Regolamento per il conferimento di incarichi legali di cui all’art. 17 del d.lgs. 50/2016

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 336 del 20/12/2019

Art. 1 – Oggetto
Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto disposto nelle Linee guida ANAC n. 12 recanti “Affidamento dei servizi legali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, l’affidamento di servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici, che non rientrino negli affidamenti ricompresi nell’Allegato IX del Codice dei contratti pubblici, ad un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.
31, precisamente:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
- in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
- in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo
1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
3) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
Il presente regolamento costituisce stralcio del Regolamento di organizzazione del Comune di Jesi approvato con delibera di G.C. n. 13 del 31/01/2006 e da ultimo modificato con delibera di G.C. n.
162 del 12/06/2018.

Art. 2 – Principi generali
L’affidamento degli incarichi legali di cui al precedente art. 1 avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità ai sensi dell’art. 4 del Codice dei contratti pubblici.
L’affidamento avviene nel rispetto dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e quindi in maniera tale da prevenire e risolvere fin dall’origine ogni ipotesi di conflitto di interessi, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Art. 3 – Responsabile del procedimento
L’Area competente in materia di affari legali procede all’affidamento dell’incarico, previa decisione di costituzione in giudizio dell’ente da parte dell’organo competente ai sensi dell’art. 3 del regolamento di organizzazione comunale.
Per ogni singola procedura di affidamento il dirigente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, individua il RUP per le fasi dell’affidamento ed esecuzione dell’incarico tra i dipendenti di ruolo addetti all’Ufficio inquadrati come dirigenti o dipendenti con profilo di istruttore direttivo o, in caso di carenza in organico dell’Ufficio stesso, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di conflitto di interessi di cui al comma 2 dell’art. 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001.
Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere, in particolare il RUP deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale in materia legale.
Il RUP adottata gli atti della procedura, ad eccezione degli atti che comportano impegno di spesa, se non appositamente delegato. In difetto di delega, ne propone l’adozione al dirigente competente in materia di affari legali.

Art. 4 – Obblighi di trasparenza
Gli atti delle procedure di affidamento e le informazioni ad esse relative sono pubblicate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.

Art. 5 – Norme procedurali
Qualora l'Amministrazione Comunale intenda costituirsi in giudizio o proporre azione mediante conferimento di incarico di difesa legale ovvero affidare altra tipologia di servizio legale di cui al precedente art. 1, si procederà alla scelta del soggetto mediante confronto fra i preventivi acquisiti per lo specifico incarico e formulati e redatti per fasi sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014.
Il preventivo verrà richiesto a cura dell’Ufficio competente in materia di affari legali ad almeno tre professionisti che siano iscritti alla sezione e sottosezione dell'elenco di cui al successivo art. 6 ritenute pertinenti sulla base dell’oggetto della causa o dell’incarico da affidare e per fascia di importo corrispondente al valore della stessa, secondo il criterio di rotazione scorrendo l’elenco in base all’ordine di iscrizione assegnato.
Qualora, sulla base dei suddetti criteri, non sia possibile rinvenire dall’elenco professionisti da interpellare in numero sufficiente, verranno altresì interpellati coloro che, sulla base del curriculum professionale, dimostrino esperienza professionale e specializzazione adeguate in ragione della complessità e della natura delle questioni giuridiche da trattare.
L’Amministrazione comunale si riserva di affidare direttamente l’incarico, senza previo interpello di più professionisti:
- in caso di impugnazione, al legale già difensore del Comune nel precedente grado di giudizio;
- in caso di connessione, continenza o litispendenza di cause al legale già difensore del Comune
nella causa anteriormente affidata ovvero al medesimo legale se l’incarico è conferito simultaneamente.
L'Ente potrà selezionare per l’affidamento professionisti non iscritti nell'elenco nel caso in cui la particolarità e l'importanza del contenzioso richieda specifiche competenze di alta specializzazione non riscontrabili dall'esame dei curricula degli iscritti all'elenco stesso.
L’affidamento si conclude con la sottoscrizione del contratto di incarico tra l’Amministrazione comunale e il professionista, redatta secondo lo schema tipo di contratto di prestazione d’opera professionale approvato con determina dal competente Dirigente.
Nel caso di contenzioso di rilevante interesse strategico per l’Ente comunale è facoltà del Sindaco designare, con il decreto che decide in ordine alla costituzione in giudizio dell’ente, un legale di sua fiducia a cui conferire l’incarico, rimanendo in capo al Dirigente dell’Ufficio competente in materia di affari legali l’adozione degli atti gestionali conseguenti, come già previsto dal Regolamento di organizzazione del Comune di Jesi di cui all’art. 1.

Art. 6 – Formazione dell’elenco degli avvocati
Per l’affidamento dei servizi legali di cui all’art. 1 è istituito un elenco di professionisti, singoli o associati, da cui selezionare gli avvocati da invitare a presentare preventivo per l’affidamento del singolo incarico.
L'elenco è suddiviso in due sezioni, area civile e area amministrativa. Ciascuna sezione è a sua volta suddivisa in sottosezioni, a seconda delle specifiche materie di maggior interesse per l’Amministrazione comunale, come di seguito specificato:
sezione I area civile - sottosezioni: obbligazioni e contratti, responsabilità civile, diritto fallimentare, diritto del lavoro, procedure esecutive, diritti reali, altro.
sezione II area amministrativa – sottosezioni: appalti e contrattualistica pubblica, edilizia e urbanistica, espropri, tutela ambientale, altro.
All’interno di ciascuna sottosezione sono individuate diverse fasce di importo sulla base del valore delle cause da assegnare e precisamente:

  • prima fascia: per l’affidamento di cause di valore fino a € 5.200,00;
  • seconda fascia: per l’affidamento di cause di valore fino a € 26.000,00;
  • terza fascia: per l’affidamento di cause di valore fino a € 52.000,00;
  • quarta fascia: per l’affidamento di cause di valore fino a € 260.000,00 e per cause di valore indeterminato;
  • quinta fascia: per l’affidamento di cause di valore fino a € 520.000,00;
  • sesta fascia: per l’affidamento di cause di valore superiore a € 520.000,00 e per cause di valore indeterminato di particolare complessità.

