Regolamento Servizio di aiuto alla persona



NORMATIVA



ART. 1 - Finalità

Il servizio di aiuto alla persona, in attuazione all'Art 9 della legge 104/92, è finalizzato a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesici o altre forme di sostegno.
Il servizio si propone il superamento delle difficoltà connesse allo svolgimento dei fondamentali atti della vita quotidiana e in particolare a favorire processi di integrazione sociale.
Si propone, inoltre, come sostegno al nucleo familiare anche al fine di evitare o ritardare il ricorso a strutture residenziali.


ART. 2 - Destinatari

Soggetti in situazione di grave handicap ai sensi della Legge 104/92 di età compresa, tra i 18 e i 65 anni, con disabilità motoria o sensoriale. Sono escluse le disabilità derivanti da patologie strettamente connesse al processo di invecchiamento. Su motivata richiesta, attraverso il Piano personalizzato, da parte delle UM possono prevedersi deroghe ai criteri sopra indicati.


ART. 3 - Tipologia dell'intervento

Il servizio è rivolto ai soggetti in situazione di handicap grave ai sensi della L.104/92 di età compresa tra i 18 ed i 65 anni. Il programma dell'intervento viene definito attraverso il piano personalizzato redatto dalla competente UM insieme al destinatario del servizio e/o alla sua famiglia all'interno di un progetto unitario di interventi socio-riabilitativi. Il Piano personalizzato definisce le modalità dell'intervento (dotazione oraria giornaliera e settimanale ed eventuali sospensioni o interruzione durante l'anno).


ART. 4 - Prestazioni

Il servizio di aiuto alla persona fornisce le seguenti prestazioni
- aiuto alla persona disabile nei bisogni quotidiani; cura ed igiene della persona e del suo ambiente abitativo (finalizzato alla massima autonomia all'interno della propria abitazione);
- interventi diretti alla piena autonomia ed integrazione sociale: trasporto, accompagnamento finalizzato alla integrazione ed alla fruizione del tempo libero.


ART. 5 - Personale

L'Operatore richiesto deve aver compiuto 18 anni e completato la scuola dell'obbligo. Costituiscono requisiti aggiuntivi l'esperienza lavorativa presso servizi di assistenza domiciliare e/o domestica.


ART. 6 - Attuazione dell'intervento

L'ammissione al servizio avviene a seguito della presentazione al comune di un progetto individualizzato, unitario con gli interventi socio-riabilitativi, concordato tra il soggetto interessato e/o la famiglia ed i servizi distrettuali UMEE e UMEA dell'ASUR Zona territoriale 5.
Nel progetto dovranno essere definiti i tempi di attuazione, gli obiettivi prefissati, le verifiche previste.

 

ART. 7 - Rapporto tra servizio di aiuto alla persona e servizi di AEI e C.D.

Per i soggetti ammessi al servizio di A.E.I. e per coloro che frequentano il Centro Diurno, le prestazioni di aiuto alla persona sono svolte dallo stesso operatore educativo o dagli stessi operatori educativi che operano per la realizzazione del progetto educativo, così come previsto dai regolamenti in vigore. Ciò al fine di mantenere una unitarietà del o dei soggetti operanti (a seconda che si tratti di A.E.I. o attività al centro Diurno) a favore del soggetto in situazione di handicap.
Il servizio di aiuto alla persona si avvarrà di uno specifico operatore nei casi in cui il servizio può considerarsi svincolato da altri servizi (es. servizio di aiuto alla persona, al domicilio del soggetto, al fine di consentire allo stesso di frequentare il C.D.)

 

 

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