Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 04/02/2021
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 201 del 14/12/2023

PARTE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento
1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell’art. 1, comma 821, della Legge n. 160/2019, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Jesi.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all’occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. 
3. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
4. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all’occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni
1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all’articolo 23 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune o nulla osta fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti; 
4. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
a) veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
b) altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
c) tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l’autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l’amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell’ente che ha l’amministrazione del bene.
6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
7. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l’eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell’occupazione, quest’ultima si riterrà abusiva.
8. Per l’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d’atto della denuncia d’inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente alla disciplina vigente in materia.
9. L’atto di concessione o autorizzazione è emesso dall’ufficio competente secondo l’organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell’ente o di altre amministrazioni pubbliche, laddove previsti.

Articolo 3 - Piano generale degli impianti pubblicitari
1. Per il rilascio delle autorizzazioni a diffusione di messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento alla vigente variante al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (PGIP), approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 97 del 29/04/2009, nonché alla vigente variante al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari per Affissioni (PGIPA), approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 30/03/2009, e relativi allegati.
2. I Piani Generali, in particolare le Norme tecniche di attuazione, individuano inoltre le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell’ambito comunale nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie. 
3. Le disposizioni riguardanti il rilascio delle autorizzazioni, le tipologie di impianti autorizzabili e vietati nonché la loro superficie o numero massimo contenute nei piani generali degli impianti pubblicitari (o varianti) che saranno successivamente adottati dal Comune di Jesi sono da intendersi automaticamente richiamate e direttamente applicabili.
4. Le norme contenute nei piani generali degli impianti pubblicitari si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

Articolo 4 - Avvio del procedimento amministrativo
1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l’occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda all’ufficio competente secondo l’organizzazione comunale. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
a) i dati anagrafici del richiedente, con l’indicazione del codice fiscale e, se esistenti, partita IVA, telefono, e-mail, p.e.c., ecc.;
b) l’individuazione specifica dell’area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l’indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
c) l’entità espressa in metri quadrati e la durata dell’occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
d) l’uso particolare al quale si intende assoggettare l’area o lo spazio pubblico;
e) la descrizione particolareggiata dell’opera da eseguire, se l’occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
f) l’eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell’area su cui si svolgerà tale attività;
g) l’impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell’atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione;
h) eventuale ulteriore documentazione richiesta, in relazione al particolare tipo di occupazione, dalla normativa vigente.
2. La domanda deve essere comunque corredata dalla documentazione prevista nella specifica modulistica comunale, alla quale si rimanda.
3. La domanda di autorizzazione all’installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata all’ufficio competente secondo l’organizzazione comunale. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
a) i dati anagrafici del richiedente, con l’indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
b) l’individuazione specifica dell’area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l’installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l’esposizione pubblicitaria (eventualmente anche l’indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale);
c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
e) la ragione per la quale è richiesta;
f) la descrizione particolareggiata dell’installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
g) l’impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell’atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
h) l’assenso del proprietario dell’immobile se diverso dal richiedente;
i) eventuale ulteriore documentazione richiesta, in relazione al particolare tipo di esposizioni pubblicitaria, dal piano generale degli impianti pubblicitari e/o dalla normativa vigente.
4. La domanda deve essere comunque corredata dalla documentazione prevista nella specifica modulistica comunale, alla quale si rimanda.
5. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
6. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione comprende l’autorizzazione alla effettuazione dell’esposizione pubblicitaria ed all’occupazione del suolo pubblico.
7. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l’indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
8. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell’inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
a) locandine;
b) pubblicità su autoveicoli;
c) autoveicoli cosiddetti “camion vela” sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.
9. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l’autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
10. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.
11. L’avvio dei procedimenti, l’istruttoria delle domande ed il rilascio dei provvedimenti finali sono conclusi dagli uffici competenti, con le modalità e nei termini previsti dalla Legge n. 241/1990 e/o dalla normativa applicabile.

