Regolamento per la concessione in uso di infrastrutture di pubblica illuminazione per impianti di comunicazione elettronica

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.35 del 20.02.2019

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e definizioni
Con riferimento alle linee guida di cui alla Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici", al D.Lgs. 01.08.2003 n. 259 "Codice delle Comunicazioni elettroniche" e alla L. 01.08.2002 n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" D.L. 112/2008 – 133/2008, il presente Regolamento disciplina le condizioni per l'accesso alle infrastrutture esistenti di proprietà del Comune di Jesi da parte degli operatori di telecomunicazioni che intendono posare nuove reti ed impianti di comunicazione elettronica di qualsiasi genere nell'ambito territoriale del Comune. Fermi restando i vincoli e le limitazioni dettate per il territorio comunale da specifiche normative e dai Regolamenti vigenti, le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutto il territorio comunale.
Ai fini del presente Regolamento:

  • Per infrastrutture si intendono i cunicoli, le intercapedini, i canali coperti e scoperti, i cavidotti e, in genere, ogni altra struttura, anche non sotterranea, utilizzabile per il passaggio di reti di telecomunicazione;
  • Per operatore si intende un’impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata ai sensi del Codice delle Comunicazioni.

Art. 2 - Concessione in uso di infrastrutture comunali
La posa di nuove reti di comunicazione elettronica nelle infrastrutture di proprietà o comunque di competenza del Comune è soggetta a specifica convenzione di diritto d’uso, regolante i rapporti tra le parti, di durata massima pari a 15 anni, rinnovabile per un eguale o diverso arco temporale su richiesta dell’operatore interessato, fatto salvo l’adeguamento economico degli oneri ad essa associati (canoni, depositi cauzionali, ….), in coerenza con i principi della normativa vigente, del presente regolamento ed a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie, senza ritardi ingiustificati.
Trascorso il periodo di validità della concessione le infrastrutture realizzate dall’operatore sul territorio comunale resteranno a disposizione del Comune di Jesi senza alcun diritto a rimborso da parte dell’operatore previa manifestazione di interesse da formulare da parte del Comune di Jesi con preavviso di almeno 6 mesi rispetto alla scadenza definitiva della convenzione stessa. In caso contrario resta valido quanto stabilito alla lettera f del presente articolo nonché al successivo art. 12.
A tale scopo l’Amministrazione Comunale pubblicherà apposito avviso di manifestazione di interesse rivolto a tutti gli operatori che potranno comunicare al Comune i loro programmi con l’individuazione delle zone di intervento e i relativi progetti di massima.
L'Amministrazione verificherà ogni richiesta in termini di:

  • conformità con la normativa vigente;
  • compatibilità con la propria programmazione;
  • compatibilità tecnica con le infrastrutture comunali esistenti.

Fatta salva la necessità di richiedere ulteriore documentazione e/o espletare un supplemento di gara/istruttoria per la presenza di più richieste, entro 60 giorni dalla richiesta, il Comune porterà a conoscenza degli interessati le proprie determinazioni. Nel caso in cui più operatori intendessero utilizzare le medesime infrastrutture comunali per la posa delle proprie reti, gli operatori si impegnano ad accordarsi; in caso di mancato accordo, il Comune concederà l'uso dell'infrastruttura all'operatore che offrirà le condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione sia sotto il profilo logistico che in termini di eventuali opere compensative proposte. Tenuto conto che i servizi per cui le infrastrutture sono state costruite sono da considerare prevalenti rispetto al servizio “ospite” (fibra ottica, banda larga, …), la convenzione di cui al primo paragrafo del presente articolo dovrà, tra l’altro, riportare specifica clausola “liberatoria” così formulata: “se per esigenze manutentive del Comune o delle Società gestori dovesse essere danneggiato involontariamente il cavo e/o i cavi in fibra ottica della rete di comunicazione elettronica, eventuali oneri e costi di riparazione faranno capo esclusivamente all’operatore”. L'Amministrazione si riserva, a sua discrezione e per motivi di pubblico interesse, di non concedere l'uso di infrastrutture comunali libere o di concedere, in caso di disponibilità, la medesima infrastruttura a più operatori. La convenzione stabilirà, fra l'altro, che l’operatore che ha in concessione d'uso infrastrutture di proprietà Comunale dovrà:
a. tenere un registro delle date e dei nomi dei tecnici che accedono alle infrastrutture e delle operazioni da questi svolte;
b. utilizzare solo personale con adeguate competenze;
c. usare strumenti adatti per l’apertura dei pozzetti, delle scatole di giunzione e di distribuzione. Terminato l’intervento, i pozzetti devono essere lasciati puliti;
d. disporre di un servizio di pronto intervento continuativo, di cui dare tempestiva informativa agli uffici comunali;
e. consentire al Comune o alle Società/Enti gestori l’accesso in ogni momento ai pozzetti di ispezione e a tutte le altre parti di infrastrutture municipali utilizzate dall’operatore;
f. al termine dell’utilizzazione delle infrastrutture municipali, l’operatore dovrà, entro 30 giorni, liberarle di ogni cosa di sua proprietà e ripristinare la situazione preesistente. Ogni costo relativo resta a suo carico;
g. rispettare i vincoli e le limitazioni dettate dal "Regolamento per la disciplina degli interventi di manomissione e ripristino del suolo pubblico e per il rilascio delle relative autorizzazioni” (Del C.C. 120 del 28.07.2014 e succ.mm.ii.).
Il tutto fatti salvi i diritti di terzi.

