Regolamento per la concessione delle autorizzazioni di transito e/o sosta nelle zone a traffico limitato

 

  • Approvato con delibera di C.C. 133 del 21.12.2016
  • Modificato ed integrato con delibera di C.C. n. 63 del 30.04.2019

Art. 1 - DEFINIZIONI
1. Nel presente regolamento si intende per:
a) RESIDENTE colui che ha la residenza anagrafica o ha presentato una richiesta di residenza anagrafica presso gli uffici competenti del Comune di Jesi;
b) DIMORANTE colui che non è residente anagrafico nel Comune di Jesi e stabilisce la sua dimora abituale presso una civile abitazione in qualità di proprietario o, in alternativa, a seguito di contratto di affitto registrato o dichiarazione di comodato d'uso dell'abitazione registrata, validi per tutto il periodo in cui viene chiesta l'autorizzazione;
c) ARTIGIANO e DITTA colui che svolge una attività professionale nelle aree interessate dal presente regolamento e risulta regolarmente iscritto al registro delle CCIAA;
d) NUCLEO FAMILIARE un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti nella stessa unità immobiliare;
e) Area Pedonale Urbana (A.P.U.) tratto di Corso Matteotti compreso tra Via Mura Occidentali e Piazza della Repubblica compresa: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie. In particolari situazioni possono essere introdotte, attraverso apposita segnaletica, ulteriori restrizioni alla circolazione su area pedonale;
f ) Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.): area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e veicoli. Le zone interessate sono quelle indicate da apposita segnaletica stradale
g) AUTORIZZAZIONE con tale termine si intende il titolo che autorizza, per il mezzo richiesto, il transito e/o sosta nella Z.T.L.. Un'autorizzazione è associata ad un solo veicolo. La stessa è registrata in apposite banche dati accessibili dagli agenti che effettuano i controlli sul territorio. In ogni caso, l’autorizzazione, non prevede il rilascio di permesso cartaceo ed è valida dalla data e ora in cui viene rilasciata. In assenza di un orario specifico di scadenza, l’autorizzazione si intende valida fino alle ore 24:00 del giorno di scadenza;
h) RINNOVO con tale termine si intende la possibilità, nei casi previsti dal presente regolamento, di poter estendere la validità temporale dell’autorizzazione dichiarando il mantenimento delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 2 - RICHIEDENTE
1. Il Richiedente è colui che ha titolo per effettuare la richiesta ed in particolare è l’unico titolare della/delle autorizzazione/i rilasciata/e e risponde della veridicità delle dichiarazioni fatte. E’ l’unico soggetto che può presentare successive modifiche rispetto alla dichiarazione iniziale, effettuare proroghe o cessazioni. Il richiedente è tenuto a comunicare ogni eventuale modifica che dovesse subentrare rispetto alla dichiarazione iniziale.
2. Per le tipologie di autorizzazioni legate al possesso, affitto a contratto di comodato d'uso registrato di un immobile, la richiesta dovrà specificare i dati catastali univoci:foglio, mappale e subalterno. Potranno essere presentate, per un dato catastale univoco, più istanze da parte di richiedenti diversi purché risultino con nuclei familiari distinti.

Art. 3 - RICHIESTA
1. La richiesta è presentata in forma di dichiarazione del possesso dei requisiti necessari al rilascio dell’autorizzazione.

2. Procedure di presentazione della richiesta:
- per la presentazione delle richieste non temporanee, ovvero la cui autorizzazione ha una validità superiore a 7 gg. l'utente deve accreditarsi presso l’ufficio comunale competente presentando una specifica istanza in bollo completa dei dati di identificazione. Tale accreditamento consentirà la presentazione o la successiva modifica, sia telematicamente che personalmente presso gli Uffici comunali competenti, delle specifiche richieste di autorizzazione di transito e/o sosta previste nel presente regolamento. La validità dell’accreditamento, che non potrà essere in ogni caso superiore a 10 anni, si considererà decaduta anticipatamente qualora l'interessato non abbia delle autorizzazioni in corso di validità da oltre un anno;
- per le richieste temporanee, ovvero la cui autorizzazione ha una validità fino a 7 gg., la procedura di accreditamento, che prevederà in ogni caso la registrazione dei dati che identificano il richiedente, non comporterà la presentazione allo sportello di una istanza in bollo. Per tali richieste sarà infatti possibile effettuare una procedura di accreditamento semplificata, recandosi presso gli uffici comunali o direttamente sul portale. In quest’ultimo caso la registrazione prevederà il ricevimento di una mail di conferma, alla casella di posta elettronica dichiarata dall'utente.

3. Qualora l’utente rappresenti più ditte o società l’accreditamento dovrà essere presentato per ciascuna di esse.

4. In caso di grave e motivata urgenza e di impossibilità oggettiva a munirsi preventivamente dell’autorizzazione, il richiedente può inviare una comunicazione dell'avvenuto transito, entro le 48 ore successive al transito stesso, tramite il portale comunale dei servizi informatici oppure compilando specifica documentazione da trasmettere tramite fax o mail alla Polizia Locale, specificando le motivazioni del transito e la targa del veicolo. Quando dovuto, dovrà essere effettuato il pagamento delle eventuali tariffe.

Art. 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO
1. Il pagamento potrà essere effettuato, con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale:

• presso gli sportelli comunali abilitati alla ricezione delle richieste;
• tramite il portale comunale dei servizi informatici;
• c/o ufficio economato;
• con bonifico.

