Regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista


  • Legge 14.02.1963, n. 161
  • modificata dalla legge 23.12.1970, n. 1142 e dalla legge 29.10.1984, n. 735
  • Legge 04.01.1990, n. 1
  • L.R. 24.09.1992, N. 47
  • Approvato con delibera di C.C. n. 84 del 30/05/2003

INDICE


STUDI PRELIMINARI

TITOLO I - NORME REGOLAMENTARI

Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Autorizzazione amministrativa all'esercizio
Art. 3 - Tipologia delle autorizzazioni
Art. 4 - Commissione consultiva comunale
Art. 5 - Competenze della commissione consultiva comunale
Art. 6 - Funzionamento della commissione consultiva comunale
Art. 7 - Distanze tra esercizi
Art. 8 - Superfici minime dei locali per attività di estetista
Art. 9 - Attività commerciali abbinate
Art. 10 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione
Art. 11 - Attività di trattamento abbronzante a raggi U.V.A. in atto alla data di approvazione del regolamento
Art. 12 - Requisiti igienico-sanitari e requisiti urbanistici
Art. 13 - Conversione delle autorizzazioni per l'attività di barbiere
Art. 14 - Ricorsi
Art. 15 - Orari di svolgimento dell'attività
Art. 16 - Tariffe
Art. 17 - Sanzioni

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 18 - Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di esercizio di barbiere/parrucchiere uomo-donna
Art. 19 - Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni per il trasferimento di sede di esercizio di barbiere/parrucchiere uomo-donna
Art. 20 - Procedimento amministrativo per l'apertura per subingresso di esercizio di barbiere/parrucchiere uomo-donna
Art. 21 - Procedimento amministrativo per l'ampliamento o la riduzione di superficie di esercizio di barbiere/parrucchiere uomo-donna
Art. 22 - Procedimento amministrativo per cessazione di attività di esercizio di barbiere/parrucchiere uomo-donna
Art. 23 - Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di esercizio di estetista
Art. 24 - Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni per il trasferimento di sede di esercizio di estetista
Art. 25 - Procedimento amministrativo per l'apertura per subingresso di esercizio di estetista
Art. 26 - Procedimento amministrativo per l'ampliamento o la riduzione di superficie di esercizio di estetista
Art. 27 - Procedimento amministrativo per cessazione di attività di esercizio di estetista
Art. 28 - Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni per l'aggiunta di tipologia

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Priorità
Art. 30 - Entrata in vigore e abrogazione norme precedenti

ALLEGATO N.1
ELENCO APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO



STUDI PRELIMINARI

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna, di estetista. Nella redazione del regolamento, le leggi di riferimento sono state la legge 161/63 (modificata dalla legge 1142/70 e dalla legge 29.10.1984, n. 735), la legge 1/90 e la legge regionale 47/92.

Nelle fasi preliminari di studio si è proceduto:
a) alla individuazione degli esercizi in attività rilevando anche il tasso occupazionale;
b) alla raccolta di dati statistici sulla popolazione residente e fluttuante;
c) alla stima del numero ottimale di clienti per addetto;
d) alla determinazione delle aree urbanizzate del comune.

Il rilascio di nuove autorizzazioni è correlato a tali fattori che, in definitiva, determinano la "distanza tra esercizi", ovverosia il parametro di verifica per la congruità o meno di nuovi esercizi.

1. PARAMETRI DI STUDIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA TRA ESERCIZI

Al 31 maggio 2002, a Jesi, sono in attività i seguenti esercizi per la cura e la bellezza della persona:

  Esercizi n. %
- barbieri 13 12.1
- parrucchieri uomo/donna 83 77.6
- parrucchieri uomo/donna + estetisti 3 2.8
- estetisti 8 7.5
- totale 107 100.0

Sulla base dei dati ricavati dal registro delle imprese della Camera di Commercio di Ancona, i 107 esercizi in attività occupano 227 addetti, di cui 5 occupati a tempo parziale.

Di seguito, la presenza di addetti per singola tipologia di servizio:

  Addetti n. %
- barbieri 19 8.4
- parrucchieri uomo/donna 178 78.4
- parrucchieri uomo/donna + estetisti 14 6.2
- estetisti 16 7.0
- totale 227 100.0

La presenza media di personale (compreso quello a tempo parziale) è pari a 2.12 addetti per esercizio, con i seguenti valori per singola tipologia di servizio:

  addetti/esercizio
- barbieri 1.46
- parrucchieri uomo/donna 2.14
- parrucchieri uomo/donna + estetisti 4.67
- estetisti 2.00
- totale 2.12

Relativamente alla popolazione residente e fluttuante, il comune di Jesi conta - attualmente - 39.209 residenti. A questi, devono essere aggiunti i costanti flussi extracomunali generati dalle diffuse funzioni di servizio presenti a Jesi su un bacino di oltre 80.000 abitanti. La popolazione residente e fluttuante può - verosimilmente - essere stimata pari a:

- residenti n. 39.209;
- flussi extracomunali (80.000 x 0,03) n. 2.400;
- totale n. 41.609.

In rapporto agli esercizi in attività: a) considerando nella stessa tipologia i barbieri e i parrucchieri uomo/donna; b) imputando in quote paritarie del 50% le attività miste parrucchieri + estetisti, siamo in presenza:
- di un barbiere/parrucchiere ogni 402 residenti;
- di un centro di estetica ogni 4.127 residenti.

Con riferimento alla potenziale utenza residente e fluttuante, il tasso di servizio è, invece:
- di un barbiere/parrucchiere ogni 427 utenti;
- di un centro di estetica ogni 4.380 utenti.

In rapporto al numero degli addetti, sul totale della potenziale utenza, si è in presenza:
- di un addetto ogni 204 utenti per l'attività di barbiere/parrucchiere;
- di un addetto ogni 1.809 utenti per l'attività di estetista.

2. DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE TRA ESERCIZI

Sia la legge 161/63 (per le attività di barbiere e parrucchiere), sia la legge 1/90 (per le attività di estetista) prevedono che i regolamenti comunali determinino - per il rilascio di nuove autorizzazioni - le distanze con gli esercizi già in attività in relazione alla densità della popolazione residente e fluttuante e del servizio in atto nella zona o nel comune.

Sulla base di tale prescrizioni di legge, distintamente tra l'attività di barbiere/parrucchiere e l'attività di estetista, si è proceduto a sviluppare la seguente formula:

S x Q
D = --------------------
P

dove:
- D rappresenta la distanza minima tra esercizi;
- S la superficie urbanizzata del comune;
- Q il numero ottimale di clienti per addetto;
- P la popolazione residente e fluttuante.

