Autocertificazione

L'autocertificazione è una dichiarazione che l'interessato sottoscrive di suo pugno nel proprio interesse su stati, fatti e qualità persionali che viene utilizzata nei rapporti con la P.A. e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi. Nei rapporti con soggetti privati il ricorso all'autocertificazione è rimandato alla accettazione o meno da parte di quest'ultimo.

Al posto dei documenti ufficiali con l'autocertificazione è possibile sostituire:

  • data e il luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio, decesso del coniuge dell'ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titoli di studio, esami sostenuti;
  • qualifica pro.le posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benifici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita iva e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrefe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato o categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimente che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di dicisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
  • I documenti autocertificati devono essere sottoscritti, ma la legge non richiede l'autenticazione della firma.


Cosa non si può autocertificare:

  • Certificati medici,sanitari e veterinari;
  • Certificati di conformità CE;
  • Certificati di marchi e brevetti.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
L'atto di notorietà è la dichiarazione di stati, fatti e qualità personali che sono a diretta conoscenza del cittadino interessato, per esempio si possono dichiarare chi sono gli eredi, la proprietà di un immobile, la situazione familiare.

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà:

  • quando sono rivolte alle amministrazioni o ai gestori di servizi pubblici non vanno autenticate, ma sono sottoscritte di fronte al dipendente addetto oppure presentate da un'altra persona o inviate anche per fax allegando la fotocopia del documento di identità della persona che le ha firmate (rimane dove prevista in precedenza l'imposta di bollo sulle istanze);
  • quando sono rivolte ai privati vanno autenticate ed è dovuta l'imposta di bollo;
  • le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte con la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico attraverso la carta di dentità elettronica;
  • le istanze e le dichiarazioni sostitutive possono essere sempre inviate per fax con la fotocopia del documento di identità della persona che le ha firmate.

 

Autocertificazione per i cittadini stranieri

- Si estende ai cittadini extra-comunitari residenti in Italia la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto dì notorietà. Questa possibilità è limitata a fatti, stati e qualità personali certificabili e attestabili in Italia da soggetti pubblici e privati.
- Si conferma per i cittadini dell'Unione Europea, l'applicazione delle stesse procedure previste per i cittadini italiani

Chi non è tenuto ad accertarle:

  • I privati (banche, assicurazioni, notai, aziende private)
  • Tribunali


Casi di impedimento

La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. A tale riguardo occorre ricordare che sdono parenti fino al terzo grado:
- il linea retta: genitori, nonni, bisnonni, figli, nipoti, pronipoti;
- in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti.
Dichiarazione sostitutiva di certfificazioni (resa nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo)
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo)


MODULISTICA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 59 del 15/03/97 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
Legge 127 del 15/05/97 Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo.
Circ. PCM 4 del 27/05/98 Attuazione della legge 15 maggio 1997 n. 127.
Circ. MI 48 del 03/06/98 Attuazione della legge 15 maggio 1997 n. 127
DPR 252 del 03/06/98 Procedimento per la certificazione antimafia.
Legge 50 del 08/03/99 Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti Amministrativi. Legge di semplificazione 1998.
Circ. MI 108 del 05/11/99 Semplificazione amministrativa. Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Legge 340 del 24/11/00 Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999.
D.P.R. 445 del 28/12/00 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)
D.L. 443 del 28/12/00 Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo B)
D.P.R. 444 del 28/12/00 Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo C) Decreto Rettorale del 03/09/1998 Regolamento in materia di dichiarazioni sostitutive riferimento legge 4 gennaio 1968, n. 15 e legge 15 maggio 1997, n. 127 (D.R. n. 1830 del 3/09/1998La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.

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