Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale e reddituale dei componenti degli organi di indirizzo politico titolari di cariche elettive e di governo

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.13 del 04.02.2021

TITOLO I – GENERALITA'

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, nell’ambito dell’autonomia regolamentare dell’Ente, l’attuazione delle norme in materia di pubblicità e trasparenza della situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo del Comune di Jesi, dettate dall’art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 così come integrato e modificato dal D.Lgs .25/05/2016 n.97 e dalla L. n. 441/1982 e s.m.i. 

2. In particolare, il potere normativo esercitato in tale materia trova la sua fonte legislativa nella potestà regolamentare generale di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 267/2000 e nell’art. 11 L. n. 441/1982 e s.m.i.

Articolo 2 – Principi

1. Il presente regolamento persegue e attua i valori della legalità, della prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, nonché della trasparenza, intesa come accessibilità totale alle informazioni che regolano l’attività della pubblica amministrazione e dei suoi organi di governo, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Articolo 3 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:
a) ai Consiglieri comunali
b) al Sindaco
c) agli Assessori comunali
L’ufficio segreteria generale dell’Area Affari Generali e legali cura la consegna del presente regolamento a seguito della convalida degli eletti o dell’accettazione della nomina.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, altresì, al coniuge, non legalmente separato, ed ai parenti entro il secondo grado, dei soggetti di cui al comma 1, ove vi acconsentano, espressamente e formalmente, e nei limiti di quanto espressamente previsto dalla Legge. Viene in ogni caso data evidenza, mediante pubblicazione sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Organizzazione – Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo”, al mancato consenso da parte del coniuge e dei parenti entro il secondo grado.

3. Per parenti entro il secondo grado, ai sensi dell’art. 74, 75 e 76 del Codice Civile, si intendono:
a) Parenti di primo grado: - figli e genitori (linea retta); 
b) Parenti di secondo grado: - Fratelli e sorelle (linea collaterale);  - Nipoti e nonni (linea retta).

 

TITOLO II – DICHIARAZIONE SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE 

Articolo 4 – Dichiarazione iniziale

1. I soggetti di cui all’art. 3, comma 1, ai sensi dell’art. 14, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 33/2013, e dell’art. 2 L. n 441/1982, entro tre mesi dalla proclamazione, dalla nomina o dalla convalida, devono presentare una dichiarazione che deve contenere e/o recare in allegato quanto segue:

a) il curriculum vitae, debitamente sottoscritto;
b) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
c) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
d) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
e) i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri posseduti anche se in comproprietà o in cointestazione;
f) le azioni di società possedute e/o le quote di partecipazione a società;
g) le eventuali funzioni esercitate in qualità di amministratore o sindaco di società;
h) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche; 
i) le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista fanno parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione di cui al presente punto deve essere allegata copia delle dichiarazioni congiunte o delle autocertificazioni rese ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L. 18/11/1981, n. 659, concernenti i finanziamenti o contributi, di valore superiore a cinquemila euro, ricevuti sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi; oppure, l'attestazione di non aver ricevuto alcun finanziamento o contributo di valore superiore a cinquemila euro come sopra riportato, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»; 

2. La dichiarazione di cui alla lettera i) deve essere presentata solo dai titolari di cariche elettive.

3. In alternativa alla dichiarazione di cui alla lettera h) e per il caso di esonero dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, va presentata apposita dichiarazione attestante la ricorrenza di tale ipotesi legale.

4. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri sono tenuti a presentare, ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 33/2013, una ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge legalmente non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, concernente i dati e le informazioni di cui alle lettere e), f) g) e h) del comma 1 del presente articolo. Qualora il consenso non venga prestato, ciò sarà dichiarato ed attestato dall’amministratore, mediante presentazione della dichiarazione di mancato consenso che indichi anche il legame di parentela con il titolare dell’incarico politico. L’amministratore in tal ultimo caso, sarà esonerato dall’obbligo di cui al presente comma. Dell’eventuale diniego sarà data in ogni caso evidenza al momento della pubblicazione nel sito dell’Ente nell’apposita sotto-sezione della Sezione “Amministrazione Trasparente”.

