Regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 23/01/2012

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina in via generale la gestione integrata dei rifiuti urbani, di seguito denominati R.U., nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento. In particolare definisce le attività connesse ai servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale. La gestione integrata viene organizzata allo scopo di garantire il rispetto dei principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Il presente Regolamento viene predisposto per quanto attiene ai servizi di igiene urbana ai sensi dell’art. 198 del DLgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii..
3. L'intera gestione dei servizi di igiene urbana viene effettuata con differenziazione dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori, con riferimento specifico ai seguenti criteri:
a) assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte la fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) fissare le modalità di conferimento dei rifiuti a seconda della tipologia di raccolta (raccolta stradale, raccolta porta a porta, raccolta di prossimità, presso centro ambiente);
c) stabilire le modalità di raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani nel perimetro urbano e fuori dal perimetro urbano;
d) stabilire le modalità di raccolta delle diverse frazioni differenziate dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani nel perimetro urbano e fuori dal perimetro urbano;
e) garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
f) individuare i criteri per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento secondo i criteri di cui all’art. 195, comma 2, lettera e), all’art. 184, comma 2, lettere c) e d) del DLgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
g) assicurare lo spazzamento stradale;
h) assicurare il trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
i) evitare di danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
4. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, sono coperti mediante la TARSU (tassa rifiuti solidi urbani) per la quale restano in vigore tutti i criteri applicativi previsti dai regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento si applicano le definizioni:
UTENTE: chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale costituenti utenze;
UTENZE CONDOMINIALI: edifici nei quali viene utilizzato il sistema di conferimento collettivo;
UTENZE DOMESTICHE: locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
UTENZE NON DOMESTICHE: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al precedente punto;
PRODUTTORE: l’utente la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
RACCOLTA DIFFERENZIATA: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti;
RACCOLTA DOMICILIARE: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario anche detta porta a porta;
RACCOLTA STRADALE: la raccolta effettuata con contenitori collocati sulla strada pubblica ad uso di più utenze;
RACCOLTA DI PROSSIMITÀ: isole non presidiate, aperte al pubblico e attrezzate con spazi e contenitori per la raccolta di diverse frazioni di rifiuto urbano differenziabile;
RACCOLTA SU CHIAMATA: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata in precedenza con l'ente gestore;
RACCOLTA: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite stazioni di conferimento;
RECUPERO: le operazioni indirizzate ad ottenere l’impiego dei rifiuti per l’ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;
SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
CERNITA: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
STAZIONE ECOLOGICA (CENTRO AMBIENTE): area presidiata e recintata, attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani differenziati, non dotata di strutture tecnologiche e/o processi di trattamento. Le frazioni di rifiuto conferibili sono carta, cartone, vetro, metallo, beni durevoli, legno, sfalci e ramaglie, inerti, ingombranti, imballaggi in plastica, pneumatici, T&F, neon, accumulatori al piombo, olio vegetale e minerale, pile esaurite, farmaci scaduti, RAEE, ecc.;
TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l’innocuizzazione dei rifiuti;
SMALTIMENTO FlNALE: il deposito finale in appositi impianti dei rifiuti;
IMBALLAGGIO PRIMARIO: imballaggio concepito in modo da costituire un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore nel punto di vendita;
IMBALLAGGIO SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
IMBALLAGGIO TERZIARIO: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
IMBALLAGGIO: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione compresi gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
MATERIALI RICICLABILI: tutti i materiali riutilizzabili e/o oggetto di raccolta differenziata specificati all’art. 7 e nelle modalità indicate nell’art. 12 del presente Regolamento;
RESIDUO SECCO URBANO: frazione del rifiuto urbano non ulteriormente riciclabile;
MATERIALI COMPOSTABILI: materiali che a seguito di trattamento biologico assumono caratteristiche idonee (conformi alla UNI EN 13432) per l’utilizzo ai fini agricoli.

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti
1. I rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte IV del DLgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.
3. Secondo l’origine i rifiuti sono così classificati:
· URBANI
· SPECIALI
Secondo le caratteristiche di pericolosità i rifiuti si distinguono in:
· NON PERICOLOSI
· PERICOLOSI
4. Sono rifiuti urbani:
1) i rifiuti domestici, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:
a. rifiuto organico: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d’uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccoli ossi, e simili;
b. rifiuto secco riciclabile: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
c. rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia, non compreso nella descrizione delle diverse frazioni di rifiuto riciclabile;
d. rifiuto vegetale: rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d’erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
e. rifiuto potenzialmente pericoloso: pile, farmaci, contenitori marchiati “T” e “F”, batterie per auto e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
f. rifiuto ingombrante: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta.
2) i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto 1), non pericolosi, assimilati ai rifiuti urbani nei limiti e secondo le modalità di cui all’art. 12 del presente Regolamento;
3) i rifiuti esterni provenienti dallo spazzamento di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d’acqua;
4) i rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).
5. Sono rifiuti speciali, così come definiti dall’art. 184, comma 3, del DLgs. n. 152/2006 e ss..mm..ii..:
a. i rifiuti derivanti da attività agricole e agro - industriali;
b. i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.lgs. 152/06;
c. i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
d. i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
e. i rifiuti derivanti da attività commerciali;
f. i rifiuti derivanti da attività di servizio;
g. i residui derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
6. Ai sensi dell'art. 188 del DLgs. n. 152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali così come classificati al precedente comma, ad esclusione di quelli assimilabili agli urbani di cui all’art. 12 del presente regolamento, sono tenuti a provvedere di norma, a proprie spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.
7. Sono pericolosi i rifiuti non domestici, indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell’elenco di cui all’Allegato D alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 sulla base degli allegati G, H ed I della medesima parte IV.

Art. 4 - Finalità del servizio di raccolta differenziata
1. Il servizio di raccolta differenziata viene attuato, con separazione dei flussi di rifiuti a monte con l’obiettivo di:
diminuire il flusso dei rifiuti indifferenziati da smaltire tal quale;
favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta quali carta, vetro, materiali metallici e plastica, cioè frazioni di R.U. che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, riducono la quantità di risorse disponibili da avviare allo smaltimento, riducendo in tal modo i costi del servizio stesso;
incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei R.U. (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica separato per tipo (frigoriferi, TV, ecc…) per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari o sia auspicabile un trattamento differenziato;
migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F”) per i quali le norme vigenti prescrivono (o comunque è opportuna) l’adozione di tecniche di trattamento separate;
ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
contenere i costi della gestione integrata dei rifiuti urbani in equilibrio con i benefici derivanti dalla raccolta differenziata.

