Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del servizio lavori pubblici



Premessa


Con l’entrata in vigore del Nuovo Codice Unico degli Appalti di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, il quadro normativo relativo all’esecuzione dei lavori pubblici è stato solo formalmente rivoluzionato in ragione di una semplificazione del quadro legislativo che, in analogia a quanto avvenuto nel campo dell’Urbanistica e della Pianificazione Territoriale, ha visto l’abrogazione di molte leggi i cui contenuti sono però stati trasposti tout-cour nel Nuovo Codice.

Rimangono margini di incertezza normativa rispetto alla vasta casistica delle P.A. sanabile, al momento, solo attraverso una approfondita analisi giurisprudenziale.


Il quadro normativo di riferimento

Il nuovo Codice, nei singoli articoli, fa diligentemente riferimento alla normativa abrogata o modificata; una parziale complicazione è rappresentata dal cosiddetto decreto “milleproroghe”, poi convertito nella legge 228/2006, che rimanda al 1° febbraio 2007 l’entrata in vigore di alcuni articoli in luogo di una permanenza di alcuni procedimenti amministrativi.

Viene di seguito riportato l’art. 256 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” relativo alle norme abrogate con l’entrata in vigore del Codice Unico degli Appalti:

Art. 256. Disposizioni abrogate

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati:

- gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
- l'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge 8 agosto 1977, n. 584;
- l'articolo 5, commi 4 e 5, e l'articolo 32 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
- gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;
- l'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
- la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l'articolo 4;
- gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
- gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge 9 marzo 1990, n. 55;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;
- il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
- l'articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
- il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
- l'articolo 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
- l'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- la legge 11 febbraio 1994, n. 109; è fatto salvo l'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come modificato dalla citata legge n. 109 del 1994;
- l'articolo 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
- il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
- il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
- l'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517;
- l'articolo 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
- il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
- la legge 18 novembre 1998, n. 415;
- il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22;
- il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;
- gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, comma 1, 89, comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e 2, 149, 150, 151 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
- il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
- l'articolo 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
- la legge 7 novembre 2000, n. 327;
- l'articolo 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
- il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'articolo 10, commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata;
- gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
- l'articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;
- il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;
- l'articolo 5, commi da 1 a 13, e commi 16-sexies e 16-septies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
- gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109;
- l'articolo 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;
- l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152;
- l'articolo 14-vicies ter, comma 1, lettera c) del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole «i criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa e»;
- il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 190 del 2002;
- il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante «Finanza di progetto - Disciplina delle procedure in corso i cui avvisi indicativi, pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore»;
- l'articolo 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. In relazione all'articolo 141, comma 4, ultimo periodo, resta abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare, anteriore alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166.

3. Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti processuali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, diversi da quelli di cui all'articolo 245.

4. Il regolamento di cui all'articolo 5 elenca le norme abrogate, con decorrenza dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, anche in relazione alle disposizioni contenute nei seguenti atti:

- gli articoli 337, 338; 342; 343; 344; 348; 351; 352; 353; 354; 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117;
- il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
- il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
- il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa».

5. Gli altri regolamenti e decreti ministeriali previsti dal presente codice, ove sono destinati a sostituire precedenti regolamenti e decreti ministeriali, elencano le norme abrogate, con decorrenza dalla loro entrata in vigore.


Normativa



Articolo 1

Finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l’effettuazione delle spese in economia da eseguirsi secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, statale, regionale e nonché dai relativi regolamenti d’applicazione; nei casi opportuni, esso si conforma ad alcuni dei più importanti pronunciamenti dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con l’obbiettivo di rendere quanto più possibile univoca l’applicazione di una disciplina che si presta, anche in relazione al complesso quadro normativo e giurisprudenziale, a molteplici modalità d’utilizzo e interpretazione.

