Separazione e divorzio davanti all'ufficiale di stato civile

In presenza di determinate condizioni, i coniugi possono decidere di separarsi o divorziare davanti all'Ufficiale di Stato Civile

Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei due coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Con il Decreto Legge n. 132/2014 convertito in Legge n. 162/2014 le separazioni e di divorzi sono possibili, oltre che con una causa giudiziale, anche davanti all’Ufficiale dello Stato Civile oppure con convenzione di negoziazione assistita tramite un avvocato.

Cos'è

Il Decreto Legge n. 132/2014 convertito dalla Legge n. 162/2014 permette ai coniugi di comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di:

  • separazione personale;
  • cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di matrimonio religioso);
  • scioglimento del matrimonio (in caso di matrimonio civile);
  • di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Nel caso in cui venga scelta la procedura davanti all'Ufficiale di Stato Civile, l'assistenza di un avvocato è facoltativa.

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.

Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

Inoltre

L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma è ammessa tuttavia la previsione dell’obbligo di pagamento di una somma a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione (c.d. assegno di mantenimento) sia nel caso di divorzio (c.d. assegno divorzile).
I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti,  possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le  condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:

  • attribuzione assegno periodico
  • la sua revoca
  • la sua revisione quantitativa

Non potrà  costituire oggetto dell'accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio ( cd. liquidazione una tantum)

A chi si rivolge

Possono accedere a questa procedura davanti all'Ufficiale dello Stato Civile i coniugi che:

  • hanno contratto matrimonio nel Comune di Jesi, oppure è il Comune di trascrizione dell'atto di matrimonio contratto in altro Comune o all'estero;
  • sono residenti nel Comune di Jesi (uno od entrambi).

NON è tuttavia possibile procedere davanti all’Ufficiale dello Stato Civile nel caso in cui:

  • siano presenti figli minori;
  • siano presenti figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ai sensi dell’Art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992;
  • siano presenti figli economicamente non autosufficienti.

Devono essere considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.

Accedere al servizio

I coniugi devono inviare la dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedere sezione Modulistica prestando attenzione a selezionare il modello separazione/divorzio/modifica corretto per il proprio caso) sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi, con allegata a ciascuna dichiarazione copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante, in cui viene richiesto di procedere alla separazione, al divorzio o alla modifica delle condizioni precedentemente stabilite all’Ufficio competente, l’Ufficiale di stato civile provvede all’acquisizione dei documenti utili al procedimento e una volta in possesso di quanto necessario fissa la data di redazione dell’accordo, previo contatto con i coniugi.

Redazione dell’accordo

Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, per rendere le dichiarazioni prescritte e sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli Avvocati.

il giorno dell’appuntamento dovranno consegnare una ricevuta del versamento di Euro 16,00 (unico per entrambi), già effettuato nei giorni precedenti la data di comparizione davanti all'Ufficiale di Stato Civile, sul c.c. bancario intestato a Comune di Jesi Servizio Tesoreria - (Causale: STATO CIVILE- Art. 12 c.6.- L.162/2014)
BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A. - Filiale di JESI - Corso Matteotti n. 8
Conto Corrente: 100000046003
IBAN: IT 96 O 03069 21203 100000046003
BIC SWIFT: BCITITMM (per bonifici esteri).

In tale occasione verrà fissato un nuovo appuntamento (non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo) al fine di confermare le volontà precedentemente espresse.

Qualora gli sposi non conoscessero la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Conferma dell’accordo

Nel giorno concordato con l’Ufficio, i coniugi devono presentarsi entrambi per rendere all’Ufficiale di Stato Civile un’ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo.

La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo. Per espressa previsione dell’Art. 12, comma 3 del Decreto Legge n. 132/2014, così come convertito dalla Legge n. 162/2014, non è possibile differire tale secondo appuntamento per alcuna ragione, nemmeno per motivi di salute.

Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dell’accordo, quindi in occasione del primo incontro in cui viene redatto lo stesso.

La dimostrazione della data di separazione, divorzio o modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio, si avrà con la richiesta dell’emissione dell'estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, dove verranno apposte le debite annotazioni a procedimento concluso.

Cosa serve

Costi e vincoli

Da corrispondere in sede di redazione dell'accordo (1° appuntamento)
16 Euro

Casi particolari

Per i cittadini stranieri, dimostrato il loro vincolo coniugale (non è necessaria la trascrizione del matrimonio ai sensi dell’art. 19 del DPR 396/2000), l’Ufficiale dello Stato Civile può procedere nei seguenti casi:

  1. uno dei due coniugi è italiano;
  2. il matrimonio è celebrato in Italia;
  3. il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha in Italia un rappresentante a stare in giudizio.

Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato

L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio

  • in assenza di figli;
  • in assenza di figli minori;
  • in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;
    che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.
  • in presenza di figli minori;
  • di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
  • di figli maggiorenni non autosufficienti;

che l'accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli).

Uno degli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune di:

  • Celebrazione del matrimonio in forma civile
  • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

L’accordo da inoltrare al Comune di Jesi potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo: protocollo.comune.jesi@legalmail.it

Separazione e divorzio davanti all'ufficiale di stato civile

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