Art. 5 - Principi e contenuti del presente regolamento
1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e deve assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente ed ha carattere di servizio pubblico essenziale, da esercitarsi con l’osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici in ognuna delle fasi previste nella gestione integrata dei rifiuti.
3. L’utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti, nell’osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti e nel separare correttamente i medesimi alla fonte.
4. La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:
evitare ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
contenere ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell’ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all’uomo;
salvaguardare la fauna e la flora ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;
mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e secondariamente energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

Art. 6 - Criteri organizzativi e gestionali
1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
2. Il Consorzio Intercomunale Vallesina – Misa svolge un ruolo di assistenza al Comune sul corretto adempimento del Piano Provinciale dei Rifiuti.
3. Il Consorzio, in accordo con il Comune, promuove, anche con l’istituzione di sperimentazioni, qualora opportuno, tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento.
4. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento delle utenze, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.
5. Per ragioni di razionalizzazione del servizio e ottimizzazione dei costi, i servizi erogati ai sensi del presente Regolamento possono essere attuati con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio comunale, delle diverse utenze, e alla effettiva richiesta di erogazione dei servizi. In particolare potranno essere adottate modalità diverse di raccolta dei rifiuti nella periferia rispetto al centro o stabilite diverse frequenze di raccolta, potranno inoltre essere attivate raccolte specifiche per specifiche categorie di utenze.
6. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Gestore, in accordo con il Comune ed il Consorzio, si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
7. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati assume un ruolo residuale. Per le modalità operative si fa riferimento agli accordi in essere tra il Comune, il Consorzio ed il Gestore.
8. Il principio dell’assegnazione alla raccolta del rifiuto indifferenziato di un ruolo residuale rispetto alla raccolta differenziata delle frazioni da avviare al riciclaggio può rendere necessaria, ai fini della predisposizione di sistemi di controllo e di incentivazione tariffaria, un’articolazione organizzativa della raccolta basata su contenitori ad accesso limitato da parte degli utenti.
9. Il Consorzio, in accordo con il Comune, introduce in funzione delle utenze considerate e della conformazione urbanistica del proprio territorio, le seguenti forme di raccolta e di conferimento con tempi e modalità stabilite dall’ente Gestore:
conferimento presso stazione ecologica comunale o sovra comunale;
ritiro a domicilio con sistema di raccolta “porta a porta”;
ritiro su chiamata, fissando l’appuntamento alla centrale operativa del soggetto gestore;
ritiro presso isole di prossimità stradali nelle zone e per le utenze che non vengono servite con sistema di raccolta domiciliare detta “porta a porta” per non tutte le frazioni di rifiuto;
ritiro con contenitori stradali.
Il ritiro a domicilio (raccolta porta a porta) consiste nella raccolta presso singole utenze in giorni ed orari prefissati. In tale caso è fatto obbligo al cittadino di:
esporre i contenitori all’esterno dell’abitazione, sul suolo pubblico, solamente negli orari prestabiliti, secondo il calendario prestabilito e anticipatamente comunicato alle utenze;
ritirare i contenitori dopo l’avvenuto svuotamento il più celermente possibile e comunque entro e non oltre le 12 ore successive, fatti salvi i casi di forza maggiore;
custodire i contenitori ricevuti, in comodato d'uso dal Gestore, all’interno delle pertinenze dell’immobile;
provvedere al lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori, come previsto all'art. 47 del presente regolamento;
allestire e custodire le aree al di fuori delle proprietà private nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 14 comma 9.
10. Per gli imballaggi in plastica è ammessa la deroga al conferimento in sacchi o in contenitori per utenze predeterminate e autorizzate.
11. Il ritiro su chiamata è utilizzabile per effettuare la raccolta presso singole utenze produttrici di consistenti quantità di materiali ed in particolare nella raccolta dei rifiuti ingombranti. Nell’ambito di tale servizio, l’utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al Gestore fissando, se possibile, l’appuntamento e le modalità di raccolta. Il Gestore assicurerà che la raccolta avvenga in tempi compatibili con l’organizzazione del relativo servizio.
12. La dislocazione delle isole di prossimità e/o dei contenitori stradali viene stabilita dal Gestore in accordo con l’Amministrazione comunale, per quelle zone di territorio o per quelle utenze che ne possono usufruire. Il conferimento deve avvenire mediante differenziazione del rifiuto e la mancata osservanza dei criteri di differenziazione è sanzionata secondo quanto previsto dall’art. 56.
13. Il conferimento presso le stazioni ecologiche o strutture analoghe è realizzato secondo le specifiche indicate nell’apposito Regolamento.
14. Il Consorzio, in accordo con il Comune e tramite il Gestore, può istituire, di norma e se possibile, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 7 - Tipologie di servizi di raccolta rifiuti
1. Il Consorzio, in accordo con il Comune, definisce obbligatoriamente i servizi di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani e individua i seguenti materiali per i quali è obbligatoria la raccolta differenziata e i conferimenti separati di:

  • carta ed imballaggi in carta e cartone
  • contenitori per liquidi ed altri imballaggi in plastica
  • farmaci scaduti, pile, contenitori T/F ed altri pericolosi
  • frazione organica
  • frazione verde
  • legno ed imballaggi in legno
  • contenitori per liquidi in metallo ed altri metalli
  • RAEE completi delle parti elettriche e meccaniche (TV, monitor, rifiuti elettronici in genere)
  • rifiuti ingombranti (mobilio, frigo, eccetera)
  • vestiti usati, scarpe e borse
  • contenitori per liquidi in vetro e altro vetro
  • materiali inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche
  • altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale
  • materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore di origine domestica e derivanti dalle pratiche dal “fai da te”
  • altri rifiuti urbani che presentano problemi nella fase di raccolta

2. Il Gestore, in accordo con il Comune e con il Consorzio, ha facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.

Art. 8 - Divieti ed obblighi generali
1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare a conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.
2. Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti è vietato:
a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta ubicati dai servizi comunali di smaltimento rifiuti nel Comune stesso;
b) il conferimento di rifiuti in contrasto con le disposizioni e le modalità previste dal presente regolamento;
c) il conferimento di rifiuti differenziabili (come definiti dal presente regolamento) all’interno dei contenitori per la frazione residua non riciclabile e dei rifiuti non riciclabili o in forma non separata all’interno dei contenitori per la raccolta differenziata;
d) esporre sacchetti o contenitori contenenti rifiuti, sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni del servizio di raccolta precisati nel calendario pubblicizzato agli utenti;
e) danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti;
f) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio;
g) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali (solidi o liquidi) accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
h) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
i) lo spostamento dei contenitori stradali e/o di prossimità per la raccolta dei rifiuti;
j) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti e/o forniti alle utenze ed al di fuori dei punti di raccolta stradali;
k) il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
l) il conferimento di rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso;
m) il conferimento di rifiuti di carta, vetro ed organico in buste di plastica;
3. Non viene considerato abbandono:
il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare o "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, salvo il caso di errato conferimento o di deposito al di fuori di qualsiasi contenitore;
il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della Frazione Organica dei rifiuti urbani, anche tramite compostaggio domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.
4. Il Consorzio, in accordo con il Comune, attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.
5. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.).
6. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme di riferimento.
7. Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Art. 9 - Ordinanze contingibili ed urgenti
Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e visto quanto previsto dall’articolo 191 del DLgs. n. 152/200 e ss.m.ii., qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell’ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.

Art. 10 - Soggetto Gestore
1. Il Comune, nell'ambito delle competenze attribuite dal proprio Statuto, sceglie il regime giuridico e definisce le procedure da seguire per l’assegnazione della gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati secondo le modalità di scelta del soggetto gestore previste dalla Legge sentito il Consorzio che riveste un ruolo di assistenza al corretto adempimento del vigente Piano Provinciale dei Rifiuti.
2. Il Comune è tenuto a fornire al Consorzio ed agli Enti preposti tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da essi richiesti. Parimenti il Consorzio, anche tramite il Gestore, è tenuto a trasmettere al Comune tutte le informazioni da questo richieste per gli adempimenti di specifica competenza.
3. Il Comune è altresì tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle Regioni.

