Regolamento comunale sul registro delle unioni civili

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 12/09/2013

ART. 1 - DEFINIZIONE

1. Ai fini del presente Regolamento è considerata Unione Civile il rapporto affettivo e/o di mutua solidarietà tra due persone maggiorenni, senza distinzione di sesso, cultura, nazionalità e religione che hanno chiesto ed ottenuto, avendone i requisiti, la registrazione amministrativa nel Registro delle Unioni Civili ai sensi dei successivi articoli del presente Regolamento.

2. In tal senso è istituito presso il Comune di Jesi il Registro Amministrativo delle Unioni Civili.

3. L’iscrizione nel Registro delle Unioni Civili ha effetto di pubblicità e di riconoscimento sociale ai fini e per gli scopi che l’Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela.
Sino all’eventuale intervento legislativo statale in materia, la disciplina comunale delle Unioni Civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa, senza interferire con la vigente legislazione in materia anagrafica, di stato civile e con il diritto di famiglia.
Il Comune di Jesi, in attuazione dei principi di tutela e uguaglianza sanciti dagli articoli 2 e 3 della Carta Costituzionale, nell’ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell’Unione Civile, garantendo l’uguaglianza e la parità di trattamento dei cittadini.
Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
casa, sanità e servizi sociali, politiche per giovani, genitori e anziani, sport e tempo libero, formazione, scuola e servizi educativi, diritti e partecipazione, trasporti.
Gli atti dell’Amministrazione in tali aree devono prevedere per le Unioni Civili condizioni non discriminatorie, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico – sociale.

4. L’iscrizione nel Registro delle Unioni Civili non costituisce nuovi status e non riconosce poteri o doveri diversi ed ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti dall’Ordinamento giuridico agli stessi soggetti. Il Registro delle Unioni Civili non ha alcuna relazione o connessione con l’Ordinamento dell’Anagrafe della Popolazione Residente e con l’Ordinamento dello Stato Civile e non interferisce con la tenuta dei Registri Anagrafici e dello Stato Civile, disciplinata da norme dello Stato.

5. L’Amministrazione Comunale estende i benefici riconosciuti da norme comunali alle coppie coniugate affinché siano riconosciuti anche agli iscritti nel Registro delle Unioni Civili, per quanto compatibili, previa modifica delle norme comunali stesse.
Per l’ottenimento delle agevolazioni devono essere presentate le dichiarazioni fiscali di entrambi i soggetti iscritti nel Registro delle Unioni Civili.
Ai fini delle disposizioni che regolano i rapporti tra il Comune e i cittadini, le coppie unite civilmente sono equiparate, a tutti gli effetti, alle coppie unite in matrimonio.

6. All’interno del Comune di Jesi, chi si iscrive al Registro è equiparato al "parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto" ai fini della possibilità di assistenza.

ART. 2 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. Il Registro Comunale delle Unioni Civili è tenuto dall’Ufficio Anagrafe.

2. L’Ufficio Anagrafe forma, archivia, conserva e aggiorna tutti gli atti concernenti il Registro delle Unioni Civili, provvede alla sua regolare tenuta, ne cura le iscrizioni, l’aggiornamento e le cancellazioni, secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

3. Il Registro delle Unioni Civili può essere tenuto anche su supporto elettronico.

4. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro Amministrativo delle Unioni Civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196 del 20.06.2003 e s.m.i.
La diffusione dei dati del Registro non è consentita, salvo per quanto stabilito e previsto in materia di pubblicità dei Registri Anagrafici equiparati.
Il Comune di Jesi rilascia, su richiesta ed a spese degli interessati, l’attestato di “Unione Civile basata su vincolo affettivo”, inteso come reciproca assistenza morale e materiale.
L’attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento dei diritti, doveri e benefici previsti da atti e disposizioni dell’Amministrazione Comunale.

5. Possono iscriversi nel Registro Comunale delle Unioni Civili tutti i cittadini maggiorenni, italiani, comunitari o stranieri, iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Jesi, coabitanti e facenti parte della stessa famiglia anagrafica da almeno 18 mesi secondo le risultanze dei registri dell’Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Jesi.
Qualora trattasi di Unione Civile proveniente da altro Comune, fatto salvo il riconoscimento del periodo di convivenza antecedente e successivo alla registrazione, resta vincolante il riferimento al periodo di 18 mesi ai fini della registrazione presso il Comune di Jesi.

