Schema di convenzione tra il Comune di Jesi ed il Consorzio Jesi Energia - Edison Termoelettrica - Sadam Zuccherifici


Con atto di Consiglio Comunale n. 62 del 05/03/1999 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Jesi ed il Consorzio Jesi Energia - Edison Termoelettrica - Sadam Zuccherificio.


COMUNE DI JESI
SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

COMUNE DI JESI (di seguito denominato Comune – C.F. 00135880425) rappresentato dal Sindaco pro tempore e dal Dirigente del Servizio Urbanistica domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede municipale di Jesi sita in Piazza Indipendenza n. 1 e a ciò autorizzati con delibera di C.C. n. 62 del 05.03.1999;

E

CONSORZIO JESI ENERGIA S.C.p.A. con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, nel seguito del presente atto più brevemente denominato "Consorzio" in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

EDISON TERMOELETTRICA S.p.A. con sede in Milano-, Foro Buonaparte n. 31, nel seguito del presente atto denominata più brevemente "Edison" nella persona del suo legale rappresentante pro tempore;

SADAM ZUCCHERIFICI – divisione della S.E.C.I. S.p.A. con sede in Bologna, via degli Agresti n. 4/6, nel seguito del presente atto denominata più brevemente "Sadam" in persona del suo legale rappresentante pro tempore;


P R E M E S S O


che la Edison S.p.A. è stata autorizzata dal Ministero dell’Industria, del Commercio e Artigianato, sentiti i pareri favorevoli del Ministero della Sanità e del Ministero dell’Ambiente, alla costruzione e all’esercizio di una centrale di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e calore nel territorio di Jesi nello stabilimento SADAM S.p.A. (D.M. 15/11/1991);

che detta autorizzazione è stata volturata a nome della Edison Termoelettrica S.p.A. in data 23/09/1992 e successivamente in data 24/02/1999 è stata volturata a nome del Consorzio Jesi Energia;

che il Comitato Regionale contro l’Inquinamento e Acustico per le Marche (C.R.I.A.M.) ha espresso parere favorevole al progetto;

che in data 03/06/1993 prot. 8539 e successivamente con lo stesso prot. in data 16.04.1994 è stata presentata dalla SADAM Zuccherifici, in qualità di proprietario dell’area, istanza di rilascio di concessione edilizia e successivamente di approvazione del progetto ai sensi della Legge n.1/78;

che le scriventi società hanno sempre dichiarato e dichiarano che la sopraindicata istanza fu presentata esclusivamente ai fini di massima collaborazione con l’ente locale, non essendo la concessione edilizia necessaria ai sensi degli artt. 26 e 28 della Legge n.10/1991;

che con atto del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio, n. 138 del 09/06/1994 è stato approvato, previo parere della Commissione Edilizia, il progetto in variante ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L. n. 1/1978;

che al procedimento relativo alla realizzazione della Centrale avviato in data 03/06/1993 con la istanza di concessione di cui sopra, hanno partecipato ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge 241/90 soggetti portatori di interessi pubblici, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in comitati ed associazioni come da atti relativi alle istruttorie pubbliche indette dal Comune di Jesi in data 18/03/1995 e 25/10/1997 come da atti relativi ai Forum civici tenutisi in data 15/03/1995 e 18/10/1997 a cui ci si richiama; che detti soggetti hanno preso visione degli atti del procedimento ed hanno attraverso memorie e richieste presentate in sede di istruttoria pubblica e di Forum evidenziato alcune problematiche relative alla salvaguardia del territorio e della collettività dal punto di vista ambientale ed igienico-sanitario;

che in ragione di ciò si è proceduto da parte del Comune ad integrare le fasi del procedimento con l’acquisizione di pareri, studi ed analisi da parte di esperti e di enti pubblici e strutture universitarie all’uopo incaricate;

che il Comune di Jesi in qualità di amministrazione procedente, con atto di C.C. n. 185 del 29/07/1994 e con successivi atti del Consiglio in data 1994 e 1995 ha stabilito, in accoglimento delle osservazioni e delle proposte presentate a norma dell’art. 10, che si addivenisse all’emissione del provvedimento finale a mezzo di un accordo tra le parti ai sensi dell’art,. 11 della Legge 241/90 senza pregiudizio di diritti di terzi, e nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

che il Consorzio Jesi Energia si è dichiarato disposto ad adottare significative misure per la migliore salvaguardia dell’ambiente;