2. Le norme del presente Regolamento disciplinano i lavori, le provviste, i servizi, da eseguirsi in economia da parte del Servizio Opere Pubbliche-Patrimonio, per importi inferiori a:

per lavori (ai sensi del D.Lgs. 163/2006 – art. 125, commi 5, 6 lett.b, 8, art. 204):

  • 40.000,00 Euro (ai sensi dell’art. 125, comma 8 del D.Lgs. 163/2006);
  • 50.000,00 Euro in amministrazione diretta;
  • 100.000,00 Euro manutenzione di opere o di impianti;
  • 200.000,00 Euro manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 D.Lgs. 163/2006;
  • 300.000,00 Euro in amministrazione diretta e/o cottimo fiduciario nei casi di cui all’art. 198 del D.Lgs. 163/2006, per lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs 42/2003, cd. Decreto Urbani, relativo alla tutela dei beni architettonici e ambientali, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive, nonché all'esecuzione di scavi archeologici;

per servizi e forniture (ai sensi del D.Lgs. 163/2006 - art. 28, comma 1 let.b, e dell’art. 125, commi 9 e 11);

  • 20.000,00 Euro;
  • 211.000,00 Euro per l’affidamento a mezzo di cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque (5) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante;

per servizi di ingegneria (ai sensi del D.Lgs. 163/2006 - art. 91, comma 2; dell’art. 125, comma 11; dell’art. 57, comma 6; Cons. Stato, Sez. V, 8 marzo 2005, n. 954; Det. Aut. Vig. LL.PP. n.1/2006);

  • 20.000,00 Euro;
  • 100.000,00 Euro a mezzo di cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previo esperimento di una procedura competitiva e comparativa, che dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso, divulgato attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Jesi di  consultazione di almeno cinque (5) operatori sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori predisposti dalla stazione appaltante.

N.B. Per quanto riguarda l’esecuzione di opere in subappalto o cottimo nell’ambito di lavori appaltati mediante autonoma procedura di gara,  l’affidamento dei lavori in economia di cui al presente regolamento è assoggettato all’osservanza dell’ art. 118 del D.lgs. 163/2006.

3. Il Servizio Opere Pubbliche-Patrimonio può eseguire i lavori e le provviste o i servizi di cui al presente Regolamento nell’ambito delle somme stanziate in bilancio per i relativi capitoli di spesa, e nei limiti individuati dalla Giunta Comunale.

4. I lavori in economia prevedibili dovranno essere indicati in apposito elenco a corredo del programma annuale dei lavori di cui all’art 128 del D.Lgs. 163/2006  ai sensi dell’articolo 88, 3° comma del DPR n. 554/99.

5. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

6. I lavori, che rientrano nelle categorie generali cui al successivo art.2, per i quali in sede di programmazione annuale è stata indicata la sola “stima sommaria dei costi” ovvero approntato uno “studio di fattibilità” che individui, anche cumulativamente, le caratteristiche e la tipologia degli interventi (es: manutenzione straordinaria strade urbane), e per i quali, ai sensi dell’ art 4 comma 4 D.M. Tesoro 7 gennaio 1998 e s.m.i., è stato contratto un unico strumento di finanziamento (mutuo, ecc.), sono realizzabili in economia previa determinazione o deliberazione (vedi nota 1) a contrarre che ne approvi il progetto o la relativa perizia, secondo le modalità di cui al successivo articolo 3.

7. Fatta eccezione dei casi su esposti, la procedura negoziata senza previa indizione di gara (affidamento diretto) è regolamentata dall’art. 221 del D.Lgs. 163/2006 (vedi nota 2).


Articolo 2
Categorie di lavoro e definizioni


1. Categorie. Ai sensi dell’art. 125 comma 6° e dell’art. 198 del  D.Lgs. 163/2006 i lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

  1. manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 D.Lgs. 163/2006;
  2. manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro;
  3. interventi non programmabili in materia di sicurezza;
  4. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
  5. lavori necessari per la compilazione di progetti;
  6. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
  7. lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs 42/2003, cd. Decreto Urbani, relativo alla tutela dei beni architettonici e ambientali, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive, nonché all'esecuzione di scavi archeologici di importo non superiore a 300.000 euro.

2. Definizioni.

Fornitura: è definita fornitura o provvista l’insieme di quanto acquistato per un determinato uso.

