Regolamento per la disciplina dei compensi professionali al procuratore legale dell'Ente


 

NORMATIVA


ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali dovuti ai sensi dell'art. 27 del CCNL 14/9/2000 a seguito di sentenza favorevole all'Ente, secondo i principi di cui al R.D. 27/11/1933 n° 1578.
2. Esso disciplina altresì la correlazione tra i suddetti compensi professionali e la retribuzione di risultato spettante all'Avvocato titolare di posizione organizzativa.
3. I compensi professionali di cui al presente regolamento spettano esclusivamente all'avvocato dipendente incaricato della difesa e rappresentanza dell'Ente.


ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La corresponsione del compenso professionale è dovuto per tutte le attività di assistenza, difesa e rappresentanza in controversie giurisdizionali, ordinarie, amministrative o tributarie o arbitrali che definiscono il grado di giudizio in modo favorevole per l'Amministrazione.
2. Per sentenza favorevole all'Ente si intende:
- Causa vinta con condanna della controparte al pagamento delle spese a favore del Comune;
- Causa vinta con spese compensate;
- Cause che non arrivano a sentenza per qualsiasi motivo, senza che gli atti impugnati abbiano cessato di avere effetto in sede giurisdizionale.


ART.3 - MISURA DEI COMPENSI E DECORRENZA

1. La corresponsione dei compensi professionali di cui al citato art. 27 è dovuta per tutti i giudizi conclusi a decorrere dall'1/1/2002 ed avviene sulla scorta dell'adozione di un apposito provvedimento con cui si quantifica la somma spettante e si rendono disponibili le risorse finanziarie per l'emissione del successivo decreto di liquidazione da parte del responsabile del servizio Personale.
2. I compensi vengono erogati:
- Nella misura stabilita nella sentenza, nei casi di condanna della parte avversa soccombente, previa detrazione delle spese anticipate dal Comune;
- Secondo le tariffe professionali vigenti nel loro ammontare minimo, con riferimento al valore delle controversie e al grado dell'autorità adita.
3. L'erogazione al dipendente professionista avviene all'esito del giudizio, ancorché i relativi compensi non siano stati ancora effettivamente recuperati a carico della parte soccombente.
4. Nel caso di esito parzialmente favorevole l'erogazione è limitata alle questioni decise con esito positivo per l'Ente.


ART. 4 - CORRELAZIONE TRA I COMPENSI PROFESSIONALI E LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

1. In relazione alle vigenti disposizioni contrattuali, che prevedono che gli Enti locali disciplinino la correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato, prevista dal contratto nazionale di lavoro per l'avvocato che sia titolare di posizione organizzativa, viene riconosciuta allo stesso la possibilità di mantenere per intero la retribuzione di risultato, qualora le somme dovute per compensi professionali spettino nell'anno di riferimento in misura inferiore od uguale ad Euro 5.000.
2. Qualora i compensi siano:
a) compresi tra Euro 5001 ed Euro 7.500 la retribuzione di risultato spettante viene decurtata del 40%;
b) compresi tra Euro 7.501 ed Euro 10.000 la retribuzione di risultato spettante viene decurtata del 75%;
3. Oltre la somma di Euro 10.000 dovuta per compensi professionali il dipendente viene escluso dalla attribuzione della retribuzione di risultato.
4. La presente disciplina va ad integrare il vigente accordo decentrato aziendale e resterà in vigore fino a nuova intesa tra le parti. La retribuzione di risultato non erogata in tutto od in parte per il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi resta nella disponibilità del fondo di produttività.

Regolamento per la disciplina dei compensi professionali al procuratore legale dell'Ente

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