che è stata quindi conclusivamente presentata al Comune in data 28/08/1997, prot. n. 17529 e formalizzata in data 12/02/1998, prot. n. 3853, la evoluzione progettuale della Centrale;

che questa rappresenta una evoluzione tecnologica che consente un miglioramento dell’impatto ambientale grazie a soluzioni impiantistiche e tecnologiche avanzate, e che risulta in linea con le disposizioni urbanistiche ed edilizie comunali, anche ai sensi della succitata deliberazione n. 138 del 09/06/1994;

che su detta evoluzione progettuale è stata acquisita dal Comune di Jesi in data 15/09/1997, prot. 18653 la relazione di verifica tecnico-scientifica, redatta dal Dott. Ovidio Urbani, incaricato dal Sindaco, la quale conclude in senso favorevole al progetto, anche sotto l’aspetto della compatibilità ambientale; ed è stata inoltre acquisita dallo stesso Comune in data 10/09/1998 la valutazione tecnico-ambientale della Commissione incaricata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 631 del 14/05/1998, la quale, nel dare atto della adozione delle migliori soluzioni tecnologicamente disponibili, attesta la congruità del progetto dal punto di vista impiantistico in relazione alle capacità ricettive dell’ambiente;

che a detta Commissione è stata fornita dal Consorzio documentazione tecnica esaustiva delle richieste di chiarimento avanzate dalla Commissione stessa in sede di esame del progetto;

che, come confermato dalle sopracitate relazioni tecniche, il progetto viene giudicato idoneo sotto il profilo ambientale;

che in data 01.03.1999 prot. Comune n.4630 il Consorzio Jesi Energia e la SADAM Zuccherifici, hanno trasmesso al Comune gli elaborati concernenti il progetto con i miglioramenti impiantistici e tecnologici avvenuti, per l’ipotesi che il Comune ritenga di dover rilasciare la concessione edilizia e fermo restando che le società qui intervenute ritengono, per parte loro, così come riconfermato nella sopracitata lettera trasmessa 01.03.1999, che per la realizzazione della centrale sia sufficiente la presentazione di denuncia inizio lavori ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 28 della Legge 09/01/1991 n.10, così come presentata il 23.11.1998 prot. n.24517;

che il Ministero dell’Industria, con lettera prot. n. 200399 del 12/01/1998 indirizzata al Sindaco, ha precisato che non occorrono, relativamente ai miglioramenti tecnologici intervenuti, nuove autorizzazioni ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. 203/88 oltre quella già rilasciata con D.M. 15/11/1991; facendo altresì presente che in sede di volturazione dell’autorizzazione a favore del Consorzio Jesi-Energia potevano essere inserite ulteriori prescrizioni ed indicazioni inerenti la materia disciplinata dall’art. 17 del D.P.R. 203/88;

visto il decreto di volturazione a favore del Consorzio Jesi Energia emesso in data 24/02/1999 ed inviato in copia al Sindaco del Comune di Jesi in data 24/02/1999 prot. Comune 3691 e qui allegato nel quale vengono recepite come da richieste del Sindaco in date 17/02/1999 e 19/02/1999 le prescrizioni relative ai limiti massimi di emissioni in atmosfera previsti nella presente convenzione, nonché la realizzazione di un sistema di rilevazione continua delle emissioni gassose dalla ciminiera con contestuale trasmissione in tempo reale dei dati alle autorità competenti e all’Amministrazione Comunale, e da ultimo l’impegno dell’esercente all’adozione di ulteriori miglioramenti tecnologici possibili ai fini di un’ulteriore attenuazione dell’impatto ambientale, secondo tempi e modalità da concordare;

che il Comune ritiene rispettato il contenuto dell’atto di indirizzo del Sindaco in data 27/10/1997;

che nella presente convenzione vengono definiti gli impegni assunti tra le parti e che la stessa costituisce atto preordinato all’emanazione entro il giorno 22.03.1999 del provvedimento finale di concessione edilizia ritenuto necessario dal Comune, ma non dalle sottoscritte società, al fine di determinare il contenuto discrezionale dello stesso, applicandosi alla medesima i principi del Cod. Civ. in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili;