Art. 5 - RESIDENTI E DIMORANTI
1. Ai residenti anagrafici nelle Zone a Traffico Limitato, per un numero di veicoli non superiore a quello dei patentati presenti in ciascun nucleo familiare, è concessa un’autorizzazione di transito e sosta nella Z.T.L. di appartenenza.

2. Ad ogni nucleo anagrafico residente nella Zona a Traffico Limitato che non sia possessore di patente ma proprietario di un veicolo, è concessa un'unica autorizzazione di transito e sosta nella Z.T.L. di appartenenza.

3. Per i ciclomotori e motocicli è rilasciata un’autorizzazione non vincolata al numero dei patentati.

4. Quanto previsto dai precedenti commi viene esteso anche ai dimoranti nelle Zone a Traffico Limitato.

5. Il residente, titolato a richiedere le autorizzazioni di transito e/o sosta, può richiedere ulteriori autorizzazioni per parenti che dimorano temporaneamente presso la propria abitazione per il solo transito: la sosta sarà consentita in tal caso per un massimo di un’ora, con esposizione del disco orario per un tempo non superiore a 3 mesi nell’arco di un anno.

6. Ad ogni nucleo familiare con residenza anagrafica all’interno delle Zone a Traffico Limitato e composto esclusivamente da persone con età superiore ai 70 anni, sprovvisto di veicolo proprio e patente, verranno rilasciate n.2 autorizzazioni quadriennali, per la Z.T.L. di appartenenza, relativamente al veicolo/i individuato/i dalle suddette persone che consenta la sosta per un massimo di 2 ore, con esposizione del disco orario come previsto dall’Art. 22 comma 4 del presente Regolamento.

7. Ai titolari di autorizzazione rilasciata per la Z.T.L. di Corso Matteotti di cui al presente articolo è concessa l'autorizzazione di transito e sosta nella Z.T.L. di Via Pergolesi.

8. Ai residenti anagrafici ed agli autorizzati di cui al comma 4, di via delle Terme, Via Degli Spaldi, Vicolo Ubaldini, Via Manuzi, Via Posterma e V.lo delle Terme, pur appartenendo alla Z.T.L. di Via Pergolesi, verrà concessa anche l’autorizzazione di solo transito nella Z.T.L. di San Pietro.

9. Ai residenti anagrafici ed agli autorizzati di cui al comma 4, di Largo Saponari, Via Saponari, Costa San Domenico, Vicolo Tosi, Via Petrucci, Via degli Spaldi e Vicolo delle Terme, pur appartenendo alla Z.T.L. San Pietro, verrà concessa anche l'autorizzazione di solo transito nella Z.T.L. Pergolesi limitatamente al tratto di Via delle Terme compreso tra Porta Bersaglieri e Vicolo Ubaldini, lo stesso Vicolo Ubaldini ed il tratto di Via degli Spaldi compreso tra Via delle Terme e V.lo Ubaldini.

10. Ai residenti anagrafici e ai soggetti previsti al comma 4, titolari di autorizzazioni di sosta per la Zona a Traffico Limitato di Via Pergolesi, viene concessa una deroga per sostare, senza limitazioni di orario e esenti dal pagamento, in qualsiasi parcheggio a disco orario o a pagamento, nelle giornate di mercoledì e sabato.

11. Ai residenti anagrafici ed ai dimoranti nelle Zone a Traffico Limitato, titolari di autorizzazione di sosta, viene concessa una deroga per sostare, senza limitazioni di orario e esenti dal pagamento, in qualsiasi parcheggio a disco orario o a pagamento, nelle giornate in cui si svolgono fiere e manifestazioni nei luoghi interessati dalle ZZ.TT.LL. e A.P.U..

12. Ai residenti anagrafici ed ai dimoranti, con autorizzazione di sosta nella Z.T.L. di San Pietro, viene concesso di parcheggiare, esenti dal pagamento, in Piazza Baccio Pontelli

13. I residenti anagrafici ed i dimoranti, titolari di autorizzazione, che hanno le abitazioni nelle vie a confine tra due diverse Zone a Traffico Limitato, per comprovate esigenze e necessità, potranno richiedere in sostituzione, pur appartenendo ad una Z.T.L., l’autorizzazione per la Z.T.L. adiacente.

RICHIESTA: Come da Art. 3 del presente Regolamento

RICHIEDENTE: Dimorante o Residente
Il richiedente dovrà dichiarare tutti i componenti, del proprio nucleo familiare o legati da grado di parentela, che risiedono o dimorano nell'unità immobiliare dichiarata, identificata univocamente mediante dati catastali, specificando i possessori o intestatari dei veicoli e coloro che risultano in possesso della patente di guida

DURATA MASSIMA: Per i residenti, fino a che permane la residenza nelle Zone a Traffico Limitato. Per i dimoranti proprietari dell’immobile con scadenza stabilita dall'Amministrazione Comunale e, in ogni caso, non superiore a quattro anni. Per i titolari di contratto di locazione, la scadenza è legata alla durata del relativo contratto, ed in ogni caso non superiore ai quattro anni.

Art. 6 - GARAGES ED AREE INTERNE
1. Ai proprietari, agli affittuari o ai titolari di contratto di comodato d'uso gratuito di garages, per ogni veicolo, è concessa la sola autorizzazione di transito per accedere all’area di sosta.

2. Ai proprietari, agli affittuari o ai titolari di contratto di comodato d'uso gratuito di aree interne di posti-veicolo, è concessa la sola autorizzazione di transito per accedere all’area di sosta.

