Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

  • Approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 142  del 06/06/2017
Art. 1 – Oggetto e definizioni 

1. Il presente regolamento ha per oggetto l’utilizzo del fondo per la progettazione e l’innovazione, previsto e disciplinato dall’articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, della quota destinata all’incentivazione del personale.

2. Il presente regolamento è adottato a seguito del contratto decentrato integrativo, in materia di utilizzo del fondo per la progettazione e l’innovazione, sottoscritto in data 11 maggio 2017

3. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

 

a) per “Codice” il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;

b) per “d.p.r. 207/2010” il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni;

c) per “fondo” il fondo per la progettazione e l’innovazione, previsto e disciplinato dall’articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater del Codice;

 

d) per “Dirigente”/“Responsabile” il soggetto che esercita i poteri di cui all’articolo 107 del TUEL;

e) per “RUP” il Responsabile del procedimento, di cui all’articolo 10 del Codice;

 

f) per “DPP” il documento preliminare alla progettazione, di cui all’articolo 93, comma 1, del Codice e all’ articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 207/2010.

Art. 2 – Il fondo per la progettazione e l’innovazione

1. Il fondo è alimentato con una percentuale non superiore al 2% dell’importo a base di gara (comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso), per ogni opera o lavoro, con esclusione dei lavori di manutenzione comunque denominati.

Art. 3 – Percentuali di alimentazione del fondo

1. L’effettiva percentuale di alimentazione del fondo, per ogni opera o lavoro, è stabilita in relazione alla complessità dell’opera, valutata sulla base della categoria* prevalente secondo quanto riportato nella sottostante “tabella 1” (% per categoria dell’opera)


TABELLA 1

EDILIZIA

2,00%

STRUTTURE

2,00%

IMPIANTI TECNOLOGICI (a titolo esemplificativo: Impianti idrici, impianti termici, impianti elettrici)

2,00%

INFRASTRUTTURE VIABILITA' (a titolo esemplificativo: strade……)

2,00%

IDRAULICA

1,50%

TECNOLOGIA DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

1,80%

PAESAGGIO ED AMBIENTE

1,50%

TERRITORIO

1,50%


 

*categorie di cui all’art. 7 co. 2 del Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”

2. Nel caso di varianti in corso d’opera in aumento, l’importo del fondo gravante sulla singola opera o lavoro viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara. Nel caso di progettazione effettuata da tecnici interni, le varianti in corso d’opera derivanti da errori di progettazione non comportano aumento della quota di fondo.


Art. 4 – Destinazione del fondo

1. Il fondo viene destinato nel seguente modo:

a) l’80% è ripartito tra il RUP e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori, alla loro contabilizzazione, collaudo; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione; sono esclusi dal riparto i soggetti appena indicati se hanno qualifica dirigenziale;

b) il 20% è destinato all’acquisto, da parte dell’ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini.

2. Gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall’80%, di cui al comma 1, lettera a).

3. Il compenso incentivante percepito ai sensi del presente Regolamento si intende al lordo degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dell'Amministrazione come previsto nella Legge n. 350 del 2003 (L.F. del 2004) e dall'art. 93 comma 7ter del D.lgs. 163/2006

Art. 5 – Utilizzo dell’importo destinato all’incentivazione dei dipendenti

1. L’importo destinato all’incentivazione dei dipendenti, pari all’80% del fondo complessivo determinato applicando le percentuali di alimentazione di cui al precedente art. 3, comma 1, è utilizzato come da sottostante “tabella 2”, di suddivisione dell’importo complessivo tra le diverse fasi di progettazione ed esecuzione dell’opera effettivamente svolte, applicando le percentuali di incidenza nella Tabella medesima determinate:

 

TABELLA 2

Fasi

Percentuale d’incidenza

PROGETTO PRELIMINARE

10,00%

PROGETTO DEFINITIVO

20,00%

PROGETTO ESECUTIVO

30,00%

DIREZIONE LAVORI

35,00%

COLLAUDO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

5,00%


100,00%


2. Per ciascuna fase di tale tabella 2 saranno applicati i coefficienti di incidenza di cui alle tabelle 2a, 2b, 2c, 2d riportate in calce al presente comma, corrispondenti alle effettive prestazioni svolte, tenendo conto delle eventuali prestazioni professionali fornite da professionisti esterni. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora, all’esito della procedura di affidamento, si verifichino dei ribassi. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.