che in particolare con il presente atto il Consorzio si impegna nei confronti del Comune al rispetto di tutti i parametri tecnici e ambientali previsti dal progetto così come migliorato ed altresì al rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico riconoscendo al Comune incisivi poteri di controllo, anche in fase di realizzazione e gestione dell’impianto, e di intervento in caso di inosservanza degli impegni stessi; dichiarandosi fin d’ora disponibile ad adottare, secondo tempi e modalità da concordare, gli ulteriori miglioramenti possibili in relazione alla futura evoluzione tecnologica;

che con il presente atto il Consorzio si impegna altresì a rendere disponibile a mezzo di convenzione con il Comune di Jesi, per l’utilizzazione nel campo civile ed industriale del vapore e/o dell’energia prodotta dall’impianto, secondo le modalità e le linee di seguito specificate; ed altresì a porre in essere interventi di carattere ambientale e sociale di seguito indicati;

che il presente atto contiene espressamente l’impegno di SADAM al mantenimento dell’attività produttiva dello Zuccherificio di Jesi cui la nuova Centrale termoelettrica, così come rappresentato dalla SADAM, è strettamente funzionale;

che gli obblighi a carico delle società di cui alla presente convenzione valgono per l’ipotesi ed a condizione del pronto inizio dei lavori, nel rispetto delle norme vigenti, nonché dell’effettiva realizzazione ed entrata in esercizio della Centrale Turbogas nello Zuccherificio SADAM di Jesi secondo le previsioni del progetto così come migliorato;

che la presente convenzione diverrà impegnativa per il Comune di Jesi, solo dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale con apposito atto reso esecutivo ad ogni effetto di legge, e per le scriventi società solo dopo il rilascio entro il 22.03.1999 della concessione edilizia ritenuta necessaria dal Comune, ma non dalle sottoscritte società;


tutto ciò premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE


ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Il Consorzio, oltre ad applicare e rispettare rigorosamente, nella costruzione e nell’esercizio della centrale, la tecnologia del progetto evolutivo e tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di limiti, misure, dispositivi, cautele, procedimenti e controlli a tutela dell’ambiente dall’inquinamento, applicabili all’impianto oggetto del presente atto, si impegna con il Comune all’osservanza delle condizioni indicate nei seguenti articoli:

ART. 3

Il Consorzio si impegna ad alimentare la Centrale Termoelettrica oggetto del presente atto esclusivamente con gas naturale (metano). Conseguentemente l’impianto non sarà neppure dotato dei dispositivi necessari a consentire un’alimentazione alternativa a gasolio o carbone.
In caso di violazione dell’impegno del Consorzio ad utilizzare esclusivamente gas naturale per l’alimentazione della Centrale termoelettrica, il Comune, previa emissione di ordinanza sindacale e/o di idoneo provvedimento, avrà diritto di ottenere l’immediata cessazione dell’attività dell’impianto sino al ripristino delle condizioni convenute.
Il Consorzio si impegna a procedere alla cessazione dell’attività dell’impianto entro le 24 ore successive alla notifica dell’ordinanza sindacale e/o dell’idoneo provvedimento. L’attività potrà riprendere solo al ripristino delle condizioni convenute, previa verifica da parte del Comune.

ART. 4

Il Consorzio si impegna ad ottenere dall’impianto a regime il rispetto dei seguenti limiti massimi di emissione in atmosfera: 36 mg/Nm³ di NOX (espresso in NO2) e 40 mg/Nm³ di CO come media giornaliera. Nessun valore medio orario, potrà superare il 125% (cioè 45 mg/Nm³ per NOX e 50 mg/Nm³ per CO) del valore medio giornaliero. Entrambi detti limiti massimi sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi secchi pari al 15%.

Fermo l’impegno di cui sopra, la garanzia del rispetto dei suddetti valori sarà attestata anche dalla certificazione del costruttore, fornita in sede di emissione dell’ordine, che verrà consegnata in copia al Comune.

Il Consorzio si impegna, a propria cura e spese, a dotare l’impianto di un sistema di rilevazione continua delle emissioni gassose dalla ciminiera (CO, NOX, O2, temperatura) ed un sistema computerizzato di trasmissione in tempo reale dei dati stessi all’Amministrazione Comunale e ai soggetti istituzionalmente preposti ai controlli, Provincia, SMSP-ARPAM (quando costituita), A.S.L. di competenza ovvero ad altri enti pubblici da questi indicati. Tali dati saranno altresì tenuti a disposizione per eventuali verifiche che potranno essere effettuate dai rappresentanti del Comune e dagli enti e soggetti preposti al controllo, durante il normale orario d’ufficio, senza alcun preavviso; l’impianto sarà altresì dotato di un contatore per la misurazione della quantità del metano bruciato.

