La polizia municipale ricorda che la confisca definitiva del ciclomotore o
del motociclo è la severa "punizione" prevista dall'ultima
modifica del Codice della strada. Quindi commettere certe infrazioni in sella
alla moto o al ciclomotore comporterà la distruzione o vendita all'asta
del proprio mezzo, oltre al pagamento di consistenti somme come sanzioni economiche.
La polizia municipale informa infatti che la Legge 17 agosto
2005, n. 168, ha convertito in legge il decreto-legge che norma vari
aspetti per assicurare la funzionalità della pubblica amministrazione.
Tra queste misure ci sono anche varie modifiche al Codice della strada, che
comportano un sensibile irrigidimento dello stesso, attraverso la modifica/integrazione
di vari articoli. Nello specifico il nuovo articolo 213 del Codice della strada,
contiene un nuovo comma che prevede che "è sempre disposta la confisca"
in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per
commettere le violazioni previste dagli articoli del Codice modificati e sotto
indicati. Ecco in sintesi e modifiche.
Modifica dell'art. 169 ai commi 2 e 7, che (in relazione
all'art. 170) prevede la confisca del mezzo in caso di trasporto
di un numero di persone superiore a quello previsto dal documento di circolazione,
oltre al pagamento di una sanzione che va da euro 143,00 a euro 573,00.
Tutto ciò sia che la violazione amministrativa sia stata commessa da
un detentore maggiorenne, sia da un detentore minorenne.
Modifica dell'art. 170, che comporta la confisca nei
casi in cui alla guida di motocicli o ciclomotori a due ruote il conducente
non abbia il libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, o non stia
seduto in posizione corretta o non regga il manubrio con ambedue le mani, tranne
che in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Anche
l'eventuale passeggero, presente solo quando consentito dal documento di circolazione,
non deve sedersi in modo instabile e non equilibrato.
La confisca è anche prevista nei casi in cui ciclomotori e motocicli
trainino si facciano trainare da altri veicoli o se vengano trasportati oggetti
non solidamente assicurati o che sporgano lateralmente o, longitudinalmente
oltre i 50 cm., o che impediscano o limitino la visibilità al conducente.
Per quanto riguarda il trasporto di animali su motocicli e ciclomotori, questi
debbono essere custoditi in apposita gabbia la cui sporgenza non deve superare
i limiti predetti.
Oltre alla confisca del mezzo il trasgressore in questi casi
è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 68,00 a euro 275,00.
Questo è applicabile sia che la violazione amministrativa sia stata commessa
da un detentore maggiorenne, sia da un detentore minorenne.
Modifica dell'art. 171, che comporta la confisca del
motociclo o ciclomotore per i conducenti che durante la marcia non indossino
o non tengano regolarmente allacciato il casco protettivo che deve essere conforme
ai tipi omologati. Oltre alla confisca in questi casi il trasgressore è
soggetto anche alla sanzione amministrativa da euro 68,00 a euro 275,00. Confisca
e sanzioni sono applicabili sempre sia che la violazione amministrativa sia
stata commessa da un detentore maggiorenne, sia da un detentore minorenne.
Modifica art. 213, che prevede sempre la confisca
in tutti quei casi in cui il motociclo o il ciclomotore sia stato adoperato
per commettere un reato. Questo sia che il reato sia stato commesso da un detentore
maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne.
Nelle ipotesi predette l'autorità di polizia che accerta la violazione
deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il
trasporto in apposito luogo di custodia a spese del possessore per poi passare
alla fase di confisca.
Jesi, 27 agosto 2005
Leonello Rocchetti
Assessore alla polizia municipale