3. Nella Z.T.L. di Corso Matteotti l’autorizzazione di transito è concessa nella fascia oraria in cui non vige l'A.P.U..

RICHIESTA: Come da Art. 3 del presente Regolamento indicando inoltre i dati catastali: foglio, mappale e subalterno dell'unità immobiliare dichiarata

RICHIEDENTE: Proprietari, affittuari, o titolari di contratto di comodato d'uso gratuito registrato di garages o aree interne

DURATA MASSIMA: Con scadenza stabilita dall'Amministrazione Comunale e, in ogni caso, non superiore a quattro anni.
Per i titolari di contratto di locazione la scadenza è legata alla durata del relativo contratto, ed in ogni caso non superiore ai quattro anni

Art. 7 - AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
1. Agli agenti e rappresentanti di commercio, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, aventi Jesi come zona di rappresentanza e con rapporti di lavoro all’interno delle ZZ.TT.LL. è concessa un’autorizzazione biennale di transito e sosta: SAN PIETRO e VIA PERGOLESI nei giorni feriali, nelle fasce orarie stabilite dall'Amministrazione Comunale. Nella Z.T.L. di Corso Matteotti la fascia oraria consentita sarà quella in cui non vige l'A.P.U.; la sosta è consentita per un periodo massimo di un'ora, esponendo all’interno del veicolo l’indicazione dell’ora di arrivo.

2. Per la Z.T.L. di Via Pergolesi non verrà concessa l’autorizzazione per le ore antimeridiane di mercoledì e sabato.

RICHIESTA: Come da Art. 3 del presente Regolamento

RICHIEDENTE: Agente e rappresentate di commercio

DURATA MASSIMA: Con scadenza stabilita dall'amministrazione comunale e, in ogni caso, non superiore a quattro anni. E' prevista la possibilità di richiesta giornaliera

Art. 8 - ARTIGIANI E DITTE
1. Agli artigiani o ai titolari di ditte, regolarmente iscritte al Registro Ditte tenuto dalla CCIAA, che effettuano nelle Zone a Traffico Limitato interventi professionali, opportunamente documentati, è concessa un’autorizzazione per la circolazione e la sosta nelle ZZ.TT.LL, per la durata dei lavori e comunque per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente prorogabili.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate in numero di 1 per ogni veicolo richiesto, per un massimo di 5 autorizzazioni per ditta per singolo intervento.

3. E’ concessa un’autorizzazione per la circolazione e la sosta in prossimità dei luoghi di lavoro agli autoveicoli dei gestori di energia elettrica, telefonia, gas, acqua.

4. E’ concessa un’autorizzazione per la circolazione e la sosta agli automezzi di proprietà di istituti specializzati nel trasporto di valori per conto di Istituti di Credito, dal lunedì al venerdì e durante gli orari di apertura di questi ultimi, esclusivamente per operazioni di carico e scarico.

5. Le autorizzazioni rilasciate di cui ai commi 3 e 4 potranno avere una durata massima quadriennale.

6. Possono essere concesse autorizzazioni temporanee per lavori di durata inferiore a gg. 7, ai sensi dell’Art. 3 del presente Regolamento.

7. Qualora si debba accedere nell’A.P.U. la ditta che effettua i lavori dovrà segnalare la propria esigenza all'Amministrazione Comunale. Qualora sussistano le condizioni per modificare temporaneamente gli orari di istituzione della zona pedonale, l'Amministrazione mediante l'adozione di uno specifico provvedimento potrà autorizzarne l'accesso.

RICHIESTA: Come da Art. 3 indicando, nei casi pertinenti, il numero di provvedimento che ha consentito l'avvio dei lavori

RICHIEDENTE: Titolare dell'impresa artigiana o Legale Rappresentante della ditta

DURATA MASSIMA: Quadriennale nei casi previsti dai commi 3 e 4, semestrale nei casi di cui al comma 1, da 1 fino ad un massimo di 7 gg. nei casi previsti al comma 6

Art. 9 - RAPPRESENTANTI DI PREZIOSI
1. Ai rappresentanti di preziosi, iscritti alla Camera di Commercio ed in possesso dell’autorizzazione della Questura, aventi Jesi come zona di rappresentanza e con rapporti di lavoro all’interno della Z.T.L. per la quale si richiede l’autorizzazione nonché ai titolari di attività all’ingrosso di preziosi, con sede nelle Zone a Traffico Limitato, è concessa un’autorizzazione quadriennale di transito e sosta senza limite di orario nelle ZZ.TT.LL.

RICHIESTA: Come da Art. 3 del presente Regolamento

RICHIEDENTE: Rappresentante di preziosi

DURATA MASSIMA: Con scadenza stabilita dall'amministrazione comunale ed, in ogni caso, non superiore a quattro anni. E' prevista la possibilità di richiesta giornaliera

Art. 10 - ISTITUTI DI CREDITO

1. A ciascuna filiale degli Istituti di Credito con sede nella Z.T.L. è concessa un'autorizzazione di transito e sosta per un periodo massimo di un’ora, con esposizione all’interno del veicolo dell’indicazione di arrivo, come previsto dall’Art. 22 comma 4 del presente Regolamento.

2. Nella Z.T.L. di Corso Matteotti la fascia oraria consentita sarà quella in cui non vige l’A.P.U., con sosta per un periodo massimo di un'ora, esponendo all’interno del veicolo l’indicazione dell’ora di arrivo.

