Regolamento per la concessione di contributi a seguito di trasferimento attività commerciali da chioschi ubicati su area pubblica ad esercizi in sede fissa o su altra area pubblica

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 24/05/2018

Art. 1 - Finalità ed oggetto
Il Comune di Jesi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.12 della L.241/1990 ed avvalendosi della potestà regolamentare di cui all’art.7 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, adotta il presente regolamento al fine di favorire il mantenimento dell’attività di imprese esercenti attività commerciale che sono costrette a smantellare i chioschi installati su area pubblica per causa di forza maggiore dipendente da motivi di pubblico interesse.

Art. 2 - Imprese beneficiarie
Sono beneficiarie dei contributi di cui al presente regolamento “le micro imprese”, definite ai sensi del D.M. del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, costrette a smantellare i chioschi installati su area pubblica per causa di forza maggiore dipendente da motivi di pubblico interesse, ed in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

  1. iscritte nel registro imprese per l’esercizio di attività di commercio al dettaglio;
  2. in possesso di autorizzazione amministrativa o SCIA per l’esercizio di attività commerciale/rivendita quotidiani e periodici/somministrazione alimenti e bevande;
  3. con sede operativa nel Comune di Jesi;
  4. attive ed operanti all’interno di chioschi ubicati su area pubblica, alla data del primo gennaio dell’anno di emissione di ciascun bando di concessione dei contributi;
  5. i contributi saranno erogati nei limiti dei fondi disponibili a bilancio, ex Art.5 del presente Regolamento;
  6. in presenza di più domande depositate, i contributi saranno concessi con metodo proporzionale rispetto alle spese documentate e necessarie al trasferimento, nel rispetto del limite dei fondi di bilancio stanziati.

Art. 3 - Contributi concedibili e costi ammissibili per trasferimento in sede fissa o su altra area pubblica
I contributi finalizzati al proseguimento delle attività commerciali all’interno di esercizi in sede fissa, potranno essere destinati prioritariamente a spese in conto impianti ed in conto esercizio.

I contributi in conto impianto possono essere destinati a:

  • Ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili e per l’acquisto di arredi ed attrezzature fisse e mobili strettamente inerenti l’attività commerciale/rivendita quotidiani e periodici/somministrazione alimenti e bevande nella misura del 85% fino ad un massimo di € 10.000,00.

I contributi in conto esercizio possono essere destinati a:

  • Contributo per il pagamento del canone di locazione per i primi 3 anni di attività in sede fissa per un importo massimo di € 100,00 al mese;
  • altre spese in conto esercizio connesse e conseguenti al trasferimento nella misura del 30% fino ad un importo massimo di € 500,00.

I contributi finalizzati al proseguimento delle attività commerciali all’interno di chioschi su altra area pubblica, saranno destinati alle spese necessarie per il trasferimento e per la nuova localizzazione, per un importo non superiore ad € 5.000.00.

Non sono finanziabili gli investimenti mobiliari ed immobiliari, realizzati mediante operazioni di locazione finanziaria (es. leasing).

Le spese in conto impianti devono riguardare attrezzature e arredi di nuova fabbricazione.

Gli interventi finanziari devono essere conformi alla regola del de minimis di cui al Regolamento UE n.1407/2013 del 08.12.2013, ed è vietato cumulare altri contributi pubblici concernenti il medesimo investimento.

Art. 4 - Spese non ammissibili
Non rientrano tra le spese ammissibili:

  • l’acquisto di veicoli;
  • l’acquisto di beni usati;
  • le spese accessorie quali a titolo di esempio quelle relative: all’imposta IVA, alla registrazione di atti, alle spese notarili; alle spese tecniche per la predisposizione di atti comunali (autorizzazioni/SCIA cambio di destinazione d’uso, ecc.);
  • spese sostenute in leasing;
  • telefonia mobile;
  • interessi passivi;
  • complementi d’arredo a titolo d’esempio: soprammobili, quadri tappeti, ecc.;
  • suppellettili varie e quant’altro non strettamente funzionale all’attività da incentivare;
  • piante, vasi, fiori ecc.;
  • sistemazione di esterni;
  • altro non attinente a quanto indicato nel precedente Art.3.

Art. 5 - Fondi disponibili
Per il raggiungimento di tali obiettivi il Comune di Jesi determina annualmente, nell’ambito del proprio bilancio, l’ammontare delle risorse disponibili, prevedendo un apposito capitolo di spesa.
Le risorse destinate all’erogazione dei contributi in sede di prima applicazione risultano stanziate nel bilancio di previsione 2018/2020.

Art. 6 - Tempi di realizzazione
Gli interventi in conto impianto ammessi a finanziamento devono essere completati entro 12 mesi dalla pubblicazione dei beneficiari/o dei contributi sul sito internet del Comune. Gli interventi si intendono ultimati quando tutti i beni sono stati fatturati, consegnati ed installati, le opere eseguite, i canoni pagati, tutte le fatture quietanzate.

In fase di prima attuazione del regolamento sono ammesse a finanziamento le eventuali spese già sostenute a far data dal primo gennaio 2018. Per gli anni successivi saranno finanziati gli interventi avviati a far data dal primo gennaio dell’anno relativo all’emissione del bando.

Art. 7 - Presentazione delle domande
Le domande di concessione del contributo dovranno essere inoltrate tramite PEC in formato pdf e sottoscritte con firma digitale, con la seguente dicitura “domanda di contributo per chioschi” all’indirizzo PEC del Comune: protocollo.comune.jesi@legalmail.it

Art. 8 - Documentazione da allegare alla richiesta di contributo
Alla domanda devono essere allegati:
a) elenco delle spese da sostenere o sostenute corredato delle copie dei preventivi dei lavori, debitamente firmati dalla ditta fornitrice e degli acquisti da effettuare e/o delle copie delle fatture dei lavori e degli acquisti effettuati, copia del contratto di locazione registrato;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito alla conformità alla regola del “de minimis”;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che l’impresa non ha mai percepito contributi pubblici relativi a leggi comunitarie, nazionali e regionali concernenti la medesima unità locale;
d) altra documentazione ritenuta necessaria in sede di emanazione del bando.

Art. 9 - Modalità di erogazione dei contributi
Il contributo sarà liquidato a lavori/forniture ultimate/canoni di locazione quietanzati, e comunque sulle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 10 - Priorità
In sede di prima applicazione, saranno ammesse ai benefici le imprese interessate ed obbligate al trasferimento dal chiosco a decorrere dal primo gennaio 2018.

Art. 11 - Obblighi dei beneficiari
I beneficiari ammessi a contributo sono tenuti ad esercitare l’attività per un periodo di almeno quattro anni a decorrere dalla data di concessione del contributo.

Art. 12 - Revoche
Il contributo è revocato nei seguenti casi:

  • mancata realizzazione dell’intervento;
  • cessazione dell’attività di impresa nell’esercizio in sede fissa prima dei quattro anni previsti dal sopra citato art. 11.

Regolamento per la concessione di contributi a seguito di trasferimento attività commerciali da chioschi ubicati su area pubblica ad esercizi in sede fissa o su altra area pubblica

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