Relativamente il parametro S, la superficie urbanizzata a fini residenziali del comune di Jesi è pari a mq. 2.995.853.

Relativamente al parametro Q, valutati la propensione media di spesa e la formazione dei diversi costi gestionali, si ipotizza un valore ottimale di 350 clienti/addetto per l'attività di barbiere/parrucchiere e di 850 clienti/addetto per l'attività di estetista.

Per le attività di barbiere/parrucchiere uomo e donna, le distanze ottimali tra esercizi dovranno essere, pertanto, non inferiori a:

(2.995.853 : 250) x 350  
D = ------------------------------------- = ml. 100,80;
41.609  

mentre le distanze ottimali tra le attività di estetista non dovranno essere inferiori a:

(2.995.853 : 250) x 850  
D = ------------------------------------- = ml. 244,80.
41.609  

Arrotondando alla decina, le distanze minime progettuali tra esercizi tipologicamente simili sono:
- ml. 100 per le attività di barbiere/parrucchiere uomo-donna;
- ml. 240 per le attività di estetista.


TITOLO I - NORME REGOLAMENTARI

ART. 1.
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone e di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14.02.1963, n. 161 (modificata dalla Legge 23.12.1970, n. 1142 e dalla Legge 29.10.1984, n. 735), dalla Legge 05.01.1990, n. 1, dalla Legge Regionale 24.09.1992, n. 47 e dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie, alberghi, hotels e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita ai soci e per promozione di qualche prodotto, debbono sottostare alle leggi e alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.

3. Sono soggette al presente regolamento le attività di trattamento abbronzante con raggi U.V.A., anche in assenza di un contatto diretto tra cliente ed estetista. Sono altresì soggette ad autorizzazione le attività di trattamento con raggi U.V.A. svolte in apposite cabine, azionate direttamente dai clienti e a spegnimento automatico. Tale attività è equiparata a quella di estetista.

4. Non sono soggette al presente regolamento:
a) le attività della lavorazione del capello che non comportino prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
b) le attività nelle quali si compiano atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.


ART. 2.
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista, nonché quella di trattamento abbronzante a raggi U.V.A. in qualsiasi forma svolta, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.

2. L'attività di trattamento abbronzante a raggi U.V.A. comporta il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di estetista.

3. Non è consentito lo svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista fuori della sede autorizzata, salvo che tali attività siano esercitate a favore di persone immobilizzate o portatrici di handicap o in caso di particolari e straordinarie occasioni da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese - esclusi gli apprendisti e il personale assunto con contratto di formazione lavoro - intestatarie di autorizzazione amministrativa.

4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo, rilasciate nel rispetto dei relativi procedimenti amministrativi di cui al Titolo II del presente regolamento, devono essere esposte in maniera ben visibile all'interno del locale destinato all'attività.

5. L'autorizzazione è valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. Ogni modifica ai locali rispetto a quanto inizialmente autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dal comune nel rispetto dei relativi procedimenti amministrativi.

6. E' possibile l'esercizio congiunto nella medesima sede dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, ed estetista alle seguenti condizioni:
1) i locali adibiti all'attività di estetista siano separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna. I locali possono comunque essere comunicanti;
2) per ogni specifica attività:
a) il titolare per le imprese individuali;
b) la maggioranza dei soci per le società aventi i requisiti di cui alla Legge 443/85;
c) il direttore per le società non aventi natura artigiana;
siano in possesso delle rispettive qualifiche professionali.

7. Le attività di:
1) barbiere, parrucchiere per uomo e donna;
2) estetista;
seppur esercitate nella medesima sede o nei medesimi locali possono essere oggetto di separati atti di disposizione anche se autorizzate con lo stesso atto amministrativo.
Non è possibile l'esercizio congiunto nella medesima sede, qualora i locali siano comunicanti, da parte di due soggetti giuridicamente distinti.
8. I barbieri e i parrucchieri per uomo e donna nell'esercizio delle loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari (così come stabilito dalla Legge 29.12.1956, n. 1533) e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico (art. 9, Legge 1/90).

ART. 3.
TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni di cui al presente regolamento riguardano le seguenti tipologie:
a) BARBIERE. Trattasi di attività esclusivamente su persona maschile, consistente nel taglio della barba e dei capelli e in servizi tradizionalmente complementari, quali la colorazione e la decolorazione;
b) PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA. Trattasi di attività esercitabili indifferentemente su uomo e donna, comprendenti:
- taglio dei capelli;
- esecuzione di acconciature;
- colorazione e decolorazione dei capelli;
- applicazione di parrucche;
- ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli;
c) ESTETISTA. Comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico che figurano nell'allegato 1 annesso al presente regolamento e l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1986, n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

ART. 4.
COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1. La commissione consultiva comunale, prevista dall'art. 2/bis della Legge 161/63 (così come modificata dalle Leggi 1142/70 e 735/84), dalla Legge 1/90 e dalla Legge Regionale 47/92, è nominata dal Sindaco. La commissione consultiva comunale dura in carica quattro anni.

2. La commissione consultiva comunale, presieduta dal sindaco o da un suo delegato, è così composta:
a) da tre rappresentanti della categoria artigianale designati dalle associazioni più rappresentative;
b) da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
c) dal responsabile del settore igiene pubblica della A.S.L.;
d) dal comandante dei vigili urbani;
e) da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel comune interessato;
f) da non più di tre imprenditori artigiani autorizzati all'esercizio dell'attività di estetista designati dalle associazioni comunali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. I rappresentanti di cui al secondo comma, lettera f), del presente articolo esprimono il loro parere esclusivamente per le competenze relative all'attività di estetista.

ART. 5.
COMPETENZE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 41, primo comma, della Legge 449/97, dall'art. 96, sesto comma, del D.Lgs. 267/00 e dall'art. 19 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, la commissione consultiva comunale di cui all'art. 4 del presente regolamento esprime pareri preventivi, obbligatori ma non vincolanti, esclusivamente in sede di approvazione del regolamento ed in presenza di modifiche e revisioni del regolamento stesso.

ART. 6.
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1. Al fine di assicurare in ogni caso il funzionamento della commissione, il comune - qualora non pervenissero le designazioni dei rappresentanti di cui all'art. 4 del presente regolamento entro trenta giorni dalla data di richiesta inviata a mezzo raccomandata con avviso di ritorno - provvede ugualmente a costituire la commissione scegliendo i membri tra i titolari di imprese della categoria esplicanti l'attività nel comune, oppure scegliendoli fra i cittadini, rispettivamente in rappresentanza degli artigiani e delle organizzazioni sindacali.

2. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

3. Funge da segretario della commissione un impiegato comunale appositamente designato.

4. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere a), b) e) e f) del precedente articolo 4, il comune provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione e, in caso di silenzio, si adottano le norme di cui al primo comma del presente articolo.

5. Gli inviti di convocazione ai componenti della commissione devono essere trasmessi almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta e devono contenere l'ordine del giorno.

ART. 7.
DISTANZE TRA ESERCIZI

1. Nel rilascio delle autorizzazioni andranno verificate le seguenti distanze minime tra esercizi dello stesso tipo:
- esercizi di barbiere/parrucchiere uomo-donna ml. 100;
- esercizi di estetista ml. 240.

2. Le distanze di cui al primo comma del presente articolo non andranno verificate nelle zone A1 e A2 così come definite dal Piano Regolatore Generale vigente ed all'interno dei centri commerciali al dettaglio di cui all'art. 4, primo comma, lettera g) del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114.

3. Le distanze tra esercizi dello stesso tipo andranno verificate seguendo in linea retta (perpendicolare o parallela all'asse stradale) il percorso pedonale effettivo più breve, nel rispetto delle norme fissate dal nuovo codice stradale. Le distanze andranno misurate tra le due entrate più vicine aperte al pubblico.

4. I minimi di distanza non andranno verificati per le autorizzazioni che interessano luoghi di degenza, case di cura, stabilimenti termali e case di riposo. Tali autorizzazioni si intendono complementari all'attività prevalente e non trasferibili in altra sede.

5. I minimi di distanza non andranno altresì verificati:
a) in presenza di trasferimento di esercizio a seguito di sfratto esecutivo conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria;
b) in caso di locale non idoneo sotto l'aspetto igienico-sanitario e/o urbanistico ai sensi della normativa vigente.
Il trasferimento a seguito di sfratto esecutivo o per inidoneità del locale potrà comunque essere autorizzato in deroga al rispetto dei minimi di distanza solamente se la nuova localizzazione sia compresa ad una distanza inferiore ai 200 ml. dalla sede del precedente esercizio.

6. Qualora con la stessa data di presentazione dovessero essere esaminate una richiesta di autorizzazione per nuova apertura e una richiesta di autorizzazione per trasferimento di esercizio, la richiesta di autorizzazione per trasferimento di esercizio avrà priorità rispetto alla richiesta di autorizzazione per nuova apertura.

ART. 8.
SUPERFICI MINIME DEI LOCALI PER ATTIVITA' DI ESTETISTA

1. Ai sensi dell'art. 4, terzo comma, lettera b) della Legge Regionale 47/92, la superficie minima dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista è fissata in mq. 21.

ART. 9.
ATTIVITA' COMMERCIALI ABBINATE

1. Le imprese esercenti le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista, possono cedere alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso.

2. Qualora l'attività commerciale sia estesa anche a prodotti diversi rispetto a quelli previsti al primo comma del presente articolo, la relativa attività può essere svolta nel rispetto delle norme fissate dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 114 e dalla L.R. 04.10.1999, n. 26, così come modificata dalla L.R. 15.10.2002, n. 19.

ART. 10.
SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista è revocata qualora il titolare:
a) non attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla data di notifica dell'accoglimento della richiesta di autorizzazione all'apertura o al trasferimento di sede;
b) sospenda l'attività per un periodo superiore a 180 giorni senza la preventiva autorizzazione comunale;
c) svolga l'attività in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, della Legge 161/63 (così come modificata dalle Leggi 1142/70 e 735/84), della Legge 1/90 e della L.R. 47/92.

2. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista può essere sospesa, previa diffida, in assenza di uno o più requisiti per lo svolgimento dell'attività stessa. Qualora, entro 180 giorni dalla data di notifica della sospensione, il titolare non adempia alla diffida, l'autorizzazione è revocata.

ART. 11.
ATTIVITA' DI TRATTAMENTO ABBRONZANTE A RAGGI U.V.A. IN ATTO ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le attività di trattamento abbronzante a raggi U.V.A. in attività alla data di approvazione del presente regolamento e prive dell'autorizzazione per l'attività di estetista dovranno regolarizzare la loro posizione presentando apposita istanza in bollo con le modalità e la documentazione richieste dall'art. 23 del presente regolamento.

2. Le richieste di cui al precedente primo comma andranno presentate entro centottanta giorni dall'approvazione del presente regolamento. Limitatamente alle richieste presentate entro tali termini, si procederà al rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti di distanza fissati dall'art. 7 del presente regolamento.

ART. 12.
REQUISITI IGIENICO-SANITARI E REQUISITI URBANISTICI

1. I locali adibiti all'attività di barbiere, parrucchiere uomo/donna e di estetista dovranno possedere i requisiti igienico-sanitari appositamente prescritti dalla A.S.L. e la conforme destinazione d'uso urbanistica per attività artigianale prevista dalle norme tecniche di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale.

ART. 13.
CONVERSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ATTIVITA' DI BARBIERE

1. I titolari di autorizzazione per l'attività di barbiere hanno diritto all'estensione automatica per l'attività di parrucchiere uomo/donna, previa presentazione di apposita domanda da presentare al comune di Jesi. La conversione nella nuova autorizzazione amministrativa, non soggetta alla verifica delle distanze di cui all'art. 7 del presente regolamento, è comunque subordinata all'acquisizione, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti professionali previsti dalla Legge 161/63 (così come modificata dalla Legge 1142/70) e al rispetto delle norme igienico-sanitarie.

ART. 14.
RICORSI

1. Contro il provvedimento di diniego dell'autorizzazione, o di sua revoca, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della decisione.

ART. 15.
ORARI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali saranno stabiliti con ordinanza del sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, le organizzazioni locali dei consumatori e dei lavoratori dipendenti.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

ART. 16.
TARIFFE

1. Il titolare del salone dovrà esporre le proprie tariffe professionali in maniera ben visibile alla clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

ART. 17.
SANZIONI

1. Conformemente al disposto dell'art. 10, primo e secondo comma, della L.R. 47/92, a chi esercita l'attività di estetista:
a) senza i prescritti requisiti professionali è inflitta una sanzione amministrativa da euro 516,00 ad euro 2.582,00;
b) senza la prescritta autorizzazione è inflitta una sanzione amministrativa da euro 516,00 ad euro 1.032,00.

