Regolamento comunale imposta pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni


 

INDICE

 

TITOLO I – IMPOSTA DI PUBBLICITA'
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - REGOLAMENTO: OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
ART. 3 - CATEGORIA DELLE LOCALITA'

CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 4 - OGGETTO DELL'IMPOSTA
ART. 5 - SOGGETTO PASSIVO DELL' IMPOSTA
ART. 6 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE
ART. 7 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI
ART. 7/bis - PUBBLICITA' ITINERANTE SU VEICOLI
ART. 8 - LIMITAZIONI E DIVIETI
ART. 9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

CAPO III - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

ART. 10 - TARIFFE D’IMPOSTA
ART. 11 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
ART. 12 - DICHIARAZIONE DI PUBBLICITA'
ART. 13 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA
ART. 14 - ESENZIONI
ART. 15 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
ART. 16 - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - RETTIFICA - RISCOSSIONE COATTIVA
ART. 17 - PROCEDIMENTO ESECUTIVO
ART. 18 - RIMBORSI 

TITOLO II - PUBBLICHE AFFISSIONI
CAPO IV – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 19 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 20 - PIANO GENERALE E SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 21 - MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 22 - AFFISSIONE DIRETTA
ART. 23 - GESTIONE DEL SERVIZIO 

CAPO V - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 24 - DIRITTO
ART. 25 - MAGGIORAZIONI DEL DIRITTO
ART. 26 - RIDUZIONI DEL DIRITTO
ART. 27 - ESENZIONI DAL DIRITTO
ART. 28 - PAGAMENTO DEL DIRITTO 

TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 29 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI
ART. 30 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
ART. 31 - CONTENZIOSO
ART. 32 - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 33 - ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO “A” (Tabella: 1 – 2)

 

 

 

 

 

TITOLO 1 - IMPOSTA DI PUBBLICITA’

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - REGOLAMENTO: OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1.Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

2.La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune di Jesi sono soggette rispettivamente ad una imposta o al pagamento di un diritto, così come disposto dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, successive modifiche ed integrazioni, oltreché dalle norme del presente Regolamento.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1.In applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 507/93, il Comune di JESI è da considerarsi appartenente alla classe III, in base alla popolazione residente al 2001 (n. 39.224).

ART. 3 - CATEGORIA DELLE LOCALITA'

1.Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, le località del territorio comunale sono suddivise in DUE categorie "NORMALE" e "SPECIALE", in relazione alla loro importanza, nei limiti fissati dall'art.4 del D.Lgs. 507/93.

2.Le località in categoria "normale" e "speciale" sono quelle elencate nell' ALLEGATO "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. L’allegato A è modificabile su deliberazione della giunta municipale.

3.La superficie totale delle località compresa nella categoria "speciale",non supererà il 35% della superficie del centro abitato, come definito e delimitato ai sensi dell'art.3, comma 8 e dall'art.4 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285; la superficie degli impianti per le pubbliche affissioni, installati nelle località di categoria speciale, non potrà superare la metà di quella complessiva.

CAPO II
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 4 - OGGETTO DELL'IMPOSTA

1.Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 507/93, l'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive ed acustiche, diverse da quelle assoggettante al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.

2.Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, intendendosi per "attività economica", lo scambio di beni, la fornitura di servizi o comunque una attività suscettibile di valutazione economica.

ART. 5 - SOGGETTO PASSIVO DELL' IMPOSTA

1.Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 507/93, soggetto passivo dell'imposta, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.

2.E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi, oggetto della pubblicità.

3.Per i soggetti di cui all’art. 20 del D.Lgs. 507/93 non trova applicazione l’imposta comunale sulla pubblicità.

ART. 6 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE

1.Nel territorio del Comune di Jesi, la diffusione di messaggi pubblicitari, può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità, definiti ed individuati dal Comune medesimo.

ART. 7 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

1.Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale, dati in godimento dal Comune, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni d'affitto o di concessione, nonché della tassa o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ove applicabile.

Art. 7/bis – PUBBLICITA' ITINERANTE SU VEICOLI

1. Qualsiasi forma pubblicitaria itinerante che si avvalga di veicoli adibiti all'uso speciale, di cui all'art. 54, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lett. q) del D.P.R. n. 495/92, deve essere svolta mantenendo una velocità di percorrenza ed una guida tali da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella dei pedoni.
2. In prossimità o in vista o lungo strade ad elevata percorrenza dalle 7.30 alle 21.30 di ogni giorno è vietata la sosta, anche nelle aree a ciò destinate, dei veicoli indicati al precedente comma 1.
3. La sosta dei veicoli indicati al precedente comma 1 è sempre vietata vicino od in prossimità di centri commerciali, artigianali od industriali, di impianti sportivi nonché delle intersezioni stradali od impianti semaforici.
4. All'accertamento delle violazioni ai divieti previsti dai precedenti commi farà seguito la immediata rimozione del veicolo oppure la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria.
5. La pubblicità itinerante sui veicoli è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e delle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