RICHIESTA: Come da Art. 3 del presente Regolamento

RICHIEDENTE: Responsabile di filiale

DURATA MASSIMA: Con scadenza stabilita dall'amministrazione comunale non superiore a quattro anni

Art. 11 - MEDICI

1. Ai medici generici e pediatri convenzionati, facenti parte della ASUR competente nel territorio comunale, che hanno pazienti residenti nelle Zone a Traffico Limitato e che autocertificano l’esistenza di tale convenzione, è concessa un’autorizzazione biennale per circolare e sostare nei pressi dell’abitazione del paziente, nel caso di visita domiciliare. La sosta è consentita per un periodo massimo di un’ora, esponendo l’indicazione dell’ora di arrivo.

2. Potranno essere rilasciate autorizzazioni giornaliere, ai sensi dell’Art. 3 del presente Regolamento, ai medici generici e pediatri, nonché ai medici specialisti, in visita domiciliare urgente, con le stesse modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

RICHIESTA: Come da Art. 3 del presente Regolamento

RICHIEDENTE: Medico generico o pediatra convenzionato, Medici Specialisti (per interventi di natura straordinaria)

DURATA MASSIMA: Con scadenza stabilita dall'amministrazione comunale ed, in ogni caso, non superiore a quattro anni. E' prevista la possibilità di richiesta giornaliera

Art. 12 - CARICO E SCARICO MERCI
1. Gli autotrasportatori e le ditte, che effettuano abitualmente operazioni di carico e scarico all'interno delle ZZ.TT.LL. con veicoli adibiti al trasporto secondo la normativa vigente, potranno richiedere di essere autorizzati per uno o più veicoli per effettuare operazioni di carico e scarico negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale. Le ditte devono allegare la dichiarazione del titolare dell'esercizio commerciale servito.

2. Ai rappresentanti legali o loro delegati di attività commerciali, con sede nelle Zone a Traffico Limitato, verrà rilasciata una autorizzazione quadriennale per effettuare operazioni di carico e scarico, negli orari consentiti dalla Z.T.L. di appartenenza, stabiliti dall'Amministrazione Comunale. Nei giorni di mercato nella Z.T.L. di Via Pergolesi il carico e scarico è consentito solo nell'orario pomeridiano. La medesima autorizzazione sarà rilasciata per un veicolo a disposizione del Polo Regionale Enogastronomico con sede nella Zona a Traffico Limitato.
Ai rappresentanti legali o loro delegati di esercizi pubblici che effettuano il servizio di catering, debitamente documentato, verrà concessa una autorizzazione per l’intera giornata.

3. Ai proprietari, affittuari o usufruttuari a qualsiasi titolo di depositi o magazzini con attribuzione della categoria catastale C1, C2, C3 o C4, siti nelle Zone a Traffico Limitato, non possessori di autorizzazione ad altro titolo, verrà concessa un’autorizzazione di transito e sosta per un veicolo, per effettuare operazioni di carico e scarico per la Z.T.L. di appartenenza.
Coloro che hanno depositi o magazzini nelle vie a confine tra due diverse ZZ.TT.LL., per comprovate esigenze e necessità potranno richiedere, in sostituzione, pur appartenendo ad una Z.T.L., l'autorizzazione per la Z.T.L. adiacente.

4. Agli artigiani ed ai commercianti che esercitano anche attività artigianale risultante da certificazione della CCIAA con sede nelle ZZ.TT.LL., non possessori di autorizzazione ad altro titolo, verranno rilasciate per la Z.T.L. di appartenenza autorizzazioni quadriennali per i veicoli di loro proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato o che siano ad altro titolo a disposizione della ditta, per effettuare operazioni di carico e scarico.

5. Le operazioni di carico e scarico previste nei commi precedenti, sono consentite per un periodo massimo di un’ora esponendo, all’interno del veicolo, l’indicazione dell’ora di arrivo.

6. Il cittadino può chiedere per tutte le ZZ.TT.LL. il rilascio di un’autorizzazione giornaliera per attività straordinaria di carico e scarico merci per un massimo di 12 ore, con sosta consentita fino a 3 ore, con esposizione di disco orario.

RICHIESTA: Come da Art. 3 del presente Regolamento

DURATA MASSIMA: Fino a 7 gg. o con scadenza stabilita dall'amministrazione comunale e, in ogni caso, non superiore a quattro anni per i commi 1, 2, 3 e 4. Giornaliera nel caso previsto dal comma 6

RICHIEDENTI: Legale Rappresentante, o suo delegato, della ditta di autotrasporti, o di attività commerciali ed esercizi pubblici con sede nella Zona a Traffico Limitato; Proprietari, affittuari o usufruttuari a qualsiasi titolo di depositi o magazzini con attribuzione della categoria catastale C1, C2, C3 o C4 siti nelle Zone a Traffico Limitato; Artigiani con sede nella Zona a Traffico Limitato; Privati cittadini nei casi di autorizzazione giornaliera

Art. 13 - STRUTTURE RICETTIVE
1. E' concessa un'autorizzazione ai clienti delle strutture ricettive ubicate all'interno della Z.T.L.: nelle giornate di arrivo e di partenza, essi potranno transitare e sostare per un periodo massimo di 1 ora, esponendo il disco orario nella Z.T.L. dove è situata la struttura ricettiva.

2. Nella Z.T.L. di Corso Matteotti la fascia oraria consentita sarà quella in cui non vige l’A.P.U., con sosta per un periodo massimo di un'ora, esponendo all’interno del veicolo l’indicazione dell’ora di arrivo.