5. In caso di consenso prestato dal coniuge legalmente non separato, dai figli e dai parenti entro il secondo grado, l’adempimento della pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali che li riguarda, avviene  con la presentazione, per ciascuno dei consenzienti, della dichiarazione di assenso in originale, della dichiarazione contenente i dati e le informazioni di cui alle lettere e), f), g) e della dichiarazione dei redditi di cui alla lettera h) del comma 1.
In alternativa alla dichiarazione reddituale di cui alla lettera h) e per i casi di esonero dall’obbligo della relativa presentazione,  l’obbligo è assolto per il coniuge, i figli ed i parenti entro il secondo grado del titolare dell’incarico politico, con la presentazione di apposita dichiarazione attestante la ricorrenza di tale ipotesi legale.

Articolo 5 – Modalità di presentazione 

1. La dichiarazione complessiva di cui all’art. 4 unitamente all’ultima dichiarazione dei redditi soggetti ad IRPEF è presentata all’Ufficio Segreteria dell’Area Affari Generali e Legali dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1. 

2. La dichiarazione complessiva di cui all’art. 4 è resa nella forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i. utilizzando i moduli predisposti dall’Ente.

3. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto dell’Area Affari Generali e Legali incaricato dal Segretario Generale al ritiro, ovvero sottoscritta e presentata personalmente all’Ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Con tale ultima modalità, la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo di persona appositamente incaricata. In tutti i casi, la dichiarazione con i relativi allegati viene immediatamente protocollata ed, ai fini del rispetto dei termini previsti per adempiere, fa fede la data del protocollo.

4. La presentazione della dichiarazione può avvenire, con le stesse modalità della presentazione personale di cui al comma 3 secondo periodo, ultimo inciso, anche tramite mail o posta elettronica certificata. In tutti i casi, ai fini del rispetto dei termini previsti per adempiere, fa fede la data di invio della dichiarazione, comunque accertabile a seconda dello strumento utilizzato. 

5. Sempre ai fini del rispetto dei termini per adempiere, il termine di cui al comma 1 dell’art. 4, decorre:
a) Consiglieri Comunali e Sindaco: dalla data della proclamazione;
b) Consiglieri Comunali subentrati in corso di mandato: dalla deliberazione di convalida adottata dal Consiglio Comunale;
c) Assessori comunali: dalla data di accettazione della nomina sindacale.

6. La dichiarazione di assenso alla presentazione e pubblicazione da parte del coniuge non legalmente separato e dei parenti, e la relativa dichiarazione patrimoniale e reddituale di cui all’art. 4, comma 4, è resa nella forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, alla quale è allegata la copia del documento di identità del dichiarante. La presentazione di tali dichiarazioni avviene esclusivamente in allegato alla dichiarazione (complessiva) dell’Amministratore con il quale intercorre il rapporto di coniugio o parentela.

Articolo 6 – Dichiarazioni annuali

1. Per gli anni successivi alla prima dichiarazione di cui all’art. 4, ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione  dei redditi  soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati all’art.3, comma 1, presentano la dichiarazione reddituale e patrimoniale  e relativi allegati di cui all’art. 4, aggiornata alla data di presentazione.

2. Entro lo stesso termine debbono essere depositate le medesime attestazioni e dichiarazioni relative al coniuge legalmente non separato, ai figli ed ai parenti entro il secondo grado, se vi consentono. Qualora il consenso non venga prestato, ciò sarà dichiarato ed attestato dall’amministratore, che sarà esonerato dall’obbligo di cui al presente comma. Dell’eventuale diniego sarà data in ogni caso evidenza al momento della pubblicazione nel sito dell’Ente nell’apposita sotto-sezione della Sezione “Amministrazione Trasparente”.

3. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 4, salvo la lettera i)  (spese e contributi elettorali).

4. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 5, salvo il comma 5 (decorrenza termini presentazione).

Articolo 7 – Dichiarazioni successive alla cessazione del mandato 

1. Entro e non oltre tre mesi dalla cessazione dalla carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, presentano,ai fini della successiva pubblicazione, la dichiarazione concernente le variazioni patrimoniali intervenute dopo l’ultima attestazione. 

2. Entro e non oltre un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, presentano, ai fini della successiva pubblicazione, la dichiarazione reddituale annuale riferita ai redditi relativi all’annualità precedente a quella della cessazione del mandato. In attuazione di tale disposizione, i predetti soggetti di cui all’art. 3 comma 1, inoltre, dovranno trasmettere all’amministrazione, entro e non oltre un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione, copia della dichiarazione riferita ai redditi delle persone fisiche dell’anno di cessazione se quest’ultima è avvenuta nel secondo semestre dello stesso anno.

