Zona GIALLA (aggiornato al DPCM 02/03/2021)
- Consentito circolare dalle 5 alle 22 nella stessa Regione.
Consentita una sola visita al giorno a casa di parenti o amici, in massimo 2 persone più figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Vietato circolare dalle 22 alle 5 e spostarsi in altre Regioni, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità o salute.
Rientro alla residenza, domicilio o abitazione sempre consentito. - Centri e parchi commerciali chiusi nei giorni festivi e prefestivi. Restano aperti all'interno farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie, edicole, librerie, vivai.
- Attività in presenza al 100% per scuole dell'infanzia, elementari e medie. Alle scuole superiori didattica in presenza alternata per minimo il 50% e fino al 75% degli alunni. Università aperte/chiuse su autonoma decisione, in base all'andamento dell'epidemia.
Riempimento massimo al 50% dei mezzi di trasporto pubblico locale, ad eccezione del trasporto scolastico dedicato. - Consumazione in bar e ristoranti dalle 5 alle 18. Dalle 18 alle 22 permesso solo asporto di cibi e bevande dai locali con cucina. Consegna a domicilio senza limiti di orario. Vietato consumare cibi e bevande in strade o parchi dalle 18 alle 5.
- Apertura di musei e mostre dal lunedì al venerdì, nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di prevenzione. Dal 27 marzo aperti anche il sabato e nei giorni festivi.
- Chiuse palestre, piscine e impianti sciistici
- Dal 27 marzo, aperti i teatri e i cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.
- Aperti i centri sportivi.
- Sospese le attività di sale scommesse, bingo, sale giochi e slot machine anche in bar e tabaccherie.
Zona ARANCIONE (aggiornato al DPCM 02/03/2021)
- Consentito circolare dalle 5 alle 22 nello stesso Comune.
Consentita una sola visita al giorno a casa di parenti o amici, nello stesso Comune, in massimo 2 persone più figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Dai Comuni fino a 5.000 abitanti, spostamenti consentiti anche entro i 30 km dai confini con divieto di andare nei capoluoghi di Provincia.
Possibile spostarsi in altri Comuni per lavoro, salute o necessità o per servizi non presenti nel proprio. Vietato circolare dalle 22 alle 5, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità o salute. Rientro alla residenza, domicilio o abitazione sempre consentito. - Centri e parchi commerciali chiusi nei giorni festivi e prefestivi. Restano aperti all'interno farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie, edicole, librerie, VIVai.
- Attività in presenza al 100% per scuole dell'infanzia, elementari e medie. Alle scuole superiori didattica in presenza alternata per minimo il 50% e fino al 75% degli alunni.
Università aperte/chiuse su autonoma decisione, in base all'andamento dell'epidemia. - Riempimento massimo al 50% dei mezzi di trasporto pubblico locale, ad eccezione del trasporto scolastico dedicato.
- Consumazione sempre vietata all'interno di bar e ristoranti e nelle adiacenze. Dalle 5 alle 18 permesso l'asporto di cibi e bevande da tutti i locali, dalle 18 alle 22 solo dai locali con cucina. Consegna a domicilio senza limiti di orario. Vietato consumare cibi e bevande in strade o parchi dalle 18 alle 5.
- Consentito l’asporto fino alle 22 dalle enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande
- Chiusi musei, mostre, teatri, cinema, palestre e piscine. Aperti i centri sportivi e Sospese le attività di sale scommesse, bingo, sale giochi e slot machine anche in bar e tabaccherie.
Zona ROSSA (aggiornato al DPCM 02/03/2021)
- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. - Tutte le attività motorie e sportive anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
- È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale. - Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
- È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi
- Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
- Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. È possibile senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- Per i bar e altri esercizi simili senza cucina, l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.
- Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti. Attività servizi alla persona
- Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, ad esclusione da lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse.
- Chiusi musei, mostre, teatri, cinema, palestre e piscine e centri sportivi.