Regolamento per la concessione continuativa di locali e spazi

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.30 del 25.02.2021

Articolo 1
Principi generali

1. Il Comune di Jesi riconosce il Terzo Settore come espressione di impegno sociale, culturale, ricreativo e solidaristico, valorizzandone il contributo prestato, al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini alla vita della comunità.

2. Il presente Regolamento, ispirandosi ai valori della Costituzione, alle finalità del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (“Codice del Terzo Settore”) e allo Statuto del Comune di Jesi (Artt. 9 e 10), disciplina l'assegnazione di locali e spazi in strutture comunali a favore degli Enti del Terzo Settore per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Articolo 2
Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione - per periodo continuativo e previa pubblicazione di bando - di locali e spazi che fanno parte del patrimonio immobiliare disponibile del Comune, coerentemente con quanto previsto all'art. 71 D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (“Codice Terzo Settore”).

2. Le concessioni di carattere temporaneo sono disciplinate dal Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 149 del 18 dicembre 2017.

Articolo 3
Forma giuridica di assegnazione

1. Il presente Regolamento disciplina esclusivamente l'assegnazione di locali e spazi in regime di comodato (Articolo 1803 e segg. C.C.), con assunzione da parte dell’assegnatario degli oneri per utenze e manutenzione ordinaria.

2. Altre forme di uso di beni del patrimonio disponibile e indisponibile del Comune - quali locazione e affitto - vengono disciplinate in base alla vigente normativa.

Articolo 4
Benefici economici

1. L'assegnazione di locali e spazi, ai sensi del presente Regolamento, costituisce una forma di attribuzione di vantaggi economici, che vengono determinati figurativamente, considerando le potenzialità di rendimento economico.

2. Il rendimento economico figurato viene determinato dall’Area Servizi Tecnici in base al potenziale canone di affitto o locazione, il cui valore stimato viene indicato nell'Elenco di cui all'Articolo 5.

3. Il beneficio economico di cui usufruisce un soggetto affidatario deve essere riportato espressamente nel provvedimento di assegnazione.

Articolo 5
Istituzione dell'Elenco dei locali e spazi comunali assegnabili in comodato

1. I locali e gli spazi che possono essere assegnati a norma del presente Regolamento vengono inseriti in apposito “Elenco dei locali e degli spazi comunali assegnabili in comodato”, approvato dalla Giunta Comunale e periodicamente aggiornato.

2. Nell'Elenco, che è reso disponibile al pubblico nel sito istituzionale del Comune, sono indicati i dati significativi ai fini dell'assegnazione.

3. In base alle disponibilità di locali e spazi risultanti dall’Elenco, l’Amministrazione Comunale pubblica periodicamente un bando finalizzato alla raccolta delle domande di assegnazione.

4. La Giunta Comunale, al fine di perseguire scopi di interesse pubblico, ha la facoltà di assegnare direttamente e senza procedura di evidenza pubblica, locali e spazi comunali alle Società e alle Fondazioni partecipate nonché ad altri Enti Pubblici.

Articolo 6
Soggetti che possono usufruire dell'assegnazione

1.  Possono  beneficiare  dell'assegnazione  di  locali  e  spazi,  nelle  forme  previste  dal presente Regolamento, esclusivamente gli Enti del Terzo Settore i quali esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale (art. 5 del “Codice del Terzo Settore”) e risultano iscritti all'Albo Comunale dell’Associazionismo, a norma del D.Lgs. 117/17.

2. Ai fini del presente Regolamento sono Enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 71 comma 2 del D.Lgs. 117/17 non possono usufruire dell’assegnazione le imprese sociali.

Articolo 7
Competenze interne

1. L'assegnazione dei locali e degli spazi, secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento, viene gestita e disposta dal Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino con propria determinazione. Il Dirigente cura altresì la pubblicità e la trasparenza delle procedure.

2. La stipula del contratto nonché la gestione del rapporto contrattuale con l'affidatario, sono di competenza del Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino.

3. Sarà cura dell’Area Servizi Tecnici la predisposizione di uno “schema tipo” di contratto di concessione dei locali e degli spazi, di cui al presente Regolamento. In sede di specifica assegnazione,  lo  schema  di  contratto  potrà  essere  integrato  e/o  modificato  dall'Area Servizi al Cittadino per le parti di esclusiva propria competenza.

4. L'Area Servizi Tecnici cura la compilazione e l'aggiornamento dell'elenco degli spazi di cui all'Articolo 3.

Articolo 8
Domanda per l'assegnazione di locali e spazi

1. La domanda per l'assegnazione di locali e spazi indicati nell'Elenco di cui all’Articolo 5 deve essere inviata nei tempi stabiliti, obbligatoriamente via PEC, indicando:
- denominazione dell'Ente richiedente, elenco e dati dei legali rappresentanti, sede legale;
- recapito PEC a cui inviare le comunicazioni e recapito telefonico, dell'Ente, o di un legale rappresentante indicato come referente;
- dichiarazione di accettazione delle condizioni indicate nel presente Regolamento;
- dichiarazione di non essere titolare di affidamento di spazi pubblici in altre forme.

2. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata relazione dettagliata inerente obiettivi e specifiche attività per le quali si richiede l'affidamento nonché tempi e orari di utilizzo.

3. Nella domanda può essere indicata una preferenza sia per i locali disponibili che per i giorni e gli orari desiderati. Tale indicazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, la quale tuttavia ne terrà conto nel disporre l’assegnazione definitiva, rispettando laddove è possibile, le richieste fatte. L’Amministrazione Comunale potrà concedere gli stessi spazi a più Enti richiedenti sulla base degli orari e dei periodi di utilizzo richiesti.

Articolo 9
Modalità di assegnazione degli spazi

1. Un'apposita Commissione, costituita da Dirigenti e funzionari  delle Aree Servizi Tecnici e Servizi al Cittadino, in collaborazione con esperti esterni in materia di Terzo Settore,  provvederà  a  valutare  le  domande  pervenute  ed  a  predisporre  un  piano delle assegnazioni tenendo conto dei seguenti criteri prioritari:
a) programma dettagliato delle attività, desumibile dalla relazione di cui all’articolo 8;
b) numero degli aderenti all’organizzazione richiedente;
c) disponibilità alla condivisione dei locali e degli spazi con altri Enti del Terzo Settore.

2. Si dovrà tenere conto  dell’eventuale disponibilità, da parte del richiedente, ad eseguire, a proprie spese, lavori volti alla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale.

Articolo 10
Contratto di assegnazione

1. Il contratto con il quale vengono assegnati i locali e gli spazi ai sensi del presente Regolamento viene stipulato sotto forma di comodato (Articolo 1803 e segg. C.C.), al solo corrispettivo delle utenze e della manutenzione ordinaria. Tutte le spese per la stipula dei contratti sono a carico dell’assegnatario.

2. Il contratto deve contenere, in particolare:
- estremi dell'iscrizione all'Albo delle Associazioni;
- estremi dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, nella fase di regime transitorio, al rispettivo registro di settore ancora vigente;
- individuazione dei locali e degli spazi assegnati, eventuali giorni o orari e durata dell'affidamento;
- attività e uso per i quali vengono affidati i locali e gli spazi;
- eventuali modifiche dei locali e degli spazi autorizzate e relative modalità;
- eventuale uso dei locali e degli spazi affidati da parte dell'Amministrazione Comunale per proprie specifiche finalità, modalità e numero di giorni annuali stabiliti;
- valutazione del beneficio economico figurato;
- condizioni economiche a carico dell'Associazione affidataria;
- gli estremi di cauzioni ed assicurazioni.

Articolo 11
Durata delle assegnazioni

1. L’assegnazione di locali e spazi ha una durata pari a tre anni, rinnovabile.

2. E’ consentita la ripresentazione della domanda di assegnazione.

Articolo 12
Utilizzo, custodia e conservazione degli spazi

1. I locali e gli spazi assegnati devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali, quale sede sociale o quale spazio necessario o indispensabile per il perseguimento dello scopo sociale o per erogare servizi resi alla cittadinanza.

2. L’utilizzo del bene per fini diversi da quelli per i quali è stata stipulata l'assegnazione determina la decadenza.

3. L'Ente assegnatario è responsabile dell'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza. In  ogni  caso, l'utilizzo dei locali  e degli  spazi  dovrà  essere  compiuto  con modalità corrette, lecite, e non lesive dell'immagine del Comune di Jesi. L'Amministrazione Comunale, si riserva, in qualsiasi momento, di escludere forme di utilizzo non compatibili, quali l’organizzazione di:

- manifestazioni o iniziative contrastanti con il decoro e l’immagine pubblica;
-  iniziative  contrarie  all’ordine  pubblico  ovvero  tali  da  produrre  potenziali  danni  al patrimonio comunale;
- eventi manifestamente incompatibili con le norme di sicurezza previste.

4.  L’uso  dei  locali  e  degli  spazi  deve  essere  svolto  con  il  presidio  di  almeno  un appartenente all’Ente assegnatario, che si impegni alla custodia degli ambienti e a segnalare eventuali anomalie riscontrate.