Art. 3 - Modifiche delle infrastrutture
Qualora, a seguito di opere intraprese dall’Amministrazione Comunale su strade, piazze comunali o di uso pubblico e relative pertinenze o su opere comunali in genere, sia necessario spostare o rimuovere o comunque modificare infrastrutture di proprietà di un operatore, quest’ultimo dovrà provvedere in conseguenza su semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale. Il Comune dovrà richiedere tali spostamenti con un preavviso minimo di 4 mesi, fatti salvi i casi di forza maggiore.
Le modifiche alle infrastrutture dovranno essere previste solo per validi ed oggettivamente giustificati motivi e qualora non risulti economicamente e tecnicamente praticabile alcuna altra soluzione alternativa. Nell’effettuare gli spostamenti di percorso il Comune si renderà disponibile a consentire agli operatori interessati, a loro spese, la posa di infrastrutture provvisorie per garantire le loro esigenze e la continuità del servizio fermo restando che il Comune non sarà in alcun modo ritenuto responsabile per eventuali disservizi.
Le spese da sostenere per il ripristino della piena funzionalità dell’infrastruttura saranno a carico dell’operatore proprietario dell’infrastruttura, fatto salvo il caso in cui l’intervento si renda necessario per esigenze di privati che dovranno sostenere per intero le spese per detto ripristino.
In caso di inerzia dell’operatore il Comune di Jesi, previa diffida ad adempiere, potrà eseguire direttamente gli interventi necessari addebitando le spese e gli eventuali danni all’operatore.

Art. 4 - Manutenzione delle infrastrutture
La manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture realizzate dall’operatore o a quest’ultimo concesse in uso sarà a carico dell’operatore stesso. Nel caso di utilizzo di infrastrutture comunali la manutenzione ordinaria e straordinaria interesserà esclusivamente i tubi concessi in uso all’operatore.
Le infrastrutture di proprietà dell’operatore saranno mantenute sotto l’assoluta ed esclusiva responsabilità dell’operatore il quale dovrà tener rilevata ed indenne l’Amministrazione Comunale da qualsiasi domanda di risarcimento danni da parte di terzi, per inconvenienti o sinistri che siano derivati in dipendenza delle infrastrutture oggetto della concessione e dai danni che potessero derivare all’Amministrazione.
L’operatore proprietario o concessionario delle infrastrutture si impegna a mantenere in perfetta efficienza le infrastrutture. In caso di inadempienza il Comune di Jesi, previa diffida all’operatore, si sostituirà a questo salvo l’addebito delle spese sostenute e di ogni altro danno conseguente.
L’esecuzione dei lavori di semplice manutenzione o riparazione non sarà subordinata alla presentazione della domanda. Tuttavia quando l’intervento comporti manomissione e/o occupazione del suolo pubblico l’operatore o l’impresa cui è stato appaltato l’intervento hanno l’obbligo di darne comunicazione al Comando di Polizia Locale nonché al Servizio Lavori Pubblici e Mobilità, eseguendo comunque il ripristino con la massima sollecitudine ed a regola d’arte, conformemente alle disposizioni riportate nel relativo regolamento comunale "Regolamento per la disciplina degli interventi di manomissione e ripristino del suolo pubblico e per il rilascio delle relative autorizzazioni” (Delibera C.C. 120 del 28.07.2014 e succ.mm.ii.) nonché nel D.M. 01.10.2013 “Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali”.
La comunicazione di cui sopra, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall’intervento, le modalità di esecuzione dello stesso e la sua durata (data inizio e fine lavori), deve essere data tempestivamente, anche a mezzo pec, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale.
Quando l’intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l’intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorchè non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata.