6. Non possono iscriversi nel Registro comunale delle Unioni Civili persone:

  • coniugate, fino al momento dell’annotazione della sentenza di divorzio sull’atto di matrimonio;
  • legate tra loro da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e curatela;
  • facenti parte di una diversa Unione Civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione.

7. L’iscrizione nel Registro Comunale delle Unioni Civili deve essere richiesta espressamente, in forma scritta, personalmente e congiuntamente, da due persone che dichiarino, davanti all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di Jesi, o suo delegato, di coabitare e di essere legate tra loro da vincoli affettivi, oppure di coabitare per motivi di reciproca assistenza morale o materiale.

8. Nel giorno indicato agli interessati, l'addetto all’Ufficio Anagrafe, alla presenza di due testimoni, uno per ciascun richiedente, maggiori di età, anche parenti dei richiedenti, riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione di iscriversi nel Registro delle Unioni Civili del Comune di Jesi, unitamente alle dichiarazione del possesso dei requisiti per l’iscrizione stabiliti nel presente Regolamento.
Lo stesso addetto redige apposito processo verbale nel quale vengono raccolte tutte le dichiarazioni rese dagli interessati, al termine del quale lo sottoscrive immediatamente unitamente ai richiedenti e ai testimoni.

9. Dopo aver verificato le dichiarazioni rese dagli interessati e la sussistenza dei requisiti stabiliti nel presente Regolamento, l’incaricato dell’Ufficio Anagrafe provvede ad iscrivere i richiedenti nel Registro delle Unioni Civili, con decorrenza dalla data della dichiarazione.

10. A richiesta degli interessati l’Ufficio Anagrafe attesta l’iscrizione nel Registro delle Unioni Civili con addebito delle relative spese a carico del richiedente.

ART. 3 - CANCELLAZIONE
1. Ciascuno degli iscritti nel Registro delle Unioni Civili può chiedere, in ogni tempo, all’Ufficio Anagrafe, con espressa dichiarazione scritta, la cancellazione dal Registro delle Unioni Civili.

2. L’Ufficio Anagrafe provvede, anche d’ufficio, alla cancellazione degli iscritti dal Registro delle Unioni Civili quando:
a) viene meno la situazione di coabitazione intesa come residenza anagrafica;
b) anche uno solo di essi viene cancellato dall’Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Jesi;
c) in seguito a specifica dichiarazione anche di uno solo di essi, viene meno la situazione di reciproca assistenza morale o materiale;
d) decesso di una delle parti;
e) matrimonio tra le parti o di una delle parti.

3. La cancellazione d’ufficio dal Registro delle Unioni Civili comporta la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli iscritti sin dalla data in cui si è verificato il fatto che ha dato luogo alla cancellazione.

4. Qualora uno degli iscritti al registro delle Unioni Civili chieda all’Ufficio Anagrafe in ogni tempo e secondo le modalità previste ai sensi del comma 1, la cancellazione dal Registro delle Unioni Civili, l’Ufficio Anagrafe è tenuto ad informare formalmente anche l’altro soggetto interessato.
Qualora l’Ufficio Anagrafe, anche in assenza di una specifica dichiarazione scritta degli interessati ma per il verificarsi del decadimento di una o più condizioni di cui al comma 2, sia tenuto alla cancellazione di soggetti precedentemente iscritti al Registro delle Unioni Civili, ne informa formalmente entrambi i soggetti interessati.

5. In caso di cancellazione ai sensi della lett. d) del comma 2 del presente articolo sono fatti salvi i benefici che il Comune, nell’ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio, continua a godere il convivente superstite.

ART. 4 – NORME FINALI

1. Con successivo provvedimento della Giunta Municipale, da assumersi entro 60 giorni dalla esecutorietà del presente Regolamento, sarà provveduto alla organizzazione del Registro ed alla disciplina dei provvedimenti relativi.

Regolamento comunale sul registro delle unioni civili

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