Fornitura in opera: è definita fornitura in opera o provvista in opera, l’insieme di quanto acquistato per un determinato uso inclusa la posa in opera della merce fornita e quanto altro strettamente necessario al fine di dare il tutto funzionante o di pronto utilizzo purché il costo della sola fornitura sia superiore al 50% del costo totale in opera.

Servizio: è definito servizio la prestazione complessa che richiede un apparato organizzatorio caratterizzato generalmente dall’insieme dei mezzi e delle persone che espletano un’attività per lo più di interesse pubblico.

Lavoro: è definito lavoro l’attività svolta tramite una propria organizzazione che include acquisto di materiali, uso di automezzi e mezzi d’opera, attrezzi, strumenti, prestazione di manodopera e quanto altro necessario al fine di assemblare tutto ciò che necessita per la realizzazione di un’opera.

Manutenzione: è definita manutenzione tutto ciò che viene posto in essere al fine di conservare e mantenere in buono stato beni mobili ed immobili.

Manutenzione ordinaria: ai sensi DPR 380/2001, art. 3 comma 1, lett. a), sono definiti «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

Manutenzione straordinaria: ai sensi DPR 380/2001, art. 3 comma 1, lett. b), sono definiti «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

Lavori di somma urgenza: i lavori di “somma urgenza” di cui ai successivi artt. 7 e 8 del presente Regolamento, sono normati dagli artt. 146 e 147 del DPR 554/99; la loro realizzazione è subordinata alla redazione del “verbale” compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla Giunta Comunale che con delibera provvede alla copertura della spesa e all’autorizzazione dei lavori; in via esemplificativa e non esaustiva vengono riassunte le principali categorie di intervento:

  • prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
  • riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc.
  • manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, l’innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione o l’installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali;
  • lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze;
  • lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
  • manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento e degli impianti idrici non compresi nella convenzione con Aziende od Enti gestori manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed affini; manutenzione dei giardini, viali piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
  • manutenzione dei cimiteri;
  • lavori da eseguirsi d’ufficio carico dei contravventori alle leggi ed ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti; interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;
  • ecc;

nonché la provvista di materiali occorrenti per l’esecuzione e la realizzazione di opere di cui alle lettere precedenti.


Articolo 3
I lavori, forniture e servizi in economia e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 57 del D.Lgs. 163/2006


1. Procedure. Per l’attività contrattuale che sia connessa alla esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia prevedibili, quindi già inseriti nell’elenco allegato al Programma Annuale dei LL.PP. per l’annualità corrente, si procede mediante adozione della determinazione a contrarre, mentre per i lavori, forniture e servizi in economia non preventivabili, si procede con determinazione dirigenziale previa deliberazione di G.M. su istruttoria del Responsabile del Procedimento. Ai sensi dell’art. 107 del TUEL (D.lgs. 267/2000) rimangono di esclusiva competenza dirigenziale tutti gli atti connessi e conseguenti.

2. L’oggetto del contratto. Nella determinazione a contrarre, ovvero nel decreto o nella delibera, si stabilisce motivando, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:

  1. la fornitura di beni e/o servizi;
  2. la sola esecuzione dei lavori;
  3. la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori.

3. La determinazione a contrarre. Ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 163/2006 la determinazione a contrarre stabilisce, sulla base delle esigenze dell'amministrazione, se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura, con le modalità da stabilirsi con il regolamento. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto relativo a lavori e/o forniture di cui al precedente art. 2 possono essere comprese voci di elenco prezzi e/o nuovi prezzi formulati secondo le modalità riportate al successivo comma 4°.

4. I prezzi delle prestazioni. Dove non diversamente specificato per l’elenco prezzi unitari posto a riferimento delle lavorazioni e delle forniture si farà riferimento al prontuario informativo dei prezzi relativi alle opere e alle forniture approvato dalla Regione Marche vigente alla data di emissione del provvedimento (determina), ovvero, per lavorazioni in esso non ricomprese, ad altri prontuari approvati dagli organismi amministrativi nazionali (es. Soprintendenza) e dalle Regioni d’Italia, oppure a nuovi prezzi formulati dell’U.T.C.. Solo in tale ultima circostanza, su proposta del R.d.P., si procederà all’emissione della determinazione dirigenziale di approvazione dei nuovi prezzi o del relativo verbale di concordamento (per i lavori in corso d’opera).

