Statuto della Fondazione Orchestra regionale delle Marche


Delibera di C.C. n. 351 del 28/12/1999 di partecipazione alla Fondazione

NORMATIVA


Art. 1
Costituzione. Denominazione. Sede.

1. Ai sensi della L.R. 18 gennaio 1999, n. 2, è costituita la Fondazione Orchestra regionale delle Marche, d'ora in. poi indicata come Fondazione.

2. La Fondazione ha sede in Ancona, presso la G. R. Marche - Via G. da Fabriano, 9.

3. Gli organi della Fondazione possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede.

Art. 2
Natura giuridica

1. La Fondazione risponde ai principi della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni, disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del codice civile.

2. La Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità e di efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio. Non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Per il perseguimento dei propri scopi, provvede direttamente alla gestione dei beni ad essa affidati e può altresì svolgere, in conformità degli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie. Alle attività commerciali si applica quanto previsto dagli artt. 3 e 20 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

Art. 3
Scopi della Fondazione

1. La Fondazione persegue:

a) la costituzione e la gestione di un complesso orchestrale stabile a carattere professionale, in possesso della qualifica di Istituzione concertistica orchestrale (ICO), riconosciuta ai sensi dell'art. 28, comma 4, della legge 14 agosto 1967, n. 800, i cui componenti sono scelti in base alle disposizioni previste dal presente statuto, al fine di realizzare con continuità programmi di produzione e di distribuzione musicale, in collaborazione con gli enti locali, con i teatri presenti nel territorio regionale e con istituzioni assimilate;
b) la promozione dello sviluppo e della diffusione della cultura musicale nel territorio regionale e la realizzazione di concerti oltre che nel territorio regionale anche in sedi diverse nel territorio nazionale e all'estero;
c) la promozione, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, di attività di formazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento e riqualificazione nel campo orchestrale, con particolare riguardo alla formazione giovanile.

2. Rientrano altresì tra gli scopi della Fondazione:

a) tutte le attività dirette alla formazione e all'incremento del pubblico, in particolare: la riproposta di musiche di più larga diffusione, l'esecuzione e la valorizzazione di musiche di autori contemporanei, la riscoperta di opere del passato con specifica attenzione al patrimonio musicale marchigiano, l'assistenza tecnico-organizzativa ed artistica per la promozione e la gestione di stagioni concertistiche, festival, rassegne musicali, concorsi e corsi di educazione musicale;
b) la collaborazione con altri enti e istituzioni che perseguono scopi analoghi; l'instaurazione di rapporti e di collaborazioni con organismi europei e di altri Stati, al fine di perseguire un'interazione con le comunità musicali all'estero e di diffondere la produzione culturale marchigiana in ambito internazionale, unitamente alla promozione dell'attività musicale italiana;
c) la produzione e la diffusione di audio - video registrazioni e di prodotti editoriali concernenti la musica.

Art. 4
Attività strumentali, accessorie e connesse.

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può, tra l'altro:

a) stipulare, nel rispetto dei vincoli posti dall'ari. 1, comma 2, della L.R. 18 gennaio 1999, n. 2, ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque dalla medesima posseduti;
c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, e società la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
e) concorre alla costituzione degli organismi di cui alla lettera precedente;
f) svolgere in conformità agli scopi istituzionali le attività commerciali di cui all'art. 1, comma 2, della L.R. 18 gennaio 1999, n. 2, ivi compresa la commercializzazione dei prodotti legati al mondo della musica (gadget, poster, ecc.), anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;
g) promuovere ed organizzare le manifestazioni, i convegni, gli incontri e tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione ed il mondo musicale.

Art. 5
Fondatori e partecipanti.

1. Sono fondatori: la Regione, la Società filarmonica marchigiana, società cooperativa a responsabilità limitata, quale istituzione concertistica orchestrale (ICO), l'Università degli Studi di Ancona.

2. Alla Fondazione possono partecipare altri enti locali, soggetti pubblici e privati. I fondatori privati partecipano alle attività della Fondazione con le stesse prerogative dei fondatori facenti capo a soggetti pubblici.

3. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata agli adempimenti di cui all'art. 2 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 2.

