Iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari

Descrizione

Sono cittadini comunitari tutti coloro che sono in possesso della cittadinanza di uno degli stati membri della comunità europea. Ad oggi dopo l’ingresso avvenuto il 1° gennaio 2007 di Romania e Bulgaria nella U.E. gli Stati che ne fanno parte sono diventati 27 e precisamente, oltre all’Italia ed ai due citati: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
“Sono equiparati ai cittadini comunitari anche i cittadini NON comunitari dei seguenti Stati: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Rep. San Marino”
I cittadini dei paesi Dell’Unione Europea hanno diritto d’ingresso in Italia dove possono soggiornare senza alcuna formalità per un periodo non superiore a tre mesi. E’ sufficiente che abbiano un documento d’ identità valido per l’espatrio.
Dall’11 aprile 2007, il cittadino che vuole soggiornare più di tre mesi, non deve chiedere più la carta di soggiorno, ma deve richiedere l’iscrizione all’anagrafe del comune dove intende stabilirsi.

Requisiti

  • Avere la dimora abituale a JESI
  • Essere lavoratore ( subordinato o autonomo ) ,oppure avere la disponibilità di risorse economiche sufficiente a non diventare un onere per lo Stato italiano e una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi.


Documentazione da Presentare

  1. Documento di identità (passaporto o carta di identità) di tutti i richiedenti l'iscrizione;
  2. Codice fiscale di tutti i richiedenti l'iscrizione;
  3. Attestato di iscrizione anagrafica rilasciato dal Comune di provenienza, qualora in possesso;
  4. Qualora titolari di patente di guida italiana e/o intestatari di veicoli dovrà essere compilato un modulo da ritirare presso l’ufficio anagrafe

Inoltre a seconda della loro condizione, devono presentare anche:

LAVORATORI SUBORDINATI, uno dei seguenti documenti: 

  1. ultima busta paga; 
  2. ricevuta di versamento dei contributi INPS; 
  3. comunicazione di assunzione al CIP- centro per l’impiego; 
  4. ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di lavoro; 
  5. comunicazione all’INAIL del rapporto di lavoro; 
  6. contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL


Regime transitorio (fino al 31 dicembre 2009) per neo comunitari (rumeni e bulgari):
L’accesso al mercato del lavoro da parte dei cittadini della Romania e della Bulgaria è subordinato al rilascio del nulla osta dello Sportello Unico per l’immigrazione presso la Prefettura: Ai fini dell’iscrizione anagrafica il lavoratore dovrà produrre anche tale documento. Non è necessario il nulla osta da parte della Prefettura per il lavoro stagionale e per il lavoro nei seguenti settori:agricolo e turistico alberghiero;domestico e di assistenza alla persona; edilizio;metalmeccanico;

LAVORATORI AUTONOMI, uno dei seguenti documenti:

  1. Certificato di iscrizione anagrafica alla Camera di Commercio;
  2. Attestazione di attribuzione di partita IVA;
  3. Iscrizione alla albo professionale ( in caso di libere professioni)


STUDENTI :

  1. Certificazione di iscrizione al corso presso un istituto riconosciuto e durata dello stesso;
  2. Polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno- o pari alla durata del corso se inferiore all’anno- che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo ( es. modelli E106, E120, E121, E109, E37). La tessera sanitaria europea ( TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria;
  3. Documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche proprie. Questo requisito può essere dichiarato, l’autocertificazione deve comunque indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche ( es. i dati del conto corrente postale e/o bancario)

Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell’importo sociale. Per l’anno 2009 l’importo dell’assegno sociale è di € 5.317,65

RELIGIOSI

  1. Dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia attestante la natura dell’incarico ricoperto, l’assunzione dell’onere del vitto e dell’alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa in Italia; 
  2. Dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia di assunzione delle spese sanitarie o, in alternativa, polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E121, E109, E37). La tessera sanitaria europea ( TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria;


MINORI NON ACOMPAGNATI

  1. Provvedimento dell’Autorità giudiziaria minorile che dispone l’affidamento o la tutela del minore;
  2. Documento di identità del tutore o affidatario;
  3. Passaporto o documento equipollente del minore


ALTRI

  1.  Polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E121, E109, E37). La tessera sanitaria europea ( TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria;
  2. Documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche proprie. Questo requisito può essere dichiarato, l’autocertificazione deve comunque indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche ( es. i dati del conto corrente postale e/o bancario)

Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell’importo sociale. Per l’anno 2009 l’importo dell’assegno sociale è di € 5.317,65

FAMILIARI: ( Per familiari si intendono: il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge):

  1. documentazione attestante la qualità di familiare ( es. certificato in originale di matrimonio, di nascita con paternità e maternità, ecc.); la documentazione dovrà essere tradotta e legalizzata; (1)
  2. documentazione che attesti che il familiare è a carico del cittadino comunitario solo in caso di discendenti di età superiore ai 21 anni o di ascendenti; la documentazione dovrà essere tradotta e legalizzata; la vivenza a carico può essere autocertificata;
  3. attestato di richiesta di iscrizione del familiare avente il diritto autonomo di soggiorno (se questo è residente in altro Comune).

In caso il titolare del diritto di soggiorno non sia un lavoratore, il familiare dovrà presentare anche:

  • Polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo ( es. modelli E106, E120, E121, E109, E37).

Disponibilità di risorse economiche sufficienti per il nucleo familiare. Per l’anno 2009 l’importo dell’assegno sociale è di € 5.317,65

Se la richiesta di iscrizione del familiare non è contestuale a quella del titolare, si dovrà presentare anche documentazione che attesti la regolarità del soggiorno del titolare.

I familiari non comunitari, se non sono in possesso del permesso di soggiorno, devono presentare:

  1. Documento di identità (passaporto o documento equipollente);
  2. Visto di ingresso se provenienti da Paesi per i quali è richiesto;
  3. documentazione attestante la qualità di familiare ( es. certificato in originale di matrimonio, di nascita con paternità e maternità, ecc.); la documentazione dovrà essere tradotta e legalizzata; (1);
  4. ricevuta richiesta permesso di soggiorno in qualità di familiare di cittadino comunitario;

La pratica di iscrizione anagrafica verrà definita solo dopo la presentazione del permesso di soggiorno.

(1) art.2 D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394

N.B.: Tutta la documentazione deve essere prodotta in originale e in duplice copia: le copie verranno trattenute dall’ufficio, mentre l’originale verrà restituito all’interessato.

ITER

L’Ufficiale di anagrafe, ricevuta la richiesta , effettua gli accertamenti necessari per verificare l’esistenza della dimora abituale avvalendosi anche degli Agenti di Polizia municipale; qualora proveniente da altro Comune trasmette al Comune di Precedente iscrizione anagrafica il relativo modello per la cancellazione.

Se l’accertamento è positivo il richiedente risulterà iscritto nell’anagrafe della popolazione residente.

Se l’accertamento risulta negativo verrà notificato al richiedente il motivo del mancato accoglimento

Avverso il provvedimento di rifiuto o revoca del diritto di soggiorno è ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo ove dimora il richiedente, il quale provvede, sentito l’interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile

DECORRENZA

La cancellazione dall’anagrafe del Comune di precedente residenza e l’iscrizione nell’anagrafe del Comune di Jesi avranno la stessa decorrenza, cioè quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato all’Ufficio Anagrafe.

L’iscrizione anagrafica è gratuita

NORMATIVA

  • Legge 24 dicembre 1954 n.1228
  • D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223
  • D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
  • Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30
  • D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394

Iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari

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