Articolo 5 - Rilascio della concessione o autorizzazione
1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all’assolvimento dei seguenti obblighi:
a) pagamento, se dovuto per l’atto, dell’imposta di bollo ed ogni altra imposta;
b) pagamento dei diritti relativi all’atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall’amministrazione;
d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall’ufficio;
e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.

Articolo 6 - Contenuto ed efficacia del provvedimento
1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
a) l'ubicazione precisa dell’occupazione;
b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell’occupazione;
c) la misura ed indicazione dell’area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
d) la durata dell’occupazione e l’uso specifico cui la stessa è destinata;
e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
a) l'ubicazione del mezzo;
b) la misura ed indicazione dell’area su cui si possa effettuare l’installazione;
c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
d) la durata dell’esposizione e l’uso specifico cui la stessa è destinata;
e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell’ufficio responsabile del procedimento, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone. 
4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell’ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l’autorizzazione è sostituita dall’ordinanza stessa.

Articolo 7 - Principali obblighi del concessionario
1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l’uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. E’ fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l’assetto dell’area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull’area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l’area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l’esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi. 
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell’autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell’occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall’amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all’amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell’autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l’installazione autorizzata, a conservarne l’uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Articolo 8 - Revoca, modifica, rinuncia
1. L’amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l’installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l’occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all’atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all’occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all’amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l’intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l’interruzione. La sola interruzione di fatto dell’occupazione o dell’esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. 

Articolo 9 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone
1. Il mancato pagamento del canone entro il termine indicato nell’apposito atto di accertamento determina, in caso di mancata regolarizzazione, la decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. L’ufficio competente all’adozione del provvedimento di decadenza, acquisiti gli elementi relativi al mancato pagamento, inoltra apposita comunicazione al soggetto irregolare avvisandolo che, in assenza di regolarizzazione o di presentazione di idonea giustificazione entro il termine assegnato, decadrà automaticamente dalla concessione o autorizzazione; tale termine non deve essere inferiore a dieci giorni né superiore a sessanta giorni.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l’occupazione o esposizione pubblicitaria deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato, ferma restando l’applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza stessa.

Articolo 10 - Altre cause di decadenza
1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei sessanta giorni successivi alla data di rilascio dell’atto, nel caso di occupazione annuale e nei trenta giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;
d) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
e) il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 20 giorni dalla data del rilascio;
f) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro sessanta giorni dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo p.e.c. dell’autorizzazione.
2. In tutti i casi di decadenza, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l’Ente provvederà d’ufficio con l’addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 11 - Subentro
1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all’occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all’esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l’attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all’amministrazione una domanda con l’indicazione degli elementi di cui all’articolo 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l’attività o l’oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell’assolvimento del canone stabilito per la stessa.

Articolo 12 - Rinnovo
1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità sopra esposte.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone. 
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

 

PARTE SECONDA
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 13 - Oggetto del canone
1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 14 - Ambito di applicazione del canone
1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. 
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art.1158 cod.civ.) o attraverso la dicatio ad patriam, mediante destinazione all’uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l’area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all’interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell’articolo 2 comma 7 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l’installazione di impianti, così come definiti anche dall’art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell’intero territorio comunale, nonché all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Non si fa luogo all’applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
6. Non si fa luogo all’applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. L’applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l’applicazione del canone per l’occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l’occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente. 

Articolo 15 - Soggetto passivo
1. Il canone per l’occupazione è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all’uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall’articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 16 - Soggetto attivo
1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Jesi.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile a cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone, tra cui la sottoscrizione degli avvisi ed atti di pagamento e l’effettuazione degli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell’art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
3. Il Comune di Jesi, ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può affidare in concessione la gestione del canone ad uno dei soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 dello stesso Decreto, ivi compresa la riscossione coattiva del canone stesso, delle indennità e delle sanzioni.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio comunale, come indicato dal regolamento di organizzazione, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il Comune vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario. 