RICHIEDENTE: Titolare della struttura ricettiva con le modalità previste dall'Art. 3 del presente regolamento

DURATA MASSIMA: Giornaliera

Art. 14 - STAMPA
1. Ai veicoli a disposizione degli operatori delle televisioni e radio pubbliche e private sono concesse autorizzazioni temporanee, per tutte le ZZ.TT.LL. come previsto dall’Art. 3 del presente Regolamento, solamente per motivate esigenze di carattere professionale.

2. Nella Z.T.L. di Corso Matteotti la fascia oraria consentita sarà quella in cui non vige l'A.P.U., con sosta per un periodo massimo di un'ora, esponendo all’interno del veicolo l’indicazione dell’ora i arrivo.

RICHIEDENTE: Operatori di televisioni e radio pubbliche o private

DURATA MASSIMA: Fino a un massimo di 7 giorni

Art. 15 - ASILI NIDO - SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI
1. A coloro che accompagnano gli alunni presso gli asili nido, scuole d’infanzia e primarie possono essere concessi, nei soli giorni feriali in cui si svolgono le lezioni e vincolati a giorni ed orari di frequentazione, un massimo di 2 autorizzazioni per bambino, per la sola durata dell’anno scolastico, per transitare nelle vie che conducono ai plessi di cui sopra. Spetta alla Giunta Comunale la definizione dei criteri sulla base dei quali concedere o meno il rilascio delle predette autorizzazioni in virtù dell'esistenza o meno di una alternativa valida all’accesso veicolare di ogni singolo genitore.

2. La Direzione scolastica dovrà accreditarsi presso l'ufficio comunale competente ed effettuare successivamente, tramite il portale, l'inserimento delle targhe associate agli alunni.

3. Verrà concessa un'autorizzazione per la durata dell'anno scolastico ad un veicolo a disposizione della direzione scolastica per effettuare operazioni di carico e scarico.

4. La sosta in prossimità dell’edificio scolastico, prevista nei commi 1 e 4, è consentita, a motore spento, per un periodo massimo di mezz’ora esponendo, all’interno del parabrezza del veicolo l’indicazione dell’ora di arrivo.

5. Nella Z.T.L. di Via Pergolesi nei giorni di mercato sono consentite solamente il transito e la fermata.

6. In caso di necessità di prelevare durante l'orario scolastico i bambini dal plesso, la Direzione scolastica ne darà comunicazione al Comando di Polizia Locale indicando il nome della persona e la targa del veicolo transitato nella Z.T.L..

RICHIEDENTE: Direzioni scolastiche con plessi presenti nelle Z.T.L. e nell’A.P.U.

DURATA MASSIMA: Fino alla conclusione delle attività didattiche previste nell'anno scolastico

Art. 16 - PALESTRE
1. A coloro che accompagnano i bambini presso i locali delle Palestre situate all’interno delle Zone a Traffico Limitato, qualora queste siano a più di 150 m. dalle zone non soggette a limitazione, è concesso un massimo di 2 autorizzazioni di transito e sosta, per la durata del corso, vincolate ai giorni ed orari di frequentazione.

2. Il transito e la sosta nei pressi della palestra sono consentiti per i tempi strettamente necessari a lasciare e riprendere i bambini, con una sosta massima di 30 minuti e con l’esposizione del disco orario.

RICHIEDENTE: Domanda presentata dalla persona interessata

DURATA MASSIMA: Fino al termine dell'iscrizione del minorenne per l'anno in corso

Art. 17 - CERIMONIE - MANIFESTAZIONI - RITI RELIGIOSI - VISITE MEDICHE
1. In occasione di matrimoni e/o unioni civili celebrati presso la Residenza Municipale, matrimoni, unioni civili e cerimonie funebri celebrati presso edifici di culto che sono ubicati nelle Zone a Traffico Limitato, potranno essere rilasciate autorizzazioni giornaliere come previsto dall'Art. 3 del presente Regolamento, per un massimo di otto autovetture. Per la Z.T.L. di Corso Matteotti verranno autorizzate al massimo quattro autovetture.
Qualora necessario, dovrà essere inoltrata richiesta alla Polizia Locale per la trasformazione dell’A.P.U. in Z.T.L.

2. In occasione di manifestazioni, per lo svolgimento delle stesse, potranno essere concesse autorizzazioni temporanee, come previsto dall’Art. 3 del presente Regolamento, per il transito e la sosta dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato. Per le manifestazioni organizzate o autorizzate dal Comune di Jesi e dalla Fondazione Pergolesi Spontini, i veicoli sono autorizzati previa comunicazione della targa al Comando di Polizia Locale.

3. Per visite mediche presso ambulatori o studi medici ubicati nelle ZZ.TT.LL. di persone temporaneamente inferme e/o con impedimenti nella deambulazione, potrà essere rilasciata un’autorizzazione temporanea per un massimo di 4 ore con sosta consentita fino a 30 minuti, con esposizione di disco orario.