In qualunque momento il Comune potrà verificare lo stato di funzionamento del sistema di rilevazione e potrà effettuare eventuali rilevazioni parallele attraverso l’SMSP-ARPAM (quando costituita) ed altre strutture pubbliche o private di fiducia.

Qualora, sulla base del sistema di rilevazione di cui sopra, venisse accertato in contraddittorio con il Consorzio, da tenersi entro e non oltre le 12 (dodici) ore successive alla diffida da parte del Comune, il superamento dei limiti massimi di emissione in atmosfera di cui al primo comma, il Comune diffiderà con ordinanza sindacale e/o idoneo provvedimento il Consorzio al rispetto di detti limiti, ordinando contestualmente la riduzione/sospensione temporanea dell’attività dell’impianto ai fini del ristabilimento dei limiti stessi; in difetto di contraddittorio per mancata presentazione del Consorzio, il Comune procederà comunque all’emanazione dei provvedimenti di riduzione/sospensione di cui sopra.

Nel caso si riscontrassero frequenti episodi di superamento dei limiti convenuti, con provata impossibilità per il Consorzio di rispettare i suddetti limiti, fermo restando l’emanazione dell’ordinanza sindacale e/o dell’idoneo provvedimento comunale di riduzione/sospensione temporanea dell’attività dell’impianto, il Comune a mezzo di ordinanza sindacale e/o idoneo provvedimento disporrà l’obbligo dell’installazione di ulteriori interventi tecnologici atti al superamento di detto inconveniente, fissando i tempi di realizzazione.

L’ordinanza sindacale e/o l’idoneo provvedimento comunale di riduzione/sospensione dell’impianto, in virtù della presente convenzione, sarà emanato anche in presenza di analoghi e contestuali provvedimenti di competenza degli organi preposti in materia di rispetto dei limiti di emissione.

Tutti i parametri relativi alle emissioni indicati nella presente convenzione, nonché nel decreto ministeriale di volturazione datato 24/02/1999 come valori non superabili, integrano quanto previsto dal D.P.R. 203/88. Il Consorzio si impegna pertanto al rispetto delle norme vigenti in materia così come integrate nella presente convenzione, e nel decreto di volturazione.

Il Consorzio si dichiara altresì disponibile ad adottare, autonomamente, nonché su proposta del Comune, ulteriori miglioramenti tecnologici finalizzati ad un’ulteriore attenuazione dell’impatto ambientale, possibili in relazione alla futura evoluzione tecnologica, secondo tempi e modalità da concordare.

ART . 5

Il Consorzio si impegna a non effettuare prelievi aggiuntivi di acqua dal sottosuolo rispetto alla attuale gestione dello Zuccherificio, che registra un consumo annuo pari a circa 1.100.000 m³, come da documentazione agli atti del Comune.

Il Comune effettuerà annualmente durante l’attività della Centrale due verifiche tecniche di misurazione del prelievo idrico.

Il Consorzio si impegna a riversare tutto il residuo delle acque di lavorazione dell’impianto nel sistema di depurazione dello zuccherificio.

Si impegna inoltre:

A che la temperatura dei reflui immessi nel fiume Esino, non superi, nel periodo di magra, il valore di 30° C con una previsione di portata di scarico non superiore a 65 lt/secondo e sia comunque tale da garantire che la temperatura media del fiume, valutata come previsto dalle normative vigenti, non venga incrementata di più di 2° C.
A che i reflui siano monitorati in continuo con misura di temperatura e PH. La portata dei reflui sarà misurata in continuo compatibilmente alle soluzioni tecniche praticabili. Il COD sarà oggetto di analisi giornaliere discontinue, prevedendo anche il possibile uso di campionatori automatici.
A che venga effettuato in contraddittorio con il Comune un controllo fisico-chimico-biologico-biotico (indicatori biologici del fiume Esino da effettuarsi con periodicità semestrale (fine maggio/primi giugno e fine settembre/ottobre) nei tratti del corso d’acqua a monte e a valle nel punto di immissione dei reflui. In caso di superamento dei valori definiti dai parametri di cui ai punti 1 e 2 del presente comma, che derivi dai reflui immessi, verranno adottate adeguate misure di mitigazione degli scarichi che saranno concordate con i tecnici incaricati dal Comune. I dati di cui ai punti precedenti debbono essere trasmessi al Comune e agli organi preposti in materia.
In ordine ai sistemi di lagunaggio presenti, al servizio dello zuccherificio, saranno messe a punto strategie di intervento che dovranno prevedere l’applicazione di sistemi biologici o a basso impatto ambientale, al fine del controllo della dinamica delle popolazioni degli Artropodi: simulidi – culicidi (zanzare) e dei ratti, da definire in corso di confronto tecnico con la commissione incaricata dal Comune di seguire l’applicazione delle prescrizioni di monitoraggio ambientale stabilite nel presente atto.


