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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1998, n.37
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

GU n. 57 del 10-3-1998

note:
Entrata in vigore del decreto: 9/5/1998

1 - Avviso di rettifica in G.U. 05/05/1998 n. 102 (relativo agli artt. 2, 3, 4, 6 e 7).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 14;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile
1985;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 dicembre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con il Ministro dell'interno;
Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di controllo
delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi attribuiti,
in base alla vigente normativa,alla competenza dei comandi
provinciali dei vigili del fuoco, per le fasi relative all'esame dei
progetti, agli accertamenti sopralluogo, all'esercizio delle
attivita' soggette a controllo, all'approvazione delle deroghe alla
normativa di conformita'.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento gli
adempimenti previsti per il settore delle attivita' industriali a
rischio di incidente rilevante soggette alla disciplina della
notifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 17
maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai sensi del presente regolamento, il comando provinciale dei
vigili del fuoco e' denominato "comando".
4. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano
tutte le attivita' soggette alle visite ed ai controlli di
prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 16
febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Al fine di garantire l'uniformita' delle procedure nonche' la
trasparenza e la speditezza dell'attivita' amministrativa, le
modalita' di presentazione delle domande per l'avvio dei procedimenti
oggetto del presente regolamento, il contenuto delle stesse e la
relativa documentazione da allegare sono disciplinate con decreto del
Ministro dell'interno di concerto il Ministro per la funzione
pubblica. Con lo stesso decreto sono fissati criteri uniformi per lo
svolgimento dei servizi a pagamento resi da parte dei comandi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Art. 2.
Parere di conformita'
1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui al
comma 3 dell'articolo 1 sono tenuti a richiedere al comando l'esame
dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli
esistenti.
2. Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformita'
degli stessi alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni
dalla data di presentazione. Qualora la complessita' del progetto lo
richieda, il predetto termine, previa comunicazione all'interessato
entro 15 giorni dalla data di presentazione del progetto, e'
differito al novantesimo giorno. In caso di documentazione incompleta
od irregolare ovvero nel caso in cui il comando ritenga assolutamente
indispensabile richiedere al soggetto interessato l'integrazione
della documentazione presentata, il termine e' interrotto, per una
sola volta, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della
documentazione integrativa richiesta. Ove il comando non si esprima
nei termini prescritti, il progetto si intende respinto.
-----------
AGGIORNAMENTO 1
Si riporta il testo del comma 1 a seguito delle modifiche introdotte
dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 5/5/1998, n. 102:
1. Gli enti e i privati responsabili delle ((attivita' di cui al
comma 4 dell'articolo 1)) sono tenuti a richiedere al comando l'esame
dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli
esistenti.

Art. 3.
Rilascio del certificato di prevenzione incendi
1. Completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti e
privati sono tenuti a presentare al comando domanda di sopralluogo in
conformita' a quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 1,
comma 4.
2. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda
il comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle
prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi
nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio
richiesti. Tale termine puo' essere prorogato, per una sola volta, di
quarantacinque giorni, dandone motivata comunicazione
all'interessato.
3. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del
sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in caso di esito
positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai
soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attivita'.
4. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza
richiesti, il comando ne da' immediata comunicazione all'interessato
ed alle autorita' competenti ai fini dell'adozione dei relativi
provvedimenti.
5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, l'interessato, in
attesa del sopralluogo, puo' presentare al comando una dichiarazione,
corredata da certificazioni di conformita' dei lavori eseguiti al
progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le
prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna
al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5. Il comando rilascia
all'interessato contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione
della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio,
autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita'.
6. Al fine di evitare duplicazioni, nel rispetto del criterio di
economicita', qualora il sopralluogo richiesto dall'interessato debba
essere effettuato dal comando nel corso di un procedimento di
autorizzazione che preveda un atto deliberativo propedeutico emesso
da organi collegiali dei quali e' chiamato a far parte il comando
stesso, il termine di cui al comma 2 non si applica dovendosi far
riferimento ai termini procedimentali ivi stabiliti.
-----------
AGGIORNAMENTO 1
Si riporta il testo del comma 1 a seguito delle modifiche introdotte
dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 5/5/1998, n. 102:
1. Completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti e
privati sono tenuti a presentare al comando domanda di sopralluogo in
conformita' a quanto previsto nel ((decreto di cui all'articolo 1,
comma 5.))