5. Nei limiti di cui al precedente art. 1, l’esecuzione degli interventi in economia può avvenire:

  • in amministrazione diretta;
  • per cottimo con scelta del contraente mediante affidamento diretto (cfr.commi 7 e 8);
  • per cottimo con scelta del contraente mediante indagine di mercato (cfr. comma 9 ).

6. Lavori in amministrazione diretta. Sono i lavori, forniture ed i servizi per i quali non occorre l’intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale del Comune di Jesi o di altri enti e/o società ad esso convenzionate e da personale eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quant’altro occorra, tutto in proprietà dell’Ente o di altri enti e/o società ad esso convenzionate; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna, connesse ai lavori.

Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori individuati dall’art. 125 comma 6° e dell’art. 198 del D.Lgs. 163/2006, meglio specificati all’art. 2 (lett.a,f) del presente Regolamento; il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere.

I limiti per l’esecuzione dei lavori in amministrazione diretta sono:

  • 50.000,00 Euro per lavori;
  • 300.000,00 Euro per lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs 42/2003, cd. Decreto Urbani.

7. L’affidamento diretto. Esso costituisce la forma archetipica della “trattativa privata” consentita per limitati importi; a tale istituto la letteratura attribuisce l’unica residua forma di discrezionalità della P.A.. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve comunque essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente; nel caso di formazione di tali elenchi, questi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

I limiti per l’affidamento diretto sono:

  • 40.000,00 Euro per lavori;
  • 20.000,00 Euro per servizi e forniture;
  • 20.000,00 Euro per servizi di ingegneria.

8. Indagine di mercato per l’affidamento diretto. Per gli importi di lavori, forniture ed i servizi, per i quali la vigente legislazione consente l’affidamento diretto quale procedura di scelta del contraente, il ricorso all’indagine di mercato si attua mediante l’acquisizione dell’offerta di almeno 3 ditte (nei limiti dell’effettiva disponibilità delle stesse (vedi nota 3)), stabilendo modi e tempi per la presentazione dei preventivi nella lettera d’invito e procedendo alla selezione dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” secondo i sub-criteri fissati dal Dirigente del Servizio che presiede la Commissione d’esame dell’offerta.

9. Lavori a cottimo fiduciario. La vigente definizione di “cottimo” è stata mutuata dall’art. 74 del R.D. 25 Maggio 1895, n. 350, poi abrogato con l’entrata in vigore del DPR. 554/99.

Contrariamente ai più generici lavori in “lavori in economia”, che possono essere eseguiti nelle more della sottoscrizione del contratto e/o la redazione di un progetto o perizia, sono definiti “a cottimo” gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, attraverso una procedura negoziata, l’affidamento di lavori ad imprese o persone fisiche esterne al Comune, con valutazioni “a corpo” o “a misura” mediante la redazione di una apposita perizia da parte di un tecnico avente titolo.

Secondo la letteratura “il cottimo fiduciario costituisce una forma particolare di appalto a trattativa privata, onde è da quest’ultima categoria contrattuale che si possono desumere i principi e la disciplina applicabile al rapporto” (Cianflone); si noti bene che diversamente all’istituto del “cottimo”, quella di “trattativa privata” è una definizione scomparsa dal D.Lgs. 163/2006, più opportunamente sostituita da “procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” di cui all’art. 57 del D.Lgs. 163/2006, con lo scopo di ingenerare meno confusione nell’applicazione della norma (vedi nota 4).

Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate dal Responsabile del Procedimento, tra quelle di cui al precedente art. 2.

Nel cottimo l'affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque (5) imprese con la sola eccezione dei casi in cui sia possibile l’affidamento diretto di cui al comma 1 del presente articolo.

10. Adempimenti dell’ufficio. Gli affidamenti tramite cottimo per interventi di importo superiore a 20.000 Euro sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all’Osservatorio e pubblicazione nell’albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari. Inoltre gli affidamenti tramite cottimo per interventi di importo fino a 20.000 Euro sono soggetti a post-informazione che dovrà avvenire mediante comunicazione trimestrale da effettuare prima della fine del mese successivo al trimestre, contenente il numero dei lavori affidati a cottimo ed il loro importo complessivo.