 

TITOLO ll - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

Art. 11 - Definizione e disposizioni
1. Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come raccolta, trasporto e recupero/smaltimento) delle presenti tipologie di rifiuti urbani e speciali:
- Rifiuti Urbani Domestici, come definiti al precedente art. 3
- Rifiuti speciali assimilati agli Urbani ai sensi del successivo art. 12
- Rifiuti primari da imballaggio come definiti all’art. 218 del D. Lgs. n.152 del 3 aprile 2006.

Art. 12 - Assimilazione dei rifiuti speciali
1. Ai sensi dell’art. 198 comma 2 lettera g) del DLgs. 152/06 e ss.mm.ii. spetta al Comune il compito di determinare l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo decreto legislativo.
2. In attesa della definizione, da parte dei ministeri competenti, dei criteri di assimilazione secondo quanto previsto dall’art. 195 comma 2) lettera e) del DLgs. 152/06 e ss..mm..ii.., restano confermate le modalità di assimilazione stabilite con Delibera di Giunta Municipale n°647 del 18/05/1998 e convalidate con Delibera di Consiglio Comunale n°143 del 29/06/1998.
3. Possono essere assimilati solo i rifiuti speciali, non pericolosi, prodotti da attività non domestiche.
4. I rifiuti speciali prodotti dalle attività definite, rientranti tra quelli assimilabili secondo le modalità di cui al comma precedente, sono oggetto di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento alla stessa stregua dei rifiuti provenienti da utenze domestiche e sono compresi nella definizione di rifiuti urbani.
5. Sono altresì considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dell’avvio a smaltimento, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero i rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge o sulle rive dei corsi d’acqua.

Art. 13 - Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici
1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero perimetro Comunale, nel rispetto del criterio di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto e separato le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità stabilite dal Consorzio in accordo con il Comune.
3. Le modalità e le frequenze di raccolta e le altre indicazioni specifiche sono state determinate dal Comune con il Consorzio sentito il Gestore.
4. Il conferimento in cassonetti o altri contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento meccanizzato o manuale è improntato ai seguenti principi volti a favorire l’igiene della fase di conferimento nei contenitori stessi:
a) dopo aver conferito i rifiuti i coperchi dei contenitori devono essere lasciati chiusi o i sacchetti devono essere chiusi con idoneo legaccio;
b) è vietato introdurre nei contenitori rifiuti diversi da quelli previsti per il tipo di contenitore stesso. E’ vietato inoltre conferire: sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici o pericolo nelle fasi di svuotamento, sostanze putrescibili senza verificare che l’involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori;
c) il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico utilizzando gli appositi contenitori e/o sacchetti; è fatto divieto di conferire i rifiuti al servizio pubblico di raccolta non utilizzando o utilizzando parzialmente i contenitori stabiliti dal Consorzio, in accordo con il Comune, ed in caso di eccessiva produzione rispetto ai contenitori esistenti è obbligo dell’utenza fare richiesta di nuovi contenitori all’ufficio competente;
d) i contenitori dati in dotazione devono essere tenuti puliti e conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta domiciliare, sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse;
e) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione e ogni dispersione nelle aree circostanti;
f) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell’introduzione dei sacchetti.
5. Nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è vietata l’immissione di:

  • rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
  • rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
  • rifiuti urbani pericolosi;
  • rifiuti oggetto di raccolta differenziata se inseriti in contenitori per i rifiuti indifferenziati;
  • beni durevoli;
  • rifiuti non separati secondo le modalità del presente regolamento e non corrispondenti alla frazione merceologica prevista dal contenitore in cui si conferisce;
  • altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

6. I contenitori per la differenziazione di particolari flussi di rifiuti (pile, farmaci, eccetera) potranno essere collocati, ove possibile, anche (per esigenze di pubblica utilità) all'interno di attività produttive, dei negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole e centri sportivi. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti: 

  1. consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta; 
  2. collaborare con il Gestore, previo accordo con il Consorzio, nella diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio; 
  3. comunicare al Consorzio, anche tramite il Comune, ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

 

Art. 14 - Servizio di raccolta "porta a porta"
1. Il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti specifici o in mucchi opportunamente legati e/o raccolti a seconda della tipologia dei materiali da conferire. Il ritiro avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada. Nei casi in cui il materiale esposto non sia conforme ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti, dietro segnalazioni scritte e motivate degli addetti al controllo, è possibile procedere al non ritiro del materiale finchè questo non sarà reso conforme alle modalità di raccolta dell’utenza stessa assegnataria della dotazione.
2. L’utenza ha l’obbligo di esporre all’esterno del proprio domicilio in modo ben visibile, negli spazi assegnati ed individuati dal Consorzio in accordo con il Gestore, negli orari stabiliti e comunicati, i contenitori (sacchi a perdere/contenitori rigidi), chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
3. I sacchi a perdere vengono distribuiti gratuitamente all’utenza, per il primo anno, in numero proporzionato ai consumi stimati. Il Gestore effettua la raccolta soltanto dei sacchi idonei alla tipologia del rifiuto.
4. Per alcune frazioni dei R.U. il servizio potrà essere attuato su chiamata (con convenzione stipulata con il Gestore), ovvero sarà disponibile per gli utenti con frequenza definita, previa richiesta al numero telefonico che sarà portato a conoscenza dell'utente nelle forme più idonee (es. verde, ingombranti ecc).
5. Nel caso in cui il cittadino abbia causato la rottura dei sacchetti o non li abbia idoneamente chiusi ed il contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, sarà il cittadino stesso a provvedere a pulire la zona interessata; nel caso in cui l’imbrattamento sia causato dagli operatori del servizio, saranno invece gli addetti stessi a pulire la zona interessata.
6. Nel caso in cui i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.
7. Il Gestore, secondo necessità, ha facoltà di richiedere in via formale al singolo utente di collocare i propri sacchi a perdere/contenitori rigidi in punti precisi anche diversi da quelli inizialmente scelti dall’utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di salvaguardia della viabilità o di tipo tecnico, e l’utente è tenuto a rispettare le disposizioni del Gestore e del Consorzio.
8. Per le utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive gli appositi contenitori dovranno essere portati nella parte esterna della recinzione negli orari stabiliti e preventivamente comunicati; in alternativa i contenitori potranno essere collocati all'interno dell’area privata in un apposito spazio privo di  barriere architettoniche per il suo raggiungimento (gradini, cancelli chiusi, siepi, ecc…) e a non più di tre metri dal suolo pubblico, consentendo in questo modo al Gestore del servizio di provvedere a svuotare i contenitori  entrando nella proprietà privata.
9. Nel caso gli amministratori del condominio e/o titolare/legale rappresentante della Ditta o chi in loro vece, facciano richiesta di posizionare i contenitori su aree pubbliche, a causa dell'assenza di spazi idonei all'interno delle proprietà private, saranno il Consorzio, gli Uffici competenti del Comune e il Gestore a valutare scrupolosamente le varie richieste e decidere se sussistono le condizioni per accoglierle ed indicare l'esatta ubicazione dei contenitori.
Non potranno essere accolte richieste nei casi in cui all’interno delle proprietà private esistono spazi disponibili.
Al di fuori delle proprietà private, dovrà essere utilizzato lo spazio strettamente necessario al posizionamento dei cassonetti, garantendo il funzionamento ottimale del servizio. Le aree pubbliche individuate dovranno essere idoneamente allestite, custodite, lavate e disinfettate dal condominio e/o ditta o chi in loro vece; inoltre dovranno essere opportunamente recintate e dotate di apposita cartellonistica, indicante la seguente dicitura: “I CASSONETTI PRESENTI ALL'INTERNO DI QUESTA AREA SONO AD USO ESCLUSIVO DEL CIVICO N. …........DI VIA/P.ZZA N...........”.
I cassonetti dovranno comunque essere posizionati in modo tale da garantire il passaggio pedonale e la pubblica incolumità, installando, tutta la segnaletica necessaria, sia diurna che notturna, secondo le indicazioni degli Uffici comunali competenti. Dovranno essere inoltre osservate tutte le norme ed i regolamenti in materia di circolazione stradale.
Gli oneri relativi all'allestimento e alla custodia delle aree, così come sopra indicato sono a carico del condominio e/o ditta o chi in loro vece.
L'Amministrazione Comunale sarà sollevata da ogni responsabilità civile e penale di ogni danno arrecato a terzi.
10. Il Gestore fornirà alle utenze appositi bidoni di adeguata capacità che rimarranno di proprietà del Gestore. Tali contenitori, concessi in comodato d’uso gratuito agli utenti, si considereranno in custodia degli amministratori del condominio e/o ditta o di chi in loro vece ha provveduto a ritirarli (od a cui sono stati consegnati) e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.
11. Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi in cui sarà ritenuto necessario da parte del Gestore in accordo con il Comune e con il Consorzio, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici competenti.
12. Per le utenze che abbiano una forte produzione di rifiuti urbani assimilati la consegna dei rifiuti stessi avverrà, in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dal Gestore, previa approvazione del Consorzio, e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.
13. I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né risultare sgradevoli alla vista, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagevole le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.
14. Alle utenze che si insediano nel territorio verrà fornito, a cura del Gestore, un kit di contenitori/sacchi comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l’attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste dal regolamento.
15. Per le utenze servite con modalità "porta a porta" è facoltà del Gestore non eseguire l'operazione di svuotamento, qualora nel materiale conferito siano presenti quantitativi di impurità tali da rendere complesse e comunque difficili le operazioni di avvio a recupero. La non conformità verrà segnalata dal Gestore mediante apposizione di una specifica comunicazione stabilita in accordo con il Consorzio.