Le suddette sottosezioni possono essere modificate e/o integrate con provvedimento del Dirigente competente per mutate o sopravvenute esigenze in relazione alla tipologie di contenzioso gestito. Ciascun professionista può ottenere l'iscrizione in una sola o più sezioni o sottosezioni, documentando adeguatamente i propri settori di competenza.
L’elenco è formato previa pubblicazione di apposito avviso pubblico con cui si rende nota la volontà dell’Amministrazione di costituire o aggiornare l’elenco stesso, i requisiti richiesti ai professionisti interessati, le modalità ed i termini per la presentazione della candidatura. L’avviso è pubblicato per almeno 15 giorni in apposita sezione del sito istituzionale comunale e nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di gara e contratti.
L’elenco dei professionisti avvocati di cui sopra viene redatto con provvedimento del Dirigente competente, previa istruttoria dell’ufficio competente in materia di affari legali.
L’elenco così costituito viene periodicamente aggiornato con cadenza annuale. Dopo la prima costituzione l’Ufficio competente pubblica apposito avviso per l’aggiornamento dell’elenco, che rimane consultabile per l’intero periodo di valenza dello stesso. I professionisti interessati possono, nel periodo di vigenza dell’avviso in ogni momento presentare domanda di iscrizione. L’aggiornamento avviene annualmente con le medesime modalità previste per la costituzione dell’elenco ovvero con provvedimento del dirigente competente, previa istruttoria dell’ufficio.
Gli elenchi così costituiti e/o aggiornati non sono soggetti a pubblicazione al fine di non rendere conoscibili i nominativi dei potenziali invitati.
L’ufficio può prevedere revisioni straordinarie dell’elenco, acquisendo dagli iscritti dichiarazione attestante il permanere dei requisiti per l’iscrizione e cancellando i soggetti per i quali i requisiti stessi siano venuti meno o che ne abbiano fatto espressa domanda.

L’iscrizione in elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Amministrazione o l'attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine all'eventuale conferimento di incarichi professionali.

Art. 7 – Requisiti dei professionisti da incaricare
Possono richiedere l'iscrizione al suddetto elenco i professionisti, sia in forma singola che in forma associata, ovvero società di professionisti che posseggano i seguenti requisiti:
- essere in possesso dei requisiti generali di moralità di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- non trovarsi in situazione di divieto di contrarre con l’Amministrazione di cui all'art. 53, comma
16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;
- essere iscritti ad un Albo degli Avvocati circondariale ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 247/2012;
- non aver ricevuto sanzioni disciplinari dall’Ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della propria attività professionale;
- non trovarsi in una situazione di inconferibilità o incompatibilità di incarichi nei confronti del Comune di Jesi ai sensi del D.Lgs. 39/2013;
- non trovarsi in situazione di conflitto di interessi di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2017;
- non avere in corso, in qualità di difensore di altre parti, il patrocinio per cause promosse contro il Comune di Jesi;
- possedere una adeguata copertura assicurativa per rischi e oneri professionali;
- possedere il requisito di adeguata capacità professionale in relazione alla natura, materia e valore dell’incarico da affidare secondo quanto previsto dall’avviso per la formazione o aggiornamento dell’elenco;
- per le sole cause da patrocinare di fronte alle Magistrature superiori: apposita iscrizione nell’albo speciale di cui all’art. 22 della legge n. 247/2012.
Per i partecipanti in forma associata, ai fini dell’iscrizione nella specifica sottosezione e nella fascia di valore, si terrà conto dei requisiti dichiarati dal singolo professionista componente l’associazione o società indicato come esecutore.
È facoltà dei professionisti presentare aggiornamenti della propria posizione che determinino il passaggio ad una fascia di valore superiore ovvero l’iscrizione in altra sezione o sottosezione.
I professionisti già iscritti potranno essere cancellati dall’elenco nei seguenti casi:
- perdita dei requisiti prescritti;
- esecuzione negligente e/o non puntuale degli incarichi affidati.
Della cancellazione verrà data comunicazione al soggetto interessato. La cancellazione per perdita dei requisiti di iscrizione comporterà la revoca di eventuali incarichi in corso di esecuzione.

Art. 8 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento:
- al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nelle parti applicabili;
- al codice civile;
- al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza degli atti amministrativi;
- alla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
e ad ogni altra norma di legge applicabile.

Art. 9 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie
Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 01/01/2020.
Resta valido ed efficacie l’elenco già costituito ed approvato con determinazione dirigenziale dell’Area Affari Generali e Legali n. 264 del 01/03/2018 e successivamente aggiornato con determinazione dirigenziale n. 1069 del 27/09/2018 e 1230 de 22/10/2019.
A tal fine, restano valide le richieste di iscrizione pervenute fino alla data del 31/12/2019 sulla base dell’avviso permanentemente pubblicato alla sezione “Appalti Bandi Avvisi” della rete civica comunale dal 09/03/2018 alla data di adozione del presente regolamento.

Regolamento per il conferimento di incarichi legali di cui all’art. 17 del d.lgs. 50/2016

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