ART. 6

Il Consorzio si impegna a dotare la Centrale di tutti gli accorgimenti necessari a contenere le emissioni rumorose della Centrale stessa entro i limiti della classe 4 (60 dB di giorno e 50 dB di notte) previsti dal DPCM 14/11/1997 e comunque dalla normativa vigente nel corso dell’esercizio della Centrale.


Il Consorzio si impegna a dotare la Centrale di tutti gli accorgimenti tecnici necessari a contenere le emissioni acustiche dell’impianto entro i limiti sopracitati. Il Consorzio si impegna a dotare la Centrale di apposita centralina rilocabile per il rilevamento in continuo delle emissioni acustiche della Centrale e relativa registrazione delle stesse sempre in continuo e ad effettuare, appena terminata l’attività del cantiere relativo alla costruzione della Centrale, idonea piantumazione nel perimetro esterno dell’impianto.

Prima dell’avvio della Centrale verranno effettuate due ampie campagne di misure (che il Comune affiderà a sua discrezione) in periodo notturno e diurno, con lo Zuccherificio SADAM in ridotta ed in piena attività, in modo di avere un univoco stato di riferimento. Il Comune affiderà dette campagne a società, enti od istituti a sua discrezione.

ART. 7

Il Consorzio si impegna a mantenere in perfetta efficienza tutti i presidi tecnici installati presso l’impianto per il controllo e l’abbattimento delle emissioni in atmosfera, e ad informare il Comune di ogni loro sostanziale modificazione.

ART. 8

Il Consorzio effettuerà a suo carico e spese la certificazione secondo la normativa ISO 9001 ed ISO 14001 dei sistemi di gestione ambientale dell’impianto con scelta dell’ente certificatore effettuata di comune accordo con il Comune di Jesi.

ART. 9

Il Consorzio si impegna ad installare e a far funzionare, a sua cura e spese, almeno sei mesi (e ove possibile dodici mesi) prima dell’avviamento della centrale, quattro centraline di rilevazione della qualità dell’aria (comprese le due già previste nell’ambito dell’autorizzazione ministeriale di cui al verbale della riunione del 20/10/1994 presso il Ministero dell’Industria), di cui almeno una dotata di sistema di rilevamento dell’ozono, e una stazione meteoclimatica in posizioni concordate con il Comune; due delle quattro centraline saranno dedicate alle aree più prossime alla Centrale (Monsano – Coppetella).


Il Consorzio assume a proprio carico anche le spese di manutenzione delle centraline, quelle relative alla trasmissione computerizzata dei relativi dati al Comune e agli organi istituzionalmente preposti, Provincia, SMSP-ARPAM (ove costituita), ASL di competenza alla tutela dell’ambiente dall’inquinamento atmosferico, per l’intero periodo dell’attività della Centrale. Il Consorzio assume inoltre a proprio carico il costo e la realizzazione del relativo software per l’elaborazione dei dati.

ART. 10

L’Amministrazione Comunale effettuerà in contraddittorio con il Consorzio campagne (n. 2/anno per il periodo di esercizio della centrale) di rilevamento della qualità delle acque del fiume Esino in prossimità dello scarico di cui all’art.5 comma 4 punto 3.

ART. 11

L’Amministrazione Comunale effettuerà in contraddittorio con il Consorzio campagne (n. 2/anno per il periodo di esercizio della centrale) di monitoraggio della qualità dell’aria nel territorio di Jesi e Monsano mediante bioindicatori (licheni e muschi).

ART. 12

In aderenza alle conclusioni della valutazione tecnico-ambientale redatta in data 10/09/1998, il Consorzio si impegna alla realizzazione della stazione elettrica in alta tensione mediante apparecchiature con isolamento in gas (soluzione blindata).