Articolo 17 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone
1. Ai fini dell’applicazione della tariffa il Comune di Jesi alla data del 31 dicembre 2020 risulta avere una popolazione residente di 39.893 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell’anno precedente al fine dell’individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
a) classificazione in zone del territorio comunale di cui agli Allegati A) e B);
b) superficie dell’occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
c) superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
d) durata dell’occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
e) graduazione in base alla tipologia dell’occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
f) graduazione in relazione al periodo dell’anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l’occupazione di suolo pubblico giornaliere.

Articolo 18 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie
1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione aventi durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall’atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 19 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa
1. Il canone è commisurato all’occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. 
2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per l’anno iniziale, l’importo del canone viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all’articolo 1, comma 826, della Legge n. 160/2019, alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati. 
3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all’articolo 1, comma 827, della Legge n. 160/2019, alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione all’occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all’articolo 1, comma 831, della Legge n. 160/2019. In ogni caso l’ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
5. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un’area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell’area pubblica antistante. L’accesso a raso è soggetto all’applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
7. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, ovvero in base a fasce orarie, avvero a tariffa giornaliera.
9. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,1291 al metro quadrato per giorno.
10. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.
11. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.

Articolo 20 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona
1. Ai fini dell’applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in due zone in base all’importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell’Allegato A); alle tariffe di cui all’articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 160/2019, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. Ai fini dell’applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in tre categorie (zone) in base all’importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell’Allegato B); alle tariffe di cui all’articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 160/2019, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
3. Le aree di recente o nuova formazione non incluse nei suddetti allegati sono considerate al pari di quelle di classificazione più elevata dalle quali si dipartono o nelle quali sfociano.

Articolo 21 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità
1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - DUE ZONE - Descrizione:

  • MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ
  • MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ
  • MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ
  • MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ
  • MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ
  • MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ
  • MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ
  • MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ
  • PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ
  • PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ
  • DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1
  • STRISCIONI ZONA 1
  • AFFISSIONE MANIFESTI ZONA 1
  • MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 =< 1 MQ
  • MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ
  • MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ
  • MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 8,5 MQ
  • MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 =< 1 MQ
  • MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 >1 E =< 5,5 MQ
  • MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ
  • MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 8,5 MQ
  • PANNELLO LUM. ZONA 2 =< 1 MQ
  • PANNELLO LUM. ZONA 2 > 1 MQ
  • DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 2
  • STRISCIONI ZONA 2
  • AFFISSIONE MANIFESTI ZONA 2

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI - Descrizione:

  • SUOLO GENERICO
  • TENDE
  • SOPRA/SOTTOSUOLO
  • PASSI CARRABILI
  • DEHOR - SEDIE E TAVOLI
  • ATTIVITA' EDILE
  • BANCHI AMBULANTI
  • SPETTACOLI VIAGGIANTI
  • MANIFESTAZIONI
  • FIERE
  • CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'

Articolo 22 - Riduzioni e maggiorazioni
1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:
a) per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
b) per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
c) per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
d) per le occupazioni permanenti realizzate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
e) per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili, è prevista una riduzione del 50%;
f) per le occupazioni permanenti realizzate con accessi a raso con divieto di sosta, è prevista una riduzione del 55%;
g) per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili costruiti direttamente dai comuni che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, è prevista una riduzione del 75%;
h) per le occupazioni permanenti realizzate passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, è prevista una riduzione del 70%;
i) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
j) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;
k) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
l) per le occupazioni temporanee di suolo finalizzate all’utilizzo di impianti adibiti ai servizi pubblici, si applica una riduzione del 50%;
m) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell’attività edilizia, si applica una riduzione del 40%;
n) per le occupazioni temporanee realizzate con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune, si applica una riduzione del 70%;
o) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche o sindacali, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;
p) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di esposizioni promozionali senza possibilità di vendita, si applica una riduzione dell’80%;
q) per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
r) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 50%;
s) per le occupazioni temporanee con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
t) per le occupazioni temporanee la tariffa è ridotta per fasce orarie di occupazione, come di seguito riportato:

  • 1° Fascia: dalle ore 06:00 alle ore 14:00 riduzione percentuale 50%;
  • 2° Fascia: dalle ore 14:00 alle ore 06:00 riduzione percentuale 50%.

2. Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.
3. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 25%;
4. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
a) per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
b) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;
c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la superficie va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

Articolo 23 - Esenzioni
1. Sono esenti dal canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nonché le occupazioni temporanee necessarie per la posa, riparazione e/o manutenzione degli impianti stessi, nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
e) le occupazioni di aree cimiteriali;
f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l’attività agricola;
g) i passi carrabili utilizzati da soggetti portatori di handicap;
h) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap; 
i) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l’area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
j) le occupazioni con portabiciclette o impianti similari destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
k) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del regolamento di polizia locale;
l) occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all’esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
m) occupazione di durata non superiore a 6 ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali e di beneficenza, celebrative, sportive e del tempo libero; 
n) occupazioni non superiori a 12 ore con ponti, pali, mezzi meccanici, operativi e simili per esecuzione di piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di manutenzione del verde, per traslochi ecc.; 
o) occupazioni con tappeti o moquettes, vasi o fioriere (in numero non superiore a 2 e poste a ridosso del muro);  
p) occupazioni fino al massimo di 1 ora per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in forma itinerante;
q) occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate; 
r) occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi; 
s) occupazioni realizzate con impianti pubblicitari aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
t) occupazioni richieste e gestite direttamente dal Comune, ad eccezione di quelle che, pur essendo promosse dal Comune, sono realizzate da altri soggetti con l’intento di addivenire a finalità economiche o di lucro (soggettive ed oggettive).
u) occupazioni temporanee richieste e gestite direttamente dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
v) occupazioni con contenitori per la raccolta dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, solo in caso di comprovata assenza di spazi privati idonei al posizionamento dei contenitori.
w) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
x) i messaggi pubblicitari esposti all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all’attività esercitata dall’impresa di trasporto;
y) le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
z) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
aa) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
ab) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell’indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
ac) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
ad) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
ae) i mezzi pubblicitari inerenti all’attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l’attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali medesimi purché attinenti all’attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Articolo 24 - Termini per il versamento del canone
1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Per il primo anno di applicazione la scadenza di cui al comma precedente è posticipata al 31 maggio.
5. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per l’anno iniziale, l’importo del canone, viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
6. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30 aprile di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
8. Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. Qualora l’importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre dell’anno di riferimento.
9. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un’unica soluzione all’atto del rilascio dell’autorizzazione o della concessione e comunque prima dell’inizio dell’occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.
10. Con deliberazione della Giunta comunale i termini di versamento possono essere sospesi o differiti per i soggetti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, quali gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie ed altri gravi eventi di natura straordinaria. In presenza di tali eventi può essere altresì deliberata la rimessione in termini per i soggetti interessati e/o la disapplicazione di interessi e sanzioni.

Articolo 25 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi
1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
a) risultano difformi dalle disposizioni dell’atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge n. 296/2006, comma 179, determinano, per il contravventore, l’obbligo di corrispondere al Comune:
a) un’indennità per la durata accertata dell’occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all’indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
c) le sanzioni stabilite dall’articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L’indennità di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, è dovuta dall’occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 10%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l’impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
3.bis Per le occupazioni o le esposizioni pubblicitarie di cui al comma 1, sia a carattere permanente che temporaneo, se il soggetto passivo del canone regolarizza, spontaneamente, la propria posizione, la sanzione di cui al comma 2 lettera b) è fissata al 20 per cento dell’indennità di cui al comma 2 lettera a). L’applicazione della sanzione nella predetta misura è subordinata alla regolarizzazione del titolo di autorizzazione o concessione presso i competenti servizi
dell’Ente. Resta ferma l’indennità di cui al comma 2 lettera a), nonché il pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2, lettere b) e c), del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi, fermo restando l’esercizio del diritto di regresso, sono obbligati in solido verso il Comune:
a) al pagamento dell’indennità;
b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese oppure al rimborso al Comune degli oneri sostenuti per la rimozione;
c) all’eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

