Principali novità introdotte dal Testo Unico per l'Edilizia

Le novità sostanziali del Testo Unico per l'Edilizia riguardano:

- introduzione dello Sportello Unico (SUE) dell’edilizia;
- soppressione delll’autorizzazione edilizia;
- sostituzione della Concessione edilizia con il “Permesso di costruire”;
- definizione di cosa si intende per nuova costruzione;
- estensione del campo di applicabilità della Denuncia di Inizio Attività (DIA)
- introduzione del silenzio rifiuto (impugnabile direttamente)
- sostituzione del procedimento di "agibilità" e "abitabilità" con il solo procedimento di "agibilità"


Il Permesso di Costruire deve essere richiesto per:

- la nuova costruzione;
- la ristrutturazione urbanistica;
Il permesso di costruire e, in alternativa la Denuncia Inizio Attività (DIA), possono essere richieste per:
- l’aumento delle Unità Immobiliari;
- le modifiche del volume;
- le modifiche della sagoma;
- le modifiche dei prospetti;
- le modifiche delle superfici;
- la ristrutturazione edilizia in caso di mutamenti d’uso in zona A.



La Denuncia Inizio Attività (DIA)

Sono realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività tutti gli interventi non riconducibili nell'elenco precedente
Le varianti al permesso di costruire possono essere presentate con DIA, nei tempi di validità del Permesso di Costruire, purché:
- non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie;
- non modifichino le destinazioni d’uso;
- non alterino la sagoma dell’edificio;
- non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

Le Regioni definiscono le tipologie d’intervento soggette a oneri, con relativi parametri e criteri per la determinazione. L’interessato può optare di richiedere il Permesso di Costruire in alternativa alla DIA (art. 22, comma 7), in questo caso, nell’eventualità di un abuso edilizio, non si applicano le sanzioni penali previste all’art. 44.

Validità ed efficacia della DIA

- validità: 3 anni
- va presentata allo Sportello Unico 30 gg prima dell’inizio dei lavori – ad eccezione di varianti in corso d’opera o non sostanziali (ex art. 15 Legge 47/85), con: relazione ed elaborati progettuali firmati da un progettista abilitato; asseverazione del progetto, a firma del progettista, di conformità delle opere a strumenti urbanistici, regolamenti edilizi, d’igiene e norme di sicurezza; indicazione della ditta a cui sono affidati i lavori.
- acquistano efficacia 30 gg dopo la loro presentazione e i 3 anni di validità decorrono dal trentesimo giorno dalla loro presentazione. I lavori non ultimati nei 3 anni sono realizzati con nuova DIA.
- se soggetta a pareri esterni, il termine di 30 gg decorre dal rilascio del parere. Se il parere è negativo, la DIA è nulla.
- la fine lavori è comunicata allo Sportello Unico con certificato di collaudo e attestazione di conformità dell’opera al progetto, presentato da parte del progettista.


Il Certificato di Agibilità

E' richiesto dal soggetto titolare del Permesso di costruire, o DIA, ed attesta: la sicurezza, l’igienicità, la salubrità, il risparmio energetico dell’edificio e degli impianti.
E' rilasciato dal Dirigente e riguarda:
- le nuove costruzioni;
- le ristrutturazioni e sopraelevazioni totali o parziali;
- gli edifici esistenti quando trattasi di ampliamenti, ristrutturazioni edilizie ai sensi dell'art. 3 comma d) del DPR 380/2001, variazioni della destinazione d'uso di unità immobiliari o parti di esse da residenziali a non residenziali e viceversa.
La mancata richiesta comporta una sanzione amministrativa da 77 a 464 Euro.

Validità ed efficacia del Certificato di Agibilità

È richiesto allo Sportello Unico, entro 15 gg dalla fine dei lavori, con:
- copia di avvenuto accatastamento;
- dichiarazione di conformità dell’opera eseguita al progetto presentato;
- dichiarazione di prosciugatura dei muri e salubrità dell’ambiente;
- dichiarazione dell’impresa installatrice della conformità degli impianti (per la residenza) per materiali e componenti secondo le norme UNI e CEI (artt. 113, 127 e art. 1 Legge 10/91);
- certificato di collaudo statico;
- certificato della sismica (non ancora vigente);
- conformità all’accessibilità e al superamento delle barriere architettoniche.

Lo Sportello Unico comunica al richiedente il responsabile di procedimento entro 10 gg dalla richiesta.

Dopo 30 giorni, l’agibilità si intende attestata (solo nei casi in cui e' presente il parere sanitario di cui all'art. 5 comma 3 lettera a) DPR 380/2001).
In caso di assenza di autodichiarazione il termine per il silenzio-assenso è 60 gg.

Principali novità introdotte dal Testo Unico per l'Edilizia

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