Il Consorzio si impegna ad effettuare a propria cura e spese due campagne di misura dei campi elettromagnetici in prossimità del muro di cinta della Centrale. Tali campagne, effettuate da Enti/tecnici scelti di comune accordo, di cui la prima effettuata nel periodo antecedente alla messa in funzione degli apparati della Centrale, dovranno verificare l’inesistenza di apprezzabili variazioni dei valori di campo elettromagnetico provocate dalla sezione blindata, con riferimento alla sensibilità della strumentazione adottata per il rilevamento ed alle variazioni delle condizioni metereologiche ed ambientali. In ogni caso il Consorzio si impegna a rispettare le normative vigenti.

ART. 13

Salve le competenze dell’ENEL per la linea di collegamento della Centrale alla rete Enel, da realizzarsi a cura dell’Enel, il tracciato di congiunzione alla cabina primaria Enel di Jesi potrà svilupparsi tra la ferrovia e la nuova S.S. 76, in aree non interessate da nuclei abitativi, nel più rigoroso rispetto dei vigenti limiti riguardanti i campi elettromagnetici.

Qualora a seguito degli impegni che l’Enel ha assunto nell’incontro con gli amministratori regionali dell’11/11/1997, venga costruita una linea di raccordo dalla cabina primaria di Jesi alla nuova cabina dell’Interporto, il problema si semplificherà ulteriormente riducendosi a poche centinaia di metri le linee necessarie per la centrale.


ART. 14


Il Consorzio si impegna nella progettazione e realizzazione delle opere strutturali alla scrupolosa osservanza delle vigenti norme antisismiche e di tutte le altre leggi e regolamenti previsti in materia.

ART. 15

E’ riconosciuto al Comune il diritto di accedere, a mezzo di propri incaricati, all’impianto sia nella fase di realizzazione dello stesso, sia in quella di collaudo, sia in fase di esercizio, per verificare il rispetto degli impegni assunti sotto il profilo giuridico e progettuale.

Le visite di cui sopra dovranno essere dirette unicamente all’accertamento del rispetto delle previsioni progettuali, dell’osservanza delle vigenti disposizioni e dell’attuazione delle misure previste dai precedenti articoli e dovranno svolgersi con rigorosa osservanza delle normative e dei dispositivi interni di sicurezza e secondo modalità e frequenze idonee a non intralciare l’attività del cantiere e della centrale in esercizio e che saranno oggetto di un programma operativo da concordarsi fra le parti prima dell’inizio dei lavori e con riferimento agli stati di avanzamento e di collaudo finale dell’opera.

Il Comune provvederà con apposito atto a nominare tecnici di propria fiducia con l’incarico di procedere alle verifiche durante tutte le fasi di realizzazione dell’impianto e quelle durante il primo anno di esercizio come specificate nel precedente comma.

ART. 16

A fronte di tutti gli interventi e i controlli previsti negli artt. 4 - 5° comma, 5, 6, 10, 11 e 15 che verranno effettuati ed eseguiti da SMSP-ARPAM (ove costituita) e limitatamente a quanto previsto all’art. 15, dalla Commissione tecnica, di cui al 3° comma dello stesso art. 15, il Consorzio si impegna a contribuire alla copertura delle relative spese con una somma pari a £.200.000.000 annui, più IVA ove dovuta. La somma di cui sopra sarà resa disponibile entro trenta giorni dalla data di inizio dei lavori di costruzione della Centrale e sarà rivalutata secondo gli indici di inflazione programmata a partire dall’anno successivo alla stipula della presente.


ART. 17

Il Consorzio si impegna, in caso di alienazione dell’impianto, a vincolare tutti gli ulteriori aventi causa al rispetto della presente convenzione, inserendo negli atti di trasferimento clausole idonee a tale scopo.

Il presente vincolo deve ritenersi esteso alle società consorziate, Edison Termoelettrica S.p.A. e SADAM Zuccherifici – Divisione della S.E.C.I. S.p.A.

La presente convenzione verrà notificata al Ministero dell’Industria e alla Regione Marche ai fini della opponibilità ai terzi.

In caso di inadempimento della presente clausola, il Comune avrà diritto di disporre a mezzo di ordinanza sindacale e/o idoneo provvedimento la cessazione del funzionamento della Centrale Termoelettrica.

