TARSU - Ravvedimento Operoso

Il Decreto Legislativo n. 472 del 97 (e sccu. mod.) prevede che il  contribuente possa  regolarizzare, di sua iniziativa, talune violazioni connesse alla dichiarazione per l'applicazione della TARSU mediante il c.d. "ravvedimento-operoso".
Per potersi avvalere di questo provvedimento occorre "che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".

Le fattispecie di violazioni TARSU sanabili mediante "ravvedimento operoso" sono le seguenti:
  • Omessa denuncia Tarsu (originaria o di viariazione): il ravvedimento va effettuato entro 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione della denuncia (prevista per il 20 gennaio).
    La sanzione è pari a 1/8 (un ottavo)
    del 100% (cioè 12,5%) dell'imposta dovuta in base a dichiarazione  tardivamente prodotta, con un minimo di 12 Euro.
  • Infedele denuncia TARSU: il ravvedimento va effettuato entro un anno dalla presentazione della dichiarazione infedele.
    La sanzione è pari ad 1/5 (un quinto) del 50% (cioè 10%) dell'imposta ancora dovuta in base a
    denuncia rettificativa.

Presentazione della domanda
Il ravvedimento operoso va presentato su apposito modulo allegato a lato e reperibile presso l'Ufficio Tributi a cui va restituito. Sono previsti due tipologie di moduli a seconda che si tratti di abitazioni  o di aziende.

Normativa di Riferimento

TARSU - Ravvedimento Operoso

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