5. L'assegnatario si impegna a custodire ed a conservare i locali ed eventuali arredi di proprietà  comunale  con  diligenza;  al  termine  della  concessione  i  locali  e  gli  arredi dovranno essere riconsegnati nello stato medesimo in cui sono stati ricevuti, fatto salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso. All’atto della stipula del comodato, ed ugualmente alla scadenza, dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Articolo 13
Modifiche degli spazi

1. Qualsiasi modifica delle strutture murarie, degli arredi, o di altro genere richiesta dall'assegnatario,  deve  essere  espressamente  autorizzata  dall'Amministrazione Comunale. L'autorizzazione disciplinerà tempi e modalità di esecuzione dei lavori, l'eventuale  accensione  di  polizza  fidejussoria  preventiva  o  di  garanzia  delle  opere eseguite, la produzione delle certificazioni di regolarità tecnica, le modalità di attestazione della regolare esecuzione dei lavori eseguiti, nel rispetto di leggi e norme vigenti.

2. Le spese relative ad interventi preventivamente autorizzati, sostenute e realizzate dall'assegnatario, non danno diritto a rimborsi o indennizzi. Le opere permanenti sono acquisite al patrimonio comunale alla scadenza dell'affidamento.

3. Gli interventi non autorizzati devono essere rimossi a cura e spese dell'assegnatario nel termine indicato. Nel caso in cui l'assegnatario sia inadempiente, l’Amministrazione provvederà d’ufficio alla rimozione, con recupero di ogni spesa a carico dell'assegnatario rivalendosi sulla garanzia.

Articolo 14
Garanzie e polizze assicurative

1. L'assegnatario, se non diversamente disposto dal Comune di Jesi, assume l’obbligo di:
- stipulare idonea polizza assicurativa a favore del Comune di Jesi, che garantisca il medesimo sia patrimonialmente sia in ordine alla responsabilità civile verso terzi, al furto, al danneggiamento o eventuali altri rischi da valutarsi, esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito; la polizza assicurativa deve essere consegnata all’atto della sottoscrizione del contratto;

- costituire, a garanzia del rispetto del contratto e dei danni eventualmente causati all’immobile, apposita cauzione a favore del Comune, di importo stabilito dal Comune medesimo prima della stipula del contratto. La cauzione deve essere prestata contestualmente alla sottoscrizione del contratto. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, la stessa dovrà essere ricostituita per l'intero importo.

Articolo 15
Oneri dell’assegnatario dei locali e degli spazi

1. Faranno carico all'assegnatario, relativamente all'attività svolta, le richieste di permessi, licenze, autorizzazioni, nonché i relativi oneri fiscali, per tasse, imposte, diritti previsti da leggi o da regolamenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito.

2. Le spese di gestione e per le utenze, nessuna esclusa, nonché le spese condominiali, sono ad esclusivo carico dell'assegnatario. Tali spese potranno anche essere stabilite come rimborso o onere forfettario da corrispondersi al Comune. Le spese di ordinaria manutenzione sono ad esclusivo carico dell'assegnatario.

3. E' vietata la subconcessione, altre forme di affitto e sub-affitto o di cessione dei diritti, pena  l’immediata  decadenza dall'affidamento  e  l’incameramento  della  cauzione,  fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni e delle spese causate all’Amministrazione concedente.

4. L'assegnatario è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia dei beni da qualunque manomissione da parte di terzi tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica, e la funzionalità pubblica che li caratterizza.

5. L'assegnatario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee dell'affidamento per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità, o per manifestazioni  di  particolare  rilievo  pubblico  programmate dall’Amministrazione concedente che coinvolgano il bene concesso.

6. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle caratteristiche dell'attività svolta dall'assegnatario, può riservarsi l'uso dei locali e degli spazi affidati per proprie specifiche finalità, per un numero di giorni annuali complessivi determinato nel contratto.

7. L'assegnatario è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell’Amministrazione Comunale, in qualunque momento.

Articolo 16
Revoca dell'assegnazione

1.  La  revoca  dell'assegnazione  dei  locali  e  degli  spazi  viene  disposta  dal  Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino, nei seguenti casi:

- revoca dell'iscrizione all'Albo dell’Associazionismo
- mancato rispetto, senza giustificazione, della programmazione contenuta nella relazione di cui all’Articolo 8;
- morosità per oltre tre mesi relativamente alle spese per le utenze;
- gravi inadempienze contrattuali, ivi comprese le violazioni dell’Articolo 12;
- necessità sopraggiunte per l'Amministrazione.

Articolo 17
Pubblicità e trasparenza

1. Tutte le procedure di cui al presente Regolamento sono rese accessibili e trasparenti mediante pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Jesi.

Articolo 18
Disposizioni transitorie

1. Allo  scadere  del  sesto  mese  dall’entrata  in  vigore  del  presente  Regolamento,  le assegnazioni continuative in atto, a qualunque titolo concesse, decadono.

2.  Entro  il  suddetto  periodo  si  procede  alla  pubblicazione  del  primo  bando  di assegnazione, aperto ai soggetti di cui all’art. 6.

Regolamento per la concessione continuativa di locali e spazi

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