11. Procedure di selezione del contraente. Fino a diversa disposizione normativa, per “indagine di mercato” si intende l’acquisizione delle offerte (nei limiti dell’effettiva disponibilità delle stesse (vedi nota 5)), stabilendo modi e tempi per la presentazione nella lettera d’invito e procedendo alla selezione dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” secondo i sub-criteri fissati dal Dirigente del Servizio che presiede la Commissione d’esame dell’offerta. Il ricorso a tale procedura di individuazione del contraente è decisa dal Responsabile del Procedimento che ne esplicita le motivazioni nella determinazione a contrarre.


Articolo 4
Le forniture di beni e servizi


1. Importi limite. Ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. b) del D.lgs. 163/2006 le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 211.000 euro.

2. Procedure. Secondo quanto sancito dall’art. 125. del D.lgs. 163/2006 riguardo ai servizi e alle  forniture in economia è stabilito che le acquisizioni in economia possono essere effettuate:

  1. mediante amministrazione diretta;
  2. mediante procedura di cottimo fiduciario.

3. Il Responsabile del procedimento. Ogni acquisizione in economia dev’essere effettuato dal responsabile del procedimento individuato ai sensi dell’ art. 10 del D.lgs. 163/2006. Il RdP può essere unico per tutti i procedimenti analoghi ovvero coincidere con il titolare del procedimento medesimo; di tale condizione si darà contezza della determinazione a contrarre.

4. Motivazioni. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

  • risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  • necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
  • prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
  • urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

5. L’affidamento diretto. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro (20.000,00 Euro), è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

6. La procedura negoziata. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro (20.000 Euro) e fino alle soglie di 211.000,00 Euro l'affidamento mediante atto di cottimo avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque (5) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l’elenco degli operatori economici predisposto dal Comune di Jesi.

7. I requisiti dell’affidatario. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.


Articolo 5
Divieto di frazionamento


1. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

2. È vietato il frazionamento dei servizi di progettazione di cui al successivo art.16; per l’individuazione dei limiti di legge, l’importo di tali servizi dovrà essere riferito al totale dei servizi tecnici relativi al singolo intervento.

3. Non rientrano nel cumulo dei servizi di progettazione quelli relativi all’attività di supporto al responsabile del procedimento di cui alla tabella B6 del D.M. 04.04.2001.


Articolo 6
Forma del contratto


1. La scelta del contraente. Alla scelta del contraente provvede il Responsabile del Procedimento così come individuato dal Dirigente del Servizio LL.PP. nel rispetto del presente Regolamento.

2. Registrazione del contratto. Il contratto è iscritto al registro di Repertorio del Comune di Jesi.

3. Scrittura privata senza obbligo di registrazione. I contratti di cottimo fino all’importo di 100.000,00 Euro sono conclusi per scrittura privata, mediante atto bilaterale contestuale senza l’obbligo d’iscrizione al Repertorio.

4. I documenti allegati. I contratti di cottimo che riguardano l’esecuzione di lavori o la fornitura di servizi, lì dove prescritto dalla vigente normativa, dovranno essere corredati dei relativi piani di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.lgs, n. 494/1996 e s.m.i.; essi devono altresì contenere:

  1. l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;
  2. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;
  3. le condizioni di esecuzione;
  4. il termine di ultimazione dei lavori o della fornitura;
  5. le modalità di pagamento;
  6. le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.

4. Valore del preventivo. Per gli interventi di importo inferiore a 20.000 Euro il contratto di cottimo si perfeziona con l’acquisizione agli atti della lettera d’offerta o preventivo inviata al Comune.

5. Precauzioni. Ai fini della corretta prevenzione dei contenziosi è opportuno che la corrispondenza venga adeguatamente protocollata e sottoscritta dall’offerente, anche mediante l’autentica della firma.

6. Cauzioni. Nel caso in cui il pagamento avvenisse in un'unica soluzione al termine dei lavori, su proposta del Responsabile del Procedimento, la ditta può essere esentata dalla prestazione della cauzione; tale clausola va esplicitata nell’atto di cottimo, ovvero nel contratto.