2. A chi esercita l'attività di barbiere e parrucchiere uomo/donna senza i prescritti requisiti professionali o senza la prescritta autorizzazione, conformemente al disposto dell'art. 7/bis del D.Lgs. 267/00, è inflitta una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00.

3. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, conformemente al disposto dell'art. 7/bis del D.Lgs. 267/00, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00.


TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 18.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA DI ESERCIZIO DI BARBIERE/PARRUCCHIERE UOMO-DONNA.

1. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di un esercizio di barbiere e di parrucchiere uomo/donna il richiedente deve presentare al comune di Jesi apposita domanda in bollo.

2. La domanda può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune di Jesi. In base al disposto dell'art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/2000 la domanda può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica.

3. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà indicare:

1) per le ditte individuali:

a) cognome e nome del richiedente;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza;
d) codice fiscale;
e) numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio (se iscritto);
f) a qualifica professionale posseduta ai sensi della Legge 161/63 e successive modificazioni ed integrazioni;
g) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali di legge;
h) dichiarazione che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/75 (antimafia);
i) dichiarazione di avere rispettato, relativamente al locale dell'esercizio, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso;
l) ubicazione e superficie dell'esercizio;

2) per le società:

a) cognome e nome del legale rappresentante, nonché la ragione sociale o denominazione della società richiedente;
b) luogo e data di nascita del legale rappresentante;
c) residenza del legale rappresentante, nonché la sede legale della società;
d) codice fiscale della società;
e) numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio;
f) la qualifica professionale posseduta dalla maggioranza dei soci (se società artigiana) o dalla persona che assume la direzione dell'azienda (in caso di impresa non artigiana);
g) dichiarazione del legale rappresentante di essere in possesso dei requisiti morali di legge;
h) dichiarazione del legale rappresentante che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/65 (antimafia);
i) dichiarazione del legale rappresentante di avere rispettato, relativamente al locale dell'esercizio, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso;
l) ubicazione e superficie dell'esercizio.

4. Nel caso di società di persone le dichiarazioni di cui ai punti g) ed h) del terzo comma del presente articolo dovranno essere sottoscritte da tutti i soci. Nel caso di società in accomandita semplice, esclusivamente dal socio accomandatario.

5. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere integrata con la seguente documentazione:
a) planimetria locali;
b) se società: atto costitutivo registrato e depositato;
c) dichiarazione di un tecnico abilitato dalla quale risulti che sono verificate e rispettate le distanze di cui all'art. 7 del presente regolamento.

6. Entro tre giorni dal ricevimento della domanda il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento dove saranno indicati:
a) l'oggetto del procedimento;
b) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
c) il responsabile del procedimento.

7. In caso di domanda incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, apposita richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i termini del procedimento. Questi cominceranno successivamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

8. Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà all'accertamento dei requisiti soggettivi del richiedente (requisiti morali e requisiti professionali) e alla raccolta dei pareri dell'ufficio urbanistica, dell'ufficio di igiene e sanità pubblica della A.S.L. e dell'ufficio commercio.

9. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvederà a notificare al richiedente l'accoglimento dell'istanza ed il rilascio dell'autorizzazione amministrativa o, eventualmente, il suo diniego.

10. Qualora entro i termini di cui al nono comma del presente articolo non venga notificato né l'accoglimento né il diniego dell'istanza di autorizzazione, la domanda si intende accolta.

11. Conformemente al disposto dell'art. 10 del presente regolamento, l'autorizzazione all'apertura di un esercizio di barbiere e di parrucchiere uomo/donna è revocata qualora l'esercizio stesso non venga attivato entro centottanta giorni dalla data di notifica dell'accoglimento dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione.

ART. 19.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL TRASFERIMENTO DI SEDE DI ESERCIZIO DI BARBIERE/PARRUCCHIERE UOMO-DONNA.

1. Per il rilascio dell'autorizzazione per il trasferimento di sede di un esercizio di barbiere e di parrucchiere uomo/donna il richiedente deve presentare al comune di Jesi apposita domanda in bollo.

2. La domanda può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune di Jesi. In base al disposto dell'art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/2000 la domanda può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica.

3. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà indicare:

1) per le ditte individuali:

a) cognome e nome del richiedente;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza;
d) codice fiscale;
e) numero e data dell'autorizzazione amministrativa;
f) numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio;
g) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali di legge;
h) dichiarazione che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/65 (antimafia);
i) dichiarazione di avere rispettato, relativamente al locale dell'esercizio, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso;
l) ubicazione e superficie dell'esercizio;

2) per le società:

a) cognome e nome del legale rappresentante, nonché la ragione sociale o denominazione della società richiedente;
b) luogo e data di nascita del legale rappresentante;
c) residenza del legale rappresentante, nonché la sede legale della società;
d) codice fiscale della società;
e) numero e data dell'autorizzazione amministrativa;
f) numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio;
g) dichiarazione del legale rappresentante di essere in possesso dei requisiti morali di legge;
h) dichiarazione del legale rappresentante che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/65 (antimafia);
i) dichiarazione del legale rappresentante di avere rispettato, relativamente al locale dell'esercizio, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso;
l) ubicazione e superficie dell'esercizio.

4. Nel caso di società di persone le dichiarazioni di cui ai punti g) ed h) del terzo comma del presente articolo dovranno essere sottoscritte da tutti i soci. Nel caso di società in accomandita semplice, esclusivamente dal socio accomandatario.

5. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere integrata con la seguente documentazione:
a) planimetria dei nuovi locali;
b) autorizzazione amministrativa originale;
c) dichiarazione di un tecnico abilitato dalla quale risulti che sono verificate e rispettate le distanze di cui all'art. 7 del presente regolamento.

6. Entro tre giorni dal ricevimento della domanda il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento dove saranno indicati:
a) l'oggetto del procedimento;
b) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
c) il responsabile del procedimento.

7. In caso di domanda incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, apposita richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i termini del procedimento. Questi cominceranno successivamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

8. Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà alla raccolta dei pareri dell'ufficio urbanistica, dell'ufficio di igiene e sanità pubblica della A.S.L. e dell'ufficio commercio.

9. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvederà a notificare al richiedente l'accoglimento dell'istanza ed il rilascio dell'autorizzazione amministrativa o, eventualmente, il suo diniego.

10. Qualora entro i termini di cui al nono comma del presente articolo non venga notificato né l'accoglimento né il diniego dell'istanza di autorizzazione, la domanda si intende accolta.