Art. 15 - Servizio di raccolta con contenitori stradali e/o di prossimità
1. I contenitori devono essere:
- adeguati alla frazione dei rifiuti che dovrà essere collocata negli stessi, in particolare dovranno garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali ed evitare esalazioni moleste;
- in numero sufficiente ed opportunamente posizionati e il loro svuotamento va gestito in modo tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti, conferiti e prelevati dal servizio;
- costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili;
- ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione stradale, alla mobilità dei ciclisti, dei pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alle persone;
- mantenuti in costante efficienza e puliti o sanificati periodicamente dal Gestore, in modo tale da garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie.
2. L'utente è tenuto a servirsi dell'idoneo contenitore disponibile più vicino. Qualora questo risultasse pieno l'utente dovrà servirsi di altro contenitore.
3. I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositato nel contenitore, deve essere rotto, piegato e pressato, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro.
4. Il servizio comprende inoltre la raccolta ad ogni passaggio di tutti i rifiuti che per un qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori.

Art. 16 - Gestione della frazione verde
1. La raccolta della frazione verde costituita da scarti verdi (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.), provenienti dalla manutenzione di aree a verde (parchi ed aiuole e giardini) da parte delle utenze domestiche, viene effettuata con le seguenti modalità:
a) conferimento diretto da parte del produttore alla Stazione Ecologica Comunale all'interno di appositi contenitori;
b) mediante un servizio di ritiro a domicilio a pagamento con tariffe stabilite dal Comune in accordo con il Gestore;
2. I rifiuti così raccolti devono essere destinati a recupero in appositi impianti di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali o altri usi consentiti.
3. E' vietato conferire lo scarto verde all'interno dei contenitori stradali per la raccolta del rifiuto indifferenziato (o rifiuto residuo) o l'abbandono del materiale all'esterno degli stessi.

Art. 17 - Gestione della frazione umida
1. La raccolta della frazione umida dei R.U., costituita da tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o delle utenze non domestiche (grandi produttori quali: mense, ristoranti, rivendita al dettaglio di frutta e verdura, strutture turistico-alberghiere, ecc.) i cui rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani, secondo quanto stabilito all’art. 12, viene effettuata con il sistema "porta a porta" o con il sistema di prossimità con frequenza minima non inferiore a due volte la settimana. Nei mesi estivi la frequenza dell'asporto potrà essere aumentata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.
2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta non sarà effettuata; il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festa consecutivi, verrà comunque garantito il servizio che potrà essere anticipato o posticipato di un solo giorno, almeno in una delle giornate.
3. I rifiuti umidi dovranno essere conferiti dai cittadini in appositi sacchetti compostabili, ben chiusi, che verranno distribuiti gratuitamente (per il primo anno si servizio) all’utenza domestica dal Gestore del servizio e dovranno essere posti all’interno di specifici contenitori dotati di norma di sistema antirandagismo.
La distribuzione di tali sacchetti, di dimensioni e caratteristiche stabilite dal Consorzio, in accordo con il Comune, avverrà in numero adeguato per famiglia;
4. Per agevolare la separazione dello scarto umido e contenere problemi di percolazione e di insorgenza di odori, i sacchetti sopra indicati, potranno essere collocati in un mastellino da sottolavello che verrà assegnato in comodato d’uso da parte del Gestore del servizio a tutte le utenze domestiche.
5. A tutte le utenze non domestiche interessate dal servizio verrà assegnato in comodato d’uso gratuito da parte del gestore n°1 o più contenitori carrellati (da 120-240 lt) in relazione all'effettiva produzione di rifiuto i quali di norma saranno svuotati con la stessa frequenza di quella prevista per la raccolta per le utenze domestiche.
6. I rifiuti così raccolti sono destinati a recupero in appositi impianti di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali o altri usi consentiti.
7. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori stradali sarà effettuata periodicamente a cura del Gestore, mentre il lavaggio e l’eventuale sanificazione dei contenitori dati in comodato d’uso alle utenze nel servizio con sistema “porta a porta” spetta alle utenze stesse, così come indicato all’art. 47.