ART. 8 - LIMITAZIONI E DIVIETI

1.Su tutto il territorio comunale è vietato:

a) il lancio, comunque effettuato, di volantini, manifestini o qualsiasi altro materiale pubblicitario;

b) esercitare la pubblicità sonora sia in forma ambulante che da postazioni fisse;

c) il posizionamento di volantini, manifestini o qualsiasi altro materiale pubblicitario sulle auto in sosta;

2.E' consentita la distribuzione a mano di manifestini commerciali con le seguenti limitazioni:

a)nelle seguenti vie e piazze nei soli giorni di mercoledì e sabato dalle ore 7,00 alle ore 14,00: PERGOLESI, COLOCCI, GHISLIERI, FEDERICO II.

E' sempre vietata nella parte del territorio comunale circoscritto dalle seguenti vie:
GARIBALDI - SAURO - M. OCCIDENTALI - PASTRENGO - XX SETTEMBRE - M. ORIENTALI - MAZZINI - DEL TORRIONE SETIFICIO.

3.Il Sindaco potrà concedere deroghe agli accennati divieti e limitazioni, in caso di richiesta da parte di Enti Pubblici ed Organizzazioni, per motivi straordinari ed eccezionali di pubblico interesse.

ART. 9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1.Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 507/93 e nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2.Il suo nominativo sarà comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

3.Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1, spettano al Concessionario.

CAPO III
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

ART. 10 - TARIFFE D'IMPOSTA

1.L'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, sono disciplinate dal D.Lgs. 507/93, dal presente Regolamento e riscosse in base alle tariffe deliberate dalla giunta municipale.

2.Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge, deliberate dalla G.M. entro il 31 ottobre ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo. Qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

3.Le maggiorazioni d'imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 11 -MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1.L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuto.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al mq. e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

2.Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, fermo restando la applicazione dell’imposta minima dovuta, per le pubblicità rivolte all’interno di impianti sportivi.

3.Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4.I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 12 - DICHIARAZIONE DI PUBBLICITA'

1.I soggetti passivi di cui all'art. 5 del presente Regolamento sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, utilizzando il modello predisposto dal Comune, che verrà messo a disposizione degli interessati. Ai fini di evitare ogni forma di abusivismo nell’installazione di mezzi pubblicitari è fatto obbligo, ai soggetti, passivi di allegare alla suddetta dichiarazione copia del provvedimento autorizzatorio all’installazione rilasciato dagli organi competenti, anche non comunali, nel rispetto della normativa vigente. Il funzionario responsabile di cui all’art. 10 del presente Regolamento, provvede a comunicare all’organo preposto al rilascio dell’autorizzazione, la mancata visione del provvedimento autorizzatorio contestuale alla dichiarazione.

2.La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.

3.Qualora venga omessa la suddetta dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere nonché la pubblicità effettuata per proprio conto o per conto altrui, con pannelli luminosi o proiezioni, si presume effettuata in ogni caso, dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

4.Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

5.La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta, da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART.13 - RIDUZIONI DELL' IMPOSTA

1.La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà per:

a)la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro, debitamente documentato;

b)la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, e quelle da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;

c)la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 14 - ESENZIONI

1.Sono esenti dall'imposta:

a)la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadro per ciascuna vetrina o ingresso;

b)gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c)la pubblicità, comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d)la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

e)la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerenti alla attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f)la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art. 13 del D.Lgs. 507/93;

g)la pubblicità, comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;

h)le insegne, e targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i)le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

j)l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 mq.;

k)l’imposta non è dovuta altresì per le indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto anche per conto terzi limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni;

l)la pubblicità effettuata dai soggetti di cui all’art. 13, che effettuano l’affissione diretta negli spazi previsti dal punto 2, 1° comma, del successivo art. 20 del presente Regolamento.

ART. 15 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1.Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo Concessionario , nei tempi indicati dall'art. 8 del D.Lgs. 507/1993.

2.L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 13 del presente Regolamento per quanto riguarda la pubblicità. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale, previa richiesta del contribuente, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1549,00.

3.Per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti, si usa l'apposito bollettino di conto corrente predisposto con decreto ministeriale.

Il Comune autorizza il pagamento per cassa per le sole affissioni e per la pubblicità temporanea nonché il pagamento on line.

ART. 16 - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - RETTIFICA - RISCOSSIONE COATTIVA

1.Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il Concessionario del servizio in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o accertamento d'ufficio notificando al contribuente apposito avviso motivato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2.Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui deve essere effettuato il pagamento e l’organo a cui proporre l’eventuale ricorso.