Art. 18 - ESENZIONI
1. I sottoelencati veicoli sono autorizzati, previa comunicazione della targa del veicolo al Comando di Polizia Locale, a transitare e sostare per motivate esigenze di servizio o emergenza nelle Zone a Traffico Limitato:

a) taxi e veicoli a noleggio da rimessa con conducente per motivi di servizio;
b) veicoli degli Istituti di Vigilanza;
c) autoveicoli adibiti al servizio postale;

d) autoveicoli nella disponibilità di Associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività di supporto e collaborazione per manifestazioni organizzate all’interno della Z.T.L./A.P.U. o che svolgono assistenza a domicilio, nonché per attività di protezione civile e supporto in caso di calamità;
e) autocarri o autoveicoli adibiti al trasporto secondo la vigente normativa di venditori su aree pubbliche, individuati dalla relativa autorizzazione di commercio, nei giorni di fiere e per i titolari di posteggi nelle vie e piazze cui si svolge il mercato settimanale limitatamente agli orari - dalle ore 07,00 alle ore 15,00 (mercoledì e sabato), ai quali verrà concesso di sostare in appositi spazi che, a giudizio del Comando di Polizia Locale, non intralcino la circolazione dei veicoli, dei pedoni e dei mezzi di soccorso;
f) automezzi delle pubbliche affissioni, scuolabus, segnaletica stradale nell’espletamento dei propri servizi;
g) automezzi di Enti Pubblici che debbano, per necessità di servizio, transitare e/o sostare nella Z.T.L. e nell’A.P.U.:
• autoambulanze;
• veicoli delle Forze Armate;
• veicoli dei Corpi di Polizia (Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, veicoli appartenenti alla Polizia Giudiziaria, Polizia Penitenziaria, Polizia Provinciale compresi i veicoli con targa di copertura civile);
• veicoli dei Vigili del Fuoco;
• autoveicoli dell’Azienda Sanitaria competente territorialmente per motivi di servizio;
• autoveicoli dell’igiene urbana e raccolta differenziata, in possesso di documentazione comprovante la necessità di servizio di manutenzione e reperibilità.

2. Le biciclette sono autorizzate, senza il rilascio di alcun contrassegno, a transitare e sostare nelle Zone a Traffico Limitato e nell’A.P.U.. Per quanto riguarda i veicoli elettrici ed ibridi la G.C. stabilisce con proprio atto eventuali deroghe all’accesso limitatamente alle ZZ.TT.LL. e A.P.U. prevedendo esenzioni o tariffe agevolate.

RICHIEDENTE: Responsabili degli uffici di zona che gestiscono i mezzi, Titolari delle autorizzazioni di vendita

DURATA MASSIMA: Con scadenza stabilita dall'amministrazione comunale e, in ogni caso, non superiore a quattro anni per le categorie indicate dalla lettera a alla lettera g).
Per tutti gli altri casi senza limitazione fatto salvo l’obbligo di comunicare tempestivamente il cambio del veicolo/targa alla Polizia Locale

Art. 19 - AUTORITÀ E PUBBLICO INTERESSE
1. Potranno essere rilasciate autorizzazioni biennali di transito e sosta, su richiesta dei responsabili degli Uffici competenti, agli Ufficiali Giudiziari, agli Ufficiali di Riscossione e all’Autorità Giudiziaria.

RICHIEDENTE: Responsabili degli uffici di zona delle autorità indicate

RICHIESTA: Come da Art. 3 del presente Regolamento

DURATA MASSIMA: Con scadenza stabilita dall'amministrazione comunale e, in ogni caso, non superiore a quattro anni

Art. 20 - CASI PARTICOLARI
1. Potranno circolare e sostare nelle Zone a Traffico Limitato i veicoli a servizio di persone invalide recanti in modo ben visibile lo speciale contrassegno di cui alla fig. v 4 art. 381 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada.

2. Gli invalidi residenti nel Comune di Jesi potranno transitare e sostare nelle ZZ.TT.LL. dopo essersi accreditati all’ufficio preposto, ed aver comunicato la targa del veicolo abitualmente utilizzato. In caso di utilizzo di un veicolo diverso da quello segnalato dovrà esserne preventivamente comunicata la targa. Tali comunicazioni possono essere fatte preventivamente tramite il numero verde appositamente dedicato o tramite il portale comunale dei servizi informatici pubblicizzato allo scopo o mediante ulteriori modalità appositamente disposte. In alternativa la comunicazione potrà essere fatta entro le 48 ore successive all'accesso compilando l'apposito modulo che va inviato per fax, mail o pec unitamente alla copia di un documento di riconoscimento valido.

3. Agli invalidi residenti fuori comune, che prestano attività lavorativa all'interno delle ZZ.TT.LL., verrà rilasciata un'autorizzazione di transito per la Z.T.L. di appartenenza, dopo essersi accreditati all’ufficio preposto, di durata pari a quella del contrassegno o del relativo contratto di lavoro, se di durata inferiore.

4. Gli invalidi residenti fuori Comune, che non prestano attività lavorativa all'interno delle ZZ.TT.LL., per transitare e/o sostare dovranno, in occasione di ogni accesso, comunicare preventivamente la targa del veicolo. Tali comunicazioni possono essere fatte preventivamente tramite il numero verde appositamente dedicato. In alternativa la comunicazione potrà essere fatta entro le 48 ore successive all'accesso compilando l'apposito modulo che va inviato per fax, mail o pec unitamente alla copia di un documento di riconoscimento valido.

5. Potranno essere rilasciate massimo due autorizzazioni annuali di solo transito e fermata ai veicoli di accompagnatori di persone in possesso del contrassegno di cui al comma 1, che lavorano o studiano nelle Zone a Traffico Limitato.

6. Potranno essere rilasciate autorizzazioni di transito e fermata, per massimo 2 mesi, per due veicoli di accompagnatori di persona che si trova, per un breve periodo, impossibilitata a deambulare e che lavora o studia nelle Zone a Traffico Limitato.

