Regolamento per le procedure selettive finalizzate alle progressioni tra le aree professionali

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 11.06.2020

Articolo 1 
Oggetto del regolamento

     1  Il presente regolamento disciplina le procedure relative alle progressioni fra le aree professionali, così come previste dall’Articolo 22, comma 15 del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, successivamente modificato e integrato dall’Articolo 1, comma 1-ter del D. L. n. 162 del 30 dicembre 2019, convertito con legge n. 8 / 2020.
     2  L’istituto della progressione fra le aree consiste nella stipulazione di un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con un soggetto già dipendente di ruolo dell’amministrazione, per l’inquadramento dello stesso in una categoria professionale superiore a quella già posseduta; il pregresso rapporto di lavoro si estingue e, senza soluzione di continuità, ne viene instaurato uno nuovo.
     3  Le ferie maturate e non godute nel rapporto di lavoro estinto non si traslano sul nuovo rapporto di lavoro. Lo stesso principio si applica per tutti gli altri istituti maturati in costanza del precedente rapporto di lavoro e non goduti prima dell’estinzione.

Articolo 2 
Caratteristiche della procedura di progressione fra le aree
      1  È facoltà dell’Amministrazione Comunale, in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, attivare procedure selettive per la progressione fra le aree professionali riservate al personale di ruolo del Comune di Jesi, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e nell’ambito delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato disponibili nel comune.
     2  Il numero di posti da ricoprire con le procedure selettive riservate non può superare il limite percentuale indicato dalle norme pro tempore vigenti, calcolato sui posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa categoria.
     3  Il limite percentuale non riguarda i singoli concorsi, ma è riferito al piano dei fabbisogni che deve indicare in quale categoria si procederà con le progressioni fra le aree.
     4  Il limite in percentuale è da commisurare alle unità da assumere.
     5  Le procedure si svolgono nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento dei candidati, essendo finalizzate ad individuare il candidato con le migliori conoscenze e capacità rispetto al posto da ricoprire, al ruolo da esercitare e alle attività da effettuare.
     6  Le vari fasi delle procedure selettive possono, in tutto o in parte, essere svolte anche con modalità informatizzate e con l'ausilio di strumenti telematici, purchè ciò avvenga in coerenza con i principi di cui al precedente comma.

Articolo 3 
Requisiti per la partecipazione alle procedure selettive
1  Per personale interno o dipendente si intende esclusivamente il personale assunto dal Comune di Jesi a tempo indeterminato, destinatario dei CCNL Comparto Funzioni Locali, escluso qualsiasi rapporto di lavoro e/o di prestazione di opera di diversa natura e comunque costituito a tempo determinato od occasionale o con qualsiasi altra modalità prevista da specifiche disposizioni di legge.
     2  La procedura selettiva della progressione fra le aree è rivolta al personale di cui al comma 1, purché in possesso dei seguenti requisiti al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione:
         2.1  Inquadramento in una categoria professionale inferiore a quella a cui si riferisce la progressione; il candidato deve avere prestato servizio per un periodo di almeno 36 mesi con il Comune di Jesi e nella categoria professionale inferiore posseduta.
         2.2  Possesso del titolo di studio necessario per l’accesso dall’esterno alla categoria professionale oggetto di selezione, secondo le indicazioni previste nei successivi commi come specificate nel bando di selezione.
     3  I titoli di studio per l'accesso alle categorie oggetto di selezione sono:
         3.1  per la categoria B, posizione economica B1, è sufficiente la licenza di scuola media.
         3.2  Per la categoria B, posizione economica B3, oltre alla licenza di scuola media, il candidato dovrà possedure gli attestati di qualificazione professionale, o altri titoli formativi, secondo quanto specificato nel bando di selezione.
         3.3  Per la categoria C è sufficiente il diploma di scuola secondaria superiore.
         3.4  Per la categoria D è sufficiente la Laurea.
     4  In relazione al profilo professionale e al tipo di attività lavorativa oggetto del posto da ricoprire con la progressione, il bando può richiedere il possesso di un titolo di studio specifico, nell'ambito delle tipologie indicate nel comma 3; in tal caso sono considerati validi anche i titoli di studio da qualificare come equipollenti od equiparati.
     5  Tenuto conto del profilo professionale o dell'attività lavorativa oggetto del posto da ricoprire, il bando può prevedere, oltre al possesso del titolo di studio ai sensi dei precedenti commi, anche:
         5.1  il possesso di particolari abilitazioni professionali;
         5.2  l'iscrizione a particolari ordini professionali
         5.3  per la categoria D, in relazione a particolari specializzazioni connesse al ruolo da ricoprire, il possesso di ulteriori titoli di studio superiori come master, dottorati di ricerca o diplomi di specializzazione post universitaria.