Art. 18 - Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)
1. Il Consorzio, in accordo con il Comune, individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della Tassa/Tariffa ex art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, attuati sulla base di un disciplinare di adesione volontaria all’autosmaltimento anche con l’utilizzo di idonea attrezzatura, da sottoscrivere da parte delle utenze interessate e comprendente una procedura di monitoraggio e controllo. 2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare in terreno da lui condotto ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.
3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi.
4. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
5. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.
6. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un’adeguata sterilizzazione del materiale;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Art. 19 - Gestione della frazione carta
1. La raccolta delle frazione carta dei R.U., costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, viene effettuata con il sistema "porta a porta" o con il sistema di prossimità (o con sistema domiciliare) con frequenza settimanale. Alcune utenze selezionate, caratterizzate da produzione elevata di questo rifiuto, potranno essere dotate di apposito contenitore riservato oppure potranno conferire le stesse al centro di raccolta comunale.
2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta non sarà effettuata; il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festa consecutivi, verrà comunque garantito il servizio che potrà essere anticipato o posticipato di un solo giorno.
3. Il cartone prima di essere depositato nel contenitore, deve essere rotto, piegato e pressato, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro.
4. I rifiuti dovranno essere ben chiusi in apposite scatole di cartone e/o sacchetti di carta ovvero utilizzando i contenitori specifici, al fine di evitare spargimento per le strade. In alternativa potranno essere consegnati al centro di raccolta comunale. E’ vietato l’utilizzo di sacchi di plastica.
5. Le utenze non domestiche che producono grossi quantitativi di imballaggi possono provvedere al conferimento:
a) diretto da parte del produttore alla Stazione Ecologica Comunale;
b) mediante un servizio di ritiro a domicilio a pagamento con tariffe stabilite dal Comune in accordo con il Gestore;
6. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.
7. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori stradali sarà effettuata periodicamente a cura del Gestore, mentre la pulizia dei contenitori dati in comodato d’ uso alle utenze nel servizio con sistema “porta a porta” spetta alle utenze stesse, così come indicato all’art. 47.
8. La frazione carta conferita negli appositi contenitori dovrà essere sfusa. E’ fatto assoluto divieto di utilizzare sacchetti di materiale diverso dalla carta.

Art. 20/a - Gestione delle frazioni plastica
1. La raccolta delle frazioni di plastica viene effettuata con il sistema "porta a porta" o con il sistema di prossimità (o con sistema domiciliare) con frequenza minima settimanale. Nei mesi estivi la frequenza dell'asporto potrà essere aumentata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario. La frequenza sarà adattata ed incrementata soprattutto per le utenze selezionate caratterizzate da una produzione elevata di questi materiali, per le quali i rifiuti saranno raccolti domiciliarmente.
2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta non sarà effettuata; il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festa consecutivi, verrà comunque garantito il servizio che potrà essere anticipato o posticipato di un solo giorno.
3. I contenitori stradali verranno posizionati di norma in modo tale da rendere disponibile agli utenti il conferimento di tutte le frazioni sopra elencate nello stesso punto di raccolta.
4. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.
5. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori stradali sarà effettuata periodicamente a cura del Gestore, mentre la pulizia dei contenitori dati in comodato d’uso alle utenze nel servizio con sistema “porta a porta” spetta alle utenze stesse, così come indicato all’art. 47.
6. Sono oggetto di raccolta tutti gli imballaggi primari in plastica in PE, PET, PP, PVC, elencati di seguito:

FRAZIONI RICICLABILI
ALIMENTARI*
Bottiglie di acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte, ecc.
Flaconi/dispensatori sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc.
Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es: affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura)
Buste e sacchetti per alimenti in genere (es: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati)
Vaschette porta - uova
Vaschette per alimenti, carne e pesce
Vaschette/barattoli per gelati
Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert
Reti per frutta e verdura
Film e pellicole
Barattoli per alimenti in polvere
Contenitori vari per alimenti per animali
Coperchi
Cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere
NON ALIMENTARI**
Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata
Barattoli per confezionamento di prodotti vari (es: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi, rullini fotografici)
Film e pellicole da imballaggio (anche espanse per imballaggi di beni durevoli)
Blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es: gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria, gadget vari, articoli da ferramenta e per il "fai da te"
Scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento (es: camicie, biancheria intima, calze, cravatte)
Gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso
Reggette per legatura pacchi
Sacchi, sacchetti, buste (es: shoppers, sacchi per detersivi, per prodotti per giardinaggio, per alimenti per animali)
Vasi per vivaisti

* tali materiali sono da considerarsi Frazioni estranee se presentano evidenti residui putrescibili e non putrescibili
** tali materiali sono da considerarsi Frazioni estranee se presentano evidenti residui pericolosi e non pericolosi

FRAZIONI ESTRANEE
Qualsiasi manufatto non in plastica
Rifiuti ospedalieri (es: siringhe, sacchi per plasma, contenitori per liquidi fisiologici e per emodialisi
Beni durevoli in plastica (es: elettrodomestici, articoli casalinghi, complementi d'arredo, ecc.)
Giocattoli
Custodie per cd, musicassette. videocassette
Piatti, bicchieri, posate di plastica
Canne per irrigazione
Articoli per l'edilizia
Barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi
Grucce appendiabiti
Borse, zainetti, sporte
Posacenere, portamatite, ecc.
FRAZIONI ESTRANEE
Bidoni e cestini portarifiuti
Cartellette, portadocumenti, ecc.
Componentistica ed accessori auto
Sacconi per materiale edile (es: calce, cemento)
Imballaggi con evidenti residui del contenuto (rifiuto pericoloso, non pericoloso o putrescibile)

 

2. La raccolta degli imballaggi in plastica può avvenire secondo le seguenti modalità:
a) immissione in appositi contenitori stradali posti sul territorio comunale;
b) conferimento presso la Stazione Ecologica Comunale per grossi quantitativi;
c) raccolta porta a porta;
3. Le bottiglie e i flaconi di plastica devono essere opportunamente compattati da parte delle utenze in modo da ridurne il volume, prima del conferimento negli appositi contenitori.
4. Lo svuotamento dei contenitori stradali deve avvenire almeno 2 volte/mese e comunque quando i contenitori sono pieni.

Art. 20/b - Gestione delle frazioni di vetro
1. Sono oggetto della raccolta tutti gli imballaggi primari in vetro (quali bottiglie, bicchieri, vasetti, contenitori in genere) oltre a vetro in lastre, damigiane, ecc.
2. La raccolta viene effettuata con il sistema "porta a porta" o con il sistema di prossimità o con conferimento presso la Stazione Ecologica Comunale, in particolare per tipologie di vetro ingombranti.
3. All'interno dei contenitori stradali e domiciliari di raccolta per il vetro possono essere immessi anche gli imballaggi per bevande ed alimenti in ferro e metallo (alluminio, banda stagnata, ferro, acciaio, ecc.), qualora gli impianti di recupero/destinazione consentano l'accettazione del materiale raccolto in maniera congiunta.
4. I contenitori stradali verranno posizionati di norma in modo tale da rendere disponibile agli utenti il conferimento di tutte le frazioni sopra elencate nello stesso punto di raccolta.
5. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero. E’ vietato il conferimento di vetri e metalli in buste di plastica.
6. Sono da considerarsi frazione estranea alla raccolta i vetri in pyrex (pirofile, teglie da forno, etc..), specchi e vetri trattati.
7. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori stradali sarà effettuata periodicamente a cura del Gestore, mentre la pulizia dei contenitori dati in comodato d’ uso alle utenze nel servizio con sistema “porta a porta” spetta alle utenze stesse, così come indicato all’art. 47.

Art. 21 - Gestione della frazione secca residua
1. La raccolta della frazione secca residua dei R.U. viene effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza di norma settimanale e comunque non inferiore ad un ritiro ogni 15 giorni. Nei mesi estivi la frequenza dell'asporto potrà essere aumentata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.
2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta non sarà effettuata; il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festa consecutivi, verrà comunque garantito il servizio che potrà essere anticipato o posticipato di un solo giorno.
3. I rifiuti secchi residui dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti a perdere di opportune dimensioni e quindi conferiti all’interno di contenitori stabiliti dal Consorzio, in accordo con il Comune.
4. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori stradali sarà effettuata periodicamente a cura del Gestore, mentre la pulizia dei contenitori dati in comodato d’uso alle utenze nel servizio con sistema “porta a porta” spetta alle utenze stesse, così come indicato all’art. 47.
5. I rifiuti così raccolti vengono trasportati ad idoneo centro per le attività di smaltimento.
6. E’ vietato conferire materiali riciclabili oggetto di raccolta differenziata specificati all’art. 7.

