Regolamento comunale per il corretto insediamento degli impianti di telefonia mobile e di trasmissione dati

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 132 del 21/12/2016
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 20/02/2019
Aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27/01/2026

Il presente Regolamento viene redatto secondo quanto stabilito dall’articolo 8, comma 6, della Legge 22 febbraio 2001 n° 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici), così come modificato dalla Legge 120/2020, nonché dell’art. 6 della L.R. Marche n.12/2017 con l’intendimento di:

  1. tutelare i cittadini dai rischi derivanti dall’esposizione a campi elettromagnetici;
  2. tutelare l’ambiente e il paesaggio, coniugando lo sviluppo del progresso e delle tecnologie con i criteri di sostenibilità;
  3. assicurare ai Gestori la migliore copertura per fornire agli utenti un servizio di qualità ottimale;
  4. definire la localizzazione dei siti idonei ad ospitare le strutture nel rispetto del principio di “minimizzazione” degli impianti, del livello di inquinamento elettromagnetico e dell’esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
  5. assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
  6. conoscere la situazione generale relativa al livello d’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell’autorizzazione all’installazione di nuovi impianti;
  7. Minimizzare i fattori di intrusione visiva a carico del paesaggio extraurbano e urbano derivante dai predetti impianti, con particolare riferimento alla tutela dei ricettori a tal riguardo sensibili – edifici ed aree di valore storico, architettonico e monumentale – zone di parco classificate inserite nelle zone urbanistiche A e riserve naturali e quanto altro ritenuto necessario salvaguardare;
  8. Minimizzare gli impatti sul territorio, determinati dalla realizzazione delle installazioni di elementi radianti o strutture «porta antenne» per la telefonia mobile allocati stabilmente;
  9. perseguire l’uso razionale del territorio, tutelando l’ambiente, il paesaggio e i beni naturali in quanto risorse non rinnovabili;
  10. promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettromagnetici secondo le migliori tecnologie;
  11. individuare i punti di ottimale localizzazione delle strutture per l’installazione di impianti fissi per telefonia mobile, ponti radio e loro eventuali modifiche;
  12. garantire un’adeguata ed efficiente gestione del servizio di telefonia mobile in quanto servizio di pubblica utilità;
  13. promuovere la collaborazione operativa tra l’Amministrazione comunale e i titolari/gestori degli impianti per un corretto inserimento degli stessi sul territorio comunale;
  14. garantire la corretta informazione ai cittadini nella fase di revisione del Regolamento mediante la pubblicazione di specifiche pagine web sul sito istituzionale del Comune di Jesi e/o attraverso incontri e dibattiti pubblici con l’Amministrazione comunale e/o con esperti.

Il Regolamento disciplina inoltre le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione di nuove antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni già presenti nel rispetto delle normative vigenti e dei contenuti dei suoi allegati.

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Ultimo aggiornamento: 06/02/2026

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