7. Per assistenza domiciliare e familiare potranno essere rilasciate autorizzazioni mensili di transito e sosta, per un periodo massimo di un’ora, esponendo all’interno del veicolo l’indicazione dell’ora di arrivo.

8. Per il trasporto di persone anziane con gravi difficoltà deambulatorie, anche temporanee, potrà essere rilasciata una autorizzazione per un periodo massimo di 4 ore nell’arco dell’intera giornata.

9. Nei casi in cui, per motivi di natura istituzionale si debba autorizzare il transito e/o la sosta di veicoli all’interno della Z.T.L., l’Ufficio Comunale di riferimento provvederà ad inviare comunicazione al Comandante della Polizia Locale entro 48 ore dal transito per i successivi adempimenti. In ogni altro caso al di fuori da quelli disciplinati dal presente Regolamento in cui, comunque, si ravvisi l'oggettiva necessità di transitare e/o sostare all'interno della Z.T.L., il Comandante della Polizia Locale potrà concedere le relative autorizzazioni.

RICHIEDENTE: Per i commi 3 e 5 il titolare di contrassegno di cui alla fig. v 4 art. 381 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada; per i commi 6 e 7 colui che ha problemi di deambulazione o ha necessità di assistenza domiciliare e familiare o, in alternativa, colui che presta assistenza solo nei casi in cui un certificato medico attesti che chi necessita di assistenza non è nelle condizioni di poter presentare la domanda

RICHIESTA: Come da Art. 3 del presente Regolamento

DURATA MASSIMA: Come stabilito nei singoli commi

Art. 21 - PRESCRIZIONI
1. I titolari delle autorizzazioni sono tenuti al rigoroso rispetto delle prescrizioni ad esse relative.

2. Il venir meno, durante il periodo di validità dell’autorizzazione, di uno o più requisiti che abbiano determinato il suo rilascio ne provoca la decadenza.

3. L’Amministrazione Comunale effettuerà controlli, sia a campione che nel caso di segnalazioni, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella richiesta. In caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante sarà perseguito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, come stabilito dall’Art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000: si procederà altresì alla revoca immediata dell’autorizzazione.

4. Gli autorizzati sono tenuti al rispetto della segnaletica stradale posta all’interno delle Zone a Traffico Limitato e dell’A.P.U..

5. Nel caso in cui un veicolo autorizzato non possa essere utilizzato, potrà essere sostituito temporaneamente da altro veicolo con le modalità previste dall'Art. 3 del presente Regolamento, dandone comunicazione entro le 48 ore successive.

6. Le autorizzazioni che consentono la sosta e ne prevedono una durata massima, dovranno essere accompagnate dall’esposizione del disco orario collocato in modo ben visibile sul vetro anteriore o appoggiato sul cruscotto del veicolo in maniera da risultare ben visibile, al fine di comprovare l’ora di inizio della sosta stessa. Tale inosservanza sarà punita ai sensi del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 Codice della Strada e relativo Regolamento d’esecuzione e successive modifiche e integrazioni.

Art. 22 - ESPOSIZIONE DEL CONTRASSEGNO DI CUI ALLA FIG. V 4 ART. 381 DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL CODICE DELLA STRADA
1. E' fatto obbligo di esporre i contrassegni sul vetro anteriore o appoggiati sul cruscotto del veicolo, in maniera da risultare ben visibili e totalmente leggibili dall’esterno. In difetto si procederà ai sensi dell’Art. 21 c. 6 del presente Regolamento.

2. E’ assolutamente vietata la riproduzione o comunque la duplicazione del contrassegno. L’abusiva riproduzione, contraffazione, duplicazione o la modifica di uno degli elementi del contrassegno, sarà segnalata all’autorità di P.G. e penalmente sanzionata.

3. In caso di sottrazione o smarrimento del contrassegno, nel periodo di validità dello stesso, l’interessato dovrà fare richiesta di duplicato allegando denuncia di furto presentata alla competente autorità di Polizia.

Art. 23 - SCADENZE
1. La scadenza massima prevista è stabilita con apposito atto di Giunta Comunale.

Art. 24 - RINNOVI
1. Il rinnovo potrà essere effettuato, da parte del titolato, attestando il permanere delle condizioni che hanno dato origine al rilascio dell’autorizzazione, utilizzando il portale comunale dei servizi informatici o presentandosi all'ufficio comunale competente.

Art. 25 - MODIFICA REQUISITI
1. Durante il periodo di validità dell’autorizzazione è fatto obbligo al titolare di comunicare, tramite il portale comunale dei servizi informatici o all’ufficio competente, ogni modifica a quanto dichiarato al momento del primo rilascio, ai fini della rettifica dell'autorizzazione stessa. La comunicazione da parte dell’avente titolo dovrà essere effettuata entro le 48 ore dalla sopravvenuta modifica.

Art. 26 - ISTRUTTORIA PRATICHE, RICHIESTE E MODALITÀ DI RILASCIO
1. Le persone fisiche e giuridiche che si trovino nelle condizioni indicate negli articoli precedenti per ottenere l’autorizzazione presentano le richieste con le modalità indicate all'Art. 3 del presente Regolamento.

2. Ad esclusione delle autorizzazioni rilasciate ai residenti anagrafici di cui all’Art. 5 del presente Regolamento, le autorizzazioni sono rilasciate previo pagamento di una tariffa stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

3. Per quanto previsto nel presente Regolamento, gli addetti dell’Ufficio Comunale competente sono autorizzati a rilasciare autorizzazioni di transito e/o sosta; per un massimo di 7 gg. su presentazione di dichiarazione in carta semplice.