Art. 22/a - Gestione dei rifiuti ingombranti
1. Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo durevoli (elettrodomestici ad esclusione dei RAEE, mobili, componenti di arredamento ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.
2. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all’apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:
stazione ecologica
ritiro su appuntamento
3. Nel caso di conferimento nella stazione ecologica, si fa riferimento a quanto previsto al successivo art. 31.
4. La consegna presso la stazione ecologica è gratuita per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche solo per le tipologie di rifiuti di cui al vigente regolamento del centro di raccolta comunale.
5. Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti è attivato secondo le modalità stabilite dal Comune in accordo con il Gestore esclusivamente per le utenze domestiche.
6. L’utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi telefonicamente con il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.
7. In alternativa i giorni di erogazione del servizio possono essere predeterminati: in questo caso il Gestore deve informare la popolazione circa i giorni di passaggio e le modalità di conferimento. In ogni caso l’utente deve preavvisare il Gestore stesso. Non è quindi ammesso l’abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di cassonetti stradali (dove questi sono presenti) senza aver fissato preventivamente l’appuntamento di raccolta.
8. E’ vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, congelatori etc. e conferire le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) non integre o prive della componentistica meccanica ed elettrica.

Art. 22/b - Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
1. Ai sensi del DLgs. 151/2005 rientrano nella categoria dei RAEE i seguenti prodotti (AEE) e relativi rifiuti:
a) grandi e piccoli elettrodomestici;
b) apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni;
c) apparecchiature di consumo;
d) apparecchiature di illuminazione;
e) strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
f) giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
g) dispositivi medici (ad eccezione di quelli impiantati e infettati);
h) strumenti di monitoraggio e controllo;
i) distributori automatici.
2. I RAEE delle utenze domestiche, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati a cura del detentore:
a) al Gestore incaricato della gestione dei rifiuti urbani, oppure:
b) ad uno degli appositi centri di raccolta istituiti ai sensi del D.Lgs. 151/2005, oppure:
c) ad un rivenditore, contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.
3. I RAEE provenienti e consegnati dalle sole utenze domestiche al Gestore del servizio pubblico, possono essere asportati secondo le modalità previste dall'art. 6 comma 2 del citato D.Lgs. 151/2005;
4. I distributori di nuovi prodotti (AEE) devono assicurare a partire dal 31 dicembre 2006 ai sensi del D.Lgs. 151/2005, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni.
5. Il Comune assicura ai distributori di AEE di poter conferire, a seguito di apposita convenzione, presso la Stazione Ecologica i RAEE provenienti dai nuclei domestici. Tale servizio viene avviato a 90 giorni dalla stipula del contratto tra il Comune ed i produttori di AEE o i terzi che agiscono in loro nome che definisce le modalità di ritiro dei RAEE ed all'invio ai centri di trattamento.

Art. 23 - Gestione dei rifiuti assimilati agli urbani
1. Al fine di ottimizzare e ridurre la quantità di rifiuti, le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai rifiuti assimilabili agli urbani provenienti da attività di tipo commerciale, che verranno suddivisi in frazioni organiche, secche recuperabili e non recuperabili, con le caratteristiche dei rifiuti domestici.
2. Per quanto attiene le modalità di assimilazione vale quanto previsto all’art. 12 del presente regolamento.

Art. 24 - Gestione dei rifiuti urbani particolari
1. Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l’ambiente, è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani particolari nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.
2. A tal fine il Gestore effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e presso la stazione ecologica; per tali contenitori valgono le norme previste dal presente regolamento, in particolare:
- le pile e batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori. Tali contenitori sono posizionati a cura del Gestore di norma all’interno e/o in prossimità dei punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi, e anche nelle stazioni e nelle piazzole o aree dove sono sistemati i contenitori per gli altri tipi di rifiuti;
- i farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati di norma all’interno e/o in prossimità di tutte le farmacie, ubicate nel territorio del Comune, nonché all’interno e/o in prossimità delle sedi delle Unità sanitarie locali, dei distretti sanitari di base, studi medici;
- gli altri rifiuti particolari devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati o, in alternativa, presso un centro di raccolta autorizzato ovvero negli appositi contenitori, se predisposti.
3. I contenitori per i rifiuti particolari devono essere svuotati dagli operatori addetti, quando essi risultino ricolmi in modo da non permettere ulteriori conferimenti, e comunque con cadenza minima, tale da garantire l’utilizzo degli stessi. Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
4. Le operazioni di pulizia dei contenitori utilizzati per questa raccolta verranno effettuate con le modalità previste dal presente Regolamento, con frequenza di norma semestrale.
5. I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio, con tutti gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.

Art. 25 - Conferimento e raccolta di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale
I rifiuti di prodotti e dei relativi contenitori etichettati T e/o F, di lampade a scarica e di toner esausti, di fotocopiatrici e stampanti laser, e altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, sono conferiti dagli utenti presso le stazioni ecologiche, secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento, o con le modalità che verranno comunicate all’atto di avvio di tali nuove modalità di raccolta.

Art. 26 - Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie
1. I materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o interventi effettuati da utenze domestiche, vanno conferiti presso le stazioni ecologiche secondo le modalità dell’apposito Regolamento.
2. Nel caso di interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria ed edilizi in genere, al momento della presentazione del titolo abilitativo, deve essere indicato dove saranno conferiti i materiali inerti di risulta. Ad ultimazione dei lavori dovrà essere prodotto il certificato di avvenuto smaltimento presso gli impianti autorizzati.
3. È vietato immettere tali materiali nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati e del secco residuo.

Art. 27 - Conferimento e raccolta di materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e derivanti dalle pratiche del fai da te
Tali materiali, essenzialmente oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali di riparazione e sostituzione derivanti dal veicolo a motore e dalle pratiche del “fai da te”, dalle utenze, devono essere conferiti, presso le stazioni ecologiche secondo le modalità stabilite dall’apposito Regolamento.

Art. 28 - Altre raccolte differenziate
Il Consorzio, in accordo con il Comune, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, anche avvalendosi, se presente, della stazione ecologica comunale, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

Art. 29 - Associazioni di volontariato
1. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei R.U. o partecipare ad iniziative organizzate dal Consorzio, in accordo con il Comune o altri enti, e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché dalla programmazione delle attività da realizzarsi a livello di Consortile.
2. Le attività delle associazioni di volontariato dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dal Consorzio, in accordo con il Comune.

Art. 30 - Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione
1. Il Consorzio, in collaborazione con il Comune, cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini. 3. Inoltre potranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini. 4. Vengono inoltre favorite iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste da questo Regolamento da parte delle utenze del servizio.
5. L’esercizio della vigilanza e l’espletamento dei controlli spettano ai competenti servizi comunali, alla Polizia Municipale ed agli Ispettori Ambientali. Fatta salva l'autonomia del Comune in materia di controlli e vigilanza, il Gestore ed il Consorzio provvedono a segnalare ai predetti servizi le violazioni e le anomalie riscontrate nell’esecuzione del servizio. La comminazione delle sanzioni contemplate dalla normativa vigente e dal presente Regolamento spettano alla Polizia Municipale.

