Il comitato dei garanti è composto da un componente, che lo presiede, eletto dal Consiglio Comunale, dal difensore civico regionale e da un esperto designato dal Prefetto della Provincia di Ancona. Lo stesso dura in carica per la durata della legislatura.
Il componente eletto dal Consiglio Comunale, sarà scelto all’interno di una rosa di 2 candidati, proposti rispettivamente uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza.
Le candidature, accompagnate dal curriculum, possono essere proposte dai gruppi di maggioranza e minoranza attraverso i capigruppo nella seduta della commissione antecedente allo svolgimento della seduta consiliare.

L’elezione avviene in seduta pubblica e a scrutinio segreto a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati. Se tale maggioranza non è raggiunta nella prima votazione, il Consiglio procede nella stessa seduta ad una seconda votazione, risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; se tale maggioranza non viene raggiunta, il Consiglio procede nella stessa seduta ad una terza votazione, risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza semplice.

Il Segretario Generale sovraintende allo svolgimento delle funzioni del comitato dei garanti e partecipa alle riunioni dello stesso curandone la verbalizzazione.

9. La proposta di referendum deve contenere indicazioni precise dell'oggetto e deve essere formulata in modo chiaro, semplice ed univoco. Limitatamente al referendum abrogativo la proposta può essere formulata solo una volta che l’atto sia divenuto esecutivo.

10. Le decisioni del comitato sono vincolanti e delle stesse il Consiglio Comunale con propria deliberazione prende atto. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco.

11. Il Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini disciplina i tempi e le modalità di svolgimento del referendum.

12. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato almeno il 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) dei cittadini aventi diritto al voto e se è stata raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

13. Il referendum decade qualora intervengano atti amministrativi che accolgono in modo sostanziale, efficace, omogeneo e concorde il quesito sottoposto a referendum. Sulla rispondenza dei suddetti atti al quesito referendario si pronuncia, con decisione vincolante per entrambe le parti, il comitato di garanti di cui al comma 8. (otto) del presente articolo.

14. Il referendum decade altresì in caso di scioglimento degli organi elettivi che lo hanno proposto; va invece posticipato, anche in presenza dello scioglimento degli organi elettivi, qualora sia stato richiesto per iniziativa popolare.

15. Entro 60 (sessanta) giorni dalla consultazione il Consiglio Comunale proclama l'esito della stessa ed assume gli atti e i provvedimenti conseguenziali all’esito del referendum, fatta salva la possibilità in caso di indisponibilità di bilancio, di rinviare l’efficacia delle determinazioni al successivo esercizio finanziario.

Art. 19
Istituto del difensore civico

1. Le funzioni di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica Amministrazione comunale, da esercitarsi anche attraverso la segnalazione di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini, possono essere attribuite, mediante convenzione, al difensore civico regionale.

2. L'azione del difensore civico regionale in convenzione si svolge nei confronti del Comune di Jesi e delle aziende autonome e speciali, delle istituzioni, delle società, dei gestori di servizi pubblici di competenza comunale e degli enti dallo stesso controllati.

Art. 20
Funzioni del difensore civico

1. In base ai principi costituzionali del buon andamento e della imparzialità dell'azione amministrativa, il difensore civico regionale, qualora l’Ente abbia allo stesso affidato le funzioni di difesa civica comunale, previa stipula di specifica convenzione, vigila sull'operato dei soggetti giuridici di cui all'Art. 19 (diciannove) comma 2. Agisce in particolare a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione delle leggi, del presente Statuto e dei regolamenti del Comune di Jesi.

2. Il difensore civico regionale, d'ufficio o sulla base delle segnalazioni pervenute, nei limiti delle proprie attribuzioni, contribuisce ad assicurare un miglior risultato dell'azione amministrativa finalizzando il proprio intervento ad una costruttiva collaborazione e al perseguimento dell'interesse pubblico.

3. Il difensore civico regionale svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune di Jesi e dagli organi degli enti da esso controllati e di quelli che si avvalgono dello stesso.

4. Ha diritto di accedere a tutti gli atti e non può essergli opposto il segreto d'ufficio. Egli stesso è tenuto, a sua volta, al segreto d'ufficio secondo le norme di legge.

5. I cittadini singoli o associati hanno facoltà di rivolgere al difensore civico regionale, sotto forma di istanza, anche oralmente, proteste e reclami contro gli abusi commessi, nell'esercizio delle funzioni, dagli organi elettivi e burocratici dei soggetti giuridici di cui all'Art. 19 (diciannove) comma 2.

6. Il difensore civico regionale interviene qualora ritenga possa configurarsi lesione di un diritto soggettivo, di un interesse legittimo o di una norma diretta a presidiare interessi che i cittadini vantano in quanto tali.

7. Il difensore civico regionale formalizza ed inoltra all'autorità competente tutti i reclami concernenti disfunzioni di pubblici servizi, qualora agli stessi non sia stata data risposta dagli organi competenti nei tempi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

8. Quando la disfunzione dipende da un comportamento attivo od omissivo del preposto, il difensore civico regionale interviene presso l'autorità sovraordinata per ottenerne la cessazione. Qualora la disfunzione origini da un atto amministrativo ne chiede la revoca o l'annullamento d'ufficio.

9. Il difensore civico regionale, nello svolgimento della propria funzione, ha diritto di richiedere al responsabile del procedimento l'esame congiunto delle questioni sottopostegli e la completa cognizione degli atti implicati.

10. Qualsiasi richiesta o sollecitazione del difensore civico regionale, anche se non accolta, impone l’obbligo della risposta motivata da parte dei responsabili dei servizi ed uffici, entro congruo termine non superiore a 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

11. Il difensore civico regionale svolge altresì le funzioni ad esso attribuite dalla legge.

Art. 21
Attività del difensore civico

1. Il difensore civico regionale, con cadenza annuale, riferisce al Consiglio Comunale sull’attività svolta segnalando le disfunzioni e gli abusi riscontrati per sua autonoma iniziativa e quelli su istanza dei cittadini, illustra i risultati conseguiti a seguito del suo intervento. Il difensore civico regionale può presentare all’amministrazione comunale, sulla base delle problematiche affrontate nell’espletamento del suo mandato, proposte atte a semplificare procedimenti amministrativi nonché la fruizione dei servizi.

2. La relazione va iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale o degli organismi corrispondenti degli altri enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio valuta se sussistono motivi per l’espressione di indirizzi da parte del Consiglio al Sindaco ed alla Giunta per la soluzione delle problematiche evidenziate nella relazione.

3. Il difensore civico regionale è tenuto ad inviare in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale o agli altri enti pubblici interessati. Lo stesso è tenuto a segnalare al Sindaco e al Segretario Generale comportamenti omissivi tenuti dai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine a richieste o comunicazioni di disservizi dallo stesso effettuate.

4. La relazione di cui al comma 1. (uno) e quelle di cui al comma 3. (tre) del presente articolo sono pubbliche, delle stesse viene data ampia pubblicizzazione.

TITOLO II - Istituti di partecipazione

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