Articolo 7
Lavori d’urgenza


1. Il verbale di somma urgenza (di cui all’art. 146 del DPR 554/99). Nei casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il responsabile tecnico del verbale. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all’uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l’autorizzazione dei lavori. Il verbale, sottoscritto dalla ditta esecutrice sostituisce, a tutti gli effetti, il contratto di cottimo.


Articolo 8
Esigenze di somma urgenza


1. Circostanze di pericolo – limiti di spesa. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale nel quale sono indicati i motivi dello stato di somma d’urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro tramite affidamento diretto ad una o più imprese. Il verbale di somma urgenza sostituisce a tutti gli effetti il contratto di cottimo, nei casi di cui all’art. 221, comma 1, lett. d, del D.lgs. 163/2006.

2. Pericolo imminente – deroga ai limiti di spesa. Si prescinde dal limite di importo di cui al precedente comma qualora i contratti di fornitura di beni e servizi per la realizzazione dei lavori in amministrazione diretta o i contratti di cottimo si rendano necessari per provvedere alle esigenze di rimuovere situazioni per le quali il Sindaco sia intervenuto con i poteri di cui ai commi 5 e 6 dell’art.50 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000 (ordinanze contingibili ed urgenti).


Articolo 9
Perizia suppletiva per maggiori spese


1. Perizia suppletiva ai lavori affidati in economia. Ove durante l’esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l’autorizzazione sulla eccedenza di spesa, e provvede ad integrare l’impegno di spesa già assunto con le modalità previste dal T.U.E.L. n. 267/2000 dal Regolamento di contabilità e nel rispetto del D.Lgs. 163/2006.

2. Limiti di spesa della perizia suppletiva. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000,00 Euro e del presente Regolamento.


Articolo 10
Autorizzazione e finanziamento della spesa per lavori in economia


1. Somme a disposizione. Nel caso di lavori di cui all’articolo 3, nell’ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l’autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.

2. Reperimento risorse economiche. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell’ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, gli stessi sono autorizzati con determina del dirigente, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti alle eventuali economie da ribasso d’asta, ovvero ai capitoli di spesa che ne consentano il relativo impegno economico, anche attraverso una specifica variazione di Bilancio.


Articolo 11
Anticipo fondi


I fondi necessari per la realizzazione dei lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale, nei casi previsti in sede di adozione del Bilancio annuale di Previsione.


Articolo 12
Requisiti e garanzie


1. Garanzie di legge. Per l’esecuzione dei lavori in economia di importo pari o superiore a 20.000 Euro l’impresa esecutrice deve:

  • prestare le garanzie di cui agli articoli 101 e 103 del DPR n. 554 del 21.12.1999;
  • essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione economico-finanziari, tecnico-organizzativi previsti per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedura di gara.

Nel caso in cui il pagamento avvenisse in un'unica soluzione al termine dei lavori, su proposta del Responsabile del Procedimento, la ditta può essere esentata dalla prestazione della cauzione; tale clausola va esplicitata nell’atto di cottimo, ovvero nel contratto.

2. Requisiti di legge. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

3. Verifiche. La verifica del possesso dei suddetti requisiti nei confronti dell’impresa esecutrice sarà svolta attraverso l’acquisizione della certificazione (o autocertificazione) prevista per le imprese operanti nei relativi settori e attraverso la consultazione informatica degli archivi delle istituzioni preposte (Camere di Commercio, Osservatorio LL.PP., Enti Previdenziali, ecc.).


Articolo 13
Subappalto


1. E’ vietato il subappalto delle opere affidate in economia se non espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante.

2. Il subappalto sarà inoltre autorizzato previa verifica nei confronti delle Ditte subappaltatrici del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali, come richiesti dalla normativa vigente.

3. Ai sensi del precedente art. 1 quanto riguarda l’esecuzione di opere in subappalto o cottimo nell’ambito di lavori appaltati mediante autonoma procedura di gara,  l’affidamento dei lavori in economia di cui al presente regolamento è assoggettato all’osservanza dell’ art. 118 del D.lgs. 163/2006.