ART. 18

Il Consorzio, la SADAM e la Edison dichiarano che durante la costruzione della Centrale, verranno utilizzate forze lavoro per punte massime di 250 unità. La costruzione verrà appaltata ad una o più ditte, privilegiando, a parità di costi, qualità ed esperienza, imprese locali, le quali dovranno con il Consorzio, SADAM e Edison, impegnarsi ad assumere, se ed in quanto disponibile, il personale (carpentieri, muratori, meccanici, saldatori, elettricisti, strumentisti, tubisti ecc.) in Jesi, nella Vallesina e in subordine nel territorio limitrofo, fatte salve le professionalità esistenti, privilegiando anche per la manutenzione l’impiego di ditte e manodopera locale, fatte salve sempre le professionalità esistenti.

ART. 19

Oltre ai positivi riflessi occupazionali diretti, la realizzazione della Centrale consente alla SADAM di assumere l’impegno, che qui in effetti assume, al mantenimento in esercizio dello Zuccherificio di Jesi per un periodo quantomeno corrispondente a quello di attività della Centrale, con la salvaguardia dell’occupazione e degli attuali livelli produttivi, nel rispetto del protocollo d’intesa sottoscritto dalle società con le organizzazioni sindacali in data 12.02.1999 e qui allegato a formare parte integrante del presente atto.

ART. 20

Il Consorzio si impegna a rendere disponibile a mezzo di apposite convenzioni con il Comune di Jesi il vapore e/o l’energia prodotta per l’utilizzo nel campo civile, industriale e agricolo senza oneri a carico del Consorzio, SADAM e Edison; ciò ai fini della massimizzazione dei recuperi energetici.

Le convenzioni di cui sopra dovranno prevedere le seguenti condizioni:

1. il vapore sarà reso disponibile a bocca centrale alla pressione di 6 bar e nella quantità massima di 25 Gcal/h nei periodi di funzionamento della centrale. Il prezzo di vendita è stabilito in L. 25 più IVA per Mcal, indicizzato, su base 1999, per il 90% al costo del metano per forniture per uso industriale (imposte incluse) e per il restante 10% al costo del lavoro come da indice ISTAT.
2. le convenzioni per la cessione di energia elettrica saranno subordinate a quanto previsto dalle normative.
3. Il calore contenuto nelle acque reflue della centrale sarà disponibile, senza oneri per il Consorzio, per utilizzazioni a bassa temperatura (ad es. usi agricoli, zootecnici,) a bocca di centrale.


Il Comune dichiara fin d’ora che si riserva di trasferire a terzi l’utilizzo del calore di cui ai punti a) e c).


Qualora, a seguito di un’approfondita analisi, da condursi sotto forma di studio di fattibilità in contraddittorio con il Consorzio, si dimostrasse l’impraticabilità economica per il Comune di Jesi di utilizzare il vapore di cui al punto a) del presente articolo, è data facoltà al Comune di richiedere un incremento della somma prevista per gli interventi di cui all’art.21 comma 1° lettera c) per un importo aggiuntivo pari a £.400.000.000 (quattrocentomilioni). Detta opzione sarà esercitabile dal Comune entro 8 (otto) mesi dalla stipula della convenzione. Il Consorzio parteciperà alle spese sostenute dal Comune per lo studio di fattibilità fino ad un massimo di £.100.000.000 (centomilioni). La scelta della società che effettuerà lo studio di cui sopra sarà fatta di comune accordo tra il Comune ed il Consorzio, entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula della convenzione, e lo studio stesso dovrà essere consegnato entro i 120 (centoventi) giorni successivi.

ART. 21

Le parti concordano la realizzazione di interventi di valorizzazione ambientale con le modalità di seguito specificate:


1. Il Consorzio assume, a propria cura e spese, la realizzazione e manutenzione (quest’ultima per un periodo massimo di dieci anni dalla ultimazione di ogni relativo intervento) di interventi mirati all’utilizzo in edifici pubblici o di proprietà del Comune di fonti di energia rinnovabile, quale l’energia solare per la produzione di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici per una potenza non superiore a 50 kW e per il riscaldamento di acqua calda sanitaria mediante pannelli solari per un valore determinato complessivo di L. 1.300.000.000 (un miliardo e trecento milioni) IVA esclusa, esclusi i costi relativi alla manutenzione di cui sopra. Per ogni intervento di cui sopra il Consorzio presenterà al Comune un progetto tecnico-economico teso a valutare il valore dell’intervento secondo i prezzi di mercato e in riferimento alla somma come sopra determinata.