Art. 4.
Rinnovo del certificato di prevenzione incendi
1. Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, gli
interessati presentano al comando, in tempo utile e comunque prima
della scadenza del certificato, apposita domanda conforme alle
previsioni contenute nel decreto di cui all'articolo 1, comma 4,
corredata da una dichiarazione del responsabile dell'attivita',
attestante che non e' mutata la situazione riscontrata alla data del
rilascio del certificato stesso, e da una perizia giurata,
comprovante l'efficienza dei dispositivi, nonche' dei sistemi e degli
impianti antincendio. Il comando, sulla base della documentazione
prodotta, provvede entro quindici giorni dalla data di presentazione
della domanda.
-----------
AGGIORNAMENTO 1
Si riporta il testo del presente art. 4 a seguito delle modifiche
introdotte dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 5/5/1998, n.
102:
1. Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, gli
interessati presentano al comando, in tempo utile e comunque prima
della scadenza del certificato, apposita domanda conforme alle
previsioni contenute nel ((decreto di cui all'articolo 1, comma 5,))
corredata da una dichiarazione del responsabile dell'attivita',
attestante che non e' mutata la situazione riscontrata alla data del
rilascio del certificato stesso, e da una perizia giurata,
comprovante l'efficienza dei dispositivi, nonche' dei sistemi e degli
impianti antincendio. Il comando, sulla base della documentazione
prodotta, provvede entro quindici giorni dalla data di presentazione
della domanda.

Art. 5.
Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita'
1. Gli enti e i privati responsabili di attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in
stato di efficenza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le
altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare
verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le
cadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di
prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della
dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 5. Essi provvedono, in
particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del
personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica
attivita', sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle
precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e
sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione,
l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati,
devono essere annotati in un apposito registro a cura dei
responsabili dell'attivita'. Tale registro deve essere mantenuto
aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del
comando.
3. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle
condizioni di esercizio dell'attivita', che comportano una
alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio,
obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste
dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

Art. 6.
Procedimento di deroga
1. Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo
di prevenzione incendi e le attivita' in essi svolte presentino
caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della
normativa vigente, gli interessati, secondo le modalita' stabilite
dal decreto di cui all'articolo 1, comma 4, possono presentare al
comando domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni
prescritte.
2. Il comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere, la
trasmette entro trenta giorni dal ricevimento, all'ispettorato
regionale dei vigili del fuoco. L'ispettore regionale, sentito il
comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui
all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione,
dandone contestuale comunicazione al comando ed al richiedente.
L'ispettore regionale dei vigili del fuoco trasmette ai competenti
organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i
dati inerenti alle deroghe esaminate per la costituzione di una banca
dati, da utilizzare per garantire i necessari indirizzi e
l'uniformita' applicativa nei procedimenti di deroga.
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AGGIORNAMENTO 1
Si riporta il testo del comma 1 a seguito delle modifiche introdotte
dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 5/5/1998, n. 102:
1. Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo
di prevenzione incendi e le attivita' in essi svolte presentino
caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della
normativa vigente, gli interessati, secondo le modalita' stabilite
dal ((decreto di cui all'articolo 1, comma 5,)) possono presentare al
comando domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni
prescritte.

Art. 7.
Nulla osta provvisorio
1. I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le
attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono tenuti
all'osservanza delle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione
incendi indicate nel decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985,
nonche' all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 4 del
presente regolamento. Il nulla osta provvisorio consente l'esercizio
dell'attivita' ai soli fini antincendio, salvo l'adempimento agli
obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi,
ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e
costruzioni esistenti nonche' quelli previsti nei casi richiamati
all'articolo 4, comma secondo, della legge 26 luglio 1965, n. 966,
nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal
Ministero dell'interno per singole attivita' o gruppi di attivita' di
cui all'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio
1982. Tali direttive, ove non gia' emanate, devono essere adottate
entro tre anni dall'emanazione del presente regolamento.
-----------
AGGIORNAMENTO 1
Si riporta il testo del presente art. 7 a seguito delle modifiche
introdotte dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 5/5/1998, n.
102:
1. I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le
attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono tenuti
all'osservanza delle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione
incendi indicate nel decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985,
nonche' all'osservanza degli ((obblighi di cui all'articolo 5 del
presente regolamento.)) Il nulla osta provvisorio consente
l'esercizio dell'attivita' ai soli fini antincendio, salvo
l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di
prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle
modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonche' quelli
previsti nei casi richiamati all'articolo 4, comma secondo, della
legge 26 luglio 1965, n. 966, nei termini stabiliti dalle specifiche
direttive emanate dal Ministero dell'interno per singole attivita' o
gruppi di attivita' di cui all'allegato al decreto del Ministro
dell'interno 16 febbraio 1982. Tali direttive, ove non gia' emanate,
devono essere adottate entro tre anni dall'emanazione del presente
regolamento.

