L'Amministrazione comunale ricorda che, a partire da quest'anno, la riduzione
della tassa rifiuti per le abitazioni con un unico occupante sarà concessa
solo se il reddito di questi non supererà il limite posto dalla VII fascia
Isee (circa 17 mila euro, cifra parametrata tra stipendi, proprietà ed
altro).
La riduzione sarà nella misura del 15% e vi si potrà beneficiare
solo ed esclusivamente se viene presentata la relativa denuncia presso l'Ufficio
Tributi di piazza Ghislieri entro il prossimo 30 settembre
(l'Ufficio è aperto il lunedì, mercoledì e sabato dalle
9 alle 12,30 e il martedì e giovedì dalle 16 alle 18,20).
Pertanto, tutti coloro che fino ad oggi godevano di tale beneficio - quasi 6
mila - dovranno accertare prima se rientrano nei limiti di reddito previsti
e, in caso affermativo, provvedere alla relativa comunicazione.
Per quanto riguarda tutte le altre tipologie di riduzione della tassa rifiuti,
la denuncia dovrà essere effettuata entro il 20 gennaio 2006, debitamente
documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza delle condizioni
richieste.
In particolare la riduzione della tassa rifiuti è concessa nella misura
del 10% alle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso
limitato e discontinuo (stessa riduzione è riconosciuta a persone che
risultino stabilmente ricoverate presso istituti sanitari o di riposo), del
20% alle abitazioni il cui utente risieda o abbia la dimora, per più
di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale; del
15% per le abitazioni con presenza nel nucleo familiare di disabile in situazione
di handicap e a determinate condizioni economiche (indicatore pro-capite non
superiore al limite posto dalla VIII fascia Isee); del 15% per le abitazioni
con impianti funzionanti di riciclaggio e compostaggio, con presentazione di
idoneo documento comprovante l'acquisto o trascorsi cinque anni dalla distribuzione
dell'impianto rilasciato dal servizio igiene urbana; del 30% per locali, diversi
dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo,
ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti
organi per l'esercizio dell'attività.
Si ricorda infine che, a partire dal 1° gennaio 2005, non sono più
assoggettati alla tassa rifiutii ripostigli, gli stenditoi, i solai, i sottotetti
e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a mt. 1,80
ovvero quei locali accessibili solo tramite botola o scala retrattile. Anche
in questo caso la denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio 2006.
Jesi, 6 settembre 2005
L'Amministrazione comunale