TABELLA 2a: progetto preliminare (art. 17 D.P.R. 207/2010)

Sottofasi

Coefficiente d’incidenza

a) relazione illustrativa; b) relazione tecnica; c) studio di prefattibilità ambientale;d) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;

0,30


e) planimetria generale e elaborati grafici; i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

0,30


f) prime indicazioni e misure sicurezza;

0,15


g) calcolo sommario della spesa; h) quadro economico di progetto;

0,25


TABELLA 2b: progetto definitivo (art. 24 D.P.R. 207/2010)

a) relazione generale; b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche; h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

0,20


c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;d) elaborati grafici; e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale; i) piano particellare di esproprio;

0,30


f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);

0,15


g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; m) computo metrico estimativo; o) quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).

0,20


n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

0,15


TABELLA 2c: progetto esecutivo (art. 33 D.P.R. 207/2010)

a) relazione generale; b) relazioni specialistiche; e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

0,15


c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale; m) piano particellare di esproprio.

0,30


d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

0,15


f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;

0,15


g) computo metrico estimativo e quadro economico; h) cronoprogramma; i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

0,20


l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

0,05






TABELLA 2d: direzione lavori e collaudo

a) direzione lavori

0,80


b) sicurezza

0,05


c) collaudo o certificato di regolare esecuzione

0,15


3. Nel caso in cui non siano state svolte le attività ricomprese nelle sottofasi riportate nelle soprastanti tabelle 2a, 2b, 2c, 2d e/o qualcuna di esse sia stata svolta da professionisti esterni, le relative somme, determinate applicando il corrispondente coefficiente d’incidenza alla quota d’incentivo della singola fase, costituiscono economie.

4. Nel caso in cui non siano necessarie alcune delle attività ricomprese nelle sottofasi riportate nelle soprastanti tabelle 2a, 2b, 2c, 2d, non si procede ad alcuna decurtazione dell’incentivo.


Art. 6 – Ripartizione tra i gruppi dell’importo destinato all’incentivazione dei dipendenti

 

1. L’importo destinato all’incentivazione dei dipendenti è, dal dirigente preposto alla struttura competente, ripartito tra il personale che ha partecipato alle diverse fasi della progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e della esecuzione (direzione lavori, collaudo o regolare esecuzione), il RUP – Responsabile Unico del Procedimento- ed eventuali suoi collaboratori, secondo la seguente suddivisione in gruppi come da tabella 3:



TABELLA 3 – Gruppi

GRUPPO RUP

GRUPPO DI PROGETT. PRELIMINARE

GRUPPO DI PROGETT. DEFINITIVO

GRUPPO DI PROGETT. ESECUTIVO

GRUPPO DI DIREZIONE LAVORI

GRUPPO DI COLLAUDO o DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE


 

2. La ripartizione avviene nel seguente modo:

- A ciascun gruppo che ha partecipato alle fasi di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) ed esecuzione (direzione lavori, collaudo o certificato di regolare esecuzione) viene corrisposto l’importo determinato sulla base delle percentuali e dei coefficienti di incidenza stabiliti al precedente art. 5 decurtato del 20%;

- La sommatoria di ciascuna di tali decurtazioni del 20% degli importi relativi alle fasi di progettazione ed esecuzione va a costituire la quota di incentivo per il RUP e suoi collaboratori (GRUPPO RUP) come indicato nella sottostante tabella 3;

- la quota di incentivo per il RUP risulta, pertanto, quantificata già al netto delle quote d’incidenza corrispondenti alle attività tecniche non svolte all’interno e, conseguentemente, la quota di incentivo per il RUP sarà pari a 0 (zero) qualora nessuna delle attività tecniche sia svolta all’interno.

   

 

TABELLA 4

GRUPPO DI PROGETT. PRELIM

per ciascun gruppo, importo calcolato sulla base delle percentuali di incidenza ex art. 5, tabella 2 e decurtato del 20%

GRUPPO DI PROGETT. DEFINITIVO

GRUPPO DI PROGETT. ESECUTIVO

GRUPPO DI DIREZIONE LAVORI

GRUPPO DI COLLAUDO o CRE

GRUPPO RUP

Sommatoria delle decurtazioni del 20% effettuate sugli importi relativi ai soprastanti gruppi


 

3. All’interno di ciascun gruppo la ripartizione sarà effettuata secondo quanto previsto nella tabella 5, di seguito riportata, che tiene conto della divisione dei ruoli e del grado di responsabilità.


TABELLA 5

RUP

PROG

DL

COL

SIC

COLL

TOTALE

GRUPPO RUP

0,70

 

 

 

 

0,30

1,00

GRUPPO DI PROGETT. PRELIM.

