Regolamento per la esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 120 del 28/07/2026

Il presente regolamento detta norme e modalità, ai sensi dell’art.  13 comma 7 del D.Lgs. 36/2023 e succ. mm.ii., nonché dell’art. 16 del DPR 380/2001 e succ. mm.ii., per l’esecuzione di tutte le opere destinate a confluire nel patrimonio pubblico, compresa la cessione delle aree, realizzate da soggetti diversi dal Comune, connesse a permessi di costruire, a permessi di costruire convenzionati, a piani urbanistici attuativi ed agli accordi convenzionali, comunque denominati, stipulati tra i soggetti proponenti e l’amministrazione comunale (cosiddetti “accordi complessi”, compresi gli accordi di programma). Fanno eccezione gli accordi complessi stipulati in seguito a procedura di evidenza pubblica originaria per la scelta del privato sottoscrittore dell’accordo, nel qual caso non è richiesta una gara di “secondo livello” per la scelta dell’esecutore delle opere.
Le opere realizzate da parte dei soggetti titolari di permesso di costruire o di altro titolo abilitativo sulle aree da cedere/cedute al Comune divengono parte del patrimonio dell’Ente, entrano nella rete dei servizi della città, assumono carattere e valenza di opere pubbliche. 

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Ultimo aggiornamento: 04/08/2026

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