11. Conformemente al disposto dell'art. 10 del presente regolamento l'autorizzazione al trasferimento di sede di un esercizio di barbiere/parrucchiere uomo-donna è revocata qualora l'esercizio stesso non venga trasferito nella nuova sede entro centottanta giorni dalla data di notifica dell'accoglimento dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione.

12. In caso di comprovata necessità può essere autorizzato il trasferimento temporaneo dell'attività in altri locali anche in deroga alle norme di distanze tra esercizi fissate dall'art. 7 del presente regolamento. L'autorizzazione al trasferimento temporaneo potrà interessare un periodo non superiore a centottanta giorni, rinnovabile di ulteriori centottanta giorni, qualora perduri la causa che ha generato l'autorizzazione al trasferimento temporaneo. Anche in caso di trasferimento temporaneo, debbono essere verificati i requisiti urbanistici ed i requisiti igienico-sanitari del locale e delle attrezzature.

ART. 20.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'APERTURA PER SUBINGRESSO DI ESERCIZIO DI BARBIERE/PARRUCCHIERE UOMO-DONNA.

1. L'apertura per subingresso, per trasferimento di proprietà per atto tra vivi o per causa di morte o per trasferimento di gestione, è soggetta alla sola comunicazione che dovrà essere trasmessa al comune di Jesi.

2. La comunicazione può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune di Jesi. In base al disposto dell'art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/2000 la comunicazione può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica.

3. La comunicazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà indicare:

1) per le ditte individuali:

a) cognome e nome del richiedente;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza;
d) codice fiscale;
e) numero e data dell'autorizzazione amministrativa;
f) numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio (se iscritto);
g) la qualifica professionale posseduta ai sensi della Legge 161/63 e successive modificazioni ed integrazioni;
h) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali di legge;
i) dichiarazione che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/65 (antimafia);
l) dichiarazione di avere rispettato, relativamente al locale dell'esercizio, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso;
m) ubicazione e superficie dell'esercizio;

2) per le società:

a) cognome e nome del legale rappresentante, nonché la ragione sociale o denominazione della società richiedente;
b) luogo e data di nascita del legale rappresentante;
c) residenza del legale rappresentante, nonché la sede legale della società;
d) codice fiscale della società;
e) numero e data dell'autorizzazione amministrativa;
f) numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio;
g) la qualifica professionale posseduta dalla maggioranza dei soci (se società artigiana) o dalla persona che assume la direzione dell'azienda (in caso di impresa non artigiana);
h) dichiarazione del legale rappresentante di essere in possesso dei requisiti morali di legge;
i) dichiarazione del legale rappresentante che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/65 (antimafia);
l) dichiarazione del legale rappresentante di avere rispettato, relativamente al locale dell'esercizio, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso;
m) ubicazione e superficie dell'esercizio.

4. Nel caso di società di persone le dichiarazioni di cui ai punti h) ed i) del terzo comma del presente articolo dovranno essere sottoscritte da tutti i soci. Nel caso di società in accomandita semplice, esclusivamente dal socio accomandatario.

5. La comunicazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere integrata con la seguente documentazione:
a) planimetria locali;
b) se società: atto costitutivo registrato e depositato;
c) atto comprovante l'effettivo trasferimento dell'esercizio.

6. Entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento dove saranno indicati:
a) l'oggetto del procedimento;
b) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
c) il responsabile del procedimento.

7. In caso di comunicazione incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, apposita richiesta di integrazione.

8. Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà all'accertamento dei requisiti soggettivi del subentrante (requisiti morali e requisiti professionali) e ad acquisire il parere dell'ufficio commercio.

9. Accertati i requisiti ed acquisito il parere di cui all'ottavo comma del presente articolo, il responsabile del procedimento provvederà a notificare al richiedente la regolarità della comunicazione ed il rilascio della nuova autorizzazione o, eventualmente, il suo diniego.

10. In caso di subingresso "mortis causa", per il periodo previsto dall'art. 5 della Legge 443/1985 i soggetti aventi diritto potranno ottenere l'autorizzazione anche senza le qualifiche professionali previste dalle norme di legge a condizione che l'attività venga svolta da personale qualificato. Trascorso inutilmente tale periodo senza avere comprovato il possesso dei requisiti professionali richiesti, l'autorizzazione è revocata.

11. In caso di subingresso in gestione, al termine del periodo contrattuale di affitto di azienda, l'autorizzazione viene di nuovo intestata all'originario titolare purché venga provata, in capo allo stesso, la permanenza dei requisiti professionali di legge.

ART. 21.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'AMPLIAMENTO O LA RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE DI ESERCIZIO DI BARBIERE/PARRUCCHIERE UOMO-DONNA.

1. L'ampliamento o la riduzione della superficie di un esercizio in attività è soggetto alla sola comunicazione che dovrà essere trasmessa al comune di Jesi almeno trenta giorni prima dell'effettivo utilizzo della nuova superficie.

2. La comunicazione può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune di Jesi. In base al disposto dell'art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/2000 la comunicazione può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica. Alla comunicazione dovrà essere allegata la planimetria del locale prima dell'ampliamento/riduzione della superficie e la planimetria del locale a seguito dell'ampliamento/riduzione della superficie, redatte in opportuna scala da un tecnico abilitato.

3. Entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento dove saranno indicati:
a) l'oggetto del procedimento;
b) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
c) il responsabile del procedimento.

4. In caso di comunicazione incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, apposita richiesta di integrazione.

5. Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà alla raccolta dei pareri dell'ufficio urbanistica, dell'ufficio di igiene e sanità pubblica della A.S.L. e dell'ufficio commercio.

6. Decorso il termine di trenta giorni senza che siano intervenuti provvedimenti interdittivi da parte del responsabile del procedimento, il richiedente potrà effettuare l'ampliamento/riduzione della superficie comunicata.

7. Il responsabile del procedimento provvederà ad annotare sulla autorizzazione amministrativa l'ampliamento/riduzione della superficie e la nuova superficie del locale.

ART. 22.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER CESSAZIONE DI ATTIVITA' DI ESERCIZIO DI BARBIERE/PARRUCCHIERE UOMO-DONNA.

1. La cessazione di attività è soggetta alla sola comunicazione al comune di Jesi.

2. La comunicazione può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Jesi. In base al disposto dell'art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/2000 la comunicazione può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica.

3. Alla comunicazione va allegata l'autorizzazione amministrativa originaria con le eventuali altre autorizzazioni rilasciate.

