Stalking, l'inseguimento furtivo della preda


Nel 2009 una legge trasforma lo stalking in reato penale

La Fidapa di Jesi in accordo con l'Amministrazione comunale, e in osservanza con la propria mission di movimento di opinione, pone lo stalking all'attenzione della cittadinanza attraverso questo breve intervento, il primo di una serie di articoli che seguiranno durante il 2012.
Dell'aspetto legale se ne occupa la Past President, Avv. Antonella Ricci.

Che cosa è lo stalking?
Il fenomeno dello stalking (sindrome del molestatore assillante) ha iniziato a destare un certo interesse non solo dell’opinione pubblica, ma anche da parte di psicologi e sociologi a seguito ad una serie di episodi accaduti negli anni '80, quando la persecuzione venne indirizzata su personalità del mondo dello spettacolo (Sharon Stone, Nicol Kidman) e dello sport (Serena Williams).
Il termine (gerundio anglosassone) è un’espressione mutuata dal linguaggio venatorio: INSEGUIRE FURTIVAMENTE LA PREDA e rende molto bene l’idea di chi si apposta, pedina, sorveglia e controlla la sua preda, appunto. Ciò si realizza attraverso un insieme di comportamenti: il molestatore aspetta la vittima e controlla la sua preda, raccoglie informazioni sulla sua vita e su i suoi movimenti.
Alcune condotte: telefonate, sms, mail, visite a sorpresa e persino l’invio di fiori o regali che in genere sono manifestazioni di affetto, a volte possono trasformarsi in vere e proprie forme di persecuzione, in grado di limitare la libertà di una persona e violare la sua privacy, giungendo a sconvolgere la vita di chi suo malgrado è il destinatario di detti comportamenti.

Nel 2009 la svolta nella giurisprudenza italiana

Una normativa anti-stalking si ha in California (1991), poi in Australia e in Gran Bretagna e nel resto dell’Europa. L’Italia si muove in ritardo. Prima della legge del 2009 che ha introdotto l’art.612 bis (atti persecutori ) del codice penale il fenomeno dello stalking rientrava nell’art.660 cp, disposizione che punisce colui che arreca molestia e disturbo in un luogo pubblico o aperto al pubblico o con il mezzo del telefono. Ma tale strumento non riusciva a dare una adeguata risposta alle vicende di stalking. Innanzitutto perché i comportamenti venivano puniti solo a titolo di contravvenzione, con la possibilità di pena alternativamente detentiva o pecuniaria, inoltre strutturalmente non tutti i comportamenti potevano rientrare in tale fattispecie, in quanto non sempre avvenivano in pubblico o con il mezzo del telefono. Basti pensare a tutte le forme di navigazione via internet. Inoltre il reato (660) tutela la tranquillità pubblica, mentre la nuova previsione legislativa (612 bis) qualifica l’ipotesi come delitto che tutela la persona, punibile con pena detentiva ( da sei mesi a quattro anni ): basta la presenza di 2 comportamenti persecutori per integrare l’ipotesi delittuosa del 612 bis c.p. (atti persecutori).
All’art. 612-ter c.p. è previsto l’ammonimento del questore e cioè la vittima che non ha ancora proposto querela ai sensi dell’art 612 bis (ha sei mesi di tempo per proporla a differenza dei soliti 3 mesi ha facoltà di rivolgere al Questore istanza di ammonimento. Se nonostante la diffida, il molestatore commette nuovi atti persecutori, il reato diventa perseguibile d’ufficio e la pena detentiva è aumentata fino a sei anni.

Il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima
La legge del 2009 ( 38 del 23 aprile 2009 ) oltre ad introdurre l’art.612 bis ha anche previsto la possibilità di imporre al molestatore il divieto di avvicinamento nei luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p.)

Come intervenire a tutela della vittima?
Nella legge si dice (art.5) che le forze dell’ordine e i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizie di reato e di molestie devono fornire alla vittima stessa le informazioni relativamente ai centri di violenza presenti nel territorio e in particolare nella zona di residenza della vittima; ciò implica che deve esistere una sfera di intervento comune a tutti gli operatori che si occupano del fenomeno. Esistono dei protocolli sullo stalking, giudiziari e sanitari, in base ai quali gli operatori devono saper ascoltare, evitando di colpevolizzare o sottovalutare la situazione. All’interno delle questure sono state attivate delle squadre ad hoc e ci vorrebbe una formazione specifica.
All’atto pratico spesso è difficile dimostrare l’esistenza del reato di stalking, spesso le persone molestate non trovano adeguato sostegno e rinunciano ad andare avanti. Insomma c’è ancora molto da fare soprattutto per prevenire detti fenomeni.

Sul prossimo articolo saranno delineati alcuni comportamenti tipici dello stalker, con il contributo dei professionisti dell'Adoc (Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori), che si è mobilitata già all’indomani dell’approvazione della legge a favore delle vittime di stalking.

Dott.ssa Alessandra Corradini
Presidente Fidapa BPW ITALY
sezione di Jesi

Stalking, l'inseguimento furtivo della preda

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