Art. 8.
Norme transitorie
1. Alle domande presentate ai comandi prima della data di entrata
in vigore del presente regolamento, ai fini della acquisizione di
pareri su progetti, di certificazioni di prevenzione incendi, di
autorizzazioni in deroga e per le quali alla stessa data non si sia
ancora provveduto, si applica la disciplina del presente regolamento.
In tali casi si intende per data di presentazione della domanda
quella dell'entrata in vigore dello stesso regolamento o quella di
trasmissione di documentazione aggiuntiva, ove necessaria, richiesta
dal comando.

Art. 9.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate le seguenti norme:
a) articoli 10, comma quinto; 11, comma primo, lettera d); 15,
comma primo, numero 5); 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
b) articoli 2, commi quinto, sesto, settimo, ottavo; e 4 della
legge 7 dicembre 1984, n. 818.

Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 12 gennaio 1998

SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Napolitano, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Flick

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 19

Note al preambolo:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge n.
59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa) nonche' del n. 14 dell'allegato 1 alla
stessa legge:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di
ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per
la delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato
di attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. Con lo stesso disegno di legge cui al comma 1,
il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni
e servizi che, per le loro caratteristiche e per la
loro pertinenza alle comunita' territoriali, sono
attribuiti alla potesta' normativa delle regioni e degli
enti locali, e indica i principi che restano regolati con
legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo
e secondo comma, e 128 della Costituzione.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere delle competenti
Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal
fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove
necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro
competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle
Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il
sessantesimo giorno successivo alla data della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le
norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di
quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti,
anche riordinando le competenze degli uffici,
accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo
gli organi che risultino superflui e costituendo
centri interservizi dove raggruppare competenze diverse
ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in
una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad
esigenze di semplificazione e conoscibilita'
normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango
diverso, ovvero che pretendono particolari procedure,
fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure
stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure
di spesa e contabili, anche mediante adozione ed
estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia
degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui
all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai
dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali,
che non richiedano, in ragione della loro specificita',
l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli
organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
h) previsione, per i casi di mancato rispetto del
termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione
del provvedimento, di ritardato o incompleto
assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da
parte della pubblica amministrazione, di forme di
indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti
richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione
delle modalita' di pagamento e degli uffici che
assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo,
assicurando la massima pubblicazione e conoscenza da
parte del pubblico delle misure adottate e la massima
celerita' nella corresponsione dell'indennizzo stesso.
6. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme
contenute nei regolamenti di semplificazione e di
accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono
formulare osservazioni e proporre suggerimenti per
la modifica delle norme stesse e per il miglioramento
dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei
principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute,
che costituiscono principi generali dell'ordinamento
giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei
riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno
legiferato in materia. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti
alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario,
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive
modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema,
di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario prevedendo altresi' l'istituzione
di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai
medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci
e meritevoli privi di mezzi a ridurre il tasso di
abbandono degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario
dello Stato per le universita', graduando la
contribuzione stessa, secondo criteri di equita',
solidarieta' e progressivita' in relazione alle
condizioni economiche del nucleo familiare; nonche' a
definire parametri e metodologie adeguati per la
valutazione delle effettive condizioni economiche dei
predetti nuclei Le norme di cui alla presente lettera sono
soggette a revisione biennale sentite le competenti
Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore
di ricerca di cui all'art. 73 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento
di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore
in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre
1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati,
prescindendo da ogni autorizzazione preventiva,
ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), e sono emanati previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima
legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme
di delega ovvero di delegificazione necessarie
alla compilazione di testi unici legislativi o
regolamentari, con particolare riferimento alle materie
interessate dalla attuazione della presente legge. In
sede di prima attuazione della presente legge, il Governo
e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui all'articolo 4, norme per la
delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4,
lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge,
nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i settori
di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche
attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o
abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli
articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
"Allegato 1
(previsto dall'articolo 20, comma 8)
(Omissis).
14. Procedimento di prevenzione degli incendi:
legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 luglio 1982, n. 577, e successive
modificazioni;
legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive
modificazioni.
(Omissis)".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari".
- La legge n. 966/1965, e successive
modificazioni, reca: "Disciplina delle tariffe, delle
modalita' di pagamento e dei compensi al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a
pagamento".
- Il decreto del Presidente della Repubblica n.
577/1982, e successive modificazioni, reca:
"Approvazione del regolamento concernente l'espletamento
dei servizi antincendi".
- La legge n. 818/1984, e successive
modificazioni, reca: "Nullaosta provvisorio per le
attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi,
modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982,
n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco".
- Il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio
1982 reca: "Modificazioni del decreto ministeriale
27 settembre 1965, concernente la determinazione delle
attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi".
- Il decreto del Ministro dell'interno 8 marzo
1985 reca: "Direttive sulle misure piu' urgenti ed
essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio
del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre
1984, n. 818".
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica n.
175/1988 reca: "Attuazione della direttiva CEE n.
82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti
connessi con determinate attivita' industriali, ai sensi
della legge 16 aprile 1987, n. 183".
- Per il titolo del decreto del Ministro dell'interno
16 febbraio 1982, vedi note al preambolo.

Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 577/1982, citato nelle note
al preambolo:
"Art. 20 (Comitato tecnico regionale o
interregionale per la prevenzione incendi). - Presso
l'ufficio dell'ispettore regionale o interregionale e'
istituito, con decreto del Ministro dell'interno, un
comitato tecnico regionale o interregionale per la
prevenzione incendi, con il compito di esprimere
pareri sui progetti delle installazioni o impianti
concernenti le attivita' di cui all'art. 19 e designare
gli esperti della commissione incaricata di effettuare
gli accertamenti sopraluogo per gli insediamenti
industriali e gli impianti di tipo complesso e a
tecnologia avanzata di cui all'art. 14.
Il comitato e' composto dei seguenti membri:
un ispettore regionale o interregionale competente per
territorio con funzione di presidente;
tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco della regione, di cui almeno due con funzioni di
comandante;
un ispettore del lavoro designato dall'ispettorato
regionale del lavoro;
un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della
provincia in cui ha sede l'ispettorato regionale o
interregionale.
Per l'esame delle questioni connesse a competenze
delle regioni, puo' essere chiamato a far parte del
comitato un esperto tecnico designato dalla regione.
In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato
e' nominato anche un membro supplente.
Il comitato puo' avvalersi a titolo consultivo, per
particolari problemi, di tecnici aventi specifiche
competenze.
Funge da segretario un dipendente dell'ispettorato
regionale designato dall'ispettore".

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge n.
818/1984 citata nelle note al preambolo:
"Art. 2. - I comandi provinciali dei vigili del fuoco,
in deroga a quanto previsto al terzo comma dell'art. 4
della legge 26 luglio 1965, n. 966, a richiesta dei
titolari, rilasciano un nullaosta provvisorio che
consenta l'esercizio delle attivita' di cui
all'articolo precedente, previo accertamento della
rispondenza alle prescrizioni e condizioni imposte dai
comandi stessi sulla base di direttive sulle misure piu'
urgenti ed essenziali di prevenzione incendi da
emanarsi con decreto del Ministro dell'interno entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Per le attivita' alberghiere esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, il
nullaosta provvisorio sara' rilasciato dai comandi
provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento
della rispondenza delle attivita' stesse alle
prescrizioni tecniche contenute nell'allegato A annesso
alla legge 18 luglio 1980, n. 406.
I comandi effettuano l'accertamento mediante
l'esame della documentazione e della certificazione
prodotte dai titolari delle attivita' conformemente alle
prescrizioni degli articoli 15 e 18 del D.P.R. 29 luglio
1982, n. 577. Se tali certificazioni non sono ritenute
esaurienti dai comandi stessi, esse devono essere
effettuate in forma di perizia giurata, redatta da
professionista iscritto negli elenchi di cui all'art.
1, che attesti la rispondenza delle caratteristiche
delle attivita' e dello stato dei luoghi alle
prescrizioni e condizioni di cui ai precedenti commi.
I comandi provinciali dei vigili del fuoco, prima del
rilascio del nullaosta provvisorio, possono
effettuare, a campione, visitesopralluogo per il
controllo dell'osservanza delle prescrizioni e delle
condizioni suindicate.
Il nullaosta provvisorio deve essere rilasciato entro
centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza
e produce, durante il periodo della sua validita', gli
stessi effetti del certificato di prevenzione incendi.
Nelle more del rilascio del nullaosta provvisorio
e' consentita la prosecuzione dell'attivita soggetta al
controllo di prevenzione incendi.
I nulla osta provvisori rilasciati anteriormente al 30
giugno 1988, compresi quelli relativi alle attivita'
alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio
1980, n. 406, sono validi fino al 30 giugno 1991.
Entro tale termine i comandi provinciali dei vigili
del fuoco devono effettuare le visitesopralluogo per
il rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Qualsiasi variante all'organizzazione strutturale o
produttiva dell'attivita' soggetta a controllo che,
durante il periodo di validita' del nullaosta
provvisorio, pregiudichi le condizioni di sicurezza, ne
determina la decadenza: in tale caso si applicano le
procedure ordinarie di richiesta e di concessione del
certificato di prevenzione incendi previste per i
progetti di nuovi impianti o di nuove costruzioni".
- Per il titolo del decreto del Ministro dell'interno 8
marzo 1985, vedi note al preambolo.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma secondo, della
legge n. 966/1965 citata nelle note al preambolo:
"Indipendentemente dalla periodicita' stabilita
con il provvedimento di cui al precedente comma,
l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli
ricorre: quando vi sono modifiche di lavorazione o di
strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di
variazioni qualitative e quantitative delle sostanze
pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni
qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza
precedentemente accertate".