ART. 23.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA DI ESERCIZIO DI ESTETISTA.

1. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di un esercizio di estetista il richiedente deve presentare al comune di Jesi apposita domanda in bollo.

2. La domanda può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Jesi. In base al disposto dell'art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/2000 la domanda può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica.

3. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà indicare:

1) per le ditte individuali:

a) cognome e nome del richiedente;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza;
d) codice fiscale;
e) numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio (se iscritto);
f) la documentazione in possesso per la verifica della sussistenza dei requisiti per la qualifica professionale ai sensi della Legge 1/90;
g) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali di legge;
h) dichiarazione che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/65 (antimafia);
i) dichiarazione di avere rispettato, relativamente al locale dell'esercizio, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso;
l) ubicazione e superficie dell'esercizio;

2) per le società:

a) cognome e nome del legale rappresentante, nonché la ragione sociale o denominazione della società richiedente;
b) luogo e data di nascita del legale rappresentante;
c) residenza del legale rappresentante, nonché la sede legale della società;
d) codice fiscale della società;
e) numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio;
f) la documentazione in possesso per la verifica della sussistenza dei requisiti per la qualifica professionale ai sensi della Legge 1/90 della maggioranza dei soci (se società artigiana) o della persona che assume la direzione dell'azienda (in caso di impresa non artigiana);
g) dichiarazione del legale rappresentante di essere in possesso dei requisiti morali di legge;
h) dichiarazione del legale rappresentante che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/65 (antimafia);
i) dichiarazione del legale rappresentante di avere rispettato, relativamente al locale dell'esercizio, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso;
l) ubicazione e superficie dell'esercizio.

4. Nel caso di società di persone le dichiarazioni di cui ai punti g) ed h) del terzo comma del presente articolo dovranno essere sottoscritte da tutti i soci. Nel caso di società in accomandita semplice, esclusivamente dal socio accomandatario.

5. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere integrata con la seguente documentazione:
a) planimetria locali;
b) elenco apparecchiature utilizzate;
c) se società: atto costitutivo registrato e depositato;
d) dichiarazione di un tecnico abilitato dalla quale risulti che sono verificate e rispettate le distanze di cui all'art. 7 del presente regolamento;
e) documentazione per la verifica della sussistenza dei requisiti per la qualifica professionale ai sensi della Legge 1/90.

6. Entro tre giorni dal ricevimento della domanda il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento dove saranno indicati:
a) l'oggetto del procedimento;
b) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
c) il responsabile del procedimento.

7. In caso di domanda incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, apposita richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i termini del procedimento. Questi cominceranno successivamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

8. Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà all'accertamento dei requisiti morali del richiedente, a sottoporre la domanda al parere della Commissione Provinciale per l'Artigianato per la verifica della sussistenza dei requisiti per la qualifica professionale, ad acquisire i pareri dell'ufficio urbanistica, dell'ufficio di igiene e sanità pubblica della A.S.L. e dell'ufficio commercio.

9. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvederà a notificare al richiedente l'accoglimento dell'istanza ed il rilascio dell'autorizzazione o, eventualmente, il suo diniego. Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della L.R. 47/92 il provvedimento ha carattere definitivo.

10. Qualora entro i termini di cui al nono comma del presente articolo non venga notificato né l'accoglimento né il diniego dell'istanza di autorizzazione, la domanda si intende accolta.

11. Conformemente al disposto dell'art. 10 del presente regolamento, l'autorizzazione all'apertura di un esercizio di estetista è revocata qualora l'esercizio non venga attivato entro centottanta giorni dalla data di notifica dell'accoglimento dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione.

ART. 24.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL TRASFERIMENTO DI SEDE DI ESERCIZIO DI ESTETISTA.

1. Per il rilascio dell'autorizzazione per il trasferimento di sede di un esercizio di estetista il richiedente deve presentare al comune di Jesi apposita domanda in bollo.

2. La domanda può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune di Jesi. In base al disposto dell'art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/2000 la domanda può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica.

3. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà indicare:

1) per le ditte individuali:

a) cognome e nome del richiedente;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza;
d) codice fiscale;
e) numero e data dell'autorizzazione amministrativa;
f) numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio;
g) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali di legge;
h) dichiarazione che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/65 (antimafia);
i) dichiarazione di avere rispettato, relativamente al locale dell'esercizio, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso;
l) ubicazione e superficie dell'esercizio;

2) per le società:

a) cognome e nome del legale rappresentante, nonché la ragione sociale o denominazione della società richiedente;
b) luogo e data di nascita del legale rappresentante;
c) residenza del legale rappresentante, nonché la sede legale della società;
d) codice fiscale della società;
e) numero e data dell'autorizzazione amministrativa;
f) numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio;
g) dichiarazione del legale rappresentante di essere in possesso dei requisiti morali di legge;
h) dichiarazione del legale rappresentante che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/65 (antimafia);
i) dichiarazione del legale rappresentante di avere rispettato, relativamente al locale dell'esercizio, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso;
l) ubicazione e superficie dell'esercizio.

4. Nel caso di società di persone le dichiarazioni di cui ai punti g) ed h) del terzo comma del presente articolo dovranno essere sottoscritte da tutti i soci. Nel caso di società in accomandita semplice, esclusivamente dal socio accomandatario.

5. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere integrata con la seguente documentazione:
a) planimetria dei nuovi locali;
b) elenco delle apparecchiature utilizzate;
c) autorizzazione amministrativa originale;
d) dichiarazione di un tecnico abilitato dalla quale risulti che sono verificate e rispettate le distanze di cui all'art. 7 del presente regolamento.

6. Entro tre giorni dal ricevimento della domanda il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento dove saranno indicati:
a) l'oggetto del procedimento;
b) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
c) il responsabile del procedimento.

7. In caso di domanda incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, apposita richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i termini del procedimento. Questi cominceranno successivamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

8. Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà alla raccolta dei pareri dell'ufficio urbanistica, dell'ufficio di igiene e sanità pubblica della A.S.L. e dell'ufficio commercio.

9. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvederà a notificare al richiedente l'accoglimento dell'istanza ed il rilascio dell'autorizzazione amministrativa o, eventualmente, il suo diniego. Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della L.R. 47/92 il provvedimento ha carattere definitivo.

10. Qualora entro i termini di cui al nono comma del presente articolo non venga notificato né l'accoglimento né il diniego dell'istanza di autorizzazione, la domanda si intende accolta.

11. Conformemente al disposto dell'art. 10 del presente regolamento l'autorizzazione al trasferimento di sede di un esercizio di estetista è revocata qualora l'esercizio non venga trasferito nella nuova sede entro centottanta giorni dalla data di notifica dell'accoglimento dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione.

12. In caso di comprovata necessità può essere autorizzato il trasferimento temporaneo dell'attività in altri locali anche in deroga alle norme di distanze tra esercizi fissate dall'art. 7 del presente regolamento. L'autorizzazione al trasferimento temporaneo potrà interessare un periodo non superiore a centottanta giorni, rinnovabile di ulteriori centottanta giorni, qualora perduri la causa che ha generato l'autorizzazione al trasferimento temporaneo. Anche in caso di trasferimento temporaneo, debbono essere verificati i requisiti urbanistici ed i requisiti igienico-sanitari del locale e delle attrezzature.

ART. 25.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'APERTURA PER SUBINGRESSO DI ESERCIZIO DI ESTETISTA.

1. L'apertura per subingresso, per trasferimento di proprietà per atto tra vivi o per causa di morte o per trasferimento di gestione, è soggetta alla sola comunicazione che dovrà essere trasmessa al comune di Jesi.

2. La comunicazione può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune di Jesi. In base al disposto dell'art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/2000 la comunicazione può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica.

3. La comunicazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà indicare:

1) per le ditte individuali:

a) cognome e nome del richiedente;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza;
d) codice fiscale;
e) numero e data dell'autorizzazione amministrativa;
f) numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio (se iscritto);
g) la documentazione in possesso per la verifica della sussistenza dei requisiti per la qualifica professionale ai sensi della Legge 1/90;
h) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali di legge;
i) dichiarazione che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/65 (antimafia);
l) dichiarazione di avere rispettato, relativamente al locale dell'esercizio, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso;
m) ubicazione e superficie dell'esercizio;

2) per le società:

a) cognome e nome del legale rappresentante, nonché la ragione sociale o denominazione della società richiedente;
b) luogo e data di nascita del legale rappresentante;
c) residenza del legale rappresentante, nonché la sede legale della società;
d) codice fiscale della società;
e) numero e data dell'autorizzazione amministrativa;
f) numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio;
g) la documentazione in possesso per la verifica della sussistenza dei requisiti per la qualifica professionale ai sensi della Legge 1/90 della maggioranza dei soci (se società artigiana) o della persona che assume la direzione dell'azienda (in caso di impresa non artigiana);
h) dichiarazione del legale rappresentante di essere in possesso dei requisiti morali di legge;
i) dichiarazione del legale rappresentante che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/65 (antimafia);
l) dichiarazione del legale rappresentante di avere rispettato, relativamente al locale dell'esercizio, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso;
m) ubicazione e superficie dell'esercizio.

4. Nel caso di società di persone le dichiarazioni di cui ai punti h) ed i) del terzo comma del presente articolo dovranno essere sottoscritte da tutti i soci. Nel caso di società in accomandita semplice, esclusivamente dal socio accomandatario.

5. La comunicazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere integrata con la seguente documentazione:
a) planimetria locali;
b) elenco delle apparecchiature utilizzate;
c) se società: atto costitutivo registrato e depositato;
d) atto comprovante l'effettivo trasferimento dell'esercizio;
e) documentazione per la verifica della sussistenza dei requisiti per la qualifica professionale ai sensi della Legge 1/90.

6. Entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento dove saranno indicati:
a) l'oggetto del procedimento;
b) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
c) il responsabile del procedimento.

7. In caso di comunicazione incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, apposita richiesta di integrazione.

8. Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà all'accertamento dei requisiti morali del subentrante, a sottoporre la domanda al parere della Commissione Provinciale per l'Artigianato per la verifica della sussistenza dei requisiti per la qualifica professionale e ad acquisire il parere dell'ufficio commercio.

9. Accertati i requisiti ed acquisito il parere di cui all'ottavo comma del presente articolo, il responsabile del procedimento provvederà a notificare al richiedente la regolarità della comunicazione ed il rilascio della nuova autorizzazione o, eventualmente, il suo diniego. Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della L.R. 47/92 il provvedimento ha carattere definitivo.

10. In caso di subingresso "mortis causa", per il periodo previsto dall'art. 5 della Legge 443/85 i soggetti aventi diritto potranno ottenere l'autorizzazione anche senza le qualifiche professionali previste dalle norme di legge a condizione che l'attività venga svolta da personale qualificato. Trascorso inutilmente tale periodo senza avere comprovato il possesso dei requisiti professionali richiesti, l'autorizzazione è revocata.

11. In caso di subingresso in gestione, al termine del periodo contrattuale di affitto di azienda, l'autorizzazione viene di nuovo intestata all'originario titolare purché venga provata, in capo allo stesso, la permanenza dei requisiti professionali di legge.

ART. 26.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'AMPLIAMENTO O LA RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE DI ESERCIZIO DI ESTETISTA.

1. L'ampliamento o la riduzione della superficie di un esercizio in attività è soggetto alla sola comunicazione che dovrà essere trasmessa al comune di Jesi almeno trenta giorni prima dell'effettivo utilizzo della nuova superficie.

2. La comunicazione può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune di Jesi. In base al disposto dell'art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/2000 la comunicazione può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica. Alla comunicazione dovrà essere allegata la planimetria del locale prima dell'ampliamento/riduzione della superficie e la planimetria del locale a seguito dell'ampliamento/riduzione della superficie, redatte in opportuna scala da un tecnico abilitato e l'elenco delle apparecchiature utilizzate.

3. Entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento dove saranno indicati:
a) l'oggetto del procedimento;
b) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
c) il responsabile del procedimento.

4. In caso di comunicazione incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, apposita richiesta di integrazione.

5. Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà alla raccolta dei pareri dell'ufficio Urbanistica, dell'ufficio di igiene e sanità pubblica della A.S.L. e dell'ufficio commercio.

6. Decorso il termine di trenta giorni senza che siano intervenuti provvedimenti interdittivi da parte del responsabile del procedimento, il richiedente potrà effettuare l'ampliamento/riduzione della superficie comunicata.

7. Il responsabile del procedimento provvederà ad annotare sulla autorizzazione amministrativa l'ampliamento/riduzione della superficie e la nuova superficie del locale.

ART. 27.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER CESSAZIONE DI ATTIVITA' DI ESERCIZIO DI ESTETISTA.

1. La cessazione di attività è soggetta alla sola comunicazione al comune di Jesi.

2. La comunicazione può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune di Jesi. In base al disposto dell'art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/2000 la comunicazione può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica.

