TITOLO VII - Forme associative di collaborazione

Statuto del Comune di Jesi

CAPO 1 – PRINCIPI GENERALI

Art. 77
Collaborazione fra Enti

1. Il Comune di Jesi ricerca e promuove forme di collaborazione con i Comuni ricompresi nel territorio dell’Area Vasta 2 – Ambito di Jesi ed in particolare con i Comuni contermini, con la Provincia, la Regione ed altri enti pubblici e privati quale mezzo per svolgere, nel modo più efficiente e coordinato, quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche si prestano a gestione unitaria con altri enti, realizzando economia di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazione ai cittadini e per evitare dispersioni o sovrapposizioni di competenza.


CAPO 2 - FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 78
Convenzioni e consorzi

1. Le forme associative, di cui agli articoli 30 e 31 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000, sono utilizzate secondo le necessità e la convenienza in relazione al bisogno pubblico da soddisfare e in attuazione dei principi di cooperazione ed integrazione affermati dal presente Statuto.

2. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici sono regolati da apposite convenzioni.

3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di personale distaccato dagli enti partecipanti ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti. Possono altresì essere delegati ad enti sovracomunali od a comuni contermini l’esercizio di funzioni a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

4. Per l’esercizio di funzioni o di servizi, anche a carattere imprenditoriale, il Comune di Jesi può partecipare a consorzi.

5. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettive le funzioni di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

Art. 79
Unione tra Comuni

1. Il Comune di Jesi, in ragione del suo ruolo di riferimento e bacino di utenza di interessi e servizi socio-economico-culturali di un territorio che ricomprende i Comuni della media Vallesina, si fa promotore con i Comuni contermini nonché con i Comuni ricompresi nel territorio dell’Area Vasta 2 – Ambito di Jesi, di iniziative atte a costituire l’Unione con uno o più Comuni al fine di esercitare congiuntamente alcune funzioni fondamentali o servizi di competenza.

2. La costituzione dell’Unione, da realizzarsi negli ambiti e nei termini previsti dalla legge, è finalizzata a creare una rete permanente di cooperazione tra i Comuni aderenti, in grado di realizzare sia economie di azione che di scala, nonché l’integrazione dell’azione politica.

Art. 80
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedano per la loro realizzazione l’azione integrata e coordinata di altri enti e soggetti pubblici, il Sindaco, sulla base degli indirizzi, dei piani e programmi approvati dagli organi collegiali competenti, promuove ed interviene nell’accordo.

2. Il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma anche su richiesta di uno o più soggetti interessati e sottoscrive l'atto che formalizza il consenso unanime delle amministrazioni partecipanti.

3. Per le modalità, i contenuti e le procedure inerenti gli accordi di programma si rinvia alle disposizioni dell'articolo 34 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000.

TITOLO VII - Forme associative di collaborazione

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