Art. 5 - Documentazione da allegare alla domanda
La domanda per l'uso delle infrastrutture comunali da presentare al Comune per le proprie valutazioni di competenza dovrà contenere:
a. planimetria in scala 1:500 o 1:1000 riportante il tracciato di posa della rete di comunicazione elettronica (e/o degli eventuali nuovi cavidotti) e la posizione di tutti i manufatti di pertinenza della rete (pozzetti, armadietti, ecc.) esistenti e da posare;
b. particolari costruttivi in scala 1:25 dei manufatti, delle eventuali sezioni di scavo e di eventuali attraversamenti stradali riportanti le quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti e dei manufatti. In particolare gli armadietti dovranno essere progettati per contenere tutte le apparecchiature necessarie, compresi i quadri e i contatori elettrici, e idonei ad ospitare anche eventuali altri operatori di telecomunicazione; non sono ammessi sopralzi o armadietti affiancati.
c. relazione illustrativa dell’intervento riportante le caratteristiche della rete, degli apparati e dei manufatti di pertinenza, ecc. nonché l’analisi tecnica delle eventuali interferenze con i sottoservizi esistenti e le eventuali opere di protezione delle stesse, con particolare riferimento alle intersezioni. In detta relazione dovrà essere inoltre dichiarata la conformità dell’intervento progettato alle normative di settore;
d. cronoprogramma di realizzazione della rete e della sua eventuale progettata estensione geografica nel triennio, comprensivo di dettagli grafici;
e. la preventiva accurata verifica tecnica tronco per tronco circa:

  • il limite di capacità di contenimento dei cavidotti per la quale è possibile la normale gestione degli impianti senza oneri aggiuntivi;
  • il mantenimento degli spazi adeguati per il passaggio di ulteriori cavi nel caso di ampliamento degli impianti;
  • le interferenze con altri sottoservizi; ecc.

Il Comune, in relazione alla specificità di ciascun intervento, si riserva di richiedere ulteriori documentazioni. Il Comune, in relazione alla documentazione presentata, approva o non approva in tutto o in parte il progetto di intervento acquisendo un parere di massima da tutti gli Uffici Comunali che abbiano competenza in materia in particolare dall'ufficio Edilizia Privata.

Art. 6 - Zone in cui è consentita l’installazione di reti di comunicazione elettronica (c.e.) solo a particolari condizioni
In tutto il territorio del Comune è consentita la posa di nuove infrastrutture per reti di comunicazione elettronica, con le seguenti limitazioni specifiche e fatto salvo il rispetto delle prescrizioni tecniche che saranno fornite, caso per caso, dall’Area Servizi Tecnici – Servizio Lavori Pubblici e Mobilità del Comune di Jesi in relazione alle aree interessate dagli interventi:

  • non è consentita la posa di nuovi cavidotti in presenza di sottoservizi e alberature su spazi ridotti; in tali aree è comunque possibile utilizzare i cavidotti esistenti nei limiti e con le modalità previsti dal Regolamento;
  • non è consentita la posa di nuovi cavidotti con scavo tradizionale quando questo possa compromettere la stabilità del corpo viabile in relazione alla particolare conformazione del cassonetto stradale; in tal caso dovrà essere prescelto un tracciato che interessi le fasce di arretramento, ad adeguata distanza dalle reti tecnologiche esistenti (fognatura, acquedotto, energia elettrica, illuminazione pubblica, es. ad almeno m 1 (uno);
  • nelle zone nelle quali siano già presenti i cavidotti per telecomunicazioni non sono di norma ammessi:
    • la realizzazione di nuovi cavidotti, ad eccezione degli stacchi di utenza, di eventuali collegamenti di raccordo o estensione ad aree immediatamente limitrofe che ne sono prive;
    • per l’installazione di armadi di contenimento di apparecchiature e pozzetti scorta f.o. dovranno essere utilizzate preferibilmente le fasce di arretramento, pertinenze stradali, e altre aree di proprietà del Comune;
    • per la posa di nuovi cavidotti nelle altre aree di proprietà del Comune dovranno essere sfruttati preferibilmente tracciati che prevedano il passaggio su pertinenze stradali (banchine), riducendo al minimo gli scavi in sede stradale; qualora ciò non fosse tecnicamente possibile per la posa di nuovi cavidotti che interessano la viabilità comunale potranno essere utilizzate, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada, tecniche quali il “microtunneling” e la “perforazione teleguidata”, rimanendo comunque ammessi eventuali scavi in minitrincea e/o microtrincea esclusivamente per la realizzazione degli stacchi di utenza e/o di raccordo breve tra pozzetti e linee o ove non sia tecnicamente possibile altra soluzione;
    • qualora la programmazione degli investimenti del Comune sancisca il prossimo rifacimento dei cavidotti degli impianti di pubblica illuminazione, non è consentita la posa di fibre ottiche all’interno degli stessi prima del termine dei lavori.

Art. 7 - Zone in cui è sempre consentita l’installazione di reti di c.e.
In tutte le zone di competenza del Comune è di norma consentita la posa di nuove reti di comunicazione elettronica in fibra ottica nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni dettate dal Regolamento, dalle norme di settore e fatti salvi i diritti di terzi.

Art. 8 - Diniego di passaggio e / o utilizzo cavidotti
Il Comune può rifiutare il conferimento dei diritti di passaggio o l’accesso alle infrastrutture di proprietà del Comune stesso, ed adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica nei seguenti casi tassativi, debitamente motivati:
a) qualora la realizzazione di infrastrutture per reti di comunicazione elettronica non sia fisicamente realizzabile a causa di ostacoli tecnici non superabili, intendendosi tali:

  • il limite di capacità di contenimento dei cavidotti, anche tenendo conto delle future esigenze del Comune;
  • l’impossibilità di mantenere adeguate distanze da altri sottoservizi risultando così pregiudicato l’esercizio di reti tecnologiche ed impianti relativi e, comunque, nel rispetto delle normative UNI /CEI applicabili;
  • l’interferenza con opere, reti tecnologiche ed impianti progettati dal Comune nelle aree ove l’operatore intende realizzare la propria rete di comunicazione elettronica (compresi eventuali stacchi di utenza);
  • sia prevista l’esecuzione di scavi su strade che sono state asfaltate da meno di 12 (dodici) mesi;

b) qualora la realizzazione di tali infrastrutture minacci la sicurezza delle persone o della proprietà, la tutela dell’ambiente, la salute pubblica, gli obiettivi di pianificazione urbana o rurale, quando implichi un rischio di infrazione di norme regolamentari, tecniche o legali da parte degli enti pubblici o concessionari in materia di obblighi di pubblico servizio.