2. Qualora il Comune usufruisca di finanziamenti ai sensi delle normative vigenti per la realizzazione di detti impianti, l’importo corrispondente al finanziamento ottenuto, sarà impiegato dal Comune in ulteriori opere di valenza ambientale, prioritariamente finalizzate alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e dei consumi energetici. La scelta degli edifici oggetto degli interventi per la produzione di energia e le altre eventuali tipologie di intervento, nonché i tempi di realizzazione saranno concordati con il Comune. Le parti si impegnano ad operare affinchè i singoli interventi e i corrispondenti esborsi, di cui al presente punto B), siano effettuati in un tempo massimo di 10 (dieci) anni.

3. Il Consorzio si impegna a finanziare per un importo definito in £.900.000.000 (novecentomilioni) più IVA ove dovuta, opere ed interventi di rinaturalizzazione del sistema idrico minore o altri interventi ambientali con particolare riguardo alle zone Roncaglia e Coppetella. Le somme saranno rese disponibili e liquidabili sulla base dei singoli progetti definitivi approvati dal Comune. Gli interventi di cui sopra dovranno essere effettuati entro un tempo massimo di dieci anni. Il Comune di Jesi si riserva la facoltà di destinare parte della somma suddetta, nei limiti di £. 200.000.000 (duecentomilioni), ad analoghi interventi sul territorio circostante la Centrale appartenente a Comuni diversi da quello di Jesi.


ART. 22

Il Consorzio si rende disponibile a promuovere, con partecipazione alle spese, di intesa e in collaborazione con gli enti istituzionali (Regione Marche, SMSP-ARPAM (ove costituita), ASL di competenza, Università e Centri e Istituti Professionali) corsi di formazione per addetti al monitoraggio ambientale ovvero alla installazione, esercizio e manutenzione di pannelli fotovoltaici e solari, favorendo in tal modo la creazione di nuove specifiche professionalità.

ART. 23

Il Consorzio si impegna a realizzare a proprie spese e in collaborazione con i Tecnici incaricati dal Comune prima dell’entrata in funzione della Centrale una mostra illustrativa del progetto della Centrale e delle modalità di funzionamento, nonché del sistema di monitoraggio previsto nella presente convenzione. La documentazione relativa alla mostra sarà inserita, anche per estratto, nel sito della Rete Civica Comunale.

ART. 24

Il Consorzio assume a proprio carico, entro i limiti di £. 100.000.000, le spese di parte comunale relative alle Commissioni tecniche comunali "TURBOGAS 1" e "TURBOGAS 3" ed ai giudizi amministrativi riguardanti le ordinanze del Sindaco del 1997 di blocco dei lavori di costruzione della Centrale. La liquidazione di quanto sopra avverrà in un’unica soluzione all’atto della stipula della presente convenzione.

ART . 25

Ad avvenuto rilascio entro il giorno 22.03.1999 della concessione edilizia ritenuta necessaria dal Comune, le parti rinunceranno di comune accordo ai ricorsi pendenti avanti le Autorità Giudiziarie di qualsiasi ordine e grado, aventi ad oggetto l’avvio dei lavori di realizzazione della Centrale. Le parti provvederanno a comunicare alle autorità giudiziarie adite la sopravvenuta carenza di interesse al proseguimento del contenzioso.

ART. 26

La presente convenzione diverrà efficace ed impegnativa per le società solo ad avvenuto rilascio entro il 22.03.1999 della concessione edilizia, che il Comune (ma non anche le sottoscritte società) ritiene di dover rilasciare per la costruzione della Centrale.

ART. 27

La presente verrà registrata e le relative eventuali spese saranno a carico del Consorzio.


Jesi, 27 Febbraio 1999


COMUNE DI JESI

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Dott. Ovidio Urbani
Consulente del Comune di Jesi

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Dr.ssa Paola Sabbatini
Responsabile del procedimento per il Comune di Jesi

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CONSORZIO JESI ENERGIA S.C.p.a.

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EDISON TERMOELETTRICA S.p.a.

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SADAM ZUCCHERIFICI Divisione della S.E.C.I. S.p.a.

Schema di convenzione tra il Comune di Jesi ed il Consorzio Jesi Energia - Edison Termoelettrica - Sadam Zuccherifici

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