3. Alla comunicazione va allegata l'autorizzazione amministrativa originaria con le eventuali altre autorizzazioni rilasciate.

ART. 28.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'AGGIUNTA DI TIPOLOGIA

1. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'aggiunta di tipologia il richiedente deve presentare al comune di Jesi apposita domanda in bollo.

2. La domanda può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Jesi. In base al disposto dell'art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/2000 la domanda può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica.

3. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà indicare:

1) per le ditte individuali:

a) cognome e nome del richiedente;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza;
d) codice fiscale;
e) numero e data dell'autorizzazione amministrativa;
f) numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio;
g) la qualifica professionale posseduta ai sensi della Legge 161/63 e successive modificazioni ed integrazioni (per aggiunta barbiere/parrucchiere uomo-donna); la documentazione in possesso per la verifica della sussistenza dei requisiti per la qualifica professionale ai sensi della Legge 1/90 (per aggiunta estetista);
h) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali di legge;
i) dichiarazione che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/65 (antimafia);
l) dichiarazione di avere rispettato, relativamente al locale dell'esercizio, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso;
m) ubicazione e superficie dell'esercizio;

2) per le società:

a) cognome e nome del legale rappresentante, nonché la ragione sociale o denominazione della società richiedente;
b) luogo e data di nascita del legale rappresentante;
c) residenza del legale rappresentante, nonché la sede legale della società;
d) codice fiscale della società;
e) numero e data dell'autorizzazione amministrativa;
f) numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio;
g) a qualifica professionale posseduta ai sensi della Legge 161/63 e successive modificazioni ed integrazioni dalla maggioranza dei soci (se società artigiana) o dalla persona che assume la direzione dell'azienda (in caso di impresa non artigiana) per aggiunta barbiere/parrucchiere uomo-donna; la documentazione in possesso per la verifica della sussistenza dei requisiti per la qualifica professionale ai sensi della Legge 1/90 della maggioranza dei soci (se società artigiana) o della persona che assume la direzione dell'azienda (in caso di impresa non artigiana) per aggiunta estetista;
h) dichiarazione del legale rappresentante di essere in possesso dei requisiti morali di legge;
i) dichiarazione del legale rappresentante che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/65 (antimafia);
l) dichiarazione del legale rappresentante di avere rispettato, relativamente al locale dell'esercizio, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso;
m) ubicazione e superficie dell'esercizio.

4. Nel caso di società di persone le dichiarazioni di cui ai punti h) ed i) del terzo comma del presente articolo dovranno essere sottoscritte da tutti i soci. Nel caso di società in accomandita semplice, esclusivamente dal socio accomandatario.

5. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere integrata con la seguente documentazione:
a) planimetria locali;
b) elenco apparecchiature utilizzate;
c) se società: atto costitutivo registrato e depositato;
d) dichiarazione di un tecnico abilitato dalla quale risulti che sono verificate e rispettate le distanze di cui all'art. 7 del presente regolamento;
e) documentazione per la verifica della sussistenza dei requisiti per la qualifica professionale ai sensi della Legge 1/90 (per aggiunta di estetista).

6. Entro tre giorni dal ricevimento della domanda il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento dove saranno indicati:
a) l'oggetto del procedimento;
b) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
c) il responsabile del procedimento.

7. In caso di domanda incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, apposita richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i termini del procedimento. Questi cominceranno successivamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

8. Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà:
a) nel caso di aggiunta di attività di barbiere, parrucchiere uomo/donna:
- all'accertamento dei requisiti soggettivi del richiedente (requisiti morali e requisiti professionali);
- ad acquisire i pareri dell'ufficio di igiene e sanità pubblica dell'A.S.L. e dell'ufficio commercio;

b) nel caso di aggiunta di attività di estetista:
- all'accertamento dei requisiti morali del richiedente;
- a sottoporre la domanda al parere della Commissione Provinciale per l'Artigianato per la verifica della sussistenza dei requisiti per la qualifica professionale;
- ad acquisire i pareri dell'ufficio di igiene e sanità pubblica dell'A.S.L. e dell'ufficio commercio.

9. Entro:
a) trenta giorni, per l'aggiunta dell'attività di barbiere/parrucchiere uomo-donna;
b) sessanta giorni, per l'aggiunta dell'attività di estetista;
dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvederà a notificare al richiedente l'accoglimento dell'istanza ed il rilascio dell'autorizzazione o, eventualmente, il suo diniego.

10. Qualora entro i termini di cui al nono comma del presente articolo non venga notificato né l'accoglimento né il diniego dell'istanza di autorizzazione, la domanda si intende accolta.

11. Conformemente al disposto dell'art. 10 del presente regolamento, l'autorizzazione per l'aggiunta di tipologia (barbiere/parrucchiere uomo-donna; estetista) è revocata qualora l'attività non venga attivata entro centottanta giorni dalla data di notifica dell'accoglimento dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29
PRIORITA'

1. Le domande pervenute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ed ancora inevase si intendono non accolte.

2. Le domande pervenute dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro i quindici giorni successivi saranno valutate unitariamente sulla base delle seguenti priorità:
a) maggiore distanza da un altro esercizio dello stesso tipo. Le distanze andranno verificate ai sensi del precedente art. 7, terzo comma;
b) data di presentazione della domanda.

3. Ai sensi del precedente art. 7, sesto comma, le richieste per trasferimento di esercizio avranno comunque priorità rispetto alle richieste per nuova apertura.

ART. 30.
ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione ai sensi dell'art. 84 dello statuto comunale.

2. Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dal comune di Jesi ed incompatibili con il presente regolamento.

 

ALLEGATO N. 1
ELENCO APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO
(Legge 04.01.1990, n. 1)

  • Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni);
  • Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4mA;
  • Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;
  • Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera;
  • Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
  • Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole;
  • Lampade abbronzanti U.V.A.;
  • Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) e infrarossi (IR);
  • Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera;
  • Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera;
  • Scaldacera per cerette;
  • Rulli elettrici e manuali;
  • Vibratori elettrici oscillanti;
  • Attrezzi per ginnastica estetica;
  • Attrezzature per manicure e pedicure;
  • Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;
  • Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore ad una atmosfera;
  • Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
  • Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;
  • Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
  • Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati;
  • Depilatori elettrici ed elettronici;
  • Apparecchi per massaggi subacquei;
  • Apparecchi per presso-massaggio;
  • Elettrostimolatore ad impulsi;
  • Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera;
  • Laser estetico;
  • Saune.

Regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista

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