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 10, 11, 15 e 21
del decreto del Presidente della Repubblica n. 577/1982
citato nelle note al preambolo:
"Art. 10 (Comitato centrale tecnicoscientifico per la
protezione incendi). - E' istituito, con decreto del
Ministro dell'interno, il comitato centrale
tecnicoscientifico per la prevenzione incendi, avente i
compiti indicati nel successivo art. 11 e composto:
dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, che lo presiede;
da un dirigente degli organi tecnici centrali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
dal direttore del centro studi ed esperienze antincendi;
da tre dirigenti scelti fra gli ispettori regionali e
aeroportuali;
da un funzionario dirigente amministrativo della
Direzione generale della protezione civile e dei
servizi antincendi del Ministero dell'interno;
da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle
ricerche;
da un funzionario designato dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
da un rappresentante dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro;
da un funzionario designato dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale;
da un tecnico designato dal Ministero dei lavori
pubblici;
da un ingegnere designato dal Consiglio nazionale
dell'ordine degli ingegneri;
da un architetto designato dal Consiglio nazionale
dell'ordine degli architetti;
da quattro esperti, designati rispettivamente dalle
confederazioni dell'industria, del commercio e
dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
da un esperto designato dall'Associazione nazionale
delle imprese assicuratrici (ANIA);
da tre esperti, designati dalle confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
da un rappresentante della ''piccola industria'' ed
uno della ''proprieta' edilizia''.
Per ogni componente titolare del comitato e' nominato
un membro supplente.
Il comitato dura in carica tre anni e i componenti
possono essere riconfermati.
Il componente che, senza giustificato motivo, non
interviene per tre sedute consecutive, viene
dichiarato decaduto e ne viene richiesta la tempestiva
sostituzione.
Il comitato adotta i pareri di cui alla lettera d)
dell'art. 11 a maggioranza dei presenti e ogni
componente ha facolta' di far verbalizzare il proprio
dissenso.
Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco".
"Art. 11 (Competenze del comitato centrale
tecnicoscientifico per la prevenzione incendi). - Il
comitato centrale tecnicoscientifico per la prevenzione
incendi provvede:
a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme
tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi
in armonia con quanto stabilito nel decreto di cui
all'art. 4, secondo comma;
b) a fornire il necessario apporto
tecnicoscientifico per la elaborazione delle norme di
prevenzione incendi interessanti le macchine, gli
impianti e le attrezzature soggetti ad omologazione di cui
al penultimo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario
nazionale;
c) ad esprimere pareri su questioni e problemi
inerenti la prevenzione incendi;
d) ad esprimere parere in ordine alle richieste di
deroga di cui all'art. 21 in attesa del riordinamento
delle norme di prevenzione incendi;
e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione
di studi, ricerche e progetti nella specifica materia.
Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il
comitato potra' articolarsi in gruppi di lavoro.
Per determinati settori di competenza e per un tempo
limitato alle esigenze di elaborazione e di
aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato
puo' avvalersi dell'opera di esperti o di
rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli
indicati nel precedente art. 10.
All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche,
elaborate e aggiornate dal comitato centrale
tecnicoscientifico per la prevenzione incendi si
provvede mediante decreti del Ministero dell'interno
con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati.
Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il
programma generale della propria attivita' concernente i
compiti al medesimo attribuiti, nonche' una relazione
sull'attivita' svolta nell'anno precedente".
"Art. 15 (Adempimenti di enti privati). - Gli enti e i
privati sono tenuti a richiedere ai comandi provinciali dei
vigili del fuoco:
1) l'esame dei progetti di nuovi insediamenti
industriali e civili soggetti al controllo di
prevenzione incendi o dei progetti di modifiche o
ampliamenti di quelli esistenti;
2) le visite per il controllo dell'esecuzione delle