Articolo 8 – Esonero dalla Dichiarazione di fine mandato

1. Le disposizioni di cui all’articolo 7 non si applicano nel caso di rielezione o di riconferma, senza interruzione, ad una delle cariche indicate all’art. 3. In tali casi, si applicano le norme di cui all’art. 4.

Articolo 9 – Procedimento dichiarativo

1. Fermo restando l’autonomo ed esclusivo dovere dichiarativo dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, al solo scopo di agevolare l’osservanza degli obblighi previsti, a cura dell’Ufficio preposto viene inviato per posta elettronica agli interessati, apposito avviso, almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini previsti per ciascuna delle dichiarazioni di cui sopra. Contestualmente vengono resi disponibili i modelli di dichiarazione. E’, in ogni caso, escluso che il mancato o tardivo invio dell’avviso possa costituire esimente dell’eventuale illecito amministrativo compiuto dagli interessati.

2. L’Ufficio preposto, in caso di omessa dichiarazione ovvero nel caso riscontri irregolarità o incompletezze sostanziali nella dichiarazione presentata nei termini previsti, invia ai soggetti interessati un invito a provvedere alla regolarizzazione entro un termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione, indicando la documentazione mancante e/o le riscontrate irregolarità/incompletezze. L’invito è inviato all’indirizzo di posta elettronica dell’Amministratore a cui lo stesso, ad inizio mandato, ha autorizzato l’invio di tutte le comunicazioni che lo riguardano.

3. Scaduto il termine di cui al comma 2, viene dato atto nel sito istituzionale, nell’apposita sotto-sezione della Sezione “Amministrazione Trasparente”,  della mancata o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni da parte del titolare dell’obbligo di cui all’art. 3 comma 1, con conseguente attivazione del procedimento sanzionatorio di cui all’art. 15.

Articolo 10 – Modelli di dichiarazione

1. Le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli vengono effettuate conformemente ad appositi modelli da approvarsi con provvedimento del Segretario Generale.

 

TITOLO III – PUBBLICAZIONE 

Articolo 11 – Pubblicazione sito web istituzionale

1. Le dichiarazioni, gli atti, le notizie ed i dati di cui al presente Regolamento sono pubblicati sul sito web istituzionale del Comune, nell’apposita sotto-sezione della Sezione “Amministrazione Trasparente” di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

2. In ogni caso, dovrà essere garantita la possibilità per chi accede all’informazione di verificare il cronologico relativo a: inizio mandato, anno per anno e fine mandato.

3. Le dichiarazioni, gli atti, le notizie ed i dati di cui sopra, sono pubblicati integralmente, salvo le eccezioni di cui all’articolo 12.

4. Ai sensi degli articoli 7 e 7 bis del D.Lgs. n. 33/2013, è consentito il trattamento dei dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro libero riutilizzo, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità, salvo le eccezioni di cui all’articolo 12.

Articolo 12 – Ipotesi eccezionali di tutela della riservatezza

1 Per le dichiarazioni reddituali e patrimoniali del coniuge non legalmente separato e dei parenti fino al secondo grado dell’Amministratore, non si applica la norma sul formato aperto e sulla libera riutilizzabilità degli stessi di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 33/2013. Speciali modalità tecnologiche vengono applicate dall’Ufficio addetto alla pubblicazione per impedire tale riutilizzo.
 
2. Sono fatte salve, le cautele ed i limiti previsti dal Regolamento UE 679/2016, per la divulgazione di eventuali dati personali “sensibili” o “giudiziari” come definiti dalla Legge.

3. In ogni caso l’indicazione nei curricula presentati dagli amministratori di eventuali dati di cui al comma 2 implica l’autorizzazione a pubblicarli.

4. Ulteriori forme di tutela della riservatezza sono previste dalla Legge in merito alla durata ed all’archiviazione delle pubblicazioni come dettagliato nell’articolo seguente.

Articolo 13 – Tempistica e durata pubblicazioni

1. La pubblicazione delle dichiarazioni avviene entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la loro presentazione o, dalla data della loro effettiva presentazione. Essa è effettuata, comunque, anche se in maniera parziale (in relazione ad eventuali inadempimenti). Della mancata presentazione  viene dato atto nel sito istituzionale, nell’apposita sotto-sezione della Sezione “Amministrazione Trasparente”.