4. La Società filarmonica marchigiana utilizza nell'ambito della Fondazione ed in conformità agli scopi di questa i contributi pubblici, compresi quelli statali, regionali e degli enti locali spettanti alla medesima società.

5. Possono divenire fondatori, nominati. ,tali -con delibera adottata a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscano al fondo di dotazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal consiglio di amministrazione stesso.

6. L'apporto complessivo dei fondatori privati al patrimonio della Fondazione non può superare; ,per:.il. primo quadriennio, la misura del quaranta per cento del patrimonio stesso.

7. Possono essere nominati fondatori, partecipanti sostenitori, partecipanti aderenti, anche i cittadini stranieri, le persone giuridiche pubbliche o private di nazionalità straniera o altre istituzioni estere o internazionali.

Art. 6
Partecipanti sostenitori e aderenti

1. Sono partecipanti sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che per elargizioni o donazioni di notevole consistenza abbiano dimostrato, a giudizio del consiglio di amministrazione, particolare impegno a favore della Fondazione o che si obblighino a corrispondere una quota annuale di sostegno nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione. Sono altresì partecipanti sostenitori le persone che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un'attività professionale di particolare rilievo. li consiglio di amministrazione determina i criteri di eventuale suddivisione e raggruppamento dei sostenitori.

Sono partecipanti aderenti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che si impegnano a corrispondere una quota quale nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione.

2. La qualità di partecipanti sostenitori o aderenti viene acquisita con deliberazione del consiglio di amministrazione per gli aderenti dura per tutto il periodo per il quale la quota viene regolarmente versata.

3. L'assemblea dei partecipanti sostenitori e aderenti è convocata dal presidente della Fondazione almeno una volta l'anno al fine di formulare proposte e osservazioni sull'attività della Fondazione e nominare un proprio rappresentante al consiglio di amministrazione

Art. 7
Esclusione e recesso.

1. Il consiglio di amministrazione decide con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti l'esclusione dei fondatori e, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esclusione dei partecipanti sostenitori o aderenti per grave e reiterato inadempimento dei propri obblighi e doveri, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

a) morosità;
b) inadempimento con obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dallo statuto;
c) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con la Fondazione e i suoi organi;

2. Nel caso di persone giuridiche o imprenditori commerciali l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

a) estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
b) apertura di procedure di liquidazione;
e) fallimento o apertura di altre procedure concorsuali.

Art. 8
Organi e dirigenti.

1. Sono organi di governo della Fondazione:

a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione.
c) il collegio dei revisori

2. La Fondazione ha altresì organi di partecipazione,. costituiti dall'assemblea generale di cui all'art. 13 e dalla assemblea di partecipazione di cui ali' art. 6; e dispone di un segretario amministrativo e di un direttore artistico.

3. Gli organi della Fondazione godono di autonomia amministrativa e gestionale nel rispetto delle leggi e delle disposizioni statutarie.

Art. 9
Consiglio di amministrazione.

1. La Fondazione è gestita da un consiglio di amministrazione composto da sette membri compreso il presidente. Qualora la legge nazionale sulla musica preveda la presenza nelle Fondazioni regionali dello Stato, il consiglio di amministrazione passa a otto membri.

2. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di tre mandati consecutivi. Non possono fare parte del consiglio di amministrazione rappresentanti di enti pubblici e privati che svolgano attività musicale, esclusi i rappresentanti dei fondatori di cui al punto 1 dell'art. 5. 3. 1 componenti sono individuati nel seguente modo:

a) cinque nominati dai soci fondatori, di cui due riservati alla Regione Marche;
b) uno nominato dalla assemblea di partecipazione di cui all' art. 6;
c) uno riservato ai fondatori che, singolarmente o cumulativamente, assicurino per i primi tre anni di vita della Fondazione un apporto annuo non inferiore al 12% del totale dei finanziamenti dello Stato per la gestione dell'attività della Fondazione.

4. I fondatori privati o pubblici interessati possono dichiarare per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla designazione di uno o più amministratori tra quelli indicati alle lettere a) e c) del comma 3. Ciascun fondatore non può sottoscrivere più di una dichiarazione.

5. Il consiglio di amministrazione ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo. Tra l'altro, provvede a:

a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi;
b) stabilire i criteri e i requisiti per la nomina dei fondatori, dei partecipanti sostenitori e dei partecipanti aderenti e a procedere alla relativa nomina;
c) eleggere, tra i suoi componenti, il presidente e il vicepresidente; deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni; all'acquisto ed alla alienazione di beni immobili;
d) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legali e donazioni; all'acquisto ed alla alienazione di beni immobili;
e) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo e gli indirizzi di gestione economica e finanziaria;
f) nominare e revocare il direttore artistico, sentito il parere dell'assemblea degli orchestrali, e determinarne le funzioni, la retribuzione e la qualifica dei rapporto;
g) deliberare le modifiche statutarie;
h) deliberare i programmi di attività artistica, su proposta del direttore artistico. I programmi sono accompagnati da proiezioni che dimostrino la loro compatibilità con i bilanci degli esercizi interessati;
i) deliberare la pianta organica, le assunzioni, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
l) deliberare i requisiti per la selezione dei nuovi orchestrali, sentiti il direttore artistico e l'assemblea degli orchestrali;
m) provvedere, con finalità di efficienza e di equilibrio finanziario alla gestione amministrativa, economica e patrimoniale;
n) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio;
o) svolgere gli ulteriori compiti attribuiti al consiglio di amministrazione dallo statuto.

6. Quando ne ravvisi l'opportunità per l'attività della Fondazione, il consiglio di amministrazione può istituire comitati per specifici settori di attività, fissandone la composizione e le attribuzioni.

7. Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri, fatta eccezione per quelli indicati alle lettere a), c), e), g) e n) del comma 5, a singoli consiglieri o ad un comitato esecutivo composto da tre consiglieri, tra i quali il presidente ed il vicepresidente.

Art. 10
Convocazione e funzionamento.del consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, di propria iniziativa o su richiesta di più della metà dei suoi membri.

2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, recapitata almeno cinque giorni prima dell'adunanza, recante l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti da trattare.

3. Nei casi d'urgenza, i componenti possono essere convocati anche telegraficamente entro le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per la riunione.

4. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Delibera a maggioranza dei votanti, a parità di voti, prevale quello del presidente.

5. Di ogni seduta è redatto il verbale secondo le modalità stabilite dal presidente.

6. Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del consiglio decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal consiglio, sentite le eventuali controdeduzioni dell'interessato.

Art. 11
Presidente e vicepresidente.

1. Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti deliberati. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando i difensori.

2. Il presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, cura le relazioni con enti ed istituzioni, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative della Fondazione. Può delegare singole funzioni al vicepresidente.

3. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, esercitando tutte le sue funzioni.

Art. 12
Direttore artistico.

1. Il direttore artistico è scelto tra i direttori d'orchestra di chiara fama o tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili.

2. Dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi di attività approvati dal consiglio di amministrazione e del vincolo di bilancio, la produzione artistica della Fondazione e le attività connesse e complementari.

3. Viene nominato con contratto biennale rinnovabile. Cessa dalla carica unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere confermato.

4. Il consiglio di amministrazione può revocare la nomina del direttore artistico, sentito il parere dell'assemblea degli orchestrali, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 13
Assemblea generale e assemblee di partecipazione.

1. Il presidente della Fondazione convoca e presiede, almeno due volte l'anno, l'assemblea generale alla quale sono invitati tutti i fondatori, aderenti e sostenitori della fondazione.

2. L'assemblea fornisce parere consultivo sui bilanci e formula pareri e proposte per la programmazione dell'attività dell'ente.

3. Il presidente della Fondazione convoca altresì e presiede l'assemblea dei partecipanti sostenitori e dei partecipanti aderenti affinché provveda a nominare il componente del consiglio di amministrazione di propria competenza.

4. Qualora il presidente e il vicepresidente della. Fondazione non siano stati ancora eletti, le assemblee di partecipazione sono convocate dalla Giunta regionale:

5. Le assemblee di cui al presente articolo sono validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti e deliberano a maggioranza dei presenti. Dette assemblee possono essere convocate anche su richiesta di un terzo dei rispettivi componenti.

Art. 14
Assemblea degli orchestrali.

1. Al momento della liquidazione della Società filarmonica marchigiana è istituita l'assemblea degli orchestrali.

2. L'assemblea degli orchestrali subentra nei diritti di partecipazione spettanti alla Società filarmonica marchigiana, ivi compresa la partecipazione alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione riservati ai fondatori, ai sensi dell'ari. 10, comma 3.

3. L'assemblea degli orchestrali esprime parere al consiglio di amministrazione sulla nomina e sulla revoca del direttore artistico e formula pareri e proposte sui programmi di attività dell'orchestra.

Art. 15
Collegio dei revisori.

1. Il collegio dei revisori si compone di tre membri effettivi e di un supplente. Un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Consiglio regionale, gli altri due membri effettivi sono designati rispettivamente dal ministero del tesoro e dal consiglio di amministrazione della Fondazione. Il membro supplente sostituisce uno dei membri effettivi in caso di assenza o di impedimento.

2. Tutti i revisori sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero di grazia e giustizia-

3. Il collegio dei revisori elegge il proprio presidente.

4. Il collegio esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione, riferendone almeno ogni semestre con apposita relazione alla giunta regionale. Può partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli artt. 2399 e da 2403 a 2407 del codice civile.

5. I revisori restano in carica quattro anni. Possono essere revocati per giusta causa dall'autorità che li ha nominati.

6. In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione con le modalità di cui al comma 1, nelle more il revisore è sostituito dal supplente. Il nuovo revisore scade insieme con i membri già in carica.

Art. 16
Patrimonio.

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione, consistente nei conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o da altri partecipanti;
b) dai beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme  del presente statuto;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
d) da eventuali donazioni e lasciti sia di persone fisiche, sia di enti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
e) dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici e privati.

2. Le dotazioni iniziali sono costituite dai conferimenti in denaro dei fondatori risultanti dall'atto costitutivo.

3. Le somme disponibili e gli eventuali incrementi possono essere investiti, oltre che in titoli garantiti dallo Stato o altri enti pubblici o in beni immobili, anche attraverso impieghi in titoli, quali azioni e obbligazioni, opportunamente scelti al fine di garantire la migliore redditività nel tempo, fatte salve le necessarie autorizzazioni di legge e quelle dei competenti organi della Fondazione medesima.

Art. 17
Fondo di gestione.

1. Il fondo di gestione è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dall'attività della Fondazione;
b) da eventuali donazioni e lasciti sia di persone fisiche, sia di enti pubblici e privati, non destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;
c) da eventuali altri contributi dello.Stato, di enti territoriali e di altri enti pubblici e privati;
d) dai contributi e dalle quote dei partecipanti aderenti e dei partecipanti sostenitori;
e) dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
f) dalle somme derivanti dalla alienazione dei beni facenti parte del patrimonio, quando vengono destinate con motivate deliberazioni del consiglio di amministrazione ad un uso diverso dall'incremento del patrimonio. In caso di vendita o di cessione di beni provenienti da lasciti o donazioni, deve essere sempre garantito il rispetto delle finalità indicate dal testatore o dal donante.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art.18
Esercizio finanziario e bilanci.

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. La Fondazione, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili di cui all'art 2214 del codice civile.

3. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

4. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali debbono essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento ed il miglioramento delle attività.

5. E' vietata la distribuzione di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a menò che la distribuzione o la retribuzione siano imposte per legge.

Art. 19
Scioglimento.

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio viene devoluto, con deliberazione dei consiglio di amministrazione, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

2. Qualora per due anni consecutivi il bilancio della Fondazione orchestra regionale presenti un deficit superiore al 25% annuale, si procede allo scioglimento automatico.

Art. 20
Disposizione transitoria.

1. Il consiglio di amministrazione della Fondazione e l'assemblea degli orchestrali operano validamente con la nomina di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti.

Art. 21
Disposizione di rinvio.

1. Per quanto non previsto dallo statuto si applicano le norme della L.R. 18 gennaio 1999, n. 2 e le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia di fondazioni.

Statuto della Fondazione Orchestra regionale delle Marche

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