Articolo 4 
Bando di selezione
1  La procedura è indetta per mezzo della pubblicazione di apposito bando di selezione approvato con determinazione del dirigente dell'Area competente in materia di risorse umane, sentita la conferenza di direzione oppure i dirigenti interessati.
     2  Il bando è pubblicato per almeno quindici giorni sulla intranet comunale ed è trsmesso alla RSU dell'ente.
     3  Il bando contiene :
         3.1  l'indicazione della categoria professionale e del profilo professionale del posto da ricoprire, con eventuale specificazione, se ritenuto necessario, delle principali attività lavorative che dovranno essere svolte;
         3.2  il titolo di studio sufficiente e/o necessario nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del presente regolamento;
         3.3  gli eventuali requisiti di accesso ulteriori secondo quanto previsto dall'articolo 3 comma 5 del presente regolamento;
         3.4  l'indicazione dei contenuti della domanda di partecipazione e il termine finale di presentazione della medesima;
         3.5  le modalità di presentazione della domanda;
         3.6  i tipi e i contenuti delle prove selettive nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del rpesente regolamento;
         3.7  i criteri generali di valutazione dei titoli nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del presente regolamento;
     4  L’eventuale determinazione dirigenziale di riapertura dei termini deve essere adeguatamente motivata e viene adottata dopo la scadenza del bando originario, prima della determinazione dirigenziale con cui viene disposta l'ammissibilità delle domande.
     5  La determinazione dirigenziale di riapertura dei termini va pubblicata con le stesse modalità del bando precedente.
     6  Le domande presentate in precedenza restano valide, con possibilità di integrazione dei documenti, entro il nuovo termine di scadenza.

Articolo 5
Prove selettive
    1  Nelle selezioni interne disciplinate dal presente regolamento sono effettuate prove finalizzate ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti inerenti alla posizione/ruolo  oggetto della selezione, distinte per categoria, come segue:
         1.1  CATEGORIA “B” 
             1.1.1  prova pratica (consistente in una sperimentazione lavorativa i cui contenuti saranno determinati con riferimento alle peculiarità del posto da ricoprire tenuto conto della categoria e del profilo professionale relativi)
             1.1.2  colloquio per i profili specialistici che richiedono l’accertamento della idoneità professionale
         1.2  CATEGORIA “C”
             1.2.1  prova teorico-pratica (consistente nella soluzione di un caso pratico o in una sperimentazione lavorativa o nella stesura di un atto, i cui contenuti saranno determinati con riferimento alle peculiarità del posto da ricoprire, tenuto conto della categoria e del profilo professionale relativi)
             1.2.2  colloquio attitudinale-motivazionale (finalizzato a verificare l’attitudine, l’orientamento al risultato e la motivazione del candidato rispetto al ruolo oggetto della procedura selettiva)
         1.3  CATEGORIA “D”
             1.3.1  prova teorico-pratica (consistente nello svolgimento di un elaborato e/o nella stesura di un atto, oppure nella analisi e/o soluzione di un caso e/o nella elaborazione di un programma o di un progetto oppure nella illustrazione di procedimenti organizzativi e gestionali tenuto conto della categoria e del profilo professionale relativi))
             1.3.2  colloquio attitudinale-motivazionale (finalizzato a verificare l’attitudine, l’orientamento al risultato e la motivazione del candidato rispetto al ruolo oggetto della procedura selettiva)