2. A seguito del procedimento di integrazione delle dichiarazioni di cui all’art. 9, la pubblicazione delle stesse viene tempestivamente integrata, su impulso dell’Ufficio competente. 

3. La pubblicazione ha durata permanente per l’intero mandato di ciascun amministratore.

4 La pubblicazione delle informazioni relative alla situazione patrimoniale pregressa degli amministratori e delle dichiarazioni del coniuge o parenti fino al secondo grado che hanno prestato il consenso, scadono alla scadenza del mandato, salvo per le dichiarazioni di fine mandato  di cui al co.1 dell’art.7 concernente le variazioni patrimoniali intervenute dopo l’ultima attestazione. 

5. I dati di cui all’art.14 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, ad eccezione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale, sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione per qualsiasi causa del mandato unitamente alla dichiarazione della variazione patrimoniale e all’ultima dichiarazione dei redditi rese successivamente alla cessazione. 

6 In ogni caso, scaduti i termini di durata della pubblicazione, di cui ai commi 4 e 5 i relativi atti e documenti sono accessibili ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. n. 33/2013, mediante istanza di accesso civico generalizzato.

Articolo 14 – Accesso atti originali

1. La documentazione originale è conservata presso l’Ufficio preposto. Chiunque interessato ha diritto di accedere alla documentazione originale di cui sopra, mediante richiesta all’Ufficio depositario.


TITOLO IV – SANZIONI 

Articolo 15 – Sanzioni

1. La mancata o incompleta ottemperanza agli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni previsti dal presente regolamento in capo ai soggetti di cui all’art. 3, comma 1,  concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica,  comporta, ai sensi dell’art. 47 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 (cinquecento) ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila) a carico del responsabile della mancata comunicazione, secondo il procedimento di cui all’art. 47 D.Lgs. n. 33/2013.

2. In caso di mancato o incompleto adempimento agli obblighi di comunicazione di cui al presente Regolamento da parte dei soggetti di cui all’art. 3 comma 1, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza effettua tempestiva segnalazione dell’inadempimento all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed al Nucleo di Valutazione dell’Amministrazione, comunicando altresì i dati identificativi ed i recapiti del soggetto obbligato, ai fini dell’attivazione del procedimento sanzionatorio di cui all’art. 47 commi 1 e 3 D.Lgs. n. 33/2013.

3. Dell’eventuale inadempimento e del provvedimento che irroga le sanzioni viene fatta pubblicazione nel sito web istituzionale, nell’apposita sotto-sezione della Sezione “Amministrazione Trasparente”.

4. L’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo fa comunque salvo ed impregiudicato l’accertamento da chi di competenza di eventuali, ulteriori responsabilità nelle quali siano incorsi i soggetti interessati in ragione delle dichiarazioni rese.

Articolo 16 – Competenze sanzionatorie 

1. Le competenze sanzionatorie di cui al presente Regolamento sono regolate ai sensi dell’art. 47, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013.

2. Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni amministrative è disciplinato secondo le disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981, n. 689, e s.m.i.. 


TITOLO V – ORGANIZZAZIONE 

Articolo 17 – Organizzazione 

1. L’Ufficio responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale relativo al presente Regolamento, nonché della verifica dell’avvenuta osservanza degli obblighi in esso stabiliti  è individuato nella struttura organizzativa di massima dimensione comunque denominata (attualmente Area Affari Generali e Legali) che supporta gli organi istituzionali del Comune e le funzioni del Segretario Generale. 

2. Il Segretario Generale è, in ogni caso, titolare di poteri di indirizzo, impulso e coordinamento sulla gestione complessiva delle funzioni ed attività di cui al presente regolamento.


TITOLO VI – NORME FINALI 

Articolo 18 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è inserito nella Raccolta ufficiale dei regolamenti comunali ed è pubblicato in maniera permanente nella Raccolta informatica del sito istituzionale comunale nella sezione “Atti – Regolamenti” e nella sezione “Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali”.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti nel tempo. Qualunque modifica od integrazione alle disposizioni di legge che venissero emanate successivamente all’approvazione del presente Regolamento e che riguardino la disciplina delle modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale e reddituale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo troveranno diretta ed immediata applicazione al Comune di Jesi, senza necessità di alcun recepimento o presa d’atto da parte dell’Ente.

Articolo 19 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione con cui viene approvato. 

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale e reddituale dei componenti degli organi di indirizzo politico titolari di cariche elettive e di governo

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