prescrizioni impartite;
3) le visite periodiche secondo le modalita' stabilite
dal decreto di cui agli articoli 2 e 4 della legge 26
luglio 1965, n. 966;
4) le visite di collaudo ad impianto o costruzione
ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni per le
attivita' indicate nelle tabelle A e B del decreto del
Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, ai
sensi dell'art. 37, decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
5) le visite di controllo al fine del rilascio del
certificato di prevenzione incendi per manifestazioni
di qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi
aperti al pubblico, sprovvisti di tale certificato. Il
certificato di prevenzione incendi non puo' essere
rilasciato prima di aver fatto verificare, nel termine per
l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'obbligo
del preavviso alle autorita', dalla commissione di cui
all'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, le
condizioni generali di sicurezza dei locali o dei luoghi
indicati per lo svolgimento delle manifestazioni. La
validita' del certificato di prevenzione incendi,
appositamente rilasciato per l'occasione, e' limitata alla
durata della manifestazione.
Le richieste di approvazione dei progetti e quelle delle
visite di controllo di cui sopra debbono essere
inoltrate al comando provinciale dei vigili del fuoco
competente per territorio e debbono essere corredate
dalla idonea documentazione tecnicoillustrativa
necessaria. In particolare, per insediamenti industriali
e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, le
richieste di cui al presente comma debbono essere
corredate anche di studi analitici di sicurezza e di
affidabilita' degli impianti di processo e dei sistemi di
protezione.
Dopo il rilascio del certificato di prevenzione incendi,
di cui al successivo art. 17, il responsabile
dell'attivita' e' tenuto ad osservare e a far osservare
le limitazioni, i divieti e, in genere, le condizioni di
esercizio indicate nel certificato stesso.
Il responsabile dell'attivita' per la quale e' stato
rilasciato il certificato di prevenzione incendi e'
altresi' tenuto a curare il mantenimento dell'efficienza
dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature
espressamente finanalizzati alla prevenzione incendi.
Le determinazioni dei comandanti provinciali dei vigili
del fuoco sono atti definitivi".
"Art. 21 (Deroghe). - Nei casi in cui, per un'attivita'
soggetta al controllo di prevenzione incendi, per
situazione particolare degli insediamenti, degli
impianti, delle caratteristiche dei cicli di
lavorazione, non sia possibile il rispetto integrale
delle norme in vigore, l'interessato potra' avanzare
motivata richiesta di deroga all'osservanza della norma
medesima al comando provinciale dei vigili del fuoco che,
accertata la consistenza dei motivi della richiesta, ne
curera' l'inoltro, con il proprio parere, all'ispettore
regionale o interregionale.
L'ispettore regionale o interregionale, con proprio
motivato parere, trasmettera' l'istanza ai competenti
organi centrali tecnici del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
Le deroghe potranno essere concesse, sentito il parere
espresso dal comitato centrale tecnicoscientifico di cui
all'art. 10, sempreche' venga accertata la possibilita'
di realizzare, mediante misure alternative, un grado
di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme.
Rimane immutato quanto disposto dal decreto ministeriale
31 luglio 1934 sugli olii minerali e carburanti".
- Per il testo dell'art. 2, commi 5, 6, 7 e 8, della
legge n. 818/1984, citata nelle note al preambolo, vedi
note all'art. 7; si riporta il testo dell'art. 4 della
stessa legge:
"Art. 4. - Ai fini del rinnovo del certificato di
prevenzione incendi, relativo alle attivita' esistenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, i
comandi provinciali dei vigili del fuoco possono
accettare, in luogo del preventivo accertamento in
loco, una dichiarazione del titolare dell'attivita',
presentata in tempo utile, in cui si attesti che non
e' mutata la situazione valutata alla data del rilascio
del certificato stesso ed una perizia giurata integrativa
per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi, sistemi
ed impianti antincendio.
Il rinnovo ha la validita' prevista dal decreto del
Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98, e deve essere
concesso entro novanta giorni dalla data di presentazione
della relativa domanda".


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato