LEGGE 23 dicembre 1999, n.488
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2000).
Titolo I Disposizioni di carattere
finanziario
Art. 1 (Risultati differenziali)
Titolo II Disposizioni in materia di entrata
Capo I - Disposizioni in materia di vendita di immobili
Art. 2 (Dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali)
Art. 3 (Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari)
Art. 4 (Patrimonio immobiliare dello Stato)
Art. 5 (Patrimonio delle Ferrovie dello Stato Spa e delle Poste Spa)
Capo II Altre disposizioni in
materia di entrate
Art. 6 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi)
Art. 7 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette
e per l'emersione di base imponibile)
Art. 8 (Modifiche alla disciplina concernente le imposte sulle successioni e donazioni)
Art. 9 (Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari)
Art. 10 (Imposta di registro sui conferimenti in società)
Art. 11 (Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per l'industria armatoriale)
Art. 12 (Oli emulsionati)
Art. 13 (Disposizioni in materia di attività marittime)
Art. 14 (Esecuzione di rimborsi di modesta entità)
Art. 15 (Maggiori entrate assicurate da provvedimenti di cui allarticolo 16 della
legge n.133 del 1999)
Art. 16 (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico
radiotelevisivo)
Art. 17 (Disposizioni concernenti le camere di commercio)
Art. 18 (Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446)
Titolo III Disposizioni in materia di spesa
Capo I Spese delle amministrazioni centrali
Art. 19 (Rinnovi contrattuali)
Art. 20 (Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time)
Art. 21 (Riduzione di personale del comparto scuola)
Art. 22 (Conferma della disciplina relativa alle indennità e ai compensi rivalutabili in
relazione alla variazione del costo della vita)
Art. 23 (Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca)
Art. 24 (Affitti e fitti figurativi)
Art. 25 (Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di
clienti idonei del mercato elettrico)
Art. 26 (Acquisto di beni e servizi)
Art. 27 (Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile)
Art. 28 (Riqualificazione dellassistenza sanitaria e attività libero professionale)
Art. 29 (Contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica)
Capo II Spese delle amministrazioni locali e regionali
Art. 30 (Patto di stabilità interno)
Art. 31 (Riduzione di oneri dei mutui Cassa depositi e prestiti)
Art. 32 (Attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali)
Art. 33 (Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei rifiuti)
Art. 34 (Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di acquisto nel settore
sanitario)
Capo III Interventi in materia previdenziale
Art. 35 (Gestioni previdenziali)
Art. 36 (Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'Inail)
Art. 37 (Contributo su pensioni con importo elevato)
Art. 38 (Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive
o funzioni pubbliche e disposizioni in materia di sgravi contributivi)
Art. 39 (Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti)
Art. 40 (Norma di trasparenza)
Art. 41 (Fondi speciali)
Art. 42 (Fondo di previdenza per il clero)
Art. 43 (Fondo pensioni dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato)
Art. 44 (Disposizioni in materia di obblighi contributivi)
Art. 45(Disposizioni in materia di autotrasporto)
Capo IV Strumenti di gestione del debito pubblico
Art. 46 (Mutui con oneri a carico dello Stato)
Art. 47 (Rimborso dei buoni postali)
Art. 48 (Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e gestione della liquidità)
Titolo IV Interventi per lo sviluppo
Capo I Disposizioni per agevolare lo sviluppo
delleconomia e delloccupazione
Art. 49 (Riduzione oneri sociali e tutela della maternità)
Art. 50 (Misure per l'occupazione)
Art. 51 (Disposizioni in materia previdenziale e di trattamento fiscale del lavoro
autonomo)
Art. 52 (Incremento delle pensioni sociali)
Art. 53 (Libri di testo)
Art. 54 (Ulteriori finanziamenti)
Art. 55 (Disposizioni per la Regione siciliana)
Art. 56 (Interventi in materia di sicurezza stradale)
Art. 57 (Disposizioni per il territorio del Sulcis)
Art. 58 (Tutela ecosistema marino)
Art. 59 (Sviluppo dellagricoltura biologica e di qualità)
Art.60 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)
Art. 61 (Risorse finanziarie di cui allarticolo 16 della legge n.59 del 1997)
Art. 62 (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)
Art. 63 (Disposizioni in materia di politiche per l'occupazione e di emersione del lavoro
irregolare)
Art. 64 (Disposizioni in materia di lavoro temporaneo)
Capo II Disposizioni per accelerare i processi di
privatizzazione
Art. 65 (Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito
Centrale Spa)
Art. 66 (Modalità di dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato)
Art. 67 (Disposizioni particolari in materia di investimenti)
Titolo V Norme finali
Art. 68 (Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di
disposizioni del codice della strada)
Art. 69 (Rimborso della tassa sulle concessioni governative)
Art. 70 (Fondi speciali e tabelle)
Art. 71 (Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
TITOLO I
CAPO I - Disposizioni di carattere
finanziario
Art. 1 (Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2000, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta
determinato in termini di competenza in lire 79.500 miliardi, al netto di lire 32.804
miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di
prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n.468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e
17, della legge 25 giugno 1999, n.208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un
importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2000, resta fissato, in termini di
competenza, in lire 350.800 miliardi per l'anno finanziario 2000.
2. Per gli anni 2001 e 2002 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio
pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è
determinato, rispettivamente, in lire 72.700 miliardi ed in lire 41.300 miliardi, al
netto di lire 7.686 miliardi per l'anno 2001 e lire 5.561 miliardi per l'anno 2002, per le
regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in lire 384.000 miliardi ed in lire 298.500 miliardi. Per il bilancio
programmatico degli anni 2001 e 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare è
determinato, rispettivamente, in lire 68.300 miliardi ed in lire 51.800 miliardi ed
il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 379.600
miliardi ed inlire 309.000 miliardi.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle
operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare
passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2000, rispetto alle previsioni
sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi sull'indebitamento netto delle
pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal documento di
programmazione economica e finanziaria 2000-2003. In quanto eccedenti rispetto a tali
obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale,
determinate ai sensi della legge n. 133 del 1999, e le minori spese sono destinate alla
riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi di
particolare rilievo per lo sviluppo economico ovvero far fronte a situazione di emergenza
economico-finanziaria.
TITOLO II - Disposizioni in materia di entrata
CAPO I - Disposizioni in materia di vendite
di immobili
Art. 2 (Dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali)
1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, sono aggiunti i seguenti commi:
"2-ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale definiscono ulteriori programmi di
dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici, indicandone,
anche in deroga alle norme vigenti, modalità, tempi e ogni altra condizione. Sono in ogni
caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti, anche in
relazione alle condizioni di maggiore favore rispetto alla disciplina generale sulla
locazione di immobili residenziali urbani. I diritti attribuiti ai conduttori sono fatti
salvi anche in caso di alienazione a uno o più intermediari. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica vigila sulla attuazione dei programmi,
intervenendo con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente
nell'esecuzione del programma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica si avvale di uno o più consulenti finanziari o immobiliari,
incaricati anche dieffettuare la stima del valore di mercato dei beni, scelti, anche in
deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie
società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati sono esclusi
dall'acquisto di beni o diritti reali conseguenti alle dismissioni programmate alle quali
abbiano prestato attività di consulenza e non possono esercitare alcuna attività
professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico
ricevuto.
2-quater. I beni e diritti immobiliari di cui al comma 2-ter sono alienati anche in
deroga alle norme di contabilità di Stato. Essi possono essere alienati singolarmente, a
cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, ovvero in uno o più lotti a
uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini
che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono l'importo pattuito e si
impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la
differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione
percentuale progressiva calcolata su tale differenza, secondo i criteri stabiliti dai
programmi di cui al comma 2-ter. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla
rivendita degli immobili nel termine concordato, l'intermediario corrisponde la differenza
tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 2-ter, e
il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente
calcolata su tale differenza. Si applica il secondo periodo della lettera d) del comma 1.
Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente
tutte le procedure finalizzate alla rivendita ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso
contrario, la differenza dovuta all'intermediario è calcolata includendo la commissione.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, vengono individuati gli immobili e i diritti
immobiliari da alienare singolarmente; con le stesse modalità può essere previsto che
l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita
successiva. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme
vigenti. Per gli immobili ad uso residenziale tale previsione si applica, per motivate
ragioni, a non più del 50 per cento el valore complessivo del programma di vendita
degli immobili attuato in base al presente articolo con esclusione della commissione
percentuale, in questa ipotesi non pattuita. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale può intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo
dell'ente. 2-quinquies. L'ente venditore è esonerato dalla consegna dei
documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene producendo apposita dichiarazione
di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Per i beni
immobili vincolati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della stessa legge. Sono invece
alienabili, anche senza autorizzazione, i beni immobili non vincolati di proprietà degli
enti previdenziali, compresi quelli la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni e per i
quali non sia intervenuto un provvedimento di riconoscimento di interesse artistico e
storico.
2-sexies. In alternativa alla realizzazione dei programmi di dismissione di cui al comma
2-ter il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può:
a) disciplinare modalità e tempi per la sottoscrizione e la vendita, da parte degli enti
previdenziali, di quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della
legge 25 gennaio 1994, n.86, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri
sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti
finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in
deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie
società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare
alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti
propri dell'incarico ricevuto.
b) definire modalità e tempi di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti dei canoni
di locazione degli immobili di cui al comma 2-ter, vigilando sull'attuazione e
intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza
di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di
Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a prestare la
garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione di
cartolarizzazione.
I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività
professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico
ricevuto.
2-septies. Qualora alla data del 15 marzo 2000 non sia stato pubblicato il bando per la
vendita di una prima quota di immobili per un valore pari almeno alla metà del valore
complessivo del programma di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, emanato con le modalità di cui al comma 2-quater, può essere disposto
che la realizzazione del detto programma avvenga secondo uanto previsto ai commi da 2-ter
a 2-quinquies.
2-octies. Qualora alla data del 29 febbraio 2000 il programma di alienazione di immobili
residenziali come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale risulti, sulla base dei relativi atti, ancora in fase preliminare, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al
comma 2-quater, può essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga
secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.
2-nonies. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari prevista dal
presente articolo affluiscono agli enti previdenziali titolari dei beni e dei
diritti medesimi. Nel caso che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti
a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente
accreditati su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde un
nteresse pari al rendimento medio degli immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998
e 1999. Per gli enti non assoggettati al regime di tesoreria unica, sulla giacenza
determinata per l'applicazione della presente disposizione si applica il tasso d'interesse
annuo fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n.720,
per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al regime di
tesoreria unica".
2. Dopo la lettera f) del comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
è aggiunta la seguente:
f-bis) Gli alloggi in edifici di pregio, sono definiti con circolare del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale. Si considerano comunque di pregio gli immobili che
sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è
superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero
territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita ai titolari di contratti di
locazione in corso ovvero di contratti scaduti non ancora rinnovati purché si trovino
nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, in regola con i pagamenti
al momento della presentazione domanda di acquisto, ad un prezzo di vendita pari al prezzo
di mercato degli alloggi liberi, con le modalità di cui alle lettere a), b), c) del
presente comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante lettera raccomandata, con
avviso di ricevimento, recante indicazione del prezzo di vendita dell'alloggio, inviata
dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla lettera a). Entro 60 giorni, dalla
data di ricevimento della lettera raccomandata i soggetti presentano domanda di
acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale termine gli immobili sono posti
in vendita con asta pubblica al migliore offerente".
3. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) realizzata ai sensi del presente
articolo sono destinati a misure di esonero dal versamento dei premi dovuti dai datori di
lavoro per gli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 55, comma 1, della legge 17
maggio 1999, n. 144. A tale fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sulla base degli effettivi introiti, sono determinate le aliquote di esonero e
gli esercizi contributivi di riferimento.
4. Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-quinquies dell'articolo 7 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, introdotti dal comma 1 del presente articolo, possono essere adottate, in
quanto applicabili, da parte degli enti previdenziali per l'attuazione del programma di
dismissione di beni immobiliari di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.
104, come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, e di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 79 del
1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997. L'ente venditore è
tenuto a dare priorità all'alienazione, a favore dei conduttori, degli immobili
individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1998,
n. 104, per i quali sia stata verificata formalmente dall'ente proprietario l'alta
propensione all'acquisto alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso
l'ente venditore è tenuto a determinare il prezzo di vendita con precedenza su ogni altro
immobile, secondo le norme previste.
5. All'articolo 3 comma 109 della legge n. 662 del 1996 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)alla lettera a) dopo le parola "frazionate" aggiungere le seguenti "e in
blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini";
b) alla lettera c) dopo le parole "di cui alla lettera b)" aggiungere le
seguenti "nonché le modalità di determinazione del prezzo di vendita di cui alla
lettera d)".
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta
annualmente alle Camere una relazione che illustra analiticamente gli elementi di tutte le
operazioni immobiliari di cui al presente articolo.
Art. 3 (Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari)
1. Il comma 14 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
<14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali emessi ai sensi del comma
13 o dalla cessione delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti
dello Stato o di enti previdenziali pubblici, nonché i proventi distribuiti dagli stessi
fondi per dette quote, affluiscono agli enti titolari>.
Art. 4 (Patrimonio immobiliare dello Stato)
1. Al comma 86 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono soppresse le
seguenti parole: "aventi valore significativo" ed è aggiunto in fine il
seguente periodo: "Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti finanziari o immobiliari,
incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di
contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed
estere".
2. Il comma 87 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, è abrogato.
3. Il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, è sostituito dal
seguente:
"99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato
non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze,
possono essere alienati secondo programmi, modalità e tempi definiti, di concerto con il
Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, che ne cura l'attuazione. In detti programmi vengono altresì stabiliti le
modalità di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti
attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi criteri
previsti dal secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si
avvale a tal fine di uno o più consulenti immobiliari, incaricati anche della valutazione
dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure
competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente
incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in
conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto. I beni e i diritti
immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi, sono alienati in deroga alle
norme di contabilità di Stato. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei
documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonché alla regolarità
urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del
diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20
per cento. I beni e i diritti immobiliari compresi nei programmi possono essere alienati a
uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono.
Gli intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro
il termine concordato, corrispondendo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto,
al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso
in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato,
lo stesso corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente
di cui al comma 86, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale
di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica solo
nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate
alla rivendita ivi inclusa anche una asta pubblica. In caso contrario la differenza dovuta
dall'intermediario è calcolata includendo la commissione. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad
intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. All'alienazione singola dei
beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti diversi dagli
intermediari, provvede il Ministero delle finanze".
4. Dopo il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, è inserito il
seguente:
"99-bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai beni immobili
appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86,
suscettibili di utilizzazione agricola; il relativo programma di alienazione è definito
di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, che ne cura
l'attuazione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano solo agli immobili
destinati alla coltivazione; non sono ricompresi gli usi civici non agricoli, i boschi, i
demani, compresi quelli marittimi e quelli finalizzati allo svolgimento, da parte di
aziende demaniali, di programmi di biodiversità animale e vegetale, le aree interne alle
città e quelle in possesso o in gestione alle università agrarie. La rivendita, previo
accorpamento in lotti minimi di dieci ettari e comunque in lotti atti ad assicurare
la piena vitalità aziendale compresa quella di fondi confinanti, deve essere effettuata
preferibilmente ad imprenditori agricoli, con preferenza per i giovani imprenditori
che non abbiano superato i quaranta anni di età. IlMinistro delle politiche agricole e
forestali presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni
del presente comma".
5. Il comma 100 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, è sostituito dal
seguente:
"100. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla
proprietà o al diritto sul bene nonchè alla regolarità urbanistica e a quella fiscale
producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica
e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse
storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini
stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre
1998, n.448. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il
regolamento di cui all'articolo 32 della predetta legge n.448 del 1998 ancora non sia
stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni e le
attività culturali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione
della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico
individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi.
Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 24 e seguenti della legge 1o giugno 1939, n.1089. Le approvazioni e le
autorizzazioni di cui alla predetta legge n.1089 del 1939 sono rilasciate entro novanta
giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia
stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei
ministri".
6. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, le parole:
"approvati e resi esecutivi" sono sostituite dalla seguente:
"stipulati".
7. I commi 103 e 104 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono abrogati.
8. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo le parole "di
enti pubblici territoriali," sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi gli Enti
Parco nazionali,".
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1, 3, 4, 5, 6, 8 si applicano fino alla piena
operatività dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n.300.
10. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n.448, è sostituito dal
seguente:
"1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio
immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro delle finanze, anche in deroga alle norme di
contabilità di Stato, può conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente
costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per
legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di
soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la loro più
proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica si avvale di uno o più consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche
della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,
con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti
immobiliari e finanziari sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o
diritti reali su di essi relativamente alle operazioni di conferimento o di vendita per le
quali abbiano prestato attività di consulenza. I valori di conferimento, ai fini di
quanto previsto dall'articolo 2343 del codice civile, sono determinati in misura
corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in
base alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato è esonerato dalla
consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene. Il Ministro delle
finanze produce apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili
sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da
alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge".
11. Il comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal
seguente:
"3. I comuni, le province e le regioni nel cui territorio è situato l'immobile
oggetto di dismissione o concessione hanno diritto di prelazione. A tal fine il Ministero
della difesa è tenuto a notificare ai comuni, alle province, ed alle regioni il valore
dei beni determinato e approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 112, lettera e),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il diritto di prelazione deve essere esercitato
entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione. In mancanza della
notificazione comuni, regioni e province hanno diritto di riscattare la quota
dell'acquirente e da ogni successivo avente causa. La priorità per l'esercizio del
diritto di prelazione è attribuita ai comuni, quindi alle province e quindi alle regioni.
I comuni, le province e le regioni mantengono per almeno trenta anni la destinazione
pubblica degli immobili oggetto di dismissione o concessione".
12. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi
dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n.448, e dell'articolo 3, comma 12,
della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato, ai fini delle previste riassegnazioni, al netto di quanto spettante per le
attività svolte dalla società incaricata delle attività di dismissione e
valorizzazione.
13. La riassegnazione prevista dal comma 95 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n.662, non si applica per gli anni 2000, 2001 e 2002.
14. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, si applicano anche gli immobili adibiti ad uso abitativo facenti parte del patrimonio
dello Stato realizzati con i fondi della soppressa Cassa sovvenzioni antincendi per le
esigenze del personale dei servizi antincendi dipendente dal Ministero dell'interno. Le
amministrazioni pubbliche attiveranno, entro il 31 dicembre 2000, le procedure di
dismissione del loro patrimonio immobiliare, secondo le modalità stabilite nel comma 109
del citato articolo 3.
15. Le regioni e gli enti locali possono applicare le disposizioni del presente articolo
all'alienazione di diritti e di beni immobiliari di proprietà degli enti medesimi.
16. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta
annualmente alle Camere una relazione che illustra analiticamente tutte le operazioni
immobiliari di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente
articolo.
Art. 5 (Patrimonio delle Ferrovie dello Stato Spa e delle Poste Spa)
1. Al fine di accelerare il processo di dismissioni del patrimonio della Ferrovie
dello Stato Spa, non strumentale all'esercizio ferroviario, all'articolo 43 della legge 23
dicembre 1998, n.448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: ", avvenute in base a specifiche disposizioni di
legge," sono soppresse;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Gli uffici del territorio, le Conservatorie dei registri immobiliari, gli
uffici tavolari e gli uffici tecnici erariali provvedono agli adempimenti di rispettiva
competenza in ordine alla trascrizione, intavolazione e voltura dei beni, ed eventuali
accessioni, sulla base di note di trascrizione, domande di intavolazione e domande di
voltura, redatte dalla società "Ferrovie dello Stato-Società di trasporti e servizi
per azioni" e corredate da estratto notarile autentico del libro inventari della
medesima società. Trascrizioni, iscrizioni e volture sono esenti dai tributi speciali
catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa.";
c) al comma 3 sono soppresse le parole da: "le modalità di trascrizione" a:
"nonché".
2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n.560, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, dopo le parole: "di ciascuna provincia", sono inserite le
seguenti: "fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono
essere venduti nella loro globalità";
b) al comma 7, dopo le parole: "alienato a terzi", sono aggiunte le seguenti:
"ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere
alienati a terzi purchè all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione
sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica";
c) al comma 9, dopo le parole: "Hanno titolo di priorità", sono inserite le
seguenti: "a parità di prezzo". Al medesimo comma 9 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Ai fini della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi di
cui al presente comma gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), che risultino liberi, i
quali dovranno essere offerti prioritariamente agli enti locali.".
CAPO II - Altre disposizioni in materia di entrate
Art. 6 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi)
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3, è aggiunto il
seguente:
"3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce
un importo fino a lire 1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste
tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare.
L'importo della deduzione spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del
suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817
del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso
abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità
immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione
principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di
proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. È considerata
adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata";
b) all'articolo 11, comma 1, lettera b), recante l'aliquota applicabile al secondo
scaglione di reddito, le parole: "26,5 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "25,5 per cento";
c) all'articolo 12:
1) nel comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole:
"lire 336.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 408.000 per l'anno
2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000 a decorrere dal 1o gennaio 2002";
2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; il
suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre
anni";
d) all'articolo 13:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, le parole:
"lire 1.680.000", "lire 1.600.000", "lire 1.500.000",
"lire 1.350.000", "lire 1.250.000" e "lire 1.150.000",
rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d), e) ed f), sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "lire 1.750.000", "lire 1.650.000",
"lire 1.550.000", "lire 1.400.000", "lire 1.300.000" e
"lire 1.200.000";
2) il comma 2 è sostituito dai seguenti: "2. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono soltanto redditi di pensione e quello dell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore
detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:
a) lire 190.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo
dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;
b) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo
dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
c) lire 430.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare
complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;
d) lire 360.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare
complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
e) lire 180.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se 'ammontare complessivo
dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;
f) lire 90.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo
dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.
2-bis. La detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 compete a decorrere
dal periodo d'imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età.";
3) dopo il comma 2-bis, introdotto dal numero 2) della presente lettera, è inserito il
seguente, in materia di detrazioni per particolari tipologie di redditi:
"2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito,
non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito
derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed
effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti
civili, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore
all'anno, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:
a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;
b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire
9.300.000;
c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire
9.600.000.";
4) nel comma 3, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa
minore, le parole: "lire 700.000", "lire 600.000", "lire
500.000", "lire 400.000" e "lire 300.000", rispettivamente
contenute nelle lettere a), b), c), d) ed e), sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "lire 750.000", "lire 650.000", "lire 550.000",
"lire 450.000" e "lire 350.000";
e) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), dopo il quinto periodo sono inseriti i
seguenti: "Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i
cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del
Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono
compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del
Ministro delle finanze";
f) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera d), relativa alle detrazioni per spese funebri,
le parole: "1 milione di lire" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni
di lire";
g) all'articolo 13-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-quater.
Dall'imposta lorda si detrae nella misura forfettaria di lire un milione la spesa
sostenuta dai non vedenti per il mantenimentodei cani guida";
h) dopo l'articolo 13-bis è inserito il seguente:
"Art. 13-ter. - (Detrazioni per canoni di locazione). - 1. Ai soggetti titolari di
contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli
stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della
legge 9 dicembre 1998, n.431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno
durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) lire 640.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
b) lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire
60.000.000.";
i) nell'articolo 48-bis, concernente la determinazione dei redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1
dell'articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi
professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda
sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 90 per cento;".
2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, concernente
la detrazione dall'IRPEG spettante alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, le
parole: "lire 270.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 500.000".
3. È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo alimentato con le risorse
finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA di
prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti
esterni all'amministrazione a decorrere dal 1o gennaio 2000. Con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione
della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo finalizzato al
contenimento delle tariffe, tra gli enti interessati. Resta fermo quanto stabilito dal
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Le disposizioni del comma 1, lettere a), d), numero 3), f) e h), si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta 1999; le disposizioni del comma 3 si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; le restanti disposizioni di
cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i commi
5, 6, 7 e 8 dell'articolo 18 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 3 non hanno effetto ai fini
della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di
imposta 1999.
7. Nell'articolo 1, quarto comma, lettere b), b-bis) e c), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, le parole: "di cui all'articolo 34, comma
4-quater", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 10, comma
3-bis".
8. Per il periodo d'imposta 2000, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, la misura dell'acconto è ridotta dal 98 al 92 per cento.
9. È attribuito un credito d'imposta pari al 19 per cento del compenso in natura,
determinato ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917, agli imprenditori individuali, alle società e agli enti che incrementano la base
occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999,
assumendo, dal 1o gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002, soggetti che, alternativamente:
a) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei
requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;
b) si trovano collocati in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.223;
c) sono impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni
normative;
d) trasferiscono per esigenze connesse con il rapporto di lavoro la loro residenza
anagrafica.
e) sono portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
10. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 9 deve essere considerato al
netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che intervengono in società
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto.
11. Il credito d'imposta di cui al comma 9 non concorre alla formazione del reddito
imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui
all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 41986, n.917, è riportabile nei periodi d'imposta
successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.241.
12. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, come
sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 13 maggio 1999, n.133,
concernente le modalità di effettuazione della trattenuta relativa all'addizionale
provinciale e comunale all'IRPEF, è sostituito dal seguente: "5. Relativamente
ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di
cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per le modalità di
determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e per l'effettuazione delle
relative trattenute da parte dei sostituti di imposta si applicano le disposizioni
previste per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446".
13. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a titolo
di borse di studio bandite, a decorrere dal 1o gennaio 2000, nell'ambito del programma
Socrates, istituito con decisione n.819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n.576/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle
università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a lire
15.000.000.
14. È autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1.500 miliardi
per l'anno 2002, per la copertura degli oneri recati dal comma 5 dell'articolo 2 della
legge 13 maggio 1999, n.133.
15. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: "un importo pari al 41 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "una quota";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la redazione
della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio
edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della
suddetta documentazione";
c) al comma 3 le parole "e di cui risulti pagata l'ICI per l'anno 1997" sono
sostituire dalle seguenti: "e di cui risulti pagata l'ICI per gli anni a decorrere
dal 1997".
d) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La detrazione compete, per le
spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 1998 e in quello
successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nel
periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2000, per una quota pari al 36 per
cento".
16. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e
fino a concorrenza del suo ammontare, un'importo pari al 19 per cento dell'ammontare
complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri
accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione
pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione
europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non
residenti in dipendenza di mutui contratti nell'anno 2000 per effettuare interventi
necessari al rilascio della documentazione obbligatoria atta a comprovare la
sicurezza statica del patrimonio edilizio. Nel caso di contitolarità del contratto di
mutuo, o di più contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera b),
dell'articolo 13-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle
finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la
detrazione di cui al presente comma.
17. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole da: "per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio
1998" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi
d'imposta in corso al 1o gennaio 1998 e al 1o gennaio 1999 l'aliquota è stabilita nella
misura dell'1,9 per cento; per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota è
stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per
cento";
b) nel comma 2, le parole da: "per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio
1998" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi
d'imposta in corso al 1o gennaio 1998, al 1o gennaio 1999 e al 1o gennaio 2000 l'aliquota
è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi,
l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento".
18. Le disposizioni del comma 17 non hanno effetto ai fini della determinazione
dell'imposta da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 1999.
19. A decorrere dall'anno 2000 il Fondo sanitario nazionale di parte corrente è ridotto
dell'importo generato dalla rimodulazione delle aliquote di cui al comma 17 in
misura pari a lire 542 miliardi, lire 644 miliardi e lire 551 miliardi, rispettivamente,
per gli anni 2000, 2001 e 2002. Qualora l'aumento del gettito risulti inferiore a tali
importi, le aliquote di cui al comma 17 sono rideterminate in modo da assicurare i gettiti
previsti.
20. Ad integrazione dei fondi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica destinati alla corresponsione di assegni di ricerca, di borse di dottorato di
ricerca e post-laurea, di borse di specializzazione in medicina, è autorizzata la spesa
di lire 52 miliardi per l'anno 2000, lire 54 miliardi per l'anno 2001 e lire 56 miliardi a
decorrere dall'anno 2002. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
21. Al comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto infine
il seguente periodo: "La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100
per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei
veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.
22. All'articolo 2 del decreto unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39,sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla lettera d) sono soppresse le parole: "e per i rimorchi adibiti al trasporto
di cose";
b) dopo la lettera d-bis) è inserita la seguente: "d-ter) al peso massimo dei
rimorchi trasportabili per le automotrici".
Art. 7 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre
imposte indirette e per l'emersione di base imponibile).
1. Ferme restando le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 10 del decreto del
Presidente della epubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso
allegate, fino alla data del 31 dicembre 2000 sono soggette all'imposta sul valore
aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:
a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di
soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS,
degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento
e di devianza;
b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457,
realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del
Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa
del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente
lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo
della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti
beni.
2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alle operazioni fatturate a decorrere dal 1o
gennaio 2000.
3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, con riferimento all'indetraibilità dell'imposta sul valore
aggiunto relativa agli acquisti di taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e
autoveicoli, ai sensi dell'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, già prorogato al 31 dicembre 1999
dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2000.
4. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, da corrispondere
per i trasferimenti a titolo oneroso aventi ad oggetto gli immobili individuati
catastalmente ad uso abitativo e relative pertinenze, è ridotta di un quarto.
5. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei
fabbricati già rurali, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 6, comma 4, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.
6. L'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa,
parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotta
al 3 per cento.
7. Nella Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, nell'articolo 1, comma 1, le parole: "i trasferimenti coattivi: 8 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "i trasferimenti coattivi, salvo quanto
previsto dal successivo periodo: 8 per cento. Se il trasferimento ha ad oggetto fabbricati
e relative pertinenze: 7 per cento".
8. Le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti
giudiziari, pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
9. Gli esercenti attività d'impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli
studi di settore approvati con decreti del Ministro delle finanze entro il mese di marzo
2000 o, in mancanza degli stessi, i parametri di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, e successive modificazioni, possono procedere,
relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999, all'adeguamento delle
esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 59 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
10. L'adeguamento di cui al comma 9 può essere effettuato mediante l'eliminazione delle
esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante
l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
11. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:
a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile
all'anno 1999 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il
coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto
dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei parametri.
L'aliquota media, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta
ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta
relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni
ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive,
in misura pari al 30 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con
le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.
12. In caso di iscrizione di valori l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al
30 per cento da applicare al valore iscritto.
13. L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute con le modalità e
nei termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione da
presentare per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999 e, in caso di
rateazione, per i successivi. Qualora le imposte dovute non superino i dieci milioni di
lire il versamento può essere effettuato in due rate la prima delle quali di ammontare
non inferiore al 40 per cento delle somme complessivamente dovute. Per importi superiori a
dieci milioni di lire è possibile effettuare per il primo anno un versamento di cinque
milioni di lire e versare la rimanente parte in un massimo di cinque rate annuali di pari
importo non inferiori, ad esclusione dell'ultima, a cinque milioni di lire. Gli importi
delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno
successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Al mancato
pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non
pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonché delle sanzioni
conseguenti all'adeguamento effettuato.
14. L'adeguamento di cui al comma 9 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I
valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 11 e 12 sono riconosciuti ai fini
civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 9 e, nel limite
del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento
in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 9. L'adeguamento
non ha effetto sui processi verbali di constatazione redatti e sugli accertamenti
notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva
è indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
15. La lettera e) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
sostituita dalla seguente: "e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli
esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non
inferiore a 1,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari
all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per
autotrazione".
16. Le disposizioni di cui al comma 15 hanno effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999.
17. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 1, dopo le parole: "di vendita al dettaglio e all'ingrosso" sono
inserite le seguenti: ",ivi comprese le rivendite di generi di monopolio operanti in
base a concessione amministrativa";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle
finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; sono
individuati i beni strumentali alle attività di impresa sopra indicate destinati alla
prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, ai quali si applicano le
previsioni del comma 1 del presente articolo";
c) sostituire il comma 9 con il seguente: "Gli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 1 sono posti a carico di una apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della
legge 17 febbraio 1982 n. 46. Per le medesime finalità è conferita al Fondo la somma di
lire 150 miliardi per l'anno 2001".
18. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2 della legge 27
dicembre 1997 n. 449, è estesa anche alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso
al 1o gennaio 2000. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione,
riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote
costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi.
Art. 8 (Modifiche alla disciplina concernente le imposte sulle successioni e
donazioni).
1. La tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è
sostituita dalla tariffa di cui all'allegato A della presente legge.
2. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, concernente l'istituzione dell'imposta
sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, le parole:
"se detto valore supera 250 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti:
"se detto valore supera 350 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere
dal 1o gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000, e se supera 500 milioni di lire, per le
successioni aperte a decorrere dal 1o gennaio 2001".
Art. 9 (Contributo unificato per le spese degli enti previdenziali)
1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali e amministrativi e
in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non
si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di
cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.
2. Nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in materia tavolare, comprese
le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione indicati al comma 1, per ciascuno
grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli
importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.
3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso
introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per assegnazione o la
vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, a pena di
irricevibilità dell'atto, è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui
al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai
sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile.
4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non è soggetto al pagamento del
contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna
generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della
responsabilità civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una somma a
titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 è dovuto, in caso di
accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato nella sentenza.
5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del
codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente
nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica
della domanda che ne aumenti il valore, la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione
e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati
nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non si provveda, il giudice dichiara
l'improcedibilità della domanda.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 2 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del ministro della Giustizia, di
concerto con il ministro delle Finanze, del Bilancio e della Programmazione economica,
sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e
degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto
conto delle necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della
tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il predetto decreto sono
altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.
7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non
abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.
8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti,
senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni
spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non
superiore a lire 100 milioni.
10. Con decreto del ministro della Giustizia da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3
della legge 1988, n.400, di concerto con il ministro delle Finanze, del Bilancio e
della Programmaizone economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le
amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per
la relativa regolazione contabile.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2000, ai
procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Detto termine può essere
prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del ministro della Giustizia e del ministro delle Finanze,
tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertare difficoltà
dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti già
iscritti a ruolo al 1° luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi
del secondo periodo, la parte può valersi delle disposizioni del presente articolo
versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non
si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta
di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.
Tabella 1
(articolo 9, comma 2)
1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili ed amministrativi,
fermo quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, per l'esercizio in sede penale, il
contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi:
a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 2.000.000;
b) lire 120.000 per i processi di valore superiore a lire 2.000.000 e fino a lire
10.000.000
c) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 e fino a lire
50.000.000
d) lire 600.000 per i processi di valore superiore a lire 50.000.000 e fino a lire
100.000.000
e) lire 800.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 e fino a lire
500.000.000
f) lire 1.300.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 e fino a lire
1.000.000.000
g) lire 1.800.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000
2. I processi amministrativi quando non sia determinabile il valore della domanda, si
considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera a) del comma 1 della presente
tabella.
3. I processi di valore indeterminabile si considerano compresi nello scaglione di cui
alla lettera d), comma 1 della presente tabella. Nei procedimenti giudiziari contenziosi,
il cui valore sia indeterminabile, di competenza esclusiva del giudice di pace, il
contributo unificato è dovuto nella misura prevista per lo scaglione di cui alla
lettera c) del comma 1 della presente tabella.
4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel Libro quarto, titolo I e
II, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, e nei confronti di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, è
ridotto alla metà. Il contributo non è dovuto per i procedimenti cautelari richiesti in
corso di causa ai sensi dell'articolo 669-quater del codice di procedura civile.
5. Per i procedimenti di esecuzione immobiliare è dovuto esclusivamente il contributo
alla lettera c) del comma 1 delle presente tabella. Per gli altri procedimenti esecutivi,
l'importo del contributo dovuto è quello indicato nella lettera c) del comma 1 della
presente tabella, ridotto alla metà.
6. Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli uffici giudiziari, è dovuto
un unico diritto fisso pari a lire 10.000 per ogni atto, anche se composto di più fogli o
più pagine.
Art. 10 (Imposta di registro sui conferimenti in società)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvatocon
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 50 è sostituito dal seguente: "Art. 50. - (Atti ed operazioni
concernenti società, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od
agricole). - 1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di
patrimonio di società o di enti, diversi dalle società, compresi i consorzi, le
associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità
giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o
agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile è
costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri
accollati alle società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o
agricole, nonché delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione
dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato
fino a lire 200 milioni e dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in
misura non superiore a lire 1 miliardo";
b) nell'articolo 2 della Tariffa allegata, parte I, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da
quelli indicati nell'articolo 1 e nel successivo articolo 7: lire 250.000.";
c) nell'articolo 4 della predetta Tariffa: 1) al comma 1, lettere a), numeri 3), 5)
e 6), e), f) e g), nella colonna delle aliquote, le parole: "1 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "lire 250.000";
2) le note sono sostituite dalle seguenti: "Note - I) La proprietà ed i
diritti reali su immobili o unità da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto
che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.
II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione è
registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di
regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie,
l'imposta si applica a norma dell'articolo 22 del testo unico.
III) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente
articolo si applica l'articolo 9 della tabella.
IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di lire
250.000 se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in
altro Stato membro dell'Unione europea.
V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera
a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste.";
d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 19, il comma 6 dell'articolo 27, la lettera g)
del comma 1 dell'articolo 43.
2. Per gli aumenti di capitale sociale, le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano
a decorrere da quelli sottoscritti nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999, la cui
denuncia deve presentarsi successivamente a tale data.
3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprietà contadina, prorogato al 31 dicembre 1999, dall'articolo 4, comma 14, della
legge 27 dicembre 1997, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. Alle relative
minori entrate provvede la Cassa per la formazione della proprietà contadina, mediante
versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata
del bilancio dello Stato.
Art. 11 (Disposizioni fiscali per il settore della
nautica e per il settore armatoriale)
1. È soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale
per la patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto,
compresi i motoscafi, e di navi da diporto prevista dall'articolo 16 della nuova tariffa
delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle
finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 30 dicembre
1995.
2. All'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n.51, concernente la tassa di stazionamento
dovuta per unità da diporto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le navi e le imbarcazioni (a
motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggette al pagamento
della tassa di stazionamento annuale.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'importo della tassa di
stazionamento dovuta è determinato sommando all'importo fisso di lire 360.000 le seguenti
somme:
a) lire 1.500 per ogni centimetro eccedente metri 7,5 e fino a 12 metri;
b) lire 4.000 per ogni centimetro eccedente metri 12 e fino a 18 metri;
c) lire 6.000 per ogni centimetro eccedente metri 18 e fino a 24 metri;
d) lire 8.000 per ogni centimetro eccedente metri 24.";
e) i commi 3-ter e 6 sono abrogati.
3. Per le strutture di ormeggio che rispondono alle caratteristiche di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509,
che vengano installate successivamente al 1o gennaio 2000, non è dovuto il canone annuo
per le concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali
marittime e specchi acquei.
4. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dal
seguente: "Le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle organizzazioni
portuali, i debiti a lungo termine verso fornitori relativi e contratti stipulati dalle
medesime organizzazioni portuali per la costruzione di infrastrutture e/o per la fornitura
di impianti portuali, ancorché ceduti a titolo oneroso a imprese concessionarie,
risultanti al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per la copertura degli ulteriori
disavanzi per l'anno 1993, nonché gli importi relativi al trattamento di fine rapporto
dei dipendenti delle organizzazioni portuali, maturati alla medesima data, nel limite
complessivo di lire 1.000 miliardi, sono posti a carico dello Stato, che provvede
direttamente al relativo pagamento".
Art. 12 (Oli emulsionati)
1. Nell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del
1o gennaio 2005, di cui all'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n.448, è
inserita, prima della voce "Gas di petrolio liquefatti (GPL)", la seguente voce:
"Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua
contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella
carburazione e nella combustione:
a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704 per mille litri;
b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 704.704 per
mille litri;
c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con
olio combustibile ATZ lire 617.810 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire
308.905 per mille chilogrammi;
d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con olio combustibile ATZ
lire 86.423 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 43.212 per mille
chilogrammi".
2. Alle emulsioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8,
commi 3, 5, 6 e 10, della legge 23 dicembre 1998, n.448, e il nuovo trattamento fiscale
decorre dall'anno 2000. Per tale anno le aliquote di accisa sono stabilite dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 8, comma 5, tenendo
conto delle aliquote base indicate nella tabella 2, allegata alla presente legge, nonché
dell'aumento disposto per l'anno 1999 dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 15 gennaio 1999,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.11 del 15 gennaio 1999.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche tecniche delle
emulsioni ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nella carburazione e nella
combustione.
4. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la lettera c)
del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998 è sostituita dalla
seguente: "c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo
dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di
petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria,
attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonché a
consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione
del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione
del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di
energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre
agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti
combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella
zona climatica F;
3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di
petrolio liquefatti confezionati in bombole;
4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il
beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con
cadenza annuale, ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione Il suddetto beneficio è
applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni
non metanizzate dei comuni ricadenti nella climatica E, di cui al predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il decreto
del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti
locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni
anno.".
5. Nella nota 1) dell'articolo 26 del testo unico approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: "negli esercizi di ristorazione e" sono
soppresse;
b) nel secondo periodo, dopo le parole: "nel settore alberghiero" sono aggiunte
le seguenti: "negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti
esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestite senza fini di lucro,";
c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Si considerano altresì compresi
negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del
gas metano utilizzato negli impianti sportivi e nelle attività ricettive svolte da
istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli
indigenti".
Art. 13 (Disposizioni in materia di attività marine)
1. Al comma 1, dell'articolo 4, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le parole: "sulle
retribuzioni corrisposte", sono sostituite dalle parole: "sui redditi di lavoro
dipendente e di lavoro autonomo corrisposti".
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, dell'articolo 4, del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30,
è attribuito anche ai soggetti che in base a rapporti contrattuali con l'armatore
esercitano a bordo di navi da crociera attività commerciali complementari, accessorie o
comunque relative alla prestazione principale.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 4, del decreto legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applicano
anche al reddito derivante dall'esercizio a bordo di navi da crociera delle attività
indicate nel comma 2 del presente articolo, anche se esercitate da terzi in base a
rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione
comunque realizzata, le predette disposizioni si applicano solo nei confronti
dell'armatore.
4. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 17, della legge 5 dicembre 1986, n. 856,
sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonché ogni altra attività commerciale
complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica".
5. All'articolo 17, della legge 5 dicembre 1986, n. 586, è aggiunto infine il seguente
comma: "3-bis. I servizi e le attività di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla
disciplina di cui agli articoli 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30".
Art. 14 (Esecuzione di rimborsi di modesta entità)
1. Entro il 31 dicembre 2000, all'esecuzione dei rimborsi relativi alle imposte sui
redditi, all'imposta sul valore aggiunto, al contributo al servizio sanitario nazionale
nonché alle tasse e altre imposte indirette sugli affari, provvedono, nel limite massimo
di lire 1.000 miliardi, gli uffici finanziari secondo modalità semplificate che prevedano
l'utilizzazione di procedure automatizzate e senza alcun ulteriore adempimento a carico
dei contribuenti, mediante la realizzazione di piani e progetti strumentali e di
risultato. Per tali finalità un importo non superiore a 10 miliardi di lire è
destinato al Fondo unico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per
il compartoMinisteri.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai rimborsi di importo, al netto degli
interessi, non superiori a cinque milioni di lire richiesti fino al 31 dicembre 1993.
3. Con decreto del ministero delle Finanze sono stabilite le modalità di attuazione del
presente articolo e sono individuati gli uffici competenti all'emanazione dei
provvedimenti di rimborso.
Art. 15 (Maggiori entrate assicurate da provvedimenti di cui all'articolo 16
della legge n.133 del 1999)
1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16
della legge 31 maggio 1999, n.133, con particolare riferimento alla corresponsione
dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto sono assicurate maggiori entrate pari a 330
miliardi di lire, a decorrere dall'anno 2000.
Art. 16 (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico
radiotelevisivo)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni,
ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti
misure:
Categorie: canone televisione:
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a 100:
10.000.000;
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di stanze inferiore a 100 e
superiore a 25; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e
campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso: 3.000.000;
c) alberghi con 5 stelle lusso e 5 stelle con un numero di stanze pari o inferiore a 25;
alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni a 3 stelle con un numero di televisori superiore a
10; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3
stelle; esercizi pubblici di 1a e 2acategoria, sportelli bancari: 1.500.000;
d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o
inferiore a 10; pensioni e locande con 2 o 1 stella; campeggi con 2 o 1 stella;
affittacamere; esercizi pubblici di 3a e 4a categoria; altre navi; aerei in servizio
pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: 600.000;
e) soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di
televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti
religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole
istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n.
1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: 300.000.
2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.
3. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale
determinazione del canone di abbonamento RAI.
Art. 17 (Disposizioni concernenti le camere di commercio)
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono sostituiti
dai seguenti:
"3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, determina ed aggiorna
con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite
l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da
parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, da applicare
secondo le modalità di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non
possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, e quelli massimi, nonché gli importi del
diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli
importi del diritto applicabili alle unità locali, nonché le modalità e i termini di
liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica
la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto
dovuto, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981,
n. 689.
4. Il diritto annuale di cui al comma 3 è determinato in base al seguente metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema
delle camere di commercio è tenuto a fornire ull'intero territorio nazionale, in
relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a
quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad
un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento
delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o
annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese, e mediante applicazione di
diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti.
d) nei primi due anni di applicazione l'importo non potrà comunque essere superiore
al 20 per cento rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione".
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dall'anno 2001. Il bollettino per la
riscossione del diritto annuale relativo all'anno 2000 viene inviato entro il 30 settembre
2000 e deve essere pagato entro il 31 ottobre 2000. I soggetti obbligati al pagamento del
diritto annuale indicano negli appositi bollettini l'ammontare del fatturato di cui al
comma 1.
3. Le istanze di rimborso dei diritti camerali erroneamente corrisposti devono essere
presentate e le azioni giudiziali conseguenti devono essere proposte, a pena di decadenza,
entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento. Per le annualità anteriori al 2000 le
istanze e le azioni predette devono essere presentate e promosse, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre 2001.
4. Al fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, possono confluire fondi derivanti da politiche di investimenti comunitarie e
nazionali.
Art. 18 (Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446)
1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, è sostituita dalla seguente: "f) previsione per le occupazioni
permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da
aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai
servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:
1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero
complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle
sottoindicate classi di comuni:
I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;
2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura
del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di
tariffa di cui al precedente numero 1, per il numero complessivo delle utenze presenti
nei; comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;
3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non
può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta
complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate
dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;
4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice
ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno
precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla
provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le
province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel
mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di
pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta
giorni dalla data di ricezione della comunicazione".
2. Il comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è
sostituito dal seguente:
"3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con
riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di
manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Per la determinazione
della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma
2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del
canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va
detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune
e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni
di servizi".
TITOLO III - Disposizioni in materia di spesa
CAPO I - Spese delle amministrazioni
centrali
Art. 19 (Rinnovi contrattuali)
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai
rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto dei Ministeri, delle aziende e
amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo e della scuola, è determinata,
rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi e in lire 2.269 miliardi,
ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti
e le iniziative di attuazioni del nuovo ordinamento del personale, ad eccezione dei
passaggi da un'area funzionale all'altra, continuano a essere finanziati esclusivamente
con le risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla
contrattazione integrativa.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni
2000, 2001 e 2002 sono determinate, rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660
miliardi e in lire 850 miliardi. Per le finalità di cui all'articolo 19 della legge 28
luglio 1999, n. 226, un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti
anni, è utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle carriere
diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, per il
personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito
dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
4. Per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non
economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle
istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, ivi compreso il
personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, e alla corresponsione
dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, provvedono le
amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.
5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli oneri contributivi per
pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e
dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
Art. 20 (Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time)
1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall'articolo 22,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2001 deve
essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a
quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti
per gli anni precedenti e fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della
legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in
servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi
espletati alla data del 30 settembre 1999.";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Allo scopo di assicurare il
rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la
programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al
termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazionidello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze
di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la
funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono
al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno.";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per consentire lo sviluppo dei
processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della
riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata
del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare,
tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove
professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio
dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle
amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e
con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque
subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti
procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.";
d) al comma 3-bis sono soppresse le parole da: "ivi comprese" fino alla fine del
periodo;
e) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: "3-ter. Al fine di garantire la
coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle
amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere
corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli
organizzativi rispondenti ai princìpi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e
qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame
del Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza
semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di
reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative
collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna.
Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonchè per gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi
sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata
dai competenti organi di controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono
trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che,
entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia
esito negativo, le parti riprendono le trattative";
f) il comma 18 è sostituito dai seguenti: "18. Allo scopo di ridurre la spesa
derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare
ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la
percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale
o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può comunque
essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che
non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del
totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe,
esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno
può intervenire purchè ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto
di lavoro a tempo parziale. 18-bis. È consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto
alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo
criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro";
g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti: "20-bis. Le amministrazioni
pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni
adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare
per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili,
realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con
altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli
obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento
di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo
51. 20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente
articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità,
sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 43, comma 5, ai
fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali
di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima
destinazione e ai sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti
che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale
superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui
al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite".
2. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive
modificazioni, sono soppresse le parole: "Nell'ambito del medesimo comparto". Al
medesimo articolo 33, il comma 2 è abrogato.
3. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge,
la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con
qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, è elevata
da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2000.Restano parimenti in vigore
fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998.
Art. 21 (Riduzione di personale del comparto scuola)
1. Il numero dei dipendenti del comparto della scuola deve essere ridotto, al 31 dicembre
2000, di una percentuale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello dei
dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999,fermi restando gli obiettivi previsti
dall'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, verificati
distintamente ai sensi dell'articolo 39, comma 2-bis, della medesima legge n.449 del 1997,
introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), della presente legge nonché quelli
previsti dal comma 3, dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tale
riduzione è disposta in modo da evitare la riduzione di offerta formativa nelle aree
montane, nelle isole minori o comunque in aree a bassa densità demografica.
2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in lire 534 miliardi in
ragione d'anno, sono destinati ad incrementare, per l'anno 2001, nella misura di lire 123
miliardi, e, a decorrere dall'anno 2002, nella misura del 60 per cento dell'intero
ammontare, il fondo di cui all'articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n.449.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta
e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito
delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.
Art. 22 (Conferma della disciplina relativa alle indennità e ai compensi
rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita)
1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, da ultimo confermate
e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
concernenti le indennità, i compensi, le gratifiche, gli emolumenti e i rimborsi
spesa soggetti a incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano
ad applicarsi anche nel triennio 2000-2002. Tali disposizioni si applicano agli
emolumenti, indennità compensi e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni pubbliche
anche a estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di
specifiche funzioni.
Art. 23 (Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca)
1. All'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, come modificato dal comma 24 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999,
n.4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <nonché, a domanda, il periodo
corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del
trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente.>.
Art. 24 (Affitti e fitti figurativi)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, adotta con proprio decreto, con il supporto dell'Osservatorio
sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, anche nell'ambito delle azioni e
misure elaborate e attuate ai sensi dell'articolo 55, comma 9, della legge 27 dicembre
1997 n. 449, misure finalizzate a ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel corso
dell'anno 2000 e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare
dei metri quadri degli immobili utilizzati dall'insieme delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato.
2. Le spese di manutenzione degli immobili in uso alle amministrazioni di cui al comma 1
devono comunque essere contenute nelle stesse quote percentuali di cui al medesimo comma
1.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione di piani di
razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione, anche avvalendosi della
collaborazione dell'Osservatorio di cui al comma 1, rinegoziano, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i contratti di fitto di locali
attualmente in essereallo scopo di contenerne la relativa spesa.
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 le amministrazioni di cui al comma 1,
dovranno valutare i costi di uso degli immobili appartenenti al demanio, o comunque di
proprietà pubblica a uso gratuito, sulla base degli elementi forniti dall'Osservatorio
dei valori immobiliari del territorio nazionale del ministero delle Finanze.
5. Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di cui al comma 1 verranno
introdotte, nell'ambito delle unità previsionali di competenza, le poste corrispondenti
al costo d'uso degli immobili di cui al comma 4.
6. Per l'esercizio finanziario 2000 il costo d'uso viene transitoriamente determinato in
lire 10.000 al metro quadro annuo e gli stanziamenti per spese di funzionamento non
aventi natura obbligatoria vengono ridotti per importo corrispondente con decreto del
ministro del Tesoro, el bilancio e della programmazioneeconomica, su proposta del ministro
competente.
Art. 25 (Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in
materia di clienti idonei del mercato elettrico)
1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti i criteri
e le modalità per costituzione di consorzi e la partecipazione delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.29, e successive modificazioni, ai consorzi, anche con la partecipazione di enti
pubblici economici e di imprese, previsti dall'articolo 14, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, ai fini dell'applicazione delle relative
disposizioni alle predette amministrazioni pubbliche, ferma restando l'applicazione alle
amministrazioni stesse delle altre disposizioni del citato articolo 14 del decreto
legislativo n.79 del 1999, ove ne ricorrano le condizioni.
Art. 26 (Acquisto di beni e servizi)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto
della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di
società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di
contabilità pubblica con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere,
convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza
della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni
ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I
contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di
congruità economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c),
della legge 15 maggio 1997, n.127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da
amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14
gennaio 1994, n.20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto
dall'articolo 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire
alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per
l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di
gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286,
verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti.
Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione
politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa,
conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase
di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.
5. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta
annualmente alla Camera una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente
articolo nonché i risultati conseguiti.
Art. 27 (Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile)
1. Le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato,
previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, sono rinviate all'anno
2001, tranne quelle connesse con accordi e impegni internazionali ed europei, ivi compreso
l'utilizzo dei fondi comunitari e dei cofinanziamenti nazionali, con calamità naturali,
con interventi di carattere umanitario, nonché le riassegnazioni di somme destinate dalla
legge o dai contratti collettivi al personale delle pubbliche amministrazioni.
2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme dovute da amministrazioni ed enti
pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate
in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, alle pertinenti unità previsionali di base delle
amministrazioni interessate.
3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio in
deroga al disposto del comma 1, entro il limite del 5 per cento dell'importo risultante
dall'applicazione del medesimo comma 1.
4. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002,
concernenti le spese classificate "Consumi intermedi" sono ridotti del 5 per
cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad
intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato
nonché di quelli aventi natura obbligatoria.
5. Gli stanziamenti per consumi intermedi del Ministero della difesa non impegnati
nell'esercizio finanziario 2000 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio
finanziario 2001.
6. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni statali,
stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2000-2002, possono
essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a
condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per
cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.
7. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo
22 luglio 1999, n. 261, i termini di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, della legge 23
dicembre 1998, n.448, sono differiti, rispettivamente, al 1o ottobre 2000 e al 1o aprile
2000. Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 41, comma 3, della
predetta legge n.448 del 1998, sono rideterminate, a decorrere dall'anno 2001,
rispettivamente, in lire 350 miliardi per le finalità di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 del predetto articolo 41 e in lire 80 miliardi per le finalità di cui alla
lettera c) del medesimo comma 1; per il periodo 1o ottobre-31 dicembre 2000 le
medesime autorizzazioni sono fissate in lire 93 miliardi per le finalità di cui alle
predette lettere a) e b) e in lire 22 miliardi per le finalità di cui alla citata lettera
c). Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 41, comma 2, della predetta legge n.448
del 1998, nei decreti ivi previsti sono indicati i termini di presentazione delle domande
di accesso ai contributi, nonché i requisiti di ammissione ai contributi medesimi a
favore dei soggetti da definire nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 41, comma
1, della citata legge n.448 del 1998.
8. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione è attribuito
per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della
quota già spettante all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo periodo del comma 8
dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n.449, come sostituito dall'articolo 45,
comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n.448, è soppresso.
9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, sono tenuti al
pagamento:
a) di un canone annuo pari all'uno per cento del fatturato se emittente televisiva,
pubblica o privata, in ambito nazionale;
b) di un canone annuo pari all'uno per cento del fatturato, fino ad un massimo di lire
centoquaranta milioni se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di lire
trenta milioni se emittente televisiva locale, e fino ad un massimo di lire venti milioni
se emittente radiofonica locale.
10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base
del fatturato, conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attività
radiotelevisiva, tenendo conto altresì dei proventi derivanti dal finanziamento del
servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti
che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora
e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui
sopra sulla base del fatturato conseguito nel 1999. Le modalità attuative del presente
comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il
Ministro delle finanze. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre in
qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'articolo
1, comma 6, lettera c), n. 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio
dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
lettera c), n. 5), della citata legge n. 249 del 1997. Quaranta miliardi di lire annue a
decorrere dal 2000 sono destinate alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma
3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Conseguentemente, all'articolo 45, comma 3, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi
per l'anno 2001" sono soppresse.
11. Al fine della razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile,
le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20
maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n.236, dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 marzo 1995, n.95, dal decreto-legge 1o ottobre 1996, n.510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608, e dalla legge 2 dicembre 1998, n.423,
affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il fondo è rifinanziabile per
un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, esuccessive modificazioni.
12. Per garantire con carattere di stabilità l'apertura quotidiana con orari prolungati,
ivi compresi i giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti
archeologici, degli archivi e delle biblioteche, anche in considerazione del Giubileo
dell'anno 2000, il Ministro per i beni e le attività culturali, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in cui definisce un
programma di attività su base triennale, stabilendo le priorità, i tempi e le modalità
di attuazione, nonché le risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi istituiti dai
vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale. In sede di contrattazione
integrativa sono definiti specifici piani e progetti di incentivazione da destinare al
raggiungimento dei predetti obiettivi. A decorrere dall'anno 2000, per le finalità di cui
al presente comma, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi. Dall'anno 2001,
alle predette finalità sono integralmente devolute le maggiori entrate dicui alla legge
25 marzo 1997, n.78, rispetto alle medesime entrate accertate al termine dell'esercizio
precedente, con corrispondente riduzione della citat