Art. 31 - Stazione ecologica comunale
1. La stazione ecologica è un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti urbani costituito da una area attrezzata (recintata o custodita), al ricevimento direttamente dagli utenti di R.U. e loro frazioni. Pertanto è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta ed è disciplinata da apposito Regolamento.
2. Nella stazione ecologica verranno raccolte di norma le seguenti frazioni di rifiuto opportunamente integrabili con altre in relazione alle effettive necessità:

  • VERDE
  • CARTA
  • CARTONE
  • PLASTICA
  • VETRO
  • LEGNO
  • INGOMBRANTI
  • APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
  • OLI
  • INERTI
  • MATERIALI FERROSI E NON
  • ALTRI RIFIUTI

3. Tali raccolte vanno ad integrare quelle previste agli articoli precedenti del presente Regolamento.
4. L’attività della stazione ecologica (gestione, orari, modalità di registrazione di particolari rifiuti, etc.) viene determinata con uno specifico provvedimento adottato a cura del Comune in accordo con il Gestore (disciplina per l’accesso e la gestione della stazione ecologica comunale).
5. Gli utenti del servizio potranno accedere al centro solo negli orari di apertura dello stesso e con mezzi che non determinino danni o disturbo alla normale attività del centro.
6. La stazione ecologica verrà gestita e controllata da personale autorizzato che avrà cura di mantenerla pulita ed in ordine.
7. Le varie tipologie di rifiuto dovranno essere conferite in zone delimitate, di norma all’interno di contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili, multibenne, altri contenitori, ...) per quel tipo di rifiuto.
8. I contenitori una volta riempiti dovranno essere prelevati e inviati a recupero o smaltimento senza causare alcuna interruzione della possibilità di conferimento degli utenti nella stazione multiraccolta.
9. Nella stazione ecologica potranno essere eseguite cernite, suddivisioni (ad es. sugli ingombranti) o pretrattamenti (ad es. Imballaggio), da parte di personale autorizzato, tali da consentire l’avvio a recupero di particolari frazioni di R.U.
10. Le operazioni di pulizia dei contenitori utilizzati per le raccolte all’interno dell’area verranno effettuate con le modalità previste nell’apposito Regolamento.

Art. 32 - Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato
1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell’effettuazione delle lavorazioni necessarie all’inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolare tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interramento o termodistruzione (previo eventuale pretrattamento), nel rispetto delle norme vigenti.
2. Per gli imballaggi si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti, anche sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI).

 

TITOLO III - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

Art. 33 - Definizione e disposizioni
1. Il presente titolo riguarda le attività di Gestione delle seguenti tipologie di Rifiuti Urbani:
1) Rifiuti Urbani esterni, come definiti al precedente art. 3;
2) Rifiuti Urbani Cimiteriali, come definiti al precedente art. 3.

Art. 34 - Spazzamento
1. Il servizio di spazzamento viene effettuato entro il perimetro delineato di volta in volta dal Gestore, in accordo con il Comune, secondo le effettive necessità, ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo la cui pulizia è a carico del concessionario.
2. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:
a) i tratti urbani delle strade comunali;
b) le piazze;
c) i marciapiedi;
d) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
e) aree che ospitano i mercati comunali o feste e manifestazioni pubbliche.
3. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi, da effettuarsi in un giorno feriale.
4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
5. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
6. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono possibilmente essere svolte nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.
7. Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio Comunale, è a carico degli Enti competenti.

Art. 35 - Spazzamento delle foglie
1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.
2. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito dal Gestore.
3. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto all’impianto finale di trattamento.
4. La raccolta delle foglie, degli aghi e dei ramoscelli caduti da alberi di proprietà privata nelle superfici delle strade, piazze e viali pubblici sottostanti deve essere eseguita dal proprietario delle piante.
È responsabilità del proprietario provvedere al rispetto della piombatura della propria vegetazione riferita al confine della propria area.

Art. 36 - Cestini stradali
1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Gestore provvede alla installazione, alla manutenzione ed alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.
2. I cestini stradali vengono di norma svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti o di spazzamento con le medesime modalità e periodicità previste per la raccolta dei rifiuti secchi residui.
3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

Art. 37 - Raccolta rifiuti abbandonati
1. Premesso che è vietato l’abbandono, lo scarico od il deposito incontrollato dei rifiuti, il presente articolo riguarda in particolare la raccolta di rifiuti abbandonati all’interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e la relativa pulizia.
2. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal Gestore, su richiesta del Comune. Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il Comune ha la responsabilità del servizio che comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all’impianto di trattamento finale.
3. Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi.
4. Il Comune, qualora accerti attraverso i propri organi di controllo o su segnalazione di altri enti a ciò deputati la natura dolosa, adotta, a norma di legge, i necessari provvedimenti in danno ai responsabili.

Art. 38 - Raccolta carogne animali
1. Il Gestore provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati.
2. Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dall’Amministrazione Comunale, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.
3. Analogamente i rifiuti di origine animale seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento.

Art. 39 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri edili
1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all’attività è tenuto, entro la fine della giornata lavorativa a ripulire, a sua cura e spese e comunque a mantenere e restituire l’area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo e rispettare le indicazioni di conferimento di cui all’art. 26.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e da infrastrutture di qualsiasi natura.

Art. 40 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi
1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all’uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull’area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell’apposito servizio pubblico. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell’attività è ritenuto responsabile dell’asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.
2. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica. All’orario di chiusura dell’esercizio l’area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.
3. E’ vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.

Art. 41 - Pulizia dei mercati
1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulita l’area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori e/o sacchetti predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.
2. I rifiuti compostabili dovranno essere preventivamente chiusi di norma in sacchi approvati dal Consorzio, in accordo con il Comune ed inseriti in appositi contenitori.

Art. 42 - Pozzetti stradali – grigliati
1. Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche i pozzetti d’ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti a cura del Comune.
2. E’ vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Art. 43 - Aree adibite a circhi, giostre, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche
1. I gestori di esercizi pubblici - quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili - che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, devono provvedere alla costante pulizia e manutenzione dell’area occupata, anche installando appositi contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del servizio;
2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, giostre, ed altre manifestazioni analoghe debbono essere mantenute pulite durante l’uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti debbono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.
3. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, concordando con il Gestore modalità e tipologia di raccolta allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.
4. Il Comune può richiedere, in accordo con il soggetto Gestore, la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.
5. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali spettacoli viaggianti, circhi, giostre, etc.
6. I soggetti organizzatori di eventi e/o manifestazioni sono tenuti all’osservanza del presente Regolamento e rispondono di eventuali irregolarità riscontrate.

Art. 44 - Sgombero neve
1. In caso di nevicate il Comune, deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:
a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, quali distretti sanitari, studi medici, scuole, uffici e servizi pubblici prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
b) lo spargimento di breccia e/o di miscele crioidratiche, o altre sostanze idonee ove, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdrucciolevole per presenza di ghiaccio.
2. Nel caso di aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, impegnate da banchi di vendita all’aperto, sono tenuti allo sgombero della neve i titolari della concessione.