Articolo 6 
Titoli rilevanti ai fini della progressione
     1  Costituiscono titoli rilevanti ai fini della progressione:
         1.1  la valutazione positiva della performance conseguita dal candidato per almeno tre anni negli ultimi cinque (si considera positiva esclusivamente la valutazione corrispondente o superiore al punteggio di 28/30);
         1.2  il curriculum professionale (si considerano esclusivamente le attività svolte sia a livello formativo che professionale attinenti al ruolo professionale oggetto della selezione, ovvero strettamente inerenti al profilo professionale interessato dalla progressione);
         1.3  il superamento di precedenti procedure selettive interne (si intende l’essere inseriti in graduatorie finali di merito per posti messi a selezione riservata anche in altri enti nel quinquennio precedente, per lo stesso profilo professionale oggetto della progressione);
     2  La valutazione attribuibile alle diverse tipologie di titoli rilevanti non può essere superiore a 7 punti, che sono così definiti, per ciascuna tipologia di titolo:
         2.1  massimo 2 punti ( per i titoli di cui al precedente c.1.1)
         2.2  massimo 4 punti ( per i titoli di cui al precedente c.1.2)
         2.3  massimo 1 punto ( per i titoli di cui al precedente c.1.3)
     3  La valutazione, nel rispetto del massimo attribuibile per ciascuna tipologia di titolo, è effettuata dalla Commissione Esaminatrice, in rapporto ai contenuti del profilo professionale del posto oggetto della selezione e a tutti gli elementi che la stessa ritiene maggiormente apprezzabili al fine di determinare il livello di preparazione e di competenza  che il candidato debba possedere.

Articolo 7
Commissione Esaminatrice e svolgimento della selezione
     1  La Commissione Esaminatrice è composta da n. 3 membri interni all'ente, di cui il Presidente con qualifica dirigenziale ed è nominata con atto del Dirigente dell’Area competente in materia di risorse umane. La commissione è coadiuvata da un segretario verbalizzante.
     2  La selezione è svolta nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e a tal scopo si applicano i criteri generali desumibili dal regolamento sul reclutamento del personale, adeguatamente semplificati in relazione alla particolarità della selezione disciplinata dal prsente regolamento.

Articolo 8 
Formazione della graduatoria finale, suo utilizzo e sua validità
     1  All'esito della procedura selettiva viene formata una graduatoria finale di merito in ordine decrescente di punteggio nel rispetto dei seguenti criteri:
         1.1  per il passaggio alla CATEGORIA “B”
             1.1.1  punteggio relativo ai titoli rilevanti: massimo 7 punti
             1.1.2  punteggio relativo alla prova pratica: massimo 30 punti
             1.1.3  punteggio relativo al colloquio (per i profili che richiedono l’accertamento dell’idoneità professionale): massimo 30 punti
         1.2  per il passaggio alla CATEGORIA “C”
             1.2.1  punteggio relativo ai titoli rilevanti: massimo 7 punti
             1.2.2  punteggio relativo alla prova teorico-pratica: massimo 30 punti
             1.2.3  punteggio relativo al colloquio attitudinale-motivazionale: massimo 30 punti
         1.3  per il passaggio alla CATEGORIA “D”
             1.3.1  punteggio relativo ai titoli rilevanti: massimo 7 punti
             1.3.2  punteggio relativo alla prova teorico-pratica: massimo 30 punti
             1.3.3  punteggio relativo al colloquio attitudinale-motivazionale: massimo 30 punti
     2  Le prove e i colloqui di cui al precedente comma si intendono superate solo se il candidato ottiene un punteggio pari o superiore a 21 punti su 30 in ciascuna prova o colloquio.
     3  Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi dei titoli rilevanti e delle singole prove e pertanto il punteggio massimo conseguibile è pari a 67.
     4  In caso di parità di punteggio è preferito il candidato più anziano d’età.
     5  Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a selezione, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, secondo l'ordine di formazione.
     6  La graduatoria di merito e la nomina dei vincitori è approvata con determinazione del Dirigente dell’Area competente in materia di risorse umane.
     7  Le graduatorie sono utilizzate esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione.
     8  Il contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 1 comma 2 è stipulato dal Dirigente competente in materia di Risorse Umane; le decorrenze del nuovo inquadramento sono determinate sentito il dipendente interessato e tenuto conto delle esigenze del servizio di destinazione.

Articolo 10 
Disposizioni finali
     1  Il presente regolamento costituisce stralcio al vigente regolamento delle procedure di reclutamento del personale del Comune di Jesi ed entra in vigore il giorno stesso in cui diviene esecutiva la deliberazione di Giunta comunale che lo approva.
     2  L’entrata in vigore del presente regolamento comporta la disapplicazione di eventuali disposizioni interne in contrasto con lo stesso.
     3  Successive disposizioni di legge ne modificano automaticamente le disposizioni in contrasto.

Regolamento per le procedure selettive finalizzate alle progressioni tra le aree professionali

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