 

0,60

 

 

0,10

0,30

1,00

GRUPPO DI PROGETT. DEFINITIVO


0,60



0,10

0,30

1,00

GRUPPO DI PROGETT. ESECUTIVO


0,60



0,10

0,30

1,00

GRUPPO DI DIREZIONE LAVORI

 

 

0,55

 

0,15

0,30

1,00

GRUPPO DI COLLAUDO o CRE

 

 

 

0,80

 

0,20

1,00


4. Le quote assegnate ai collaboratori dei vari gruppi nella tabella 5, nel caso che questi non siano stati nominati nel provvedimento di assegnazione degli incarichi, saranno sommate a quelle del RUP, dei progettisti, della direzione lavori, del collaudo presenti nel gruppo di appartenenza.

5. Le quote destinate alla sicurezza nella tabella 5, nel caso di affidamento all’esterno di tali prestazioni, saranno sommate a quelle dei progettisti, della direzione lavori presenti nel gruppo di appartenenza in quanto la quota dell’incentivo da ripartire è già stata decurtata delle prestazioni non eseguite relative alla sicurezza in virtù dell’applicazione delle tabelle 2a lett f), 2b lett.n, 2c lett. f.-

Art. 7 – Particolari modalità di realizzazione delle opere

1. Nel caso di strumenti di parternariato pubblico/privato, di concessioni di costruzione e gestione e di dialogo competitivo, vengono riconosciute le quote di incentivo di cui all’articolo 5, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna. Le quote di incentivo relative alle attività esternalizzate costituiscono economia.

Art. 8 – Conferimento incarichi e individuazione gruppi di lavoro

1. Il Dirigente, prima dell’avvio della fase progettuale e della fase esecutiva, con proprio atto conferisce gli incarichi ed individua nominativamente i collaboratori, non firmatari del progetto, che partecipano alla suddivisione dell’incentivo.

2. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; nel termine d’esecuzione dei lavori non sono computati i tempi conseguenti a sospensioni o proroghe concesse per accadimenti di cui all’art. 132 comma 1 lettere a), b), c), d) del D.lgs 163/2006.

3. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

4. Il Dirigente può, con proprio motivato atto, modificare o revocare l’incarico in ogni momento, sentito il RUP. Con il medesimo atto, il Dirigente accerta l’attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l’attribuzione della quota di incentivo spettante, in correlazione al lavoro eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.

Art. 9 – Erogazione delle somme

1. Ai fini dell’erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario il preventivo accertamento positivo da parte del Dirigente dell’effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

L’accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell’attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del d.p.r. 207/2010, fatti salvi gli esiti del collaudo/certificato di regolare esecuzione, eventualmente evidenzianti ritardi nell’esecuzione e/o maggiorazioni di costo. L’accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.

2. L’accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività della fase di realizzazione dell’opera siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

3. L’accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività della fase di realizzazione dell’opera siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.

4. L’accertamento è negativo quando le attività della fase di realizzazione dell’opera non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati.

Sono considerati, comunque, gravi gli errori di progettazione che comportano la necessità di varianti in corso d’opera.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l’atto definitivo di accertamento.

6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l’incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l’attività nella quale si è verificato l’errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell’impatto che l’errore ha avuto sull’andamento dei lavori.

7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all’attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia.

8. è esclusa l’erogazione di incentivi per opere per le quali non si è pervenuti quantomeno alla fase di pubblicazione del bando o della spedizione delle lettere di invito.

Art. 10 – Tempistica

1. La liquidazione degli incentivi avverrà mediante apposito atto del Dirigente, all'esito del collaudo finale o certificato di regolare esecuzione ed entro un termine di 60 gg. dallo stesso, salva l’inesigibilità per contenziosi ovvero per altro legittimo motivo (ad es: rispetto del patto di stabilità interno, ecc.)

2. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell’Ente, l’emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all’acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell’Ente, delle somme occorrenti.

3. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è effettuato dall’ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell’ordinario trattamento spettante al dipendente. L’eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia. Non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificiosamente una liquidazione per eludere il limite.

4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

Art. 11 Disposizioni Transitorie

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle opere inserite nei documenti di programmazione e/o di bilancio successivamente all'entrata in vigore della legge n. 114 di conversione del D.L. n. 90/2014.

2. Per le opere inserite nei documenti di programmazione e/o di bilancio prima dell'entrata in vigore della legge n.114 di conversione del D.L. n.90/2014 indipendentemente dal momento in cui le prestazioni incentivate vengano in concreto poste in essere, si applica la disciplina vigente al momento in cui il detto inserimento è stato deliberato; per quanto riguarda le opere e lavori inseriti nel Programma Triennale delle Opere pubbliche si deve fare riferimento alla data di inserimento nell’Elenco Annuale.

Art. 12 – Entrata in vigore

 1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità e nei termini stabiliti dallo Statuto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 11, comma 2, sono abrogate tutte le previgenti norme regolamentari comunali disciplinanti la materia.

Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

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