3.Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile.

ART. 17 - PROCEDIMENTO ESECUTIVO

1.L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28.1.1988 n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

2.Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. L’ingiunzione fiscale deve essere notificata entro il terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato.

ART. 18 - RIMBORSI

1.Il contribuente, pena decadenza, può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

2.Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nel rispetto del tasso di interesse legale.

3.L’importo minimo fino a concorrenza del quale non sono effettuati versamenti o rimborsi è di euro uno.

4.Gli importi sono in ogni caso arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi oppure per eccesso se superiore.

5.I contribuenti possono chiedere di compensare le somme a credito con quelle eventualmente a debito soltanto se riguardano la stessa imposta e lo stesso anno di competenza, su richiesta.

TITOLO II - PUBBLICHE AFFISSIONI

 

CAPO IV
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 19 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1.Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva pertinenza comunale.

Il comune di Jesi garantisce quindi, l'affissione negli impianti specificatamente individuati, di manifesti contenenti comunicazioni con finalità istituzionali, sociali e comunque privi di rilevanza economica.

2.Il Comune prevede, altresì, l'individuazione di spazi riservati ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 20 - PIANO GENERALE E SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI

1.Per quanto attiene al piano generale degli impianti, il Comune di Jesi, fa riferimento all’apposito Piano approvato dal Consiglio Comunale. La destinazione degli impianti è indicata nell’apposito Piano approvato dal Consiglio Comunale.

2.Il 10 % della superficie totale, prevista dal suddetto Piano generale per le affissioni, viene messa a disposizione ai soggetti di cui all’art. 20 del D.Lgs. 507/93. La superficie e l’individuazione delle vie, saranno determinate con atto di Giunta Comunale.

La comunicazione di inizio esposizione dei manifesti in questi spazi è effettuata dalla persona fisica per i soggetti di cui all’art. 20 del D.Lgs. 507/93. La comunicazione dovrà riportare il periodo di esposizione, comunque non superiore a 10 giorni. Periodi maggiori sono da considerarsi in ogni caso di durata pari a 10 giorni. Alla comunicazione dovrà essere allegato copia del manifesto. Su ogni manifesto affisso il comunicante dovrà porre il periodo di inizio e termine dell’affissione tramite timbro ad inchiostro indelebile e non dovrà coprire quei manifesti affissi ancora non scaduti in base alla richiesta.

Il Comune o il suo concessionario non mette a disposizione personale per l’affissione.

3.Le affissioni negli spazi riservati di cui al comma 2 del presente articolo sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 21 - MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1.Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

Per le richieste di affissione commissionate personalmente dall'interessato sarà rilasciata una ricevuta attestante data di prenotazione.

2.La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3.Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore; in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate, entro 90 giorni.

4.Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

In ogni caso di annullamento della commissione, il materiale da affiggere deve essere ritirato dal committente entro il termine di 15 giorni successivi alla comunicazione di annullamento; trascorso tale termine, il materiale potrà essere distrutto.

5.Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

6.Nell'Ufficio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

7.I manifesti scaduti affissi dal Comune o dal suo concessionario devono essere coperti entro 10 giorni dalla scadenza.

ART. 22 - AFFISSIONE DIRETTA

1.Il Comune di Jesi, come disposto dall'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 507/93, consente l’effettuazione di affissioni dirette su spazi appositamente individuati, siti sul suolo pubblico, in misura pari al 10% della superficie, eccedente il Piano generale delle affissioni.

2.Il Comune dispone che detti impianti siano attribuibili con contratto triennale rinnovabile a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, mediante "affidamento concessorio" da attribuirsi previo espletamento di apposita licitazione privata ai sensi e per gli effetti dell' art.89 del R.D. 23.5.1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, da indirsi tra i soggetti interessati che ne facciano apposita richiesta e che abbiano i requisiti soggettivi prescritti dal bando e richiesti ai partecipanti sulla base delle vigenti normative nazionali e comunitarie in tema di pubblici appalti e forniture.

3.Ad evitare negative concentrazioni la G.M. decide il limite massimo delle aggiudicazioni consentite ad un medesimo soggetto.

4.Il concessionario di detti impianti sarà tenuto a corrispondere l'imposta sulla pubblicità e la tassa o canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, secondo le norme vigenti in materia. Il canone di concessione annuale, determinato triennalmente dalla Giunta Comunale e posto a base d'asta dalla sopraccitata licitazione, sarà corrisposto alle casse comunali, con cadenza annuale anticipata, come pure sarà a suo carico qualsiasi altro gravame o spesa che derivi da norme emanate in sede locale o nazionale.

Il concessionario di detti impianti è tenuto alla loro installazione, nelle forme e con il materiale indicato dal Comune, al fine di armonizzare gli stessi con quelli esistenti.