4. Per quanto previsto nel presente Regolamento, è istituito un archivio informatico di tutte le autorizzazioni rilasciate.

Art. 27 - SANZIONI
1. Le dichiarazioni mendaci verranno sanzionate a norma del Codice Penale.

2. L’accesso alla Z.T.L. in difformità di quanto indicato e prescritto nell’Autorizzazione sarà considerato quale accesso non autorizzato e quindi sanzionato ai sensi dell’art. 7 c.9 e 14 D.Lgs. 285 del 30/04/1992 - Codice della Strada e relativo Regolamento d’esecuzione e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto della segnaletica posta all’interno della Z.T.L./A.P.U. sarà sanzionata secondo quanto disposto dal D.Lgs. 285 del 30/04/1992 Codice della Strada e relativo Regolamento d’esecuzione e successive modifiche e integrazioni.

3. Negli altri casi, le violazioni al presente Regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, in applicazione delle norme previste dalla Legge del 24/11/1981 n.689 e dell’Art. 7 bis del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267.

Art. 28 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1. Sono abrogate tutte le norme che disciplinano la materia relativa al rilascio delle autorizzazioni inerenti le Zone a Traffico Limitato, che contrastano con il presente regolamento ed il Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n.133 del 21.12.2016.

2. All’interno delle Zone a Traffico Limitato è istituito il limite di velocità di 30 KM/orari.

3. E’ vietato il transito lungo Corso Matteotti ai bus turistici fatte salve diverse disposizioni contenute negli atti disciplinanti l’A.P.U..

4. Viene allegato al presente Regolamento l’elenco delle Vie inserite nelle Zone a Traffico Limitato istituite nel territorio cittadino e nell’Area Pedonale Urbana. Eventuali modifiche e/o integrazioni non determinano un cambiamento alle norme regolamentari ma solo un aggiornamento del documento accluso.

5. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2019.

6. Con apposita Delibera della G.C. /Ordinanza saranno disciplinati gli orari di accesso alle ZZ.TT.LL., nonché le altre modalità espressamente previste dai singoli articoli del Presente Regolamento.

ALLEGATO ELENCO VIE

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

1^ Z.T.L. - VIA PERGOLESI
dalle ore 00,00 alle ore 24,00

Arco del Magistrato
Via Pergolesi
Chiostro S. Agostino
Piazza Spontini
Piazza Indipendenza
Vicolo del Ginnasio
Vicolo Fiorenzuola
Via Fiorenzuola
Via Federico Conti
Vicolo Guglielmi
Piazza Colocci
Via Francesco di Giorgio Martini
Piazza Ghislieri
Vicolo Amici
Costa Lombarda (da Piazza Federico II a Via Roccabella)
Piazza Federico II
Via Santoni
Vicolo del Vecchio Ospedale
Vicolo della Pace
Via Manuzi
Via Posterma
Via delle Terme
Vicolo delle Terme (da Via Terme a Costa S. Benedetto)
Vicolo Rocchi
Vicolo Ubaldini
Via degli Spaldi (da Costa S. Benedetto a Via Terme)
Piazza delle Monichette
Costa Mezzalancia (da Piazza Repubblica al numero civico 3)
Via Roccabella
Vicolo Galvani
Vicolo Ripanti
Costa S.Domenico (da Via Santoni a Vicolo Tosi)
Via Rincrocca
Costa Baldassini (solo numero civico 1)
Via Farri
Via del Fortino
Via Cavour
Corsia di marcia che collega l'Arco del Magistrato a Via Cavour

2^ Z.T.L. - CORSO MATTEOTTI
negli orari in cui non vige l’isola pedonale

Corso Matteotti (da Via Palestro a Piazza Repubblica)
Via Vicenza
Vicolo S. Chiara
Vicolo S. Nicolò
Piazza Pergolesi (esclusi Parcheggi)
Via Giorgini
Arco Bisaccioni
Via Baligani
Via Mazzini (da Corso Matteotti a Via XV Settembre)
Via Saffi
Via Angeloni
Via Grizio
Via Montebello
Via Dell’Asilo nel tratto compreso tra Corso Matteotti e Via G. Bruno (lato Arco Clementino)

3^ Z.T.L. - SAN PIETRO
dalle ore 00,00 alle ore 24,00

Vicolo Tosi
Via Bencari
Via Degli Spaldi (da Largo Saponari a Costa S. Benedetto)
Largo Saponari
Via Saponari
Via Petrucci
Costa S. Domenico (da Piazza San Sovino a Vicolo Tosi)
Via degli Spiazzi
Piazza Sansovino
Via Lucagnolo
Via Valle
Costa Baldassini (escluso il numero civico 1)
Via del Forno
Vicolo Fiasconi
Costa Pastorina
Vicolo delle Viole
Vicolo del Giglio
Via Andrea da Jesi (dal numero civico 12 in poi)
Piazza Franciolini
Via Franciolini
Via Volteja
Piazza Nova
Vicolo Roccabella I
Vicolo Roccabella II
Costa Mezzalancia (da Via Mazzini al numero civico 3)
Vicolo delle Terme (da Largo Saponari a Costa San Benedetto)
Via S. Marino
Vicolo Buio
Vicolo Moriconi
Costa San Benedetto
Costa Lombarda (da Via Roccabella a Via Valle)‏

Regolamento per la concessione delle autorizzazioni di transito e/o sosta nelle zone a traffico limitato

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