Articolo 14
Regolare esecuzione


1. Visto di regolare esecuzione e/o fornitura. La regolare esecuzione dei lavori o delle forniture di beni e servizi di importo inferiore ai 20.000 Euro è attestata dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento mediante apposizione del visto per la regolarità dell’opera o della fornitura da apporre sulla fattura emessa dalla ditta ad avvenuta ultimazione dei lavori e confermata dal Responsabile del Procedimento generale per le opere in economia (dove differisca dal RdP), sulla base della quale sarà effettuata la liquidazione dei lavori ed il relativo agamento alla ditta esecutrice.

2. Liquidazioni. I lavori e le forniture di beni e servizi di importo pari o superiore ai 20.000 Euro, sono liquidati in base agli stati di avanzamento e al conto finale, da parte del Responsabile del Servizio/procedimento.

3. Pezze giustificative e contabilità. Nel caso di lavori, al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del Direttore dei lavori, in merito all’andamento degli stessi.

4. Semplificazioni. Il conto finale dei lavori che non hanno richiesto modalità esecutive di particolare complessità, può essere redatto a tergo della fattura dal Direttore dei Lavori, con l’attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate.


Articolo 15
Collaudo dei lavori


Il Dirigente del Servizio può disporre il collaudo delle opere eseguite, anche con incarico a tecnici esterni, secondo le disposizioni di cui al vigente Regolamento per l’affidamento degli incarichi.


Articolo 16
Inadempimenti di contratti per cottimo


In caso di inadempimento dell’appaltatore si procede alla risoluzione del contratto di cottimo mediante dichiarazione scritta del Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione del Direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.


Articolo 17
I servizi di progettazione


1. Le motivazioni. In caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento/servizio, le prestazioni relative:

  1. alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi tecnico-specialistici;
  2. quelli di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del responsabile del programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. 163/2006,

possono essere affidati mediante determinazione dirigenziale a personale e/o professionisti esterni aventi titolo.

2. Il corrispettivo. Gli emolumenti e l’eventuale corresponsione delle spese sono stabiliti dal Responsabile del Procedimento in ragione del Decreto Legge 223/2006 (c.d. Decreto Bersani) prendendo a riferimento i vigenti tariffari professionali in relazione alla qualità, la complessità, la specializzazione e alla tempistica della prestazioni richieste, in conformità delle vigenti norme, nei casi di cui al comma 1, lett. a); al D.M. 04.04.2001 “aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri ed agli architetti” – tabella B6, nei casi di cui al comma b).

3. Soglia economica. Per incarichi fino a 20.000,00 Euro è consentito l’affidamento diretto; per incarichi fino a 100.000,00 Euro è consentito l’affidamento fiduciario (a mezzo di cottimo in forma di convenzione di incarico professionale) nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previo esperimento di una procedura competitiva e comparativa, che dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso, divulgato attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Jesi di  consultazione di almeno cinque (5) operatori, se disponibili, sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori predisposti dalla stazione appaltante.

4. Pubblicità. Negli avvisi ovvero negli inviti relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee, vengono definiti i criteri di selezione che, in relazione alla promozione delle giovani professionalità, possono prevederne l’inserimento nell’ambito dei gruppi concorrenti (anche in forma di associazione temporanea di professionisti).

5. Tempi di pubblicazione. Lì dove espressamente previsto nella determinazione o deliberazione a contrarre, i tempi di pubblicazione dell’avviso pubblico di selezione, saranno convenzionalmente pari o superiori a 26 giorni. Stante la sindacabilità del concetto, nei casi di “urgenza”, o in quelli di impellenza degli adempimenti tecnico-amministrativi, adeguatamente circostanziati, la pubblicazione può essere ridotta a 10 giorni; in tale casistica rientra il tardivo reperimento delle necessarie risorse finanziarie (ottenute anche attraverso una specifica variazione di bilancio) ovvero per cause indipendenti dalla potestà del Responsabile del Procedimento quali disposizioni urgenti di Sindaco e/o Giunta Municipale che impongano comunque, per motivi di mandato, l’onere degli adempimenti al Responsabile del Procedimento e/o del Servizio, a fronte dell’impellente istanza amministrativa.