Articolo 26 - Sanzioni ed interessi
1. Il tardivo o l’omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell’importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
1-bis. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, prima della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, il soggetto
passivo che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone o di averlo pagato in misura insufficiente, può regolarizzare la situazione pagando contestualmente:
- il canone comunque dovuto,
- gli interessi, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quella in cui viene effettivamente eseguito,
- la sanzione ridotta, calcolata sul canone, pari a:

  • 0,1% giornaliero per i primi 14 giorni di ritardo;
  • 1,66% dal 15° al 90° giorno di ritardo;
  • 3,75% se il pagamento avviene entro un anno;
  • 4,28% se il pagamento avviene tra il primo anno ed il secondo anno;
  • 5% se il pagamento avviene oltre il secondo anno.

2. Per le violazioni degli altri obblighi stabiliti dal presente Regolamento, ove non sia prevista una specifica sanzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal suddetto D.Lgs. n. 267/2000 in caso di violazione di regolamenti comunali.
3. Sulle somme accertate a titolo di canone o di indennità si applicano gli interessi calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.

Articolo 27 - Rateazioni
1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore, come previsto dall’apposito regolamento comunale per la disciplina delle rateizzazioni per il pagamento di entrate comunali.

Articolo 28 - Rimborsi
1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa applicabile. 
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00.

Articolo 29 - Mercati
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall’apposito Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per le aree pubbliche destinate a mercati ai sensi dell’art. 1, comma 837, della Legge n. 160/2019.

Articolo 30 - Contenzioso
1. Le controversie concernenti l’applicazione del canone restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria.


PARTE TERZA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 31 - Gestione del servizio
1. Il Comune di Jesi mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l’ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Jesi garantisce in ogni caso l’affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti.

Articolo 32 - Impianti di proprietà del Comune e superfici
1. La superficie e la destinazione degli impianti adibiti al servizio delle pubbliche affissioni è regolata dalla vigente variante al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari per Affissioni (PGIPA), approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 30/03/2009, e relativi allegati.
2. Il gestore del canone mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, l'elenco aggiornato degli spazi adibiti a pubbliche affissioni, nonché le relative tariffe.
3. Le disposizioni contenute nei piani generali degli impianti pubblicitari (o varianti) che saranno successivamente adottati dal Comune di Jesi sono da intendersi automaticamente richiamate e direttamente applicabili.
4. Le norme contenute nei piani generali degli impianti pubblicitari si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

Articolo 33 - Canone sul servizio affissioni
1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all’affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all’art. 1, comma 827, della Legge n. 160/2019, come determinata con delibera della Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell’affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

Articolo 34 - Tariffe e maggiorazioni
1. Il canone per l’affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
2. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in appositi spazi prescelti.

Articolo 35 - Riduzione del canone
1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) gli annunci mortuari.

Articolo 36 - Esenzioni dal canone
1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 37 - Modalità per il servizio affissioni
1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6X3 la durata è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta degli utenti, con le modalità indicate dal gestore del canone.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso o risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l’esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione.

Articolo 38 - Vigilanza e sanzioni amministrative
1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un’indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all’art. 37, comma 10, del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dai precedenti articoli.


PARTE QUARTA
DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 39 - Norme transitorie
1. Il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 44/2005, nonché la relativa delibera tariffaria, approvata con delibera della Giunta Comunale n. 17/2019, restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all’accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020. 
2. Il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 78/1994, nonché la relativa delibera tariffaria, approvata con delibera della Giunta Comunale n. 324/2014, restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all’accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Nelle more dell'applicazione del presente regolamento e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per i previgenti prelievi sostituiti, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 2021.

Articolo 40 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

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