5.Provvederà inoltre, alla loro manutenzione, tenendo indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale per infortuni e danni a persone, animali e cose che potessero derivare dalla installazione di detti impianti, ivi compresa la rimozione degli stessi entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla scadenza del rapporto concessorio.

6. E' fatto divieto di installare su suolo privato impianti pubblicitari per affissioni dirette anche per conto terzi. Le autorizzazioni all'installazione dei suddetti impianti per affissioni dirette su suolo privato, rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente norma regolamentare, producono effetti sino alla naturale scadenza e, comunque, non oltre 3 anni dall'entrata in vigore del presente comma.

ART. 23 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1.La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è effettuato dal Comune, normalmente, in forma diretta.

2.Qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione ai soggetti di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/97.

CAPO V
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 24 - DIRITTO

1.Per la effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

2.La misura del diritto sulle pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Jesi, è quella stabilita dall'art. 19 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, per i comuni di classe III e sono applicate nella misura stabilita dalla legge, deliberate dalla G.M. entro il 31 ottobre ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo.

Qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 25 - MAGGIORAZIONI DEL DIRITTO

1.Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al precedente articolo è maggiorato del 50%:

Per i manifesti costituiti da "otto fino a dodici fogli" il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100%.

2.Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni a contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di euro 25,83 per ciascuna commissione.

ART. 26 - RIDUZIONI DEL DIRITTO

1.Il diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà per:

a)i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione nel successivo articolo del presente regolamento;

b)i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;

c)i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e quelle da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;

d)i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;

e)gli annunci mortuari.

ART. 27 - ESENZIONI DAL DIRITTO

1.Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a)i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b)i manifesti delle autorità militari relativi alla iscrizione nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c)i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;

d)i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e)i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f)i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 28 - PAGAMENTO DEL DIRITTO

1.Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, tramite c/c postale intestato al Comune o al suo concessionario in caso di affidamento in outsourcing, utilizzando l’apposito bollettino indicato con decreto ministeriale.

2.Il Comune di Jesi acconsente, per le affissioni non aventi carattere commerciale, l'effettuazione del pagamento diretto, in contanti (denaro o assegno circolare).

Tale pagamento sarà eseguito contestualmente alla richiesta del servizio, presso gli Uffici del Comune o presso il Concessionario, qualora il servizio di riscossione sia stato esternalizzato. E’ fatto obbligo il rilascio di apposita quietanza preventivamente posta in carico in contraddittorio con gli uffici comunali.

 

TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 29 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1.Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento si applica le sanzioni previste dalla normativa vigente anche regolamentari.

2.Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una sanzione prevista dalla normativa vigente anche regolamentare.

3.Sulle somme evase per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi mora nella misura percentuale stabilita dalla legge.

ART. 30 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1.Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.

2.Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 103,29 a euro 1032,91, in particolare, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

  • installazione abusiva di impianti pubblicitari su suolo di proprietà pubblica o privata, per ciascun impianto euro 258,23;
  • esposizione abusiva di pubblicità, manifesti o scritte su impianti comunali e privati, monumenti, edifici pubblici e privati, per ciascun punto di esposizione o scritta euro 103,29;
  • esposizione abusiva di striscioni su vie o piazze per ciascuno striscione euro 103,29;
  • effettuazione di qualsiasi forma di pubblicità non autorizzata euro 103,29;
  • altre violazioni saranno sanzionate dal Sindaco su motivata proposta del Comando di Polizia Municipale.

3.Le sanzioni di cui ai precedenti commi saranno notificate agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, con gli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le relative spese.

4.Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal Concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso, addebitando ai responsabile le relative spese.

5.I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi.

Nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita dall'ordinanza stessa.

ART. 31 - CONTENZIOSO

1.Contro gli atti d'accertamento è ammesso ricorso:

a)alla Direzione generale delle Entrate - sezione staccata di Ancona, fino alla data di insediamento della Commissione tributaria Provinciale;

b)alla detta Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30.12.1991, n. 413."

2.Contro le ingiunzioni fiscali emesse per il recupero coattivo è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona.

ART. 32 - DISPOSIZIONI FINALI

1.Viene abrogato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione consiliare n. 257 del 21 ottobre 1994 e modificato con le delibere n.60 del 13 marzo 1998 e n. 46 del 18 febbraio 2000.

2.Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

3.E’ fatto obbligo al Comune o al suo Concessionario di archiviare ogni documentazione cartacea scaturente dall’applicazione del D.Lgs. 507/93 e succ. mod. nonché dal presente Regolamento per un periodo di 10 anni.

4.Sono abrogate tutte le disposizioni adottate in materia dal Comune di Jesi in contrasto con il presente Regolamento.

ART. 33 - ENTRATA IN VIGORE

1.Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2008.

Regolamento comunale imposta pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

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