Art. 45 - Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata
Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo di sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti il fabbricato nonché abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

Art. 46 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati
1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.
2. I terreni non edificati, prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi , zanzare ecc..
4. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Art. 47 - Lavaggio dei contenitori
1. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori stradali è garantita dal Gestore del servizio, mentre quella dei contenitori concessi in comodato d’uso per il servizio con modalità “porta a porta” è a cura degli utilizzatori che devono adottare modalità operative e detergenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Assieme ai contenitori verranno lavati e disinfettati pure i luoghi sui quali i contenitori stessi sono posti per tutta l'area che si rendesse necessaria e comunque per una distanza non inferiore ai tre metri dai contenitori. Resta inteso che al termine delle varie bonifiche i contenitori saranno risistemati nello stesso luogo di collocazione, senza creare problemi di disservizio, degrado, inquinamento del territorio e quant’altro.
2. La pulizia e la eventuale sanificazione di cui al punto precedente deve essere effettuata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con intervalli di tempo non superiori a 60 gg.
3. Il Gestore è tenuto ad effettuare verifiche periodiche.

Art. 48 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali
1. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali ed il soggetto per cui tali operazioni sono svolte, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, hanno l'obbligo di provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio di una trattrice agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).
3. In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal servizio che può rivalersi sui responsabili.

Art. 49 - Disposizioni diverse
1. Il proprietario ed il costruttore che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sono obbligati a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
2. Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati per la raccolta delle varie frazioni dei rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge.
3. Le persone che conducono animali, durante la deambulazione sulla pubblica via, devono recare con sé idonei manufatti a perdere chiudibili (ad es. sacchetto di plastica), provvedendo all’occorrenza a ripulire il suolo pubblico dagli escrementi prodotti dagli animali domestici e collocandoli all'interno di sacchetti chiusi per il successivo conferimento nei cestini pubblici. In caso accertata violazione della presente disposizione i contravventori saranno puniti a norma di legge.
4. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico dovranno essere rimosse e smaltite a cura dell'ASL, rientrando nei compiti allo stesso attribuiti dall'art. 14, comma 3, lett. p) della Legge n° 833/78 ed in quanto esclusi dalla disciplina del D.Lgs. 152/06, facenti parte del D.Lgs. 14 dicembre 1992 n.508. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti che possa costituire pericolo per la circolazione è tenuto a darne immediata comunicazione al servizio di vigilanza urbana del Comune.

Art. 50 - Aree di sosta temporanea e ad uso speciale
Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti viene istituito uno specifico servizio di raccolta ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

Art. 51 - Gestione dei rifiuti cimiteriali
1. Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:
a) ordinaria attività cimiteriale;
b) esumazioni ed estumulazioni con produzione di frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti ecc..
2. I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) vengono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente.
4. I rifiuti di cui alla lett. b) del precedente comma 1 devono:
essere confezionati dopo l’eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all’interno dell’area cimiteriale recanti la scritta “rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni”;
essere depositati provvisoriamente solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto in idonea area all’interno del cimitero;
essere avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa. In alternativa devono essere smaltiti in discariche autorizzate per rifiuti urbani.
5. Le attività di gestione di tali rifiuti vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno.
6. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine dei servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

 

TITOLO IV - GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

Art. 52 - Principi fondamentali
1. La gestione del servizio di igiene urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43.
2. In particolare, la gestione del servizio deve:
a. essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
b. garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
c. ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
d. garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
e. garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 53 - Mezzi di raccolta
1. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento e/o nella stazione di trasferenza è effettuato con idonei automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori.
2. Gli automezzi di cui al comma precedente devono essere autorizzati secondo le norme vigenti.
3. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare la compattazione dei rifiuti e garanzie di igienicità, anche in relazione alla notevole distanza dal centro di smaltimento, l'Amministrazione comunale può concedere l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali i rifiuti vengano stoccati provvisoriamente in appositi containers, oppure riversati direttamente negli autocompattatori.
4. Le stazioni di trasferenza possono essere eventualmente dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati e della quantità dei rifiuti raccolti.
5. Tutto il personale incaricato della raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito.
6. I mezzi e le attrezzature devono essere tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti; le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparati o sostituiti nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono essere a perfetta tenuta, onde evitare la dispersione del percolato.
7. La raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade, in quanto attività rumorose temporanee inerenti servizi di pubblica utilità, sono autorizzate in deroga al vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale come previsto dall’art. 53 del vigente regolamento di polizia urbana.

Art. 54 - Destinazione dei rifiuti raccolti
1. Il trattamento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al servizio di raccolta pubblico avviene presso l’impianto previsto nella Piano Provinciale dei rifiuti, o altri impianti autorizzati dalla Provincia o della Regione.
2. Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

 

TITOLO V - ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 55 - Controlli ed accertamenti
1. Per quanto concerne le violazioni al presente Regolamento relative al conferimento dei rifiuti e più in generale all’igiene ambientale, le attività di controllo, accertamento e sanzionatorie sono attribuite in via generale agli agenti del Corpo di Polizia Municipale.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale possono, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell’accertamento di violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. Il Consorzio e/o il Comune potranno provvedere, nell’ambito delle disposizioni di Legge vigenti, alla formazione e all’istituzione di ulteriori soggetti (ispettori ambientali) cui affidare i medesimi poteri di controllo e/o accertamento di cui al comma precedente.
4. I proventi delle somme riscosse con l’emanazione delle sanzioni amministrative a seguito dell’attività di vigilanza e controllo sono devolute all’Amministrazione Comunale.
5. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dal Consorzio e/o dall’Amministrazione Comunale.
6. La comminazione delle sanzioni contemplate dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, in applicazione del Regolamento medesimo, spettano alla Polizia Municipale.
7. Fatta salva l'autonomia del Comune in materia di controlli e vigilanza, il Gestore ed il Consorzio provvedono a segnalare ai predetti servizi le violazioni e le anomalie riscontrate nell’esecuzione del servizio.

Art. 56 - Sanzioni
1. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla parte IV, artt. 254 - 263 del D. Lgs. n. 152/2006, e successive modifiche ed integrazioni e da altre normative specifiche in materia, per le violazioni dei divieti previsti dal presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro nei confronti dei responsabili delle violazioni, come previsto dall’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, oltre il recupero delle eventuali spese sostenute per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi. Per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 della Legge 689/81 è l’Amministrazione Comunale.
2. Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati nei commi precedenti del presente articolo; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione viene irrogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata nei commi precedenti del presente articolo.
3. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze del sindaco emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D. Lgs. n. 152/2006 o nell'art. 650 del Codice Penale, a seconda dei casi.
4. Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D. Lgs. n. 152/2006.

 

TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 57 - Contratto integrativo
Il soggetto Gestore, anche se non altrimenti tenuto, può stipulare con gli utenti, in particolare le utenze non domestiche caratterizzate da una elevata o particolare produzione di rifiuto recuperabile, un contratto integrativo per l’erogazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani a garanzia della corretta fruizione del servizio erogato e del pagamento del servizio anche in relazione ad eventuali investimenti sostenuti per l’attivazione dello stesso.

Art. 58 - Modifiche al regolamento
Sono di competenza del Consiglio Comunale, sentiti il Consorzio ed il Gestore, le modifiche al presente Regolamento.

Art. 59 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento viene pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.
2. Sono revocati gli articoli di norme e regolamenti comunali che risultano con esso in contrasto ovvero incompatibili.

Regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

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