6. Obblighi dell’affidatario. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario (capogruppo).

7. Limiti del Responsabile del Procedimento. Rimangono di esclusiva competenza Dirigenziale, previo parere di Giunta Municipale, gli incarichi di alta professionalità di cui all’art. 110 del TUEL.

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si farà riferimento al Capo IV del D.Lgs. 163/2006.


Articolo 18
Clausole finali


1. Limiti d’importo. In caso di variazione dei limiti d’importo, gli stessi si intendono automaticamente adottati nel presente regolamento secondo le modalità convenute nei suoi articoli.

2. Priorità normativa. In caso di contrasto tra il presente Regolamento e le vigenti o subentranti norme riguardo le modalità per l’effettuazione delle spese in economia da eseguirsi secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, statale, regionale, prevalgono queste ultime.

3. Unicità interpretativa del Regolamento. A far data dalla entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutti i regolamenti e/o parte degli stessi ove in contrasto con il presente.


NOTE:

1. Si parla di “deliberazione a contrarre” nel caso che l’Ufficio Tecnico Comunale agisca in nome e per conto di una società partecipata, di una fondazione, di una convenzione tra Comune e altri enti o istituzioni (es. ProgettoJesi srl, Fondazione Casa di Riposo, Fondazione Pergolesi Spontini, JesiServizi, GorgoVivo, ecc.).

2 Art. 221 del D.lgs 163/2006. Procedura negoziata senza previa indizione di gara

(art. 40, dir. 2004/17; Art. 13, d.lgs. n. 158/1995)

1. Ferma restando la facoltà di ricorrere alle procedure negoziate previa pubblicazione di avviso con cui si indice la gara, gli enti aggiudicatari possono ricorrere a una procedura senza previa indizione di una gara nei seguenti casi:

  • quando, in risposta a una procedura con indizione di una gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna candidatura; nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni originarie dell'appalto;
  • quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per gli appalti successivi che perseguano questi scopi;
  • quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
  • nella misura strettamente necessaria, quando per l'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per l'ente aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte, ristrette o per le procedure negoziate con previa indizione di gara non possono essere rispettati; le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili all'ente aggiudicatore;
  • nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
  • per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari, per circostanze impreviste, all'esecuzione dell'appalto, purché questo sia aggiudicato all'imprenditore o al prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale: quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure; quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;
  • nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano nella ripetizione di lavori simili affidati dagli stessi enti aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, purché i nuovi lavori siano conformi a un progetto di base, aggiudicato con un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilità di ricorrere a questa procedura è indicata già al momento dell'indizione della gara per il primo appalto e, ai fini degli articoli 215 e 29 del presente codice, gli enti aggiudicatori tengono conto dell'importo complessivo previsto per i lavori successivi;
  • quando si tratta di forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
  • per gli appalti da aggiudicare in base a un accordo quadro, purché l'accordo sia stato aggiudicato nel rispetto dell'articolo 222 del presente codice;
  • per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
  • per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale oppure da curatori o da liquidatori di un fallimento, di un concordato preventivo, o di una liquidazione coatta amministrativa o di un'amministrazione straordinaria;
  • quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente codice e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione debbono essere invitati a partecipare ai negoziati.

3 Per quei lavori e forniture che offrono l’effettiva alternativa tra prodotti,  lavorazioni e servizi analoghi e comunque funzionalmente alternativi.

4 Con la L.228/2006 (conversione del D.lgs. “1000 proroghe” , l’entrata in vigore degli artt. 56 e 57 del D.lgs.163/2006 è rinviata al 1° febbraio 2007. Fino a tale data i limiti della cosiddetta trattativa privata di cui al comma 0a), art.24, L. 109/94 e s.m.i. rimangono fissati a € 100.000,00. Tuttavia il presente Regolamento può essere adottato anticipatamente a tale data costituendo una limitazione all’applicazione della norma.

5 Per quei lavori e forniture che offrono l’effettiva alternativa tra prodotti,  lavorazioni e servizi analoghi e comunque funzionalmente alternativi.

Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del servizio lavori pubblici

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