Art. 9 - Prescrizioni tecniche
Considerata la condizione attuale delle infrastrutture occupate dalle linee elettriche a servizio della pubblica illuminazione, ogni operatore potrà collocare, se esiste spazio a sufficienza, un massimo di n. 2 (due) minitubi per inserimento cavi a fibra ottica con diametro massimo pari a 14 mm. Tale condizione costituisce di norma e fatta salva accurata verifica tecnica caso per caso:
a) Il limite di capacità di contenimento dei cavidotti per il quale è possibile la normale gestione degli impianti senza eccessivi oneri aggiuntivi ed il mantenimento degli spazi adeguati per il passaggio di ulteriori cavi nel caso di ampliamento degli impianti;
b) Il limite giustificabile alle attività di installazione di reti di comunicazione elettronica senza pregiudizio per l’attività istituzionale del Comune.
I cavidotti utilizzabili, ove sono presenti i cavi di alimentazione dei punti luce dell’illuminazione pubblica, sono costituiti di norma da tubazioni (diam. 100 mm) o da tubi di PVC corrugati (diam. 125 mm).
Tutte le opere di carattere edile che andranno ad interessare i pozzetti di derivazione IP per effettuare raccordi con altre tubazioni/infrastrutture, dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme di sicurezza applicabili (es. richiesta di fuori servizio rete IP con distacco dell’alimentazione degli impianti, …).
I ripristini delle pareti dei pozzetti oggetto di detti interventi dovranno essere eseguite a regola d’arte (es. pareti opportunamente stuccate, …); i pozzetti dovranno inoltre essere lasciati puliti, così come il loro contenuto (muffole di giunzione e di derivazione, cavi elettrici, ecc.).
I pozzetti per scorta di fibra ottica e spillamenti, dovranno essere costruiti a fianco dei cavidotti IP, con collegamento in derivazione sui pozzetti IP più prossimi, avendo cura di eseguire su questi ultimi i ripristini come indicato al punto precedente; resta fermo l’obbligo di mantenere una congrua distanza da altri manufatti e sottoservizi secondo quanto previsto dalle norme di settore.

Per ragioni di sicurezza e di coordinamento l’operatore e/o i suoi aventi causa dovranno comunicare con congruo anticipo al Comune, al “manutentore” degli impianti IP incaricato, ove presente, ogni evenienza che comporti un intervento sulla propria rete di comunicazione elettronica in coubicazione.
Tutte le lavorazioni che interessano gli impianti IP dovranno essere effettuate sotto la supervisione dei competenti servizi tecnici del Comune e, ove presente, del “manutentore” incaricato.
Gli oneri conseguenti ad eventuali manomissioni della rete IP, il mancato ripristino delle infrastrutture in essere, la difettosa chiusura dei chiusini IP ed ogni altra lavorazione che comporti danni a terzi, saranno da considerare interamente a carico dell’operatore.

Art. 10 - Vigilanza sui lavori e collaudi
Il Comune esercita la vigilanza ed il controllo su tutte le fasi dei lavori di posa delle nuove reti di comunicazione elettronica nonché di realizzazione delle infrastrutture di posa.
Al termine dei lavori di realizzazione della rete di comunicazione elettronica e delle infrastrutture di alloggiamento l’operatore:

  • dovrà provvedere al collaudo mediante personale abilitato e, quando espressamente richiesto da norme di legge e/o da regolamenti attuativi, tramite professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali; entro due mesi dal termine delle opere, il professionista o tecnico incaricato rilascerà certificazione della perfetta esecuzione delle opere e della piena rispondenza alle prescrizioni del Comune; l’operatore rimane responsabile, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, nei confronti del Comune e di terzi per eventuali danni, anche se rilevati dopo che l’opera sia stata collaudata; gli oneri relativi al costo delle verifiche, certificazioni, delle prove tecnologiche necessarie e di quant’altro occorra per la valutazione della esecuzione dei lavori, sono a totale carico degli operatori;
  • dovrà fornire al Comune una documentazione “as built” particolareggiata e georiferita delle opere eseguite in promiscuità con i servizi comunali, in particolare dovrà essere prodotta una planimetria in scala 1:1000 o, se necessaria di maggior dettaglio, che consenta di individuare le posizioni della rete in fibra ottica rispetto ai sottoservizi esistenti; gli atti autorizzativi riportano le specifiche della documentazione tecnica da restituire a fine lavori.

Art. 11 - Garanzie
A titolo di garanzia su eventuali danni causati sulla infrastruttura comunale e per tutta la durata della convenzione, l'operatore dovrà presentare idonea fideiussione, di importo pari ad € 10,00 per ogni metro lineare di infrastruttura in concessione d'uso richiesta. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile.

Art. 12 - Procedure per spostamenti o dismissioni delle infrastrutture
Sono a carico dell’operatore gli oneri per la realizzazione di eventuali raccordi/collegamenti tra diverse linee non comunicanti tra loro (es. per interruzione di cavidotti al servizio di distinti centralini di alimentazione degli impianti IP). La realizzazione di scavi in sede stradale o su altre aree comunali è soggetta ad autorizzazione. La manomissione delle viabilità, delle infrastrutture e delle aree comunali comporta l’obbligo da parte dell’operatore di ripristino delle stesse a perfetta regola d’arte secondo le prescrizioni impartite nell’autorizzazione e nel "Regolamento per la disciplina degli interventi di manomissione e ripristino del suolo pubblico e per il rilascio delle relative autorizzazioni” (Delibera C.C. 120 del 28.07.2014 e succ.mm.ii.). Alla scadenza della convenzione d’uso, fatto salvo quanto previsto all’art. 2, e, comunque, in ogni caso in cui termini la loro utilizzazione l’operatore dovrà, entro 30 (trenta) giorni, liberarle di ogni cosa di sua proprietà e ripristinare la situazione preesistente, salvo diverso accordo con il Comune; ogni costo relativo resta a carico dell’operatore. Qualora, a seguito di opere intraprese dall'Amministrazione Comunale su strade e piazze comunali o di uso pubblico e relative pertinenze o su opere comunali in genere, sia necessario spostare, rimuovere o comunque modificare infrastrutture di proprietà Comunale in uso ad un operatore, quest'ultimo dovrà provvedere in conseguenza su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale e senza alcun onere per quest'ultima. Nell'effettuare gli spostamenti di percorso, il Comune si renderà disponibile a consentire agli operatori interessati, a loro spese, la posa di infrastrutture provvisorie per garantire le loro esigenze e la continuità del servizio, fermo restando che il Comune non sarà responsabile per eventuali disservizi. In caso di inerzia dell'operatore il Comune, previa diffida ad adempiere, potrà eseguire direttamente gli interventi necessari addebitando le spese e gli eventuali danni all'operatore.

Art. 13 - Sviluppo di reti a banda larga e ultralarga
I gestori dovranno fornire la possibilità agli operatori di telecomunicazione di effettuare ispezioni in loco di specifici elementi delle loro infrastrutture fisiche e di riutilizzare i cavidotti liberi o parzialmente occupati per la posa di nuove infrastrutture di telecomunicazioni. L’eventuale diniego del permesso deve essere adeguatamente motivato:

  • Assenza di idoneità tecnica dell’infrastruttura fisica di cui è richiesto l’accesso ad ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica;
  • Assenza di adeguato spazio per ospitare gli elementi di rete di telecomunicazione, comprese le necessità future in termini di spazio dell’operatore di rete che siano sufficientemente dimostrate;
  • Impossibilità di garantire l’integrità e la sicurezza dei sottosistemi;
  • Il rischio di gravi interferenze dei servizi di comunicazione elettronica progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;
  • La disponibilità di validi mezzi alternativi di accesso all’infrastruttura fisica di rete forniti dall’operatore di rete e adatti alla fornitura di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, purchè tale accesso sia offerto a condizioni eque e ragionevoli.

Art. 14 - Danni e penali
Nel caso di danni arrecati alle infrastrutture preesistenti, il Comune ordinerà all’operatore e/o ai sui aventi causa l’immediato rifacimento a regola d’arte; se entro il termine fissato nell’ordinanza non verrà effettuata la messa in pristino a regola d’arte verrà incamerata la relativa parte della fideiussione che dovrà essere reintegrata entro 30 giorni pena la decadenza della convenzione e l'incameramento di tutta la fideiussione da parte della Amministrazione.
E’ fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 15 - Oneri
Gli oneri connessi al conferimento dei diritti di passaggio o all’accesso e all’uso delle infrastrutture di posa esistenti sono determinati tenendo conto di quanto segue:
a. posando i cavi in fibra ottica nelle infrastrutture comunali esistenti, si va ad “ostacolare” l’operatività della manutenzione dei servizi con maggiori oneri a carico del Comune;
b. l’equo indennizzo previsto dalla normativa a carico degli operatori per l’accesso alle infrastrutture, tiene conto anche di eventuali spese aggiuntive sostenute direttamente od indirettamente dal Comune per la fornitura dell’accesso ed è comunque tale da non determinare alcun onere aggiuntivo a carico del Comune stesso. La misura dell’equo indennizzo, ritenuto congruo in relazione a quanto sopra esposto per l’utilizzo delle infrastrutture, verrà definita in sede di avviso pubblico previa determinazione della Giunta Comunale. È facoltà dell'operatore offrire al Comune indennizzi maggiori. L’importo dell’equo indennizzo dovrà essere corrisposto mediante versamento in unica soluzione presso la tesoreria Comunale nei modi indicati nella convenzione.
L’operatore ed il Comune possono concordare la sostituzione del versamento dell’equo indennizzo con la realizzazione di investimenti nell’ambito del territorio comunale di pari importo, IVA esclusa, calcolato utilizzando il vigente prezziario regionale o, in assenza, ricorrendo ad indagini di mercato.
Sono a carico dell'operatore:
1. eventuali costi per la messa fuori esercizio di linee e reti tecnologiche, necessaria per la posa o per la manutenzione delle reti di comunicazione elettronica; nel caso di manutenzioni straordinarie delle infrastrutture comunali l’operatore, su richiesta del Comune, è tenuto ad attivare l’eventuale servizio sostitutivo, senza alcun indennizzo da parte dell’Ente;
2. le spese per la redazione e sottoscrizione della convenzione (bolli, diritti, spese registrazione, ….);
3. l’onere di provvedere in proprio alla completa manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture assegnate, secondo un piano manutentivo approvato dal Comune;
4. la cessione al Comune di un certo numero di fibre spente per le necessità istituzionali a seguito d. sua esplicita richiesta; nel caso in cui l'operatore nella realizzazione dell'intero progetto debba posare propri cavidotti, il Comune potrà richiedere la posa gratuita di un ulteriore cavidotto da cedere gratuitamente al Comune per esigenze e usi istituzionali; tale eventualità verrà normata in convenzione.
Al fine della razionalizzazione ed ottimizzazione degli spazi all’interno dei cavidotti di illuminazione pubblica di cui ai precedenti articoli il Comune può richiedere all’operatore gestore utilizzatore dei predetti cavidotti la riserva di un certo numero di fibre spente per l’espletamento delle attività istituzionali dell’Ente. Tale richiesta non incide in alcun modo sull’importo dell’indennizzo da versare al Comune così come sopra definito.
Per le occupazioni permanenti di cui al presente comma realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, nelle aree di competenza del Comune, è dovuta la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) nella misura prevista dal relativo Regolamento comunale in attuazione di quanto previsto dal comma 2. lettera f) dell’Art. 63 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 o del Capo II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 16 - Occupazioni abusive
Non è ammessa la posa di reti di telecomunicazione elettronica all’interno delle infrastrutture di proprietà del Comune di Jesi senza l’assenso preliminare del Comune stesso e la conseguente stipula della convenzione. Ogni occupazione non assentita nei modi sopra richiamati è considerata a tutti gli effetti abusiva; il Comune, accertata l’occupazione abusiva, diffida l’operatore, accordandogli un congruo termine per la rimozione delle apparecchiature ovvero per la regolarizzazione dell’occupazione, ove la stessa risulti possibile; trascorso inutilmente il termine accordato il Comune provvederà al ripristino del bene occupato abusivamente con oneri a carico dell’operatore, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare a salvaguardia dei diritti del Comune e per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 17 - Norme generali
Le prescrizioni tecniche riportate nel presente Regolamento costituiscono prescrizioni minime e potranno essere implementate, in condizioni particolari, dai competenti uffici comunali.

Art. 18 - Contenzioso
Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Ancona.

Art. 19 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa Delibera di approvazione.
In sede di prima applicazione si procederà con la pubblicazione di apposito avviso, preventivamente approvato dall’organo competente, rivolto agli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche a manifestare l’interesse all’affidamento in concessione in uso promiscuo dei cavidotti di proprietà comunale per la fornitura e posa in opera di fibra ottica pubblica per lo sviluppo delle comunicazioni elettroniche di larga banda.

Regolamento per la concessione in uso di infrastrutture di pubblica illuminazione per impianti di comunicazione elettronica

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