Avvertimenti della Polizia Municipale per evitare la confisca dello scooter

La polizia municipale ricorda che la confisca definitiva del ciclomotore o del motociclo è la severa "punizione" prevista dall'ultima modifica del Codice della strada. Quindi commettere certe infrazioni in sella alla moto o al ciclomotore comporterà la distruzione o vendita all'asta del proprio mezzo, oltre al pagamento di consistenti somme come sanzioni economiche.
La polizia municipale informa infatti che la Legge 17 agosto 2005, n. 168, ha convertito in legge il decreto-legge che norma vari aspetti per assicurare la funzionalità della pubblica amministrazione. Tra queste misure ci sono anche varie modifiche al Codice della strada, che comportano un sensibile irrigidimento dello stesso, attraverso la modifica/integrazione di vari articoli. Nello specifico il nuovo articolo 213 del Codice della strada, contiene un nuovo comma che prevede che "è sempre disposta la confisca" in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere le violazioni previste dagli articoli del Codice modificati e sotto indicati. Ecco in sintesi e modifiche.

Modifica dell'art. 169 ai commi 2 e 7, che (in relazione all'art. 170) prevede la confisca del mezzo in caso di trasporto di un numero di persone superiore a quello previsto dal documento di circolazione, oltre al pagamento di una sanzione che va da euro 143,00 a euro 573,00.
Tutto ciò sia che la violazione amministrativa sia stata commessa da un detentore maggiorenne, sia da un detentore minorenne.

Modifica dell'art. 170, che comporta la confisca nei casi in cui alla guida di motocicli o ciclomotori a due ruote il conducente non abbia il libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, o non stia seduto in posizione corretta o non regga il manubrio con ambedue le mani, tranne che in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Anche l'eventuale passeggero, presente solo quando consentito dal documento di circolazione, non deve sedersi in modo instabile e non equilibrato.
La confisca è anche prevista nei casi in cui ciclomotori e motocicli trainino si facciano trainare da altri veicoli o se vengano trasportati oggetti non solidamente assicurati o che sporgano lateralmente o, longitudinalmente oltre i 50 cm., o che impediscano o limitino la visibilità al conducente. Per quanto riguarda il trasporto di animali su motocicli e ciclomotori, questi debbono essere custoditi in apposita gabbia la cui sporgenza non deve superare i limiti predetti.
Oltre alla confisca del mezzo il trasgressore in questi casi è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 68,00 a euro 275,00. Questo è applicabile sia che la violazione amministrativa sia stata commessa da un detentore maggiorenne, sia da un detentore minorenne.

Modifica dell'art. 171, che comporta la confisca del motociclo o ciclomotore per i conducenti che durante la marcia non indossino o non tengano regolarmente allacciato il casco protettivo che deve essere conforme ai tipi omologati. Oltre alla confisca in questi casi il trasgressore è soggetto anche alla sanzione amministrativa da euro 68,00 a euro 275,00. Confisca e sanzioni sono applicabili sempre sia che la violazione amministrativa sia stata commessa da un detentore maggiorenne, sia da un detentore minorenne.

Modifica art. 213, che prevede sempre la confisca in tutti quei casi in cui il motociclo o il ciclomotore sia stato adoperato per commettere un reato. Questo sia che il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne.
Nelle ipotesi predette l'autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia a spese del possessore per poi passare alla fase di confisca.

Jesi, 27 agosto 2005